Art. 11.
Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della stessa legge con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e con le altre leggi.
Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della stessa legge con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e con le altre leggi.