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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/07/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3706/2018 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in PIAZZA IOLANDA C.F._1
n. 6, CATANIA, presso lo studio dell'avv. DESIRÈE FAILLA (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in calce C.F._2 al ricorso introduttivo ricorrente
contro
, c.f. Controparte_1
, con sede in Francofonte al Largo Dei Vespri n. 5, in persona P.IVA_1 del Presidente pro tempore; elettivamente domiciliato in VIA
PLEBISCITO n. 10, FRANCOFONTE, presso lo studio dell'avv. COLETTA DINATO (c.f. ), che lo rappr. e dif. per C.F._3 procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
MICHELANGELO CARBONE (c.f. ) C.F._4
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
1 Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha chiesto: Parte_1
<< A) Accertare e dichiarare il diritto del sig. , Parte_1 per l'attività lavorativa prestata in favore del Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive maturate (lavoro CP_1 ordinario, straordinario e notturno) come da tabelle salariali di cui al contratto provinciale OTD di Siracusa;
B) Per l'effetto condannare il , Controparte_1 al pagamento in favore del sig. delle differenze Parte_1 retributive maturate pari all'importo complessivo netto di €.16.193,82 od a quella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto sino al soddisfo;
C) Accertare e dichiarare l'erroneo versamento dei contributi previdenziali e per l'effetto condannare la parte convenuta al versamento dei contributi previdenziali afferenti al rapporto di lavoro in oggetto >>.
ha esposto: Parte_1
• di avere prestato attività lavorativa nel corso degli anni 2010- 2014 alle dipendenze del Controparte_1
, svolgendo le mansioni di addetto alla distribuzione
[...] delle acque e alla manutenzione delle condotte di irrigazione presso i terreni di proprietà dei soci del stesso siti in CP_1
Francofonte, C.da Cotugno, C.da Costazzi, C.da Fontana
Santo Deco, c.da Pileri, c.da Concessi, c.da Grotta Stella, etc. ;
• che in particolare il è stato assunto dal predetto Pt_1
con contratto di lavoro a tempo determinato dal CP_1
01.06.2010 al giorno 08.11.2010, dal 01.06.2011 al
31.10.2011, dal 04.05.2012 al 31.10.2012, dal 16.05.2013 al
30.09.2013, dal 07.11.2013 al 20.11.2013 e dal 06.06.2014 al
31.10.2014;
• che nell'arco di ciascun periodo contrattualizzato ha prestato attività lavorativa per 110 giorni, distribuite in circa 20/23
2 giorni al mese- incluse domeniche e festivi- garantendo assistenza continua 24 ore su 24;
• che per l'attività lavorativa prestata ha Parte_1 percepito l'importo mensile di €.900,00 per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, e l'importo di €.800,00 al mese per l'anno 2014; non ha mai ricevuto il pagamento di quanto allo stesso spettante a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario e notturno svolto, nonché la retribuzione ordinaria come da tabelle salariali del contratto provinciale OTD di Siracusa.
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1 contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
ha, peraltro, eccepito l'inammissibilità del ricorso stante la sussistenza di verbali di conciliazione in sede sindacale sottoscritti dal ricorrente in relazione ai periodi di lavoro oggetto di domanda, precisando che tali verbali non erano stati impugnati entro il termine di decadenza di sei mesi ex art. 2113 c.c.
Rilevato che parte ricorrente ha proposto anche domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di contributi omessi, al fine della tutela della sua posizione assicurativa, e che l'ente previdenziale assume la veste di litisconsorte necessario (cfr. Cass. , sez. lav.,
22/10/2020, n. 23142), è stata dispostal'integrazione del contraddittorio dei confronti di . CP_2
In allegato alle note del 10.03.2021 parte resistente ha prodotto << sentenza emessa, in data 02/03/2021, da questo Tribunale, nella persona del
Dott. Francesco Clemente Pittera, a definizione del procedimento iscritto al n. 3707/2018 R.G. con la quale è stato rigettato il ricorso del lavoratore dipendente. Quest'ultimo procedimento fu introdotto da altro dipendente del ed aveva ad oggetto le medesime questioni di fatto e di CP_1 diritto del presente procedimento che differisce solo nel nome del ricorrente >>.
La sentenza, in effetti, concerne un lavoratore del Consorzio – tale
- in posizione sostanzialmente identica a quella in cui Persona_1 si trova il ricorrente . Parte_1
Si riporta di seguito testualmente la parte motiva, che si condivide integralmente (al fine di rapportarla al presente giudizio basta sostituire il nominativo di con quello del ricorrente ). Per_1 Parte_1
<< In via preliminare, si osserva che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c., primo comma, “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto i diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni
3 inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide”. Tale disposizione, tuttavia, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, trova il suo limite d'applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma, che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185,410 e 411 cod. proc. civ., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento, in funzione garantista, del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà
d'espressione del consenso da parte del lavoratore). In tali ipotesi, peraltro, mentre la rinunzia, in quanto negozio unilaterale non recettizio, sortisce l'effetto dell'estinzione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro e già acquisiti al patrimonio del lavoratore, anche in assenza del beneficiario, la transazione, in quanto contratto, richiede l'incontro delle volontà di tutte le parti interessate e la contestuale sottoscrizione del verbale di conciliazione" (Cfr. Cass. n. 16168 del 18.8.2004).
Nella vicenda in esame, parte resistente ha dedotto e documentalmente provato le conciliazioni raggiunte in sede sindacale con il ricorrente dal 2011 al 2014, con le quali , a fronte del Persona_1 versamento da parte del di € 900,00 (per gli Controparte_1 anni dal 2011 al 2013) e di € 800,00 (per l'anno 2014) a titolo di
“liquidazione per il lavoro svolto” e, segnatamente, per “ferie godute e non, festività, indennità di straordinario ed indennità di anzianità”, ha dichiarato di essere “contento e soddisfatto e di non avere nulla da chiedere o a pretendere al Consrz. stesso, per il periodo sopra indicato, per il servizio prestato”, così rinunciando ad ulteriori rivendicazioni economiche relative al rapporto di lavoro nonché alla promozione di un'azione giudiziaria tesa ad accertare i diritti connessi allo svolgimento dell'attività prestata. Al riguardo, il ricorrente ha contestato la validità delle conciliazioni intervenute in sede sindacale, deducendo, in primo luogo, che il CP_1 resistente, non avendogli mai consegnato le copie dei verbali sottoscritti, ha di fatto impedito l'esercizio del proprio diritto di difesa, rendendogli impossibile l'impugnazione entro i termini di legge. Tali censure, tuttavia, confermano la consapevole sottoscrizione degli accordi di conciliazione sindacale da parte del ricorrente, il quale, apponendo in calce la propria firma, ha cristallizzato la volontà di accettare
4 le condizioni proposte e definire le pretese retributive differenziali a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario e TFR.
Deve, pertanto, ritenersi circostanza pacifica che il lavoratore fosse a conoscenza – sin dal relativo perfezionamento – dell'esistenza, del contenuto, della natura e degli obblighi discendenti dai verbali di conciliazione, di cui avrebbe dovuto reclamare il rilascio della copia nell'immediatezza della formalizzazione, all'organo sindacale dinanzi al quale aveva proceduto alla alla sottoscrizione, al fine di proporre l'impugnazione entro il termine di decadenza di sei mesi previsto dal secondo comma dell'art. 2113 c.c. Sul punto, risulta irrilevante il ricorso depositato dal Per_1 nell'anno 2017, dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere la consegna dei sottoscritti verbali di conciliazione da parte del – CP_1 riconoscendo, anche in tale sede, di aver validamente apposto la propria firma – atteso che, a tale data, risultava già ampiamente decorso il termine semestrale di impugnazione.
Rispetto alla mancata documentazione della conciliazione sindacale raggiunta tra le parti nell'anno 2010, il resistente ha dedotto CP_1
l'impossibilità di produrre il verbale dell'accordo raggiunto giacchè distrutto dall'incendio verificatosi nei locali dell'ufficio ove era custodito. Al riguardo, richiamando le considerazioni già svolte, l'incontestata sottoscrizione dell'accordo sindacale consente di ritenerlo validamente stipulato tra le parti e, per l'effetto, reciprocamente vincolante, impendendo di esaminare nuovamente, in sede giudiziale, gli interessi e le pretese creditorie maturate dal ricorrente durante il primo rapporto di lavoro che, con l'accordo di conciliazione – ormai divenuto inoppugnabile – sono state definitivamente transatte. A supporto della consapevolezza del ricorrente in merito alla sussistenza di un verbale di conciliazione sindacale sottoscritto per il pagamento delle differenze retributive dovute dal datore di lavoro, anche per la prestazione lavorativa espletata nell'anno 2010, si pone la richiesta di intervento trasmessa all' e all'Ispettorato del lavoro di CP_2
Siracusa, nel quale il al punto n. 3 fa presente che “…al termine Per_1 di ogni singolo contratto annuale l'esponente lavoratore si è trovato a dover accettare e sottoscrivere altrettanti verbali di conciliazione redatti in sede sindacale (mai consegnati al lavoratore tranne per il 2015) senza alcuna assistenza da parte di sindacato e/o proprio consulente, con i quali dichiarava di accettare la somma ivi indicata a titolo di liquidazione e di non aver null'altro a pretendere a titolo di ferie non godute, festività,
5 indennità di straordinario diurno e notturno, feriale e festivo, indennità di anzianità e quant'altro spettante a titolo di liquidazione per il periodo di lavoro intercorso”. In secondo luogo, parte ricorrente ha eccepito l'invalidità dei verbali di conciliazione prodotti dal resistente e riferibili ai rapporti di CP_1 lavoro intercorsi dal 2012 al 2014, negandone l'esistenza giuridica in quanto sottoscritti da un soggetto non avente la qualifica di rappresentante sindacale o di conciliatore, difettando di poteri conciliativi e di nomina a conciliare rilasciata dall'associazione sindacale di appartenenza. Sul punto va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il rappresentante o conciliatore sindacale non è un pubblico ufficiale ma un terzo che, in sede di trattative, allorquando le parti addivengono ad un determinato assetto di interessi, garantisce con la sua presenza l'assenza di uno stato di inferiorità o soggezione tra lavoratore e datore del lavoro. Ciò giustifica la previsione di cui all'art. 2113 c.c., comma 4, e cioè l'immediata validità della conciliazione che può essere impugnata nel termine di sei mesi nel caso di mancato rispetto dei requisiti minimi di validità del contratto (Cfr. Cass., 18 agosto 2004, n. 16168). Al di là del proprio ruolo di assistenza, il conciliatore sindacale non ha alcun potere di attestare l'identità di chi gli sta davanti né di autenticare le sottoscrizioni delle parti. Ed, infatti, come osservato dalla Suprema Corte
(Cfr. Cass. n.9255/2016), il potere di autentica della firma ai sensi dell'art. 2703 c.c. deve essere espressamente conferito ("....o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato"), dovendo escludersi ogni altra possibilità di riconoscimento sulla base di una eventuale applicazione analogica di disposizioni legittimanti soggetti diversi. Non a caso, del resto, la conciliazione in sede sindacale, per acquisire efficacia di titolo esecutivo
(art. 411 c.p.c.) deve essere prima autenticata dal direttore dell'Ufficio del lavoro e poi dichiarata esecutiva dal Tribunale.
Nella vicenda in esame, i verbali di conciliazione redatti presso la sede della CISL (2011) e della CONFIAL (2012 – 2014) sono stati sottoscritti dal lavoratore, dal e dal Controparte_1
Rappresentante sindacale dall'ufficio vertenze, il quale, nel rispetto dei termini di legge, ha salvaguardato l'esigenza di tutela della parte debole del rapporto. Pertanto, anche in difetto di certezza legale sulla identità del sottoscrittore (art. 2703 c.c.), atteso che la conciliazione sindacale si configura come una scrittura privata, il lavoratore avrebbe potuto limitarsi a disconoscere la propria sottoscrizione – sebbene nel rispetto delle forme e
6 dei tempi processuali legislativamente previsti – spostando così sulla controparte l'onere di chiederne la verificazione. Non essendo stata manifestata nessuna volontà da parte del Per_1 di disconoscere la firma apposta in calce ai predetti verbali, gli stessi devono ritenersi validi, efficaci ed inoppugnabili. Dalla stipula dei verbali di conciliazione in sede sindacale e dalla mancata impugnazione nel termine normativamente previsto, ne consegue la validità della rinuncia di parte ricorrente a qualsivoglia azione o pretesa, diritto o credito, connesso al rapporto di lavoro intercorso con il . Inoltre, Controparte_1 parte resistente ha dato prova di aver adempiuto agli obblighi assunti con gli accordi di conciliazione sindacale, depositando gli estratti di conto corrente da cui risultano i pagamenti effettuati in favore di
[...]
– e da quest'ultimo non contestati - a saldo delle differenze Per_1 retributive maturate negli anni dal 2010 al 2014, secondo i termini concordati in sede sindacale.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso risulta infondato e va, pertanto, rigettato.
Avuto riguardo alle condizioni soggettive delle parti ed alle questioni giuridiche e di fatto dedotte in giudizio, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare, integralmente, tra le parti le spese del giudizio >>.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3706/2018 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Siracusa, 24/07/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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