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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14956 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54017 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/03/1975), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CAPUTO LINA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(TERLIZZI (BA), 14/03/1980), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BIANCHINI ALESSANDRO e dell'avv. MAGARO' BIANCA
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/12/2023, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
premesso che in data 24/06/2006 ha contratto matrimonio Parte_1
concordatario con e che dall'unione sono nati i figli Controparte_1
(Roma, 03/06/2008), (Roma, 29/12/2009), Persona_1 Persona_2
(Roma, 06/07/2014) e (Roma, 19/11/2016), ha dedotto che Per_3 Per_4
con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Pubblico Ministero
presso il Tribunale di Roma in data 01/09/2021 i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre,
i quattro figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori,
con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare di sua proprietà per il 99%, essendo il restante 1% di proprietà del ricorrente,
obbligo del di corrispondere integralmente il mutuo cointestato Parte_1
gravante sull'immobile, pari a circa euro 1.350,00 mensili, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo del ricorrente di corrispondere alla l'assegno mensile di euro 1.000,00 per il suo mantenimento ed CP_1
euro 1.000,00 per il mantenimento di ciascuno dei quattro figli, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (assegni ammontanti ad euro
1.100,00 ciascuno all'attualità), obbligo della di corrispondere al CP_1
100% le spese straordinarie scolastiche e sportive dei figli, obbligo del di corrispondere al 100% le restanti spese extra afferenti i figli, Parte_1
uso da parte della dell'autovettura Volvo XC90 di proprietà del CP_1 3 ricorrente;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione con riduzione o, in subordine, conferma della misura dell'assegno di mantenimento dal medesimo dovuto per i quattro figli (pari a complessivi euro 4.400,00 mensili), non riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della o, in subordine, riduzione CP_1
dell'importo attualmente dovuto alla stessa per il di lei mantenimento,
ripartizione delle spese extra afferenti i figli in eguale misura tra i genitori in caso di conferma della misura dell'assegno perequativo ovvero onere del padre di corrispondere tali spese integralmente (100%) in caso di dimezzamento dell'assegno medesimo, conferma del regime di affidamento in essere, nonché dell'assegnazione della casa familiare alla . CP_1
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze, ed ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura di euro 2.500,00 mensili, nonché l'aumento dell'assegno di mantenimento per ciascuno dei quattro figli ad euro 2.000,00 mensili,
obbligo del di provvedere integralmente (100%) al pagamento Parte_1
delle spese extra afferenti i figli.
Alla prima udienza del 22/04/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status e disposto l'ascolto dei figli minori (2008) e Persona_1 Persona_2
(2009) con l'ausilio di una psicologa, riservando all'esito l'adozione dei 4 provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva n. 7492/2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Ascoltati i figli minori e all'udienza Persona_1 Persona_2
del 24/06/2024, con ordinanza del 23/07/2024 il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e, segnatamente, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese dai primi due figli delle parti, ha confermato le vigenti statuizioni separative, disposto ctu contabile e rinviato la causa per la rimessine in decisione all'udienza del 30/09/2025.
Alla predetta udienza il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle statuizioni accessorie afferenti l'affidamento dei quattro figli minori, il loro mantenimento, il riconoscimento o meno del diritto della a percepire l'assegno CP_1
divorzile dall'ex coniuge.
In ordine al primo dei suddetti aspetti il Tribunale reputa di confermare le vigenti statuizioni in forza delle quali i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre cui va conseguentemente assegnata anche in questa sede la casa familiare, questioni sulle quali, peraltro, non vi è contestazione,
disciplina dei tempi di permanenza presso ciascun genitore sostanzialmente paritetici, come già previsto dalle parti consensualmente in sede separativa e meglio specificati in dispositivo, tenuto conto che trattasi di un regime in atto da tempo, funzionale e adeguato alle esigenze dei figli, come dichiarato 5 al giudice delegato da e che hanno anche Persona_1 Persona_2
espresso il desiderio di trascorrere più tempo con il padre.
Fondata e meritevole di accoglimento è anche la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, nei limiti e termini di seguito esposti.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente 6 sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita 7 familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene, nel caso specifico dalle deduzioni e allegazioni svolte da ambo le parti è emerso che la , diplomata, casalinga, si è dedicata CP_1 8 alla crescita e all'accudimento dei quattro figli avuti dalle parti, avendo prestato attività lavorativa dal marzo 2006 al maggio 2007 presso la società
R1 s.p.a. di cui il è dipendente, socio e consulente ed avendo egli Parte_1
con i proventi della sua attività lavorativa assicurato sempre un elevato tenore di vita alla famiglia.
Dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti e dalle conclusioni rassegnate dal consulente contabile nominato nel corso del giudizio, conclusioni che il Tribunale condivide in quanto fondate su accertamenti completi ed obiettivi, oltre che esenti da vizi logico-giuridici,
tenuto anche conto delle risposte date dal ctu alle note ed osservazioni di parte, emerge che il può contare su un reddito netto mensile pari Parte_1
a circa euro 15.470,00 nel triennio 2021-2023, giusta ctu contabile, ed euro
16.300,00 circa nel 2024, giusta dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
24/06/2025.
Lo stesso, inoltre, è proprietario della quota pari all'1% della casa familiare e relativa pertinenza sita in Roma Via Bolbeno, per un corrispondente valore di euro 5.881,00 circa, nonché per l'intero dell'immobile ove abita sito in Via Bresimo, nelle immediate vicinanze della casa familiare, del valore di euro 453.100,00 circa;
entrambi gli immobili sono gravati da mutuo, cointestato tra le parti quello gravante sulla casa familiare, ma corrisposto integralmente dal per accordi Parte_1
assunti in sede separativa, il cui rateo mensile ammonta a circa euro
1.350,00, intestato al solo ricorrente quello gravante sull'immobile di Via
Bresimo il cui rateo mensile ammonta ad euro 800,00 circa.
Il è, inoltre, socio al 5% della società R1 s.p.a. quota il cui Parte_1
valore nominale ammonta ad euro 400.000,00 e il cui valore stimato dal ctu, 9 sulla base della valutazione della società, è pari a circa euro 2.377.962,00.
La non è titolare di partecipazioni o rappresentanze CP_1
societarie ed è piena proprietaria nella misura del 99% della casa familiare e relativa pertinenza, quota il cui valore ammonta ad euro 582.268,50,
immobile acquistato e ristrutturato dal nel 2016 anche Parte_1
contraendo un mutuo cointestato venticinquennale che, ripetesi, sta corrispondendo il medesimo. Lo stesso è anche titolare di depositi e accantonamenti per oltre euro 61.000,00, nonché polizze per i figli da lui alimentate.
Il ricorrente è altresì proprietario dell'autovettura Volvo XC90 del valore di circa euro 35.000,00 in uso esclusivo alla per accordi CP_1
intervenuti tra le parti in sede separativa e corrisponde il canone di noleggio dell'autovettura Maserati LI in uso al medesimo.
Le movimentazioni dei conti correnti bancari del analizzati Parte_1
dal ctu sono del tutto in linea con i dati sopra descritti.
Alla stregua di tali risultanze istruttorie il collegio non può non evidenziare che la componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile è già stata assolta con l'intestazione alla della casa CP_1
familiare, immobile di vaste dimensioni e ingente valore acquistato dal e intestato per la pressoché totalità alla medesima. Parte_1 CP_1
Dunque, tenuto conto dell'età ancora giovane della (1980), CP_1
capace ed abile al lavoro, del titolo di studio dalla medesima posseduto,
diploma di ragioneria, tale da consentirle di inserirsi ancora proficuamente nel contesto lavorativo, tenuto conto della componente assistenziale dell'assegno divorzile, essendo allo stato la stessa priva di entrate fisse mensili al di fuori dell'assegno di mantenimento, il collegio reputa equo 10 quantificare in complessivi euro 1.500,00 mensili l'importo dovuto dal alla a titolo di assegno divorzile a far data dal passaggio Parte_1 CP_1
in giudicato della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per le medesime ragioni, tenuto conto dei paritetici tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, delle risorse economico-
patrimoniali di entrambi, devono essere confermate le vigenti statuizioni afferenti la misura dell'assegno perequativo dovuto dal alla Parte_1
per i quattro ragazzi, pari ad euro 1.100,00 mensili per ciascun CP_1
figlio, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2023, mentre, tenuto anche conto dei disaccordi tra le parti in ordine alle spese extra, il collegio, fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, reputa equo porre a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% il pagamento delle spese extra afferenti i quattro figli con le specificazioni tutte di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.
La natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre le spese di ctu,
liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo 11 grado iscritta al n. 54017/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
affida i figli minori (03/06/2008), Persona_1 Persona_2
(29/12/2009), (06/07/2014) e (19/11/2016) in modo Per_3 Per_4
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre,
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli:
a) due pomeriggi a settimana dalle ore 18.00 al mattino successivo;
b) a finesettimana alternati dalle ore 18.00 del venerdì al lunedì mattina;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali, nonché in coincidenza con le festività nazionali e locali infrasettimanali;
e) per una ulteriore settimana durante l'inverno, c.d. settimana bianca;
f) per trenta giorni, consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a far data dalla domanda
(02/12/2023), a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli, la somma mensile di euro 4.400,00 (euro 1.100,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2023, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il Parte_1 CP_1 12 giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% il pagamento delle spese extra afferenti i quattro figli, con le specificazioni tutte di cui al suindicato
Protocollo;
dispone che a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Parte_1
corrisponda alla a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di CP_1
euro 1.500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e condanna il medesimo al versamento in favore della dei relativi CP_1
ratei entro il giorno 5 di ogni mese, con conseguente cessazione dell'obbligo del di corrispondere alla l'assegno di mantenimento per Parte_1 CP_1
la stessa come fissato in sede separativa con la medesima decorrenza
(passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio);
assegna la casa familiare sita in Roma Via Bolbeno n. 85 alla resistente;
Controparte_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore 13
Dott.ssa IA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54017 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/03/1975), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CAPUTO LINA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(TERLIZZI (BA), 14/03/1980), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BIANCHINI ALESSANDRO e dell'avv. MAGARO' BIANCA
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/12/2023, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
premesso che in data 24/06/2006 ha contratto matrimonio Parte_1
concordatario con e che dall'unione sono nati i figli Controparte_1
(Roma, 03/06/2008), (Roma, 29/12/2009), Persona_1 Persona_2
(Roma, 06/07/2014) e (Roma, 19/11/2016), ha dedotto che Per_3 Per_4
con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Pubblico Ministero
presso il Tribunale di Roma in data 01/09/2021 i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre,
i quattro figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori,
con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare di sua proprietà per il 99%, essendo il restante 1% di proprietà del ricorrente,
obbligo del di corrispondere integralmente il mutuo cointestato Parte_1
gravante sull'immobile, pari a circa euro 1.350,00 mensili, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo del ricorrente di corrispondere alla l'assegno mensile di euro 1.000,00 per il suo mantenimento ed CP_1
euro 1.000,00 per il mantenimento di ciascuno dei quattro figli, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (assegni ammontanti ad euro
1.100,00 ciascuno all'attualità), obbligo della di corrispondere al CP_1
100% le spese straordinarie scolastiche e sportive dei figli, obbligo del di corrispondere al 100% le restanti spese extra afferenti i figli, Parte_1
uso da parte della dell'autovettura Volvo XC90 di proprietà del CP_1 3 ricorrente;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione con riduzione o, in subordine, conferma della misura dell'assegno di mantenimento dal medesimo dovuto per i quattro figli (pari a complessivi euro 4.400,00 mensili), non riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della o, in subordine, riduzione CP_1
dell'importo attualmente dovuto alla stessa per il di lei mantenimento,
ripartizione delle spese extra afferenti i figli in eguale misura tra i genitori in caso di conferma della misura dell'assegno perequativo ovvero onere del padre di corrispondere tali spese integralmente (100%) in caso di dimezzamento dell'assegno medesimo, conferma del regime di affidamento in essere, nonché dell'assegnazione della casa familiare alla . CP_1
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze, ed ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura di euro 2.500,00 mensili, nonché l'aumento dell'assegno di mantenimento per ciascuno dei quattro figli ad euro 2.000,00 mensili,
obbligo del di provvedere integralmente (100%) al pagamento Parte_1
delle spese extra afferenti i figli.
Alla prima udienza del 22/04/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status e disposto l'ascolto dei figli minori (2008) e Persona_1 Persona_2
(2009) con l'ausilio di una psicologa, riservando all'esito l'adozione dei 4 provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva n. 7492/2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Ascoltati i figli minori e all'udienza Persona_1 Persona_2
del 24/06/2024, con ordinanza del 23/07/2024 il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e, segnatamente, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese dai primi due figli delle parti, ha confermato le vigenti statuizioni separative, disposto ctu contabile e rinviato la causa per la rimessine in decisione all'udienza del 30/09/2025.
Alla predetta udienza il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle statuizioni accessorie afferenti l'affidamento dei quattro figli minori, il loro mantenimento, il riconoscimento o meno del diritto della a percepire l'assegno CP_1
divorzile dall'ex coniuge.
In ordine al primo dei suddetti aspetti il Tribunale reputa di confermare le vigenti statuizioni in forza delle quali i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre cui va conseguentemente assegnata anche in questa sede la casa familiare, questioni sulle quali, peraltro, non vi è contestazione,
disciplina dei tempi di permanenza presso ciascun genitore sostanzialmente paritetici, come già previsto dalle parti consensualmente in sede separativa e meglio specificati in dispositivo, tenuto conto che trattasi di un regime in atto da tempo, funzionale e adeguato alle esigenze dei figli, come dichiarato 5 al giudice delegato da e che hanno anche Persona_1 Persona_2
espresso il desiderio di trascorrere più tempo con il padre.
Fondata e meritevole di accoglimento è anche la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, nei limiti e termini di seguito esposti.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente 6 sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita 7 familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene, nel caso specifico dalle deduzioni e allegazioni svolte da ambo le parti è emerso che la , diplomata, casalinga, si è dedicata CP_1 8 alla crescita e all'accudimento dei quattro figli avuti dalle parti, avendo prestato attività lavorativa dal marzo 2006 al maggio 2007 presso la società
R1 s.p.a. di cui il è dipendente, socio e consulente ed avendo egli Parte_1
con i proventi della sua attività lavorativa assicurato sempre un elevato tenore di vita alla famiglia.
Dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti e dalle conclusioni rassegnate dal consulente contabile nominato nel corso del giudizio, conclusioni che il Tribunale condivide in quanto fondate su accertamenti completi ed obiettivi, oltre che esenti da vizi logico-giuridici,
tenuto anche conto delle risposte date dal ctu alle note ed osservazioni di parte, emerge che il può contare su un reddito netto mensile pari Parte_1
a circa euro 15.470,00 nel triennio 2021-2023, giusta ctu contabile, ed euro
16.300,00 circa nel 2024, giusta dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
24/06/2025.
Lo stesso, inoltre, è proprietario della quota pari all'1% della casa familiare e relativa pertinenza sita in Roma Via Bolbeno, per un corrispondente valore di euro 5.881,00 circa, nonché per l'intero dell'immobile ove abita sito in Via Bresimo, nelle immediate vicinanze della casa familiare, del valore di euro 453.100,00 circa;
entrambi gli immobili sono gravati da mutuo, cointestato tra le parti quello gravante sulla casa familiare, ma corrisposto integralmente dal per accordi Parte_1
assunti in sede separativa, il cui rateo mensile ammonta a circa euro
1.350,00, intestato al solo ricorrente quello gravante sull'immobile di Via
Bresimo il cui rateo mensile ammonta ad euro 800,00 circa.
Il è, inoltre, socio al 5% della società R1 s.p.a. quota il cui Parte_1
valore nominale ammonta ad euro 400.000,00 e il cui valore stimato dal ctu, 9 sulla base della valutazione della società, è pari a circa euro 2.377.962,00.
La non è titolare di partecipazioni o rappresentanze CP_1
societarie ed è piena proprietaria nella misura del 99% della casa familiare e relativa pertinenza, quota il cui valore ammonta ad euro 582.268,50,
immobile acquistato e ristrutturato dal nel 2016 anche Parte_1
contraendo un mutuo cointestato venticinquennale che, ripetesi, sta corrispondendo il medesimo. Lo stesso è anche titolare di depositi e accantonamenti per oltre euro 61.000,00, nonché polizze per i figli da lui alimentate.
Il ricorrente è altresì proprietario dell'autovettura Volvo XC90 del valore di circa euro 35.000,00 in uso esclusivo alla per accordi CP_1
intervenuti tra le parti in sede separativa e corrisponde il canone di noleggio dell'autovettura Maserati LI in uso al medesimo.
Le movimentazioni dei conti correnti bancari del analizzati Parte_1
dal ctu sono del tutto in linea con i dati sopra descritti.
Alla stregua di tali risultanze istruttorie il collegio non può non evidenziare che la componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile è già stata assolta con l'intestazione alla della casa CP_1
familiare, immobile di vaste dimensioni e ingente valore acquistato dal e intestato per la pressoché totalità alla medesima. Parte_1 CP_1
Dunque, tenuto conto dell'età ancora giovane della (1980), CP_1
capace ed abile al lavoro, del titolo di studio dalla medesima posseduto,
diploma di ragioneria, tale da consentirle di inserirsi ancora proficuamente nel contesto lavorativo, tenuto conto della componente assistenziale dell'assegno divorzile, essendo allo stato la stessa priva di entrate fisse mensili al di fuori dell'assegno di mantenimento, il collegio reputa equo 10 quantificare in complessivi euro 1.500,00 mensili l'importo dovuto dal alla a titolo di assegno divorzile a far data dal passaggio Parte_1 CP_1
in giudicato della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per le medesime ragioni, tenuto conto dei paritetici tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, delle risorse economico-
patrimoniali di entrambi, devono essere confermate le vigenti statuizioni afferenti la misura dell'assegno perequativo dovuto dal alla Parte_1
per i quattro ragazzi, pari ad euro 1.100,00 mensili per ciascun CP_1
figlio, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2023, mentre, tenuto anche conto dei disaccordi tra le parti in ordine alle spese extra, il collegio, fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, reputa equo porre a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% il pagamento delle spese extra afferenti i quattro figli con le specificazioni tutte di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.
La natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre le spese di ctu,
liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo 11 grado iscritta al n. 54017/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
affida i figli minori (03/06/2008), Persona_1 Persona_2
(29/12/2009), (06/07/2014) e (19/11/2016) in modo Per_3 Per_4
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre,
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli:
a) due pomeriggi a settimana dalle ore 18.00 al mattino successivo;
b) a finesettimana alternati dalle ore 18.00 del venerdì al lunedì mattina;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali, nonché in coincidenza con le festività nazionali e locali infrasettimanali;
e) per una ulteriore settimana durante l'inverno, c.d. settimana bianca;
f) per trenta giorni, consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a far data dalla domanda
(02/12/2023), a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli, la somma mensile di euro 4.400,00 (euro 1.100,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2023, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il Parte_1 CP_1 12 giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% il pagamento delle spese extra afferenti i quattro figli, con le specificazioni tutte di cui al suindicato
Protocollo;
dispone che a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Parte_1
corrisponda alla a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di CP_1
euro 1.500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e condanna il medesimo al versamento in favore della dei relativi CP_1
ratei entro il giorno 5 di ogni mese, con conseguente cessazione dell'obbligo del di corrispondere alla l'assegno di mantenimento per Parte_1 CP_1
la stessa come fissato in sede separativa con la medesima decorrenza
(passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio);
assegna la casa familiare sita in Roma Via Bolbeno n. 85 alla resistente;
Controparte_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore 13
Dott.ssa IA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi