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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dr.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 5816 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 pendente tra elettivamente rappresentata e difesa come in atti. Parte_1
- OPPONENTE -
E
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti. CP_1
- OPPOSTO-
OGGETTO: Opposizione a precetto di rilascio.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame. 2. Con atto di citazione ritualmente notificato, si Parte_1 opponeva al precetto notificato ad istanza di con cui in forza del CP_1 provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui veniva disposta la revoca della assegnazione della casa familiare, si intimava il rilascio dell'immobile.
In via cautelare l'opponente ha chiesto procedersi alla sospensione della efficacia esecutiva del titolo motivando la richiesta sul presupposto che mancherebbe nel provvedimento giudiziale l'ordine esplicito di rilascio.
Costituitasi la parte convenuta, deduce la strumentalità della opposizione di cui chiede il rigetto.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza dell'01 aprile 2024 lo scrivente Magistrato assegnava la causa in decisione.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre
1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure riportate integrano, motivo di opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc dal momento che si contesta la minacciata esecuzione sotto il profilo dell'an debeatur.
L'opposizione che oggi ci occupa va rigettata per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Giova osservare infatti che la Corte di Cassazione ha precisato che “la natura speciale del diritto di abitazione che non esiste senza allontanamento dalla stessa di chi non ne è titolare e che quando smette di esistere con la revoca determina una situazione eguale e contraria in capo a chi lo ha perduto, consente al provvedimento/sentenza di essere eseguito anche quando il profilo di condanna non sia esplicitato, al fine di adeguare la realtà al decisum (Cass.
1367/2012). 4. La peculiarità della fattispecie e la cessazione della materia del contendere avendo la provveduto al rilascio dell'immobile Parte_1 medio tempore, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice dr.ssa
Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1) RIGETTA l'opposizione
2) COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 01.04.2025
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Linda Catagna