Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/07/2025, n. 6147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6147 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06147/2025REG.PROV.COLL.
N. 01961/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1961 del 2025, proposto da
CA Quattro Stelle s.r.l. in proprio capogruppo mandataria di costituendo RTI con Autocar di RU AR s.r.l., Officina Meccanica 3/R di Robba Alis, RA LU e S.G.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 7539115283, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Limberti, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Ufficio territoriale del Governo di Livorno, nonché Agenzia del demanio, Direzione regionale Toscana ed Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente domiciliati;
nei confronti
Mannari s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Ceccaroli, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 160/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mannari s.r.l., dell’Ufficio territoriale del Governo di Livorno e dell’Agenzia del demanio - Direzione Regionale Toscana ed Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Valerio Perotti ed udito per le parti l’avvocato Limberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Risulta dagli atti che la Prefettura - UTG di Livorno e l’Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana ed Umbria, indicevano una procedura aperta avente ad oggetto il servizio di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca di cui all’art. 214- bis del d.lgs. n. 285 del 1992, per l’ambito provinciale di Livorno, per un valore quinquennale di euro 520.000,00 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla gara prendevano parte solo due operatori economici, la società Mannari s.r.l. ed il costituendo RTI tra CA 4 Stelle, Autocar di RU AR s.r.l., Officina Meccanica 3/R Di Robba Alis, RA LU e S.G.M. s.r.l.
Al termine delle operazioni di valutazione risultava aggiudicataria la Mannari s.r.l. (con punteggio tecnico di 62,16/100 e punteggio economico 30/100), seguita dal raggruppamento facente capo alla CA 4 Stelle (con punteggio tecnico di 70/100 e punteggio economico 4,73/100).
Con provvedimento del 26 agosto 2024, all’esito degli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, veniva formalizzata l’aggiudicazione alla prima graduata.
Avverso tale provvedimento insorgeva il raggruppamento secondo classificato, proponendo ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana, affidato a due motivi di impugnazione.
Sia la Mannari s.r.l. che il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio si costituivano in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame, siccome infondato.
Con sentenza 31 gennaio 2025, n. 160, il giudice adito respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione la CA 4 Stelle s.r.l. interponeva appello, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, così rubricato: “ Motivazione errata, insufficiente, illogica e contraddittoria. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 6.3 e 22 del disciplinare di gara; Violazione dell’art. 2704 del Codice civile; Violazione dei principi generali di certezza dei rapporti giuridici, di par condicio tra i concorrenti, di libera concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione. Falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, violazione degli art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Cost .”.
Costituitasi in giudizio, la Mannari s.r.l. insisteva per la reiezione del gravame, siccome infondato.
Anche i Ministero dell’Interno e l’Agenzia del demanio si costituivano, parimenti chiedendo che l’appello fosse respinto.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 3 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con un unico motivo di appello, la CA 4 Stelle s.r.l. deduce che, pur avendo l’aggiudicataria Mannari dichiarato il possesso, alla data di presentazione dell’offerta (15 aprile 2024), di tre mezzi di soccorso stradale (precisamente, Marca Mercedes Benz, modello 1217, targato BN313XR; Marca IVECO, modello Daily 35C15, targato ED290GP; Marca IVECO, modello 3510, targato FIL27254), le giustificazioni documentali addotte in sede di comprova dei requisiti di partecipazione non sarebbero state in realtà idonee a dimostrare la certezza dell’effettiva disponibilità di tali mezzi, per lo meno il secondo ed il terzo.
In particolare, in sede di comprova la Mannari s.r.l. aveva trasmesso al RUP – relativamente a tali mezzi – due scritture private non autenticate relative ad altrettanti contratti di comodato recanti la data dell’11 e del 12 aprile 2024, nonché due ricevute di “prenotazione” presso un’agenzia di pratiche automobilistiche e le ricevute della registrazione del comodato d’uso; deduce al riguardo l’appellante che, dal dettaglio della carta di circolazione, il secondo mezzo risultava di proprietà di Vannini s.r.l. ancorché, tra i dati amministrativi, figurasse una “ ricevuta [di registrazione] di comodato d’uso” a favore di Mannari S.r.l. recante data “21/06/2024 ”. Risultava inoltre un “ aggiornamento della carta di circolazione per intestazione temporanea (veicoli in comodato d'uso) data richiesta 21/06/2024 ”.
Quanto al terzo mezzo di soccorso (Marca Mercedes Benz, modello 1217 targato ED290GP), lo stesso risultava – dal dettaglio della carta di circolazione – di proprietà di Autodemolizione Ecologica s.r.l.: come già per il precedente, tra i dati amministrativi figurava una “ ricevuta [di registrazione] di comodato d’uso” a favore di Mannari S.r.l. recante data “21/06/2024 ”. Anche in questo caso risultava un “ aggiornamento della carta di circolazione per intestazione temporanea (veicoli in comodato d'uso) data richiesta 21/06/2024 ”.
Sebbene l’aggiudicataria avesse trasmesso alla stazione appaltante copia dei contratti di comodato dei mezzi con sottoscrizione autografa e datati, rispettivamente, 10 ed 11 aprile 2024 (anteriore rispetto alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta), purtuttavia le dette scritture private non erano autenticate, con conseguente impossibilità di attribuire certezza alla presunta data di sottoscrizione ivi indicata.
In particolare, deduce l’appellante, l’art. 2704 Cod. civ. prevede che “ La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento ”.
Non essendovi stata autenticazione di due dei tre contratti di comodato, la data della stessa non poteva considerarsi certa e “ computabile riguardo ai terzi ” se non dalla data di registrazione, ossia dal 21 giugno 2024 (a termine di scadenza per la presentazione delle offerte ormai concluso).
Ne conseguirebbe, secondo l’appellante, che la data di sottoscrizione dei contratti di comodato verrebbe a coincidere, quanto alla sua opponibilità a terzi, con il giorno della registrazione, che pure coinciderebbe con quello “ in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici ” (nella specie la richiesta aggiornamento della carta di circolazione), ossia il 21 giugno 2024.
Per contro, l’aggiudicataria non avrebbe provato – con certezza – l’anteriorità di tale data rispetto al termine ultimo di presentazione delle offerte.
Né sarebbe decisiva – in senso contrario – la circostanza che la certezza della data può essere desunta anche da “ un altro fatto ” idoneo, posto che “ tale certezza non può desumersi da alcun atto in possesso delle SS.AA. al momento in cui le medesime hanno ritenuto verificato il requisito qui in discussione, essendo tale comprova avvenuta sulla scorta della sola documentazione trasmessa alla ricorrente in accoglimento di un’istanza di accesso ”.
Erroneamente quindi il primo giudice avrebbe ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dall’aggiudicataria a dimostrare l’esistenza giuridica dei predetti contratti in data anteriore alla scadenza del bando, considerando in particolare la semplice data indicata nelle due scritture private non autenticate di per sé idonea ai fini probatori (e quindi opponibile ai terzi).
Il motivo non è fondato.
Il presupposto su cui poggia la dedotta carenza dei requisiti di capacità tecnico-professionale in capo all’impresa aggiudicataria, ossia la mancata dimostrazione della stipulazione di due contratti di comodato in data antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non trova infatti oggettivo riscontro negli atti di causa.
In primo luogo, infatti, le date apposte a ciascuno dei due contratti – rispettivamente 10 ed 11 aprile 2024 – trovano riscontro nelle annotazioni dei certificati storici delle intestazioni temporanee dei veicoli targati FIL27254 e ED290GP; coerente con tali date è inoltre quanto riportato nelle ricevute della registrazione del comodato d’uso prodotte dalla ricorrente, laddove la scadenza dei contratti è rispettivamente al 10 aprile 2030 ed all’11 aprile 2030, ossia in linea con le scadenze riportate nelle scritture private prodotte.
Risulta inoltre dagli atti che Mannari s.r.l. aveva incaricato, già in data 12 aprile 2024, un’agenzia di pratiche auto affinché desse corso agli adempimenti relativi all’annotazione, sulla carta di circolazione dei veicoli in questione, della nuova intestazione temporanea conseguente appunto ai rapporti di comodato.
Dopo aver elencato una serie di ipotesi esemplificative nelle quali la data della scrittura privata, ancorché non autenticata nella sottoscrizione, può comunque essere desunta altrimenti dal giudice, l’art. 2704 Cod. civ. prevede, in termini generali e di chiusura, che “ La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa […] se non […] dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento ”, in tal modo consentendo al giudicante, nel caso concreto, di individuare dagli atti di causa delle circostanze (non tipizzabili a priori) che comunque consentano, di volta in volta, di stabilire con rilevante grado di sicurezza la data di formazione dell'atto.
Invero, l’assenza di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione ma pur tuttavia idoneo a dimostrare l’anteriorità della formazione del documento, in grado di dare certezza alla data della scrittura privata (in termini anche Cass. civ., 12 settembre 2016, n. 17926).
Ritiene il Collegio che tale evenienza si verifichi nel caso in esame, come correttamente già rilevato dal primo giudice, ricorrendo una serie di elementi di fatto – quelli, in particolare, precedentemente richiamati – dal contenuto preciso e tra loro concordanti nell’indicare, in modo univoco, quale effettiva data di stipula dei contratti di comodato la medesima riportata in calce a questi ultimi.
A ciò aggiungasi, come evidenziato dalle amministrazioni resistenti, che la legge di gara in realtà non imponeva alle parti di produrre unitamente all’offerta un titolo formale che attestasse il possesso dei veicoli, ma più semplicemente richiedeva che le stesse dichiarassero la semplice “disponibilità” degli stessi: il che è coerente con la disciplina giuridica che caratterizza la circolazione di tali beni mobili (ancorché “registrati”), dal momento che per la validità degli eventuali contratti di comodato d’uso loro relativi non è prevista come obbligatoria neppure la forma scritta (e men che mai la registrazione presso l’Agenzia delle entrate, imposta solamente dal d.P.R. n. 131 del 1986 per il comodato immobiliare).
In effetti l’unico obbligo di registrazione di tali contratti di comodato grava verso l’Ufficio della Motorizzazione civile, al fine dell’annotazione del nominativo del comodatario sulla carta di circolazione del veicolo: adempimento quest’ultimo – peraltro assolto nel caso di specie – non rilevante ai ini della validità del contratto, ma solo ai fini della circolazione del mezzo ( ex artt. 93 e 94 Cod. strada).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va dunque respinto.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della società Mannari s.r.l. da un lato e dell’Ufficio territoriale del Governo Livorno e dell’Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana ed Umbria (in solido fra loro) dall’altro, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno, oltre Iva e Cpa se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO