Articolo 3 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234
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19 gennaio 2013
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20 novembre 2024
Art. 3. Principi generali 1. Il Parlamento partecipa al processo decisionale dell'Unione europea.
2. Le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee, secondo quanto previsto dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Il Governo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea agli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica presso le istituzioni europee, secondo modalita' stabilite d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Presidenti delle Camere.
Note all'art. 3:
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009) e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
Entrata in vigore il 20 novembre 2024
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