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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4015/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore Dott.ssa Tania Vettore Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. VERONICA MARCHIORI
e
AN OB
Con l'avv. ELOISA GALUPPI RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 03/04/2025: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il signor e la signora ZE AN il giorno 19.06.1986 Parte_1 in Venezia al numero 63 dell'anno 1986, ordinando di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
2) Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e per l'effetto nulla disporre in punto di mantenimento e di assegnazione della casa familiare e del relativo arredo, che la signora ZE AN si impegna a liberare quanto prima e comunque entro e non oltre 1 anno dalla data del presente atto, salvo diverso accordo scritto delle parti;
3) Spese e competenze di lite compensate”
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70
i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 19/06/1986 in Comune di Venezia e da cui sono nati i figli (25/01/1990) e Per_1
(23/08/1986), ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 09/11/2023, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Il tutto come da ricorso.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 19/06/1986 tra e AN OB Parte_1
e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1986, Parte 1, n. 63.
2 Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto: dichiara i coniugi economicamente autosufficienti e per l'effetto nulla disporre in punto di mantenimento e di assegnazione della casa familiare e del relativo arredo, che la signora
ZE AN si impegna a liberare quanto prima e comunque entro e non oltre 1 anno dalla data del presente atto, salvo diverso accordo scritto delle parti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore Dott.ssa Tania Vettore Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. VERONICA MARCHIORI
e
AN OB
Con l'avv. ELOISA GALUPPI RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 03/04/2025: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il signor e la signora ZE AN il giorno 19.06.1986 Parte_1 in Venezia al numero 63 dell'anno 1986, ordinando di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
2) Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e per l'effetto nulla disporre in punto di mantenimento e di assegnazione della casa familiare e del relativo arredo, che la signora ZE AN si impegna a liberare quanto prima e comunque entro e non oltre 1 anno dalla data del presente atto, salvo diverso accordo scritto delle parti;
3) Spese e competenze di lite compensate”
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70
i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 19/06/1986 in Comune di Venezia e da cui sono nati i figli (25/01/1990) e Per_1
(23/08/1986), ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 09/11/2023, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Il tutto come da ricorso.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 19/06/1986 tra e AN OB Parte_1
e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1986, Parte 1, n. 63.
2 Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto: dichiara i coniugi economicamente autosufficienti e per l'effetto nulla disporre in punto di mantenimento e di assegnazione della casa familiare e del relativo arredo, che la signora
ZE AN si impegna a liberare quanto prima e comunque entro e non oltre 1 anno dalla data del presente atto, salvo diverso accordo scritto delle parti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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