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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crocitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Carla Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c.( scadenza note 11/2/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 981/2022 R.G.L. avverso la n.1471/22 del Tribunale di Reggio Calabria depositata in data 13.07.2022 e vertente TRA
con Sede in Roma Parte_1
Via Ciro il Grande n. 21, in proprio e quale mandatario della Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Grandizio;
[...]
CP_1
e
(Cod. Fisc. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata dall'Avv. Francesco De Cesare;
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] (CF in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'Amministratore Unico ed Amministratore Giudiziario dott.ssa con sede legale in Gioia Tauro, via SS 111, 62, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Vanessa Immacolata Ranieri
(contumace) Controparte_5
-APPELLATE-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria le società
[...]
e con distinti ricorsi, Controparte_3 Controparte_5 successivamente riuniti, hanno chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato: a) (N.R.G. 2642/2020) cartelle di pagamento contrassegnate dai nr. 094201000022389812000 (asseritamente notificata il 13/10/2010, ruolo anno 2010, nr. 0001021 del 19/7/2010, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod.DM10, relativamente alle annualità 2009, 2010); 09420100024456331000 (asseritamente notificata il 13/10/2010, ruolo anno 2010. Nr. 000115 del 23/8/2010, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod.DM10, relativamente alle annualità 2010); 09420100024456331000 (asseritamente notificata il 13/10/2010, ruolo anno 2010. Nr. 00012075 del 10/9/2010, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod.DM10, relativamente alle annualità 2008, 2009); 09420100032008436000 (asseritamente notificata il 23/12/2010, ruolo nr. 0001286 del 21/10/2010, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod. DM10, relativamente alle annualità 2010); 09420100032008436000 (asseritamente notificata il 23/12/2010, ruolo nr. 0001341 del 08/11/2010, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod. DM10, relativamente alle annualità 2010); b) (N.R.G. 2685/2020) dalle cartelle di pagamento contrassegnate dai nn. 09420010063896378000 (asseritamente notificata il 11/7/2001, ruolo anno 2001, nr. 0000069 del 31/3/2001, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod. DM10, relativamente all'annualità 1999); 094200500155186619000 (asseritamente notificata il 22.7.2005, ruolo anno 2005 nr. 0000282 del 6.4.2005, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Modello DM10, relativamente all'annualità 2004); 09420050017425321000 (asseritamente notificata il 11/8/2005, ruolo anno 2005, nr. 000311 del 24/5/2005, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive
Modello DM10, relativamente all'annualità 2004); 09420050042515913000 (asseritamente notificata il 2/2/2006, ruolo anno 2005, nr. 000645 del 2/12/2005, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Modello DM10, relativamente all'annualità 2005); 09420060011468650000 (asseritamente notificata il 8/6/2006, ruolo anno 2006, nr 000389 del 19/4/2006, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Modello DM10, reativamente all'annualità 2005); 09420060022272119000 (asseritamente notificata il 11/12/2006, ruolo anno 2006, nr 0000815 del 25/9/2006, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Modello DM10, relativamente all'annualità 2005); c) (N.R.G. 2696/2020) dagli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420120003532803000 (asseritamente notificato il 11/1/2013, ruolo anno 2012, nr. 0001597 del 7/12/2012, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Modello DM10, relativamente all'annualità 2012); 39420130001681977000 (asseritamente notificato il 21/06/2013, ruolo anno 2013, nr 0000628 del 07/06/2013, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod. DM10, relativamente all' annualità 2010, 2012); 39420130001682078000 (asseritamente notificato il 21/06/2013, ruolo anno 2013, nr 0000628 del 07/06/2013, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod. DM10, relativamente all' annualità 2010, 2011); d) (N.R.G. 2714/2020) dagli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 3942011 2000869657000 (asseritamente notificato il 12/01/2012, ruolo anno 2011 del 19/12/2011 per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2011); 39420120000086240000 (asseritamente notificato il 22/03/2012, ruolo anno 2012 del
08/03/2012, per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2011); 39420120000820940000 (asseritamente notificato il 11/05/2012, ruolo anno 2012 del 24/04/2012, per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2011); 39420120001491651000 (asseritamente notificato il 25/06/2012, ruolo anno 2012 del 09/06/2012, per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2012); 39420120001915411000 (asseritamente notificato il 10/08/2012, ruolo anno 2012 del 24/07/2012, per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2011); 39420120002084831000 (asseritamente notificato il 25/09/2012, ruolo anno 2012 del 08/09/2012, per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2012); 39420120002446218 (asseritamente notificato il 02/10/2012, ruolo anno 2012 del 24/09/2012, per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2012); 39420120003042731000 (asseritamente notificato il 30/11/2012, ruolo anno 2012 del 09/11/2012, per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2012).
Costituendosi nei giudizi successivamente, tanto l' quanto Pt_1
l' hanno contestato l'avversa Controparte_2 pretesa, chiedendo la reiezione del ricorso anche in quanto non supportato da un valido interesse ex art.100 c.p.c. oltre che infondato nel merito.
Il giudice di primo grado, dopo avere ritenuto esistente l'interesse ad agire ha accolto la domanda dichiarando prescritti i relativi crediti.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' eccependo la Pt_1 mancanza di interesse ad egire, sia perché trattasi di atti non impugnabili, in difetto di avvio del procedimento di esecuzione coattiva, sia per effetto del sopravvenire della legge 17 dicembre 2021, n. 215, con cui l'impugnabilità dei ruoli è stata limitata a casi tassativi, con previsione applicabile anche ai procedimenti in corso.
Si è costituito in appello per difendersi Controparte_3 mentre la è rimasta contumace. Controparte_5
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 11.2.25 fissato nel predetto decreto solo da Pt_1
Motivi della decisione
L'appello è fondato. Il Tribunale ha ritenuto esistente l'interesse ad agire avverso l'impugnazione degli estratti di ruolo ed il relativo capo è stato impugnato dall' che ha richiamato la nuova disciplina di cui Pt_1 all'art 3 bis D.l 146/2021 eccependo la mancanza di interesse ad agire. Il motivo va accolto alla stregua del disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Con la recente sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è precisato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti.
A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue: 15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Poiché il ricorrente in primo grado, odierno appellato, non ha né allegato – e tantomeno dimostrato – di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare la cartella che assumeva non essere stata notificata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile.
Il fatto che la decisione si fondi su una legge sopravvenuta nel corso del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Pt_1 Controparte_3 Controparte_5
(rimasta contumace) e avverso la Controparte_2 sentenza del Giudice del lavoro di Reggio Calabria n. n.1471/22 emessa in data 13.07.2022:
-in accoglimento dell'appello dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
-dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 12/2/2025
Il relatore Il presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crocitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Carla Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c.( scadenza note 11/2/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 981/2022 R.G.L. avverso la n.1471/22 del Tribunale di Reggio Calabria depositata in data 13.07.2022 e vertente TRA
con Sede in Roma Parte_1
Via Ciro il Grande n. 21, in proprio e quale mandatario della Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Grandizio;
[...]
CP_1
e
(Cod. Fisc. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata dall'Avv. Francesco De Cesare;
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] (CF in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'Amministratore Unico ed Amministratore Giudiziario dott.ssa con sede legale in Gioia Tauro, via SS 111, 62, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Vanessa Immacolata Ranieri
(contumace) Controparte_5
-APPELLATE-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria le società
[...]
e con distinti ricorsi, Controparte_3 Controparte_5 successivamente riuniti, hanno chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato: a) (N.R.G. 2642/2020) cartelle di pagamento contrassegnate dai nr. 094201000022389812000 (asseritamente notificata il 13/10/2010, ruolo anno 2010, nr. 0001021 del 19/7/2010, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod.DM10, relativamente alle annualità 2009, 2010); 09420100024456331000 (asseritamente notificata il 13/10/2010, ruolo anno 2010. Nr. 000115 del 23/8/2010, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod.DM10, relativamente alle annualità 2010); 09420100024456331000 (asseritamente notificata il 13/10/2010, ruolo anno 2010. Nr. 00012075 del 10/9/2010, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod.DM10, relativamente alle annualità 2008, 2009); 09420100032008436000 (asseritamente notificata il 23/12/2010, ruolo nr. 0001286 del 21/10/2010, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod. DM10, relativamente alle annualità 2010); 09420100032008436000 (asseritamente notificata il 23/12/2010, ruolo nr. 0001341 del 08/11/2010, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod. DM10, relativamente alle annualità 2010); b) (N.R.G. 2685/2020) dalle cartelle di pagamento contrassegnate dai nn. 09420010063896378000 (asseritamente notificata il 11/7/2001, ruolo anno 2001, nr. 0000069 del 31/3/2001, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod. DM10, relativamente all'annualità 1999); 094200500155186619000 (asseritamente notificata il 22.7.2005, ruolo anno 2005 nr. 0000282 del 6.4.2005, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Modello DM10, relativamente all'annualità 2004); 09420050017425321000 (asseritamente notificata il 11/8/2005, ruolo anno 2005, nr. 000311 del 24/5/2005, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive
Modello DM10, relativamente all'annualità 2004); 09420050042515913000 (asseritamente notificata il 2/2/2006, ruolo anno 2005, nr. 000645 del 2/12/2005, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Modello DM10, relativamente all'annualità 2005); 09420060011468650000 (asseritamente notificata il 8/6/2006, ruolo anno 2006, nr 000389 del 19/4/2006, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Modello DM10, reativamente all'annualità 2005); 09420060022272119000 (asseritamente notificata il 11/12/2006, ruolo anno 2006, nr 0000815 del 25/9/2006, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Modello DM10, relativamente all'annualità 2005); c) (N.R.G. 2696/2020) dagli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420120003532803000 (asseritamente notificato il 11/1/2013, ruolo anno 2012, nr. 0001597 del 7/12/2012, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Modello DM10, relativamente all'annualità 2012); 39420130001681977000 (asseritamente notificato il 21/06/2013, ruolo anno 2013, nr 0000628 del 07/06/2013, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod. DM10, relativamente all' annualità 2010, 2012); 39420130001682078000 (asseritamente notificato il 21/06/2013, ruolo anno 2013, nr 0000628 del 07/06/2013, per mancato presunto versamento di somme aggiuntive Mod. DM10, relativamente all' annualità 2010, 2011); d) (N.R.G. 2714/2020) dagli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 3942011 2000869657000 (asseritamente notificato il 12/01/2012, ruolo anno 2011 del 19/12/2011 per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2011); 39420120000086240000 (asseritamente notificato il 22/03/2012, ruolo anno 2012 del
08/03/2012, per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2011); 39420120000820940000 (asseritamente notificato il 11/05/2012, ruolo anno 2012 del 24/04/2012, per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2011); 39420120001491651000 (asseritamente notificato il 25/06/2012, ruolo anno 2012 del 09/06/2012, per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2012); 39420120001915411000 (asseritamente notificato il 10/08/2012, ruolo anno 2012 del 24/07/2012, per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2011); 39420120002084831000 (asseritamente notificato il 25/09/2012, ruolo anno 2012 del 08/09/2012, per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2012); 39420120002446218 (asseritamente notificato il 02/10/2012, ruolo anno 2012 del 24/09/2012, per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2012); 39420120003042731000 (asseritamente notificato il 30/11/2012, ruolo anno 2012 del 09/11/2012, per presunto omesso versamento somme aggiuntive mod DM 10, anno di rif. 2012).
Costituendosi nei giudizi successivamente, tanto l' quanto Pt_1
l' hanno contestato l'avversa Controparte_2 pretesa, chiedendo la reiezione del ricorso anche in quanto non supportato da un valido interesse ex art.100 c.p.c. oltre che infondato nel merito.
Il giudice di primo grado, dopo avere ritenuto esistente l'interesse ad agire ha accolto la domanda dichiarando prescritti i relativi crediti.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' eccependo la Pt_1 mancanza di interesse ad egire, sia perché trattasi di atti non impugnabili, in difetto di avvio del procedimento di esecuzione coattiva, sia per effetto del sopravvenire della legge 17 dicembre 2021, n. 215, con cui l'impugnabilità dei ruoli è stata limitata a casi tassativi, con previsione applicabile anche ai procedimenti in corso.
Si è costituito in appello per difendersi Controparte_3 mentre la è rimasta contumace. Controparte_5
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 11.2.25 fissato nel predetto decreto solo da Pt_1
Motivi della decisione
L'appello è fondato. Il Tribunale ha ritenuto esistente l'interesse ad agire avverso l'impugnazione degli estratti di ruolo ed il relativo capo è stato impugnato dall' che ha richiamato la nuova disciplina di cui Pt_1 all'art 3 bis D.l 146/2021 eccependo la mancanza di interesse ad agire. Il motivo va accolto alla stregua del disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Con la recente sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è precisato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti.
A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue: 15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Poiché il ricorrente in primo grado, odierno appellato, non ha né allegato – e tantomeno dimostrato – di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare la cartella che assumeva non essere stata notificata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile.
Il fatto che la decisione si fondi su una legge sopravvenuta nel corso del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Pt_1 Controparte_3 Controparte_5
(rimasta contumace) e avverso la Controparte_2 sentenza del Giudice del lavoro di Reggio Calabria n. n.1471/22 emessa in data 13.07.2022:
-in accoglimento dell'appello dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
-dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 12/2/2025
Il relatore Il presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti