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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2693
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 2693/2024 promosso da:
(codice fiscale: ) con il patrocinio dell'avv. CASONI MARIO Parte_1 C.F._1
LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CASTELLANI MAURIZIO
RESISTENTE
Il Giudice dott. Silvia Grasselli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/02/2025, viste le produzioni e le note autorizzate redatte dalle parti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso quanto segue
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, rappresentava Parte_1
- di avere una stabile relazione sentimentale da oltre 2 anni e mezzo con la cittadina italiana
, nata a [...], il [...], residente a in Vico Parte_2 CP_1
Palestro n. 3, come risultante da dichiarazioni di conoscenti (doc. n. 3) e frequenti viaggi Ancona-
Londra (doc. n. 4 allegato al ricorso) tanto che dal 2022 l'uomo veniva in Italia con visto turistico per 3 mesi convivendo presso l'abitazione della sig.ra e da ottobre 2024 riprendeva la Parte_2
convivenza, successivamente formalizzata con contratto di convivenza ai sensi della Legge n.
76/2016 (doc. accluso al ricorso)
- che in forza di tale contratto di convivenza aveva presentato al Comune di , il CP_1
ricorrente allegava di aver presentato domanda di iscrizione anagrafica, allegando il contratto di
Pagina 1 convivenza (doc. n. 2) regolarmente registrato e altra documentazione comprovante la sua dimora abituale presso il suddetto indirizzo ma il Comune, con comunicazione Prot. n. 37778 (doc. n. 1), rigettava la richiesta, adducendo come motivo l'assenza di un permesso di soggiorno valido da parte del ricorrente
- che era stato presentato ricorso amministrativo avverso la comunicazione di irricevibilità (doc. n. 5
e 5 bis),
- che il diniego stava causando al ricorrente l'impossibilità di accedere a diritti fondamentali e servizi essenziali, tra cui l'assistenza sanitaria, il diritto al lavoro e la partecipazione alla vita civile, nonché la certa espulsione alla scadenza dei 3 mesi (il 25 gennaio 2025)
- in diritto, che il contratto di convivenza era requisito sufficiente all'iscrizione, come desumibile dalla legge 76/2016 (art. 1, commi 36-65) laddove ai conviventi di fatto riconosceva diritti equiparabili a quelli delle coppie sposate, come ammesso dalla giurisprudenza formatasi in materia
(ordinanza del Tribunale di Napoli del 5 maggio 2023) e che non andava richiesto il permesso di soggiorno, altrimenti perpetrandosi una violazione del diritto alla vita familiare come tutelato dall'art. 8 della CEDU
- che sussisteva un danno grave e irreparabile per il ricorrente atteso che nel tempo occorrente per far valere il proprio diritto sarebbe avvenuta la negazione di diritti costituzionalmente riconosciuti ed in particolare: Negazione del diritto al lavoro per l'impossibilità di accedere in Italia a contratti di lavoro regolari, compromettendo la sua indipendenza economica;
Esclusione dal Servizio
Sanitario Nazionale;
Limitazioni amministrative quali il mancato ottenimento della carta d'identità italiana e l'accesso a numerosi servizi essenziali, come l'apertura di conti bancari, la registrazione fiscale e la stipula di contratti, compromettendo la normale gestione della vita quotidiana;
il rischio di Espulsione dall'Italia in quanto il 25 gennaio 2025 il ricorrente dovrà lasciare l'Italia.
- che la giurisprudenza costante si era già pronunciata circa l'applicabilità al caso di specie del procedimento ex art 700 cpc (tra le tante Tribunale di Foggia proc. 5493/2022 ordinanza del
30.11.2022), sussistendo i requisiti di sussidiarietà e atipicità della misura
Di conseguenza, il ricorrente chiedeva “a codesta autorità giudiziaria perché, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c., voglia emettere con decreto inaudita altera parte
o con ordinanza previa audizione delle parti i provvedimenti necessari e sufficienti perché cessi immediatamente l'abuso perpetrato dal e pertanto Controparte_1
Pagina 2 CHIEDE:
1.In via cautelare e d'urgenza: L'emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., che ordini al
Comune di , in persona del sindaco p.t., l'immediata iscrizione anagrafica del CP_1
ricorrente e del suo nucleo familiare costituito dallo stesso e dalla sig.ra Parte_2
nonché l'inserimento nello stato di famiglia della compagna , già residente a [...]
in Vico Palestro n.3, con annotazione del loro contratto di convivenza;
CP_1
2.In via principale: La declaratoria di illegittimità del diniego opposto dal e l'ordine allo CP_1
stesso di procedere alla registrazione del contratto di convivenza e all'iscrizione anagrafica del ricorrente.
In ogni caso dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dall'ufficiale di stato civile del comune di la registrazione del contratto di convivenza inviato e per l'effetto ordinare CP_1
all'ufficiale di stato civile del comune di di provvedere alla iscrizione del ricorrente CP_1
nell'anagrafe della popolazione residente con inserimento dello stato di famiglia di Parte_2
.
[...]
3.La condanna del al pagamento delle spese processuali e di giudizio.” CP_1
Ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, era fissata udienza al
10.2.2025.
Si costituiva in causa il Comune di il quale faceva presente che: CP_1
- A fronte della suddetta richiesta da parte di cittadino straniero non comunitario, il funzionario dell'anagrafe del Comune di , non poteva far altro che rigettarla CP_1
in quanto il capoverso dell'art. 7 della Circolare del Ministero dell'interno n. 9 del 27 aprile
2021 (Doc. 02) subordinava, la ricevibilità della domanda, alla presentazione dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno:
- In punto di fumus boni iuris, concordemente all'indirizzo assunto dall'avvocatura generale di
Stato, l'art. 1 della Legge n. 76/2016 al comma 37 affermava che per l'accertamento della stabile convivenza si dovesse far riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo
4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, di tal che la registrazione del contratto di convivenza era solo l'ultimo di una serie imprescindibile di atti, a monte un legame affettivo di coppia (requisito), poi la costituzione della convivenza di fatto attraverso la
Pagina 3 dichiarazione registrata all'anagrafe e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti, a cui si aggiungeva solo eventualmente il contratto di convivenza concluso davanti ad un legale e la registrazione di quest'ultimo, utile per l'opponibilità ai terzi
- Il ricorrente non poteva essere considerato un componente della famiglia anagrafica, in quanto privo di un valido documento di soggiorno e quindi irregolare sul territorio dello
Stato, non sussistendo una delle eccezioni previste dall'ordinamento (cfr. pagina 4 e 5 della comparsa di costituzione)
- Mancava il periculum in mora, atteso che anche ammettendo che lo stesso possa essere raggiunto da un incombente provvedimento di espulsione dal territorio italiano, la necessità di un suo ritorno nel Regno Unito non lo pone in situazione di prossimo pericolo (in quanto non è dimostrata una concreta minaccia di essere esposto al rischio di un danno grave alla persona), tanto più se si considera che un simile provvedimento (espulsione) è sempre ricorribile nelle sedi ordinarie laddove potrà, eventualmente, essere deciso il merito delle questioni dallo stesso oggi sollevate;
di qui anche la mancanza del requisito della residualità dello strumento cautelare;
inoltre, il titolo con cui lo stesso ha fatto ingresso in Italia gli consente l'accesso ai servizi essenziali, ivi compreso quello sanitario, fermo restando che il mancato accesso al mondo del lavoro era in contrasto coi documenti prodotti.
Conclusivamente, il chiedeva “all'Ecc.mo Tribunale di Macerata adito, rigettata ogni CP_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda cautelare avanzata dal ricorrente;
- con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente procedimento, oltre IVA e CPA come per legge.”
All'udienza il procuratore di parte resistente dava conto della decisione in senso sfavorevole del ricorso gerarchico al Prefetto ed ora concesso termine per produzione e per successive note e repliche.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Pagina 4 Va posto in luce, anzitutto, che all'atto della proposizione del ricorso cautelare non era intervenuta la decisione del ricorso gerarchico (sopravvenuta nelle more) ma, tuttavia, parte ricorrente aveva già avanzata domanda (qualificata come principale) da intendersi come espressa prospettazione dell'azione di merito e cioè appunto l'azione (rispetto a cui la cautela è strumentale) volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del diniego opposto dal con ordine allo stesso di CP_1 procedere alla registrazione del contratto di convivenza e all'iscrizione anagrafica del ricorrente, con ciò facendo valere il diritto soggettivo alla tutela della vita di coppia con conseguente riconoscimento del diritto soggettivo al soggiorno regolare in Italia (per cui certamente non è discutibile venga in rilievo la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria).
Sussistono, quindi, sicuramente sia la prospettazione dell'azione di merito (requisito implicitamente previsto anch'esso a pena di ammissibilità) sia il carattere strumentale e anticipatorio della misura richiesta (che ove concessa appare integralmente anticipatoria e satisfattiva, invero) sia la residualità del mezzo, atteso che anche l'impugnazione per via giurisdizionale del provvedimento del Prefetto non consentirebbe una tutela sommaria ad hoc (al massimo si potrebbe ottenere la sospensione del provvedimento impugnato ma non l'attività positiva connessa all'iscrizione anagrafica e alla registrazione della convivenza).
Ad avviso di questo Giudice, inoltre, sussiste il fumus boni iuris richiesto per ottenere la tutela pretesa in via d'urgenza, alla luce di una serie di considerazioni che possono brevemente svolgersi.
Anzitutto, non è nella sostanza contestato ed emerge dai documenti in atti che Pt_1
e abbiano una relazione affettiva, considerando i frequenti viaggi
[...] Parte_2
documentati nella tratta aerea Ancona-Londra e viceversa (doc. 4 parte ricorrente), i visti sul passaporto dell'uomo (apposti sempre ad Ancona, come da doc. 6 prodotto) e anche le dichiarazioni rilasciate sottoscritte dalle vicine di casa sulla permanenza nell'abitazione della donna (doc.3 parte ricorrente) nonché le domiciliazioni di alcune utenze (doc. 9 parte ricorrente) e le riproduzioni dei messaggi scambiati (doc. 8 parte ricorrente).
Il contratto di convivenza sottoscritto a novembre 2024 (doc. 2 allegato al ricorso), pertanto, si inserisce in un quadro di elementi concordanti, sufficienti per la deliberazione sommaria qui richiesta.
Alla luce di questo quadro fattuale, va detto che la legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede “36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e
Pagina 5 materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.” E -come ha correttamente rilevato il aggiunge al comma successivo CP_1
“37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223.”
Non v'è dubbio ad avviso di questo Giudice che astrattamente sia la che lo Parte_2 Pt_1
possano rientrare nella nozione di conviventi, essendo la convivenza una situazione di
[...]
fatto, il punto è piuttosto, come rilevato in innumerevoli precedenti di merito, come dimostrare la convivenza.
Risulta evidente, infatti, che per due cittadini italiani dare evidenza al Comune della loro convivenza di fatto è quanto mai semplice, bastando appunto la dichiarazione anagrafica
(ovviamente fatta sotto la propria responsabilità) di convivere ed essere legati da vincoli affettivi, con ogni conseguente obbligo del Comune di procedere alla creazione di un nuovo nucleo familiare e con le annotazioni/registrazioni conseguenti (anche dell'eventuale contratto di convivenza)
Non altrettanto può dirsi però per lo straniero, rispetto al quale -come ha messo in luce il Comune con ampiezza di argomentazioni agganciate a Circolari Ministeriali- si richiede (a monte) la regolarità del soggiorno perché non può iscriversi in un nucleo familiare -salvo le eccezioni richiamate- chi non è regolarmente soggiornante.
Orbene, appare chiaro a questo Giudice che, per come il sistema è congegnato, si determinano evidenti incongruenze
- Da un lato, si menoma l'aggancio della convivenza ad una mera situazione di fatto
- Dall'altro, si crea una disparità di trattamento fra l'italiano e lo straniero
- Non ultimo, si menoma il diritto alla vita familiare del convivente italiano che ha relazione affettiva con uno straniero nonostante così non accada per il convivente italiano che convive con un cittadino italiano né (neanche) per l'italiano che intende sposare uno straniero
Orbene, andando a esaminare nell'ordine i vari punti, si condivide quella giurisprudenza di merito, citata anche nell'ordinanza del Tribunale di Foggia del 30.11.2022 (dott. Stanziola nel procedimento n. 5493/2022 r.g.a.c.) da preferire secondo cui “la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall'art. 1
Pagina 6 comma 36 della Legge 76 del 2016, in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali … In altri termini, il convivere è un “fatto” giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant'è che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del
2016 «per l'accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l'effettiva esistenza fattuale” (così Trib. Milano, ord. del 31/05/2016 richiamata da Trib. Milano, ord. del 25/04/2021; in questo senso, cfr. Cass.
Sez. Un., 05/11/2021, n. 32198 secondo cui la stabile convivenza di fatto, idonea ad incidere sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio in favore del coniuge debole o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, pur non determinando, necessariamente, la perdita automatica ed integrale di tale diritto, potrà essere eventualmente provata o mediante la dichiarazione anagrafica, se effettuata, o ricorrendo ad altri indici di stabilità in concreto quali, a titolo esemplificativo, l'esistenza di figli della nuova coppia, la coabitazione, l'avere conti correnti in comune, la contribuzione al menage familiare;
in questo senso si pronuncia, d'altra parte, la dominante giurisprudenza di merito, tra cui Trib. Mantova 01/04/2022, Trib. Avellino, 19/01/2022).
Inoltre, affrontando il secondo profilo, mentre per il cittadino italiano è semplice dare seguito nel nostro ordinamento ad una convivenza, per il convivente straniero vengono apposte di fatto limitazioni, scarsamente compatibili con norme sovranazionali, che lo Stato italiano si è impegnato a rispettare (a norma dell'art. 117 Cost.)
Infatti, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.” e Stati aderenti della
Convenzione sono sia lo Stato Italiano sia il Regno Unito, di tal che il diritto alla vita familiare è tale per entrambe le parti del contratto di convivenza, ma non pare che -se ci si limita ad un'interpretazione formalistica - l'Italia stia facendo abbastanza per rendere effettivo questo diritto quanto a . Parte_1
Sempre condividendosi il percorso argomentativo del Tribunale di Foggia (che riprende sul punto anche l'ordinanza del Tribunale di Milano del 25.4.2021 dott.ssa Valetina Boroni reperibile on line) viene in rilievo la “Direttiva 38/2004/CE (diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) che fissando l'obiettivo del legislatore europeo, nell'uniformare la legislazione degli Stati Membri, di agevolare l'ingresso nel
Pagina 7 loro territorio dei cittadini dell'unione e dei loro familiari, disciplina anche i casi di soggetti che devono considerarsi “partner” in virtù di una “relazione stabile debitamente attestata”.
Secondo l'art. 3, comma 2, della direttiva 38/2004/CE: “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ... b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata” (cfr. anche l'art.
2 co. 1, lett. b n. 2, secondo cui è “familiare” il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante).
Essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 del D.Lgs. 30/2007 (così come novellata con l. 6 agosto 2013, n. 97) – norma direttamente applicabile in luogo del TU immigrazione (l. 286/98) in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 l. 234/12 – la quale prevede, all'art. art. 3, comma 2, lett. b), che è agevolato l'ingresso ed il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale ed ancora, all'art. 9, comma 5, lett. c-bis), per i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica, la necessità di presentare “documentazione ufficiale attestante
l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione”.
Come si vede, la disciplina normativa richiamata non richiede, espressamente, la sussistenza del permesso di soggiorno.”
Orbene, si dovrebbe agevolare il ricongiungimento dei partners e, invece, di fatto, seguendo le indicazioni dell'Avvocatura dello Stato e le Circolari Ministeriali come evocate dall'Ufficiale
d'Anagrafe, si genera non solo -come già detto una compressione del diritto alla vita familiare per il ricorrente, cittadino britannico- ma anche un'implicita discriminazione della , Parte_2
cittadina italiana, essenzialmente perché ha una relazione affettiva con uno straniero, rendendosi di fatto impossibile al suo partner di avere il riconoscimento del suo legittimo soggiorno in Italia proprio per convivere con lei.
Non ultimo, va osservato che la situazione è ancor più paradossale se compara la situazione dei conviventi a quella di coloro che intendono contrarre matrimonio.
Pagina 8 Infatti, la Corte Costituzionale con la decisione 245/2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole
«nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano», laddove cioè subordinava il matrimonio con lo straniero alla regolarità del soggiorno.
Nella decisione si legge “è certamente vero che la «basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero» – «consistente nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo» – può «giustificare un loro diverso trattamento» nel godimento di certi diritti
(sentenza n. 104 del 1969), in particolare consentendo l'assoggettamento dello straniero «a discipline legislative e amministrative» ad hoc, l'individuazione delle quali resta «collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici» (sentenza n. 62 del 1994), quali quelli concernenti «la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione» (citata sentenza n. 62 del 1994). Tuttavia, resta pur sempre fermo – come questa Corte ha di recente nuovamente precisato – che i diritti inviolabili, di cui all'art. 2 Cost., spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani», di talché la «condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi» (sentenza n. 249 del 2010).
Sebbene, quindi, la ratio della disposizione censurata – proprio alla luce della ricostruzione che ne ha evidenziato il collegamento con le nuove norme sull'acquisto della cittadinanza e, dunque, la loro comune finalizzazione al contrasto dei cosiddetti “matrimoni di comodo” – possa essere effettivamente rinvenuta, come osserva l'Avvocatura dello Stato, nella necessità di «garantire il presidio e la tutela delle frontiere ed il controllo dei flussi migratori», deve osservarsi come non proporzionato a tale obiettivo si presenti il sacrificio imposto – dal novellato testo dell'art. 116, primo comma, cod. civ. – alla libertà di contrarre matrimonio non solo degli stranieri ma, in definitiva, anche dei cittadini italiani che intendano coniugarsi con i primi.
È, infatti, evidente che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro
Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero.
Pagina 9 Si impone, pertanto, la conclusione secondo cui la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti “matrimoni di comodo”.
Orbene, pare a questo Giudice che così come per i nubendi anche subordinare l'iscrizione anagrafica e la registrazione del contratto di convivenza al regolare soggiorno dello Pt_1
sul territorio italiano risulti una misura effettivamente non espressiva di un ragionevole
[...]
bilanciamento di valori, ponendosi in palese contrasto con la tutela della vita familiare, come ricostruita e ricostruibile in chiave sovranazionale.
Quanto al periculum in mora, ad avviso di questo Giudice, esso può dirsi sussistente atteso che, nelle more del giudizio di merito, il ricorrente cittadino britannico dovrebbe, per non violare la legge italiana, tornare nel suo Paese e, successivamente, semmai fare reingresso, non potendo dar seguito ad una relazione di convivenza di fatto che, invece, nella volontà dei soggetti coinvolti ha pretesa di stabilità.
Considerando, quindi, che effettivamente nella condizione del ricorrente (che ha fatto ingresso in
Italia con visto turistico il 25.10.2024) è possibile -come ha ammesso anche il Comune- subire un'espulsione (pur se non automatica) e che l'uomo non pare avere ad oggi altri motivi per ottenere un titolo di regolare soggiorno (la proposta lavorativa da sue allegazioni non si è più concretizzata) va concessa la misura cautelare sì come richiesta, a tutela della vita familiare (diritto garantito ai sensi dell'art. 8 della CEDU).
Le spese di lite vanno integralmente compensate, atteso che, pur essendovi alcuni precedenti di merito che operano la ricostruzione di cui sopra, non v'è alcun pronunciamento di legittimità sul punto e comunque il ha dimostrato (così come dimostra anche il successivo rigetto del CP_1
ricorso gerarchico al Prefetto) di essersi conformato a circolari ministeriali che non compete allo stesso modificare, di tal che sussiste una situazione eccezionale, assimilabile a quelle che, anche secondo la Consulta, giustificano la compensazione pur al di fuori delle ipotesi richiamate nell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Pagina 10 Il Tribunale di Macerata, ai sensi dell'art. 700 c.p.c.,
Ordina al Comune di , in persona del sindaco pro tempore, in qualità di Ufficiale di CP_1
Governo per la tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere all'iscrizione anagrafica del ricorrente quale convivente di fatto di Parte_1
con inserimento dell'uomo nel medesimo nucleo familiare della stessa nonché Parte_2
di procedere alla registrazione dell'accordo di convivenza fra e Parte_1 Parte_2 del 11.11.2024 autenticato dall'avv. Casoni Mario Luca ai sensi della legge 76/2016;
[...]
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Macerata, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Grasselli
Pagina 11
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 2693/2024 promosso da:
(codice fiscale: ) con il patrocinio dell'avv. CASONI MARIO Parte_1 C.F._1
LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CASTELLANI MAURIZIO
RESISTENTE
Il Giudice dott. Silvia Grasselli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/02/2025, viste le produzioni e le note autorizzate redatte dalle parti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso quanto segue
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, rappresentava Parte_1
- di avere una stabile relazione sentimentale da oltre 2 anni e mezzo con la cittadina italiana
, nata a [...], il [...], residente a in Vico Parte_2 CP_1
Palestro n. 3, come risultante da dichiarazioni di conoscenti (doc. n. 3) e frequenti viaggi Ancona-
Londra (doc. n. 4 allegato al ricorso) tanto che dal 2022 l'uomo veniva in Italia con visto turistico per 3 mesi convivendo presso l'abitazione della sig.ra e da ottobre 2024 riprendeva la Parte_2
convivenza, successivamente formalizzata con contratto di convivenza ai sensi della Legge n.
76/2016 (doc. accluso al ricorso)
- che in forza di tale contratto di convivenza aveva presentato al Comune di , il CP_1
ricorrente allegava di aver presentato domanda di iscrizione anagrafica, allegando il contratto di
Pagina 1 convivenza (doc. n. 2) regolarmente registrato e altra documentazione comprovante la sua dimora abituale presso il suddetto indirizzo ma il Comune, con comunicazione Prot. n. 37778 (doc. n. 1), rigettava la richiesta, adducendo come motivo l'assenza di un permesso di soggiorno valido da parte del ricorrente
- che era stato presentato ricorso amministrativo avverso la comunicazione di irricevibilità (doc. n. 5
e 5 bis),
- che il diniego stava causando al ricorrente l'impossibilità di accedere a diritti fondamentali e servizi essenziali, tra cui l'assistenza sanitaria, il diritto al lavoro e la partecipazione alla vita civile, nonché la certa espulsione alla scadenza dei 3 mesi (il 25 gennaio 2025)
- in diritto, che il contratto di convivenza era requisito sufficiente all'iscrizione, come desumibile dalla legge 76/2016 (art. 1, commi 36-65) laddove ai conviventi di fatto riconosceva diritti equiparabili a quelli delle coppie sposate, come ammesso dalla giurisprudenza formatasi in materia
(ordinanza del Tribunale di Napoli del 5 maggio 2023) e che non andava richiesto il permesso di soggiorno, altrimenti perpetrandosi una violazione del diritto alla vita familiare come tutelato dall'art. 8 della CEDU
- che sussisteva un danno grave e irreparabile per il ricorrente atteso che nel tempo occorrente per far valere il proprio diritto sarebbe avvenuta la negazione di diritti costituzionalmente riconosciuti ed in particolare: Negazione del diritto al lavoro per l'impossibilità di accedere in Italia a contratti di lavoro regolari, compromettendo la sua indipendenza economica;
Esclusione dal Servizio
Sanitario Nazionale;
Limitazioni amministrative quali il mancato ottenimento della carta d'identità italiana e l'accesso a numerosi servizi essenziali, come l'apertura di conti bancari, la registrazione fiscale e la stipula di contratti, compromettendo la normale gestione della vita quotidiana;
il rischio di Espulsione dall'Italia in quanto il 25 gennaio 2025 il ricorrente dovrà lasciare l'Italia.
- che la giurisprudenza costante si era già pronunciata circa l'applicabilità al caso di specie del procedimento ex art 700 cpc (tra le tante Tribunale di Foggia proc. 5493/2022 ordinanza del
30.11.2022), sussistendo i requisiti di sussidiarietà e atipicità della misura
Di conseguenza, il ricorrente chiedeva “a codesta autorità giudiziaria perché, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c., voglia emettere con decreto inaudita altera parte
o con ordinanza previa audizione delle parti i provvedimenti necessari e sufficienti perché cessi immediatamente l'abuso perpetrato dal e pertanto Controparte_1
Pagina 2 CHIEDE:
1.In via cautelare e d'urgenza: L'emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., che ordini al
Comune di , in persona del sindaco p.t., l'immediata iscrizione anagrafica del CP_1
ricorrente e del suo nucleo familiare costituito dallo stesso e dalla sig.ra Parte_2
nonché l'inserimento nello stato di famiglia della compagna , già residente a [...]
in Vico Palestro n.3, con annotazione del loro contratto di convivenza;
CP_1
2.In via principale: La declaratoria di illegittimità del diniego opposto dal e l'ordine allo CP_1
stesso di procedere alla registrazione del contratto di convivenza e all'iscrizione anagrafica del ricorrente.
In ogni caso dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dall'ufficiale di stato civile del comune di la registrazione del contratto di convivenza inviato e per l'effetto ordinare CP_1
all'ufficiale di stato civile del comune di di provvedere alla iscrizione del ricorrente CP_1
nell'anagrafe della popolazione residente con inserimento dello stato di famiglia di Parte_2
.
[...]
3.La condanna del al pagamento delle spese processuali e di giudizio.” CP_1
Ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, era fissata udienza al
10.2.2025.
Si costituiva in causa il Comune di il quale faceva presente che: CP_1
- A fronte della suddetta richiesta da parte di cittadino straniero non comunitario, il funzionario dell'anagrafe del Comune di , non poteva far altro che rigettarla CP_1
in quanto il capoverso dell'art. 7 della Circolare del Ministero dell'interno n. 9 del 27 aprile
2021 (Doc. 02) subordinava, la ricevibilità della domanda, alla presentazione dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno:
- In punto di fumus boni iuris, concordemente all'indirizzo assunto dall'avvocatura generale di
Stato, l'art. 1 della Legge n. 76/2016 al comma 37 affermava che per l'accertamento della stabile convivenza si dovesse far riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo
4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, di tal che la registrazione del contratto di convivenza era solo l'ultimo di una serie imprescindibile di atti, a monte un legame affettivo di coppia (requisito), poi la costituzione della convivenza di fatto attraverso la
Pagina 3 dichiarazione registrata all'anagrafe e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti, a cui si aggiungeva solo eventualmente il contratto di convivenza concluso davanti ad un legale e la registrazione di quest'ultimo, utile per l'opponibilità ai terzi
- Il ricorrente non poteva essere considerato un componente della famiglia anagrafica, in quanto privo di un valido documento di soggiorno e quindi irregolare sul territorio dello
Stato, non sussistendo una delle eccezioni previste dall'ordinamento (cfr. pagina 4 e 5 della comparsa di costituzione)
- Mancava il periculum in mora, atteso che anche ammettendo che lo stesso possa essere raggiunto da un incombente provvedimento di espulsione dal territorio italiano, la necessità di un suo ritorno nel Regno Unito non lo pone in situazione di prossimo pericolo (in quanto non è dimostrata una concreta minaccia di essere esposto al rischio di un danno grave alla persona), tanto più se si considera che un simile provvedimento (espulsione) è sempre ricorribile nelle sedi ordinarie laddove potrà, eventualmente, essere deciso il merito delle questioni dallo stesso oggi sollevate;
di qui anche la mancanza del requisito della residualità dello strumento cautelare;
inoltre, il titolo con cui lo stesso ha fatto ingresso in Italia gli consente l'accesso ai servizi essenziali, ivi compreso quello sanitario, fermo restando che il mancato accesso al mondo del lavoro era in contrasto coi documenti prodotti.
Conclusivamente, il chiedeva “all'Ecc.mo Tribunale di Macerata adito, rigettata ogni CP_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda cautelare avanzata dal ricorrente;
- con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente procedimento, oltre IVA e CPA come per legge.”
All'udienza il procuratore di parte resistente dava conto della decisione in senso sfavorevole del ricorso gerarchico al Prefetto ed ora concesso termine per produzione e per successive note e repliche.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Pagina 4 Va posto in luce, anzitutto, che all'atto della proposizione del ricorso cautelare non era intervenuta la decisione del ricorso gerarchico (sopravvenuta nelle more) ma, tuttavia, parte ricorrente aveva già avanzata domanda (qualificata come principale) da intendersi come espressa prospettazione dell'azione di merito e cioè appunto l'azione (rispetto a cui la cautela è strumentale) volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del diniego opposto dal con ordine allo stesso di CP_1 procedere alla registrazione del contratto di convivenza e all'iscrizione anagrafica del ricorrente, con ciò facendo valere il diritto soggettivo alla tutela della vita di coppia con conseguente riconoscimento del diritto soggettivo al soggiorno regolare in Italia (per cui certamente non è discutibile venga in rilievo la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria).
Sussistono, quindi, sicuramente sia la prospettazione dell'azione di merito (requisito implicitamente previsto anch'esso a pena di ammissibilità) sia il carattere strumentale e anticipatorio della misura richiesta (che ove concessa appare integralmente anticipatoria e satisfattiva, invero) sia la residualità del mezzo, atteso che anche l'impugnazione per via giurisdizionale del provvedimento del Prefetto non consentirebbe una tutela sommaria ad hoc (al massimo si potrebbe ottenere la sospensione del provvedimento impugnato ma non l'attività positiva connessa all'iscrizione anagrafica e alla registrazione della convivenza).
Ad avviso di questo Giudice, inoltre, sussiste il fumus boni iuris richiesto per ottenere la tutela pretesa in via d'urgenza, alla luce di una serie di considerazioni che possono brevemente svolgersi.
Anzitutto, non è nella sostanza contestato ed emerge dai documenti in atti che Pt_1
e abbiano una relazione affettiva, considerando i frequenti viaggi
[...] Parte_2
documentati nella tratta aerea Ancona-Londra e viceversa (doc. 4 parte ricorrente), i visti sul passaporto dell'uomo (apposti sempre ad Ancona, come da doc. 6 prodotto) e anche le dichiarazioni rilasciate sottoscritte dalle vicine di casa sulla permanenza nell'abitazione della donna (doc.3 parte ricorrente) nonché le domiciliazioni di alcune utenze (doc. 9 parte ricorrente) e le riproduzioni dei messaggi scambiati (doc. 8 parte ricorrente).
Il contratto di convivenza sottoscritto a novembre 2024 (doc. 2 allegato al ricorso), pertanto, si inserisce in un quadro di elementi concordanti, sufficienti per la deliberazione sommaria qui richiesta.
Alla luce di questo quadro fattuale, va detto che la legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede “36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e
Pagina 5 materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.” E -come ha correttamente rilevato il aggiunge al comma successivo CP_1
“37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223.”
Non v'è dubbio ad avviso di questo Giudice che astrattamente sia la che lo Parte_2 Pt_1
possano rientrare nella nozione di conviventi, essendo la convivenza una situazione di
[...]
fatto, il punto è piuttosto, come rilevato in innumerevoli precedenti di merito, come dimostrare la convivenza.
Risulta evidente, infatti, che per due cittadini italiani dare evidenza al Comune della loro convivenza di fatto è quanto mai semplice, bastando appunto la dichiarazione anagrafica
(ovviamente fatta sotto la propria responsabilità) di convivere ed essere legati da vincoli affettivi, con ogni conseguente obbligo del Comune di procedere alla creazione di un nuovo nucleo familiare e con le annotazioni/registrazioni conseguenti (anche dell'eventuale contratto di convivenza)
Non altrettanto può dirsi però per lo straniero, rispetto al quale -come ha messo in luce il Comune con ampiezza di argomentazioni agganciate a Circolari Ministeriali- si richiede (a monte) la regolarità del soggiorno perché non può iscriversi in un nucleo familiare -salvo le eccezioni richiamate- chi non è regolarmente soggiornante.
Orbene, appare chiaro a questo Giudice che, per come il sistema è congegnato, si determinano evidenti incongruenze
- Da un lato, si menoma l'aggancio della convivenza ad una mera situazione di fatto
- Dall'altro, si crea una disparità di trattamento fra l'italiano e lo straniero
- Non ultimo, si menoma il diritto alla vita familiare del convivente italiano che ha relazione affettiva con uno straniero nonostante così non accada per il convivente italiano che convive con un cittadino italiano né (neanche) per l'italiano che intende sposare uno straniero
Orbene, andando a esaminare nell'ordine i vari punti, si condivide quella giurisprudenza di merito, citata anche nell'ordinanza del Tribunale di Foggia del 30.11.2022 (dott. Stanziola nel procedimento n. 5493/2022 r.g.a.c.) da preferire secondo cui “la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall'art. 1
Pagina 6 comma 36 della Legge 76 del 2016, in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali … In altri termini, il convivere è un “fatto” giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant'è che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del
2016 «per l'accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l'effettiva esistenza fattuale” (così Trib. Milano, ord. del 31/05/2016 richiamata da Trib. Milano, ord. del 25/04/2021; in questo senso, cfr. Cass.
Sez. Un., 05/11/2021, n. 32198 secondo cui la stabile convivenza di fatto, idonea ad incidere sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio in favore del coniuge debole o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, pur non determinando, necessariamente, la perdita automatica ed integrale di tale diritto, potrà essere eventualmente provata o mediante la dichiarazione anagrafica, se effettuata, o ricorrendo ad altri indici di stabilità in concreto quali, a titolo esemplificativo, l'esistenza di figli della nuova coppia, la coabitazione, l'avere conti correnti in comune, la contribuzione al menage familiare;
in questo senso si pronuncia, d'altra parte, la dominante giurisprudenza di merito, tra cui Trib. Mantova 01/04/2022, Trib. Avellino, 19/01/2022).
Inoltre, affrontando il secondo profilo, mentre per il cittadino italiano è semplice dare seguito nel nostro ordinamento ad una convivenza, per il convivente straniero vengono apposte di fatto limitazioni, scarsamente compatibili con norme sovranazionali, che lo Stato italiano si è impegnato a rispettare (a norma dell'art. 117 Cost.)
Infatti, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.” e Stati aderenti della
Convenzione sono sia lo Stato Italiano sia il Regno Unito, di tal che il diritto alla vita familiare è tale per entrambe le parti del contratto di convivenza, ma non pare che -se ci si limita ad un'interpretazione formalistica - l'Italia stia facendo abbastanza per rendere effettivo questo diritto quanto a . Parte_1
Sempre condividendosi il percorso argomentativo del Tribunale di Foggia (che riprende sul punto anche l'ordinanza del Tribunale di Milano del 25.4.2021 dott.ssa Valetina Boroni reperibile on line) viene in rilievo la “Direttiva 38/2004/CE (diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) che fissando l'obiettivo del legislatore europeo, nell'uniformare la legislazione degli Stati Membri, di agevolare l'ingresso nel
Pagina 7 loro territorio dei cittadini dell'unione e dei loro familiari, disciplina anche i casi di soggetti che devono considerarsi “partner” in virtù di una “relazione stabile debitamente attestata”.
Secondo l'art. 3, comma 2, della direttiva 38/2004/CE: “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ... b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata” (cfr. anche l'art.
2 co. 1, lett. b n. 2, secondo cui è “familiare” il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante).
Essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 del D.Lgs. 30/2007 (così come novellata con l. 6 agosto 2013, n. 97) – norma direttamente applicabile in luogo del TU immigrazione (l. 286/98) in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 l. 234/12 – la quale prevede, all'art. art. 3, comma 2, lett. b), che è agevolato l'ingresso ed il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale ed ancora, all'art. 9, comma 5, lett. c-bis), per i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica, la necessità di presentare “documentazione ufficiale attestante
l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione”.
Come si vede, la disciplina normativa richiamata non richiede, espressamente, la sussistenza del permesso di soggiorno.”
Orbene, si dovrebbe agevolare il ricongiungimento dei partners e, invece, di fatto, seguendo le indicazioni dell'Avvocatura dello Stato e le Circolari Ministeriali come evocate dall'Ufficiale
d'Anagrafe, si genera non solo -come già detto una compressione del diritto alla vita familiare per il ricorrente, cittadino britannico- ma anche un'implicita discriminazione della , Parte_2
cittadina italiana, essenzialmente perché ha una relazione affettiva con uno straniero, rendendosi di fatto impossibile al suo partner di avere il riconoscimento del suo legittimo soggiorno in Italia proprio per convivere con lei.
Non ultimo, va osservato che la situazione è ancor più paradossale se compara la situazione dei conviventi a quella di coloro che intendono contrarre matrimonio.
Pagina 8 Infatti, la Corte Costituzionale con la decisione 245/2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole
«nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano», laddove cioè subordinava il matrimonio con lo straniero alla regolarità del soggiorno.
Nella decisione si legge “è certamente vero che la «basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero» – «consistente nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo» – può «giustificare un loro diverso trattamento» nel godimento di certi diritti
(sentenza n. 104 del 1969), in particolare consentendo l'assoggettamento dello straniero «a discipline legislative e amministrative» ad hoc, l'individuazione delle quali resta «collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici» (sentenza n. 62 del 1994), quali quelli concernenti «la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione» (citata sentenza n. 62 del 1994). Tuttavia, resta pur sempre fermo – come questa Corte ha di recente nuovamente precisato – che i diritti inviolabili, di cui all'art. 2 Cost., spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani», di talché la «condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi» (sentenza n. 249 del 2010).
Sebbene, quindi, la ratio della disposizione censurata – proprio alla luce della ricostruzione che ne ha evidenziato il collegamento con le nuove norme sull'acquisto della cittadinanza e, dunque, la loro comune finalizzazione al contrasto dei cosiddetti “matrimoni di comodo” – possa essere effettivamente rinvenuta, come osserva l'Avvocatura dello Stato, nella necessità di «garantire il presidio e la tutela delle frontiere ed il controllo dei flussi migratori», deve osservarsi come non proporzionato a tale obiettivo si presenti il sacrificio imposto – dal novellato testo dell'art. 116, primo comma, cod. civ. – alla libertà di contrarre matrimonio non solo degli stranieri ma, in definitiva, anche dei cittadini italiani che intendano coniugarsi con i primi.
È, infatti, evidente che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro
Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero.
Pagina 9 Si impone, pertanto, la conclusione secondo cui la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti “matrimoni di comodo”.
Orbene, pare a questo Giudice che così come per i nubendi anche subordinare l'iscrizione anagrafica e la registrazione del contratto di convivenza al regolare soggiorno dello Pt_1
sul territorio italiano risulti una misura effettivamente non espressiva di un ragionevole
[...]
bilanciamento di valori, ponendosi in palese contrasto con la tutela della vita familiare, come ricostruita e ricostruibile in chiave sovranazionale.
Quanto al periculum in mora, ad avviso di questo Giudice, esso può dirsi sussistente atteso che, nelle more del giudizio di merito, il ricorrente cittadino britannico dovrebbe, per non violare la legge italiana, tornare nel suo Paese e, successivamente, semmai fare reingresso, non potendo dar seguito ad una relazione di convivenza di fatto che, invece, nella volontà dei soggetti coinvolti ha pretesa di stabilità.
Considerando, quindi, che effettivamente nella condizione del ricorrente (che ha fatto ingresso in
Italia con visto turistico il 25.10.2024) è possibile -come ha ammesso anche il Comune- subire un'espulsione (pur se non automatica) e che l'uomo non pare avere ad oggi altri motivi per ottenere un titolo di regolare soggiorno (la proposta lavorativa da sue allegazioni non si è più concretizzata) va concessa la misura cautelare sì come richiesta, a tutela della vita familiare (diritto garantito ai sensi dell'art. 8 della CEDU).
Le spese di lite vanno integralmente compensate, atteso che, pur essendovi alcuni precedenti di merito che operano la ricostruzione di cui sopra, non v'è alcun pronunciamento di legittimità sul punto e comunque il ha dimostrato (così come dimostra anche il successivo rigetto del CP_1
ricorso gerarchico al Prefetto) di essersi conformato a circolari ministeriali che non compete allo stesso modificare, di tal che sussiste una situazione eccezionale, assimilabile a quelle che, anche secondo la Consulta, giustificano la compensazione pur al di fuori delle ipotesi richiamate nell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Pagina 10 Il Tribunale di Macerata, ai sensi dell'art. 700 c.p.c.,
Ordina al Comune di , in persona del sindaco pro tempore, in qualità di Ufficiale di CP_1
Governo per la tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere all'iscrizione anagrafica del ricorrente quale convivente di fatto di Parte_1
con inserimento dell'uomo nel medesimo nucleo familiare della stessa nonché Parte_2
di procedere alla registrazione dell'accordo di convivenza fra e Parte_1 Parte_2 del 11.11.2024 autenticato dall'avv. Casoni Mario Luca ai sensi della legge 76/2016;
[...]
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Macerata, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Grasselli
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