TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 15156/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
- SEDE Controparte_1
LEGALE IN PERSONA DEL DIRETTORE PRO-TEMPORE
alle ore 9:24 sono presenti gli avv.ti LICARI PIER LUIGI e
PRESTIGIACOMO FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono chiedono la cessazione della materia del contendere;
i procuratori della parte ricorrente insistono sulla vittoria di spese, l'avv. Bernocchi insiste sulla compensazione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:13 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15156 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti LICARI PIER LUIGI e Parte_1
PRESTIGIACOMO FRANCESCO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_2
ricorrente che liquida complessivamente in euro 500,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione 2 Con ricorso depositato in data 22/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza CP_2
ingiunzione n. OI-002814315 relativa all'atto di accertamento n.
5500.22/01/2024.0054673, deducendone l'illegittimità per carenza CP_2
di legittimazione passiva, già rappresentata stragiudizialmente all' CP_1
per non essere al tempo delle violazioni contestate amministratore del condominio sito in Palermo, via Angelo Musco, chiedendone per questo l'annullamento.
Si costituiva il convenuto, rappresentando che: “Alla luce di quanto segnalato da controparte, il competente reparto ha avviato le procedure per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta”, così chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, versata in atti il provvedimento di annullamento in autotutela, le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo comunque la ricorrente la condanna dell' al CP_2
pagamento delle spese di lite in ragione dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione nonostante la comunicazione all' della propria estraneità CP_2
alle violazioni già alla ricezione dell'atto di accertamento e dell'adozione del provvedimento in autotutela soltanto dopo il deposito del ricorso .
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione della condotta ante causam dell' che notificava ordinanza CP_2
ingiunzione nonostante fosse a conoscenza dell'estraneità dell'odierni ricorrente alla commissione delle violazioni e dell'adozione del provvedimento in autotutela soltanto dopo la proposizione del ricorso,
l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si CP_1
liquidano come in dispositivo, ai sensi dei DM 55/2014 e 147/2022, con
3 riferimento allo scaglione (€ 0,001 ~ € 1.100,00) tenuto conto della moderata trattazione e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 26/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 15156/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
- SEDE Controparte_1
LEGALE IN PERSONA DEL DIRETTORE PRO-TEMPORE
alle ore 9:24 sono presenti gli avv.ti LICARI PIER LUIGI e
PRESTIGIACOMO FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono chiedono la cessazione della materia del contendere;
i procuratori della parte ricorrente insistono sulla vittoria di spese, l'avv. Bernocchi insiste sulla compensazione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:13 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15156 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti LICARI PIER LUIGI e Parte_1
PRESTIGIACOMO FRANCESCO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_2
ricorrente che liquida complessivamente in euro 500,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione 2 Con ricorso depositato in data 22/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza CP_2
ingiunzione n. OI-002814315 relativa all'atto di accertamento n.
5500.22/01/2024.0054673, deducendone l'illegittimità per carenza CP_2
di legittimazione passiva, già rappresentata stragiudizialmente all' CP_1
per non essere al tempo delle violazioni contestate amministratore del condominio sito in Palermo, via Angelo Musco, chiedendone per questo l'annullamento.
Si costituiva il convenuto, rappresentando che: “Alla luce di quanto segnalato da controparte, il competente reparto ha avviato le procedure per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta”, così chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, versata in atti il provvedimento di annullamento in autotutela, le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo comunque la ricorrente la condanna dell' al CP_2
pagamento delle spese di lite in ragione dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione nonostante la comunicazione all' della propria estraneità CP_2
alle violazioni già alla ricezione dell'atto di accertamento e dell'adozione del provvedimento in autotutela soltanto dopo il deposito del ricorso .
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione della condotta ante causam dell' che notificava ordinanza CP_2
ingiunzione nonostante fosse a conoscenza dell'estraneità dell'odierni ricorrente alla commissione delle violazioni e dell'adozione del provvedimento in autotutela soltanto dopo la proposizione del ricorso,
l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si CP_1
liquidano come in dispositivo, ai sensi dei DM 55/2014 e 147/2022, con
3 riferimento allo scaglione (€ 0,001 ~ € 1.100,00) tenuto conto della moderata trattazione e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 26/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4