Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2503/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1
residente, in via Belmangiare n.11, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, allegata al ricorso introduttivo, dall'avvocato Endy Di Pasquale;
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza;
Con
(L'istituto Nazionale Per L'assicurazione
Contro
Gli Infortuni Lavoro), cod. fisc. n. CP_3
, in persona del Dirigente Generale, – Direttore regionale p.t. per la Sicilia, - P.IVA_2 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti dall'avvocato Nicola Maccarrone;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Parte_2 P.IVA_3 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Maria Emanuela Berlich.
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento cartella di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorrente, con ricorso depositato il 07.03.2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239015166854000, nonché, ai sottostanti seguenti atti: cartella di pagamento n.29320180029069948000 ed avvisi di addebito n.59320140005665854000,
n.59320160005984444000, n.59320170004008173000, n.59320170006640275000,
n.59320180005237069000 e n.59320190004553809000. Ha eccepito: l'intervenuta prescrizione dei crediti e , per il decorso del termine prescrizionale quinquennale, perfezionatasi anche CP_1 CP_3 successivamente all'eventuale notifica dei sopracitati titoli. Ha, inoltre, eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici e per difetto di motivazione, stante la mancata allegazione degli atti prodromici e delle indicazioni previste dall'art. 3 l. 241/90 e dall'art. 7, co. 2, l. 212/2000 e non risultando indicate le modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, totale o parziale, delle pretese contenute nell'intimazione di pagamento opposta e nelle sottese e prodromiche cartella di pagamento e avvisi di addebito, nonché in ogni altro atto prodromico e/o successivo, limitatamente alla parte impugnata, con conseguente annullamento delle stesse;
in via alternativa: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché di ogni altro atto prodromico e/o successivo, per omessa e/o inesistenza e/o nullità e/o illegittimità della notifica di qualsivoglia atto presupposto e/o per difetto di motivazione consistente nella mancata allegazione degli atti in essa richiamati e/o per carenza di informazione/motivazione consistente nell'omessa indicazione delle indicazioni previste tassativamente dall'art. 3 L. 241/90 e dall'art. 7, co. 2, L. 212/2000, con conseguente annullamento degli stessi;
Nella denegata ipotesi in cui controparte riuscisse a fornire prova delle notifiche degli atti prodromici, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'illegittimità delle suddette notifiche, avendo cura di verificare che le stesse non siano avvenute per il tramite di poste private in luogo di poste italiane e/o che in caso di sottoscrizione della relata di notifica la firma ivi apposta sia dell'effettivo destinatario dell'atto e, in caso contrario, se sia mai stata ricevuta e sottoscritta da quest'ultimo l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa prescritta dalla legge in caso di irreperibilità temporanea del destinatario, e anche per tutte le altre ragioni esplicate ampiamente nei motivi di cui in ricorso;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui non fosse accolta la domanda principale, o alternativa, in virtù di quanto sopra argomentato, annullare e/o dichiarare nulle e/o illegittime parzialmente e, conseguentemente, riformare al ribasso le somme richieste con l'intimazione di pagamento, e con la sottesa cartella e avvisi di addebito, a seguito di accertamento e dichiarazione di avvenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi e/o della mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale, con annullamento dei relativi importi, richiesti a titolo di interessi di mora, oneri di riscossione e maggiorazione. In ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali. - Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Si è costituito, con memorie depositate il 2.10.2024, l' il quale ha eccepito il difetto di CP_1 legittimazione passiva dell' resistente, per fatti posteriori la formazione dei titoli esecutivi CP_1 rientrando l'attività successiva alla formazione e notifica del titolo nella competenza dell'Agente della Riscossione. Quanto ai motivi di opposizione inerenti fatti anteriori la formazione dei titoli esecutivi ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 comma 5°, D.Lgs. n. 46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito. Nel merito ha richiamato le relazioni istruttorie depositate in atti. Ha concluso chiedendo: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' , vinte le CP_1
spese; dichiarare inammissibile il ricorso;
Ritenere e dichiarare la tardività dell'azione spiegata da
Controparte con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio. In subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme di cui agli atti opposti. In via ancora più subordinata, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' . In via gradata, accertare e dichiarare Controparte_5
l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito di competenza , ovvero CP_1 nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge. Con espressa riserva di procedere nei confronti dell' in separato giudizio o con l'apposita azione di Controparte_6 discarico per la tutela dei diritti di credito dell'Istituto. Vinte le spese.
In data 26.09.2024 si è costituito l' che ha dedotto la regolare notifica della cartella di CP_3
pagamento e specificato i crediti contenuti nella stessa. Ha eccepito che l'attività di recupero rientra nella competenza esclusiva di Ha concluso chiedendo: nel merito rigettare la domanda del CP_7 ricorrente, l'eccezione di prescrizione e considerare valido il credito condannando cil CP_3 ricorrente al pagamento di quanto richiesto nell'atto opposto. Condannare la controparte alle spese, compensi ed onorari del presente giudizio.
Con memorie depositate il 17.04.2024 si è costituita che ha Parte_2
eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per tutti i motivi di ricorso afferenti al merito e alla formazione e notifica degli avvisi di addebito. Ha, altresì, eccepito l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici, stante la regolare notifica degli stessi, e l'infondatezza dell'eccezione, di prescrizione attesa la notifica dei successivi atti interruttivi della prescrizione e dovendosi tenere conto, ai fini del computo dei termini di prescrizione della sospensione dei termini dettata dalla normativa emergenziale Covid – 19, nonchè del periodo di sospensione dei termini previsto dalla L. 27/12/2013 n. 147 art. 1 co. 623 - CONDONO 2014 - (c.d.
Legge di stabilità 2014 del D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito, con modificazione, dalla L. 2/5/2014 n. 68). Ha concluso chiedendo: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_2
in ordine alle domande ed eccezioni formulate dal ricorrente relative all'operato
[...] dell'Ente impositore, tenendo indenne il Concessionario dalle conseguenze del giudizio per i motivi sopra esposti;
rigettare il ricorso in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto;
Con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore distrattario, ai sensi dell'art. 93 c.p.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 25.11.2024 è stata dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Caltagirone relativamente agli avvisi di addebito n. 59320150004091208000, n. 59320160001785700000, n. 59320160005984444000, n.
59320170004008173000, n. 59320170006640275000 e n. 59320180005237069000, già sollevata d'ufficio all'udienza del 16.10.2024.
Con provvedimento del 2 maggio 2025 comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione, dell'udienza del 22.05.2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti costituite, ad eccezione di parte ricorrente e dell' , hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, CP_3
insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Preliminarmente va rilevato che a seguito dell'ordinanza del 25.11.2024 con la quale è stata dichiarata, relativamente agli avvisi di addebito n. 59320150004091208000, n.
59320160001785700000, n. 59320160005984444000, n. 59320170004008173000, n.
59320170006640275000, e n. 59320180005237069000, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del tribunale di Caltagirone, la presente opposizione risulta circoscritta all'intimazione n. 29320239015166854000, alla sottostante cartella di pagamento n.29320180029069948000 e ai sottostanti avvisi di addebito n.59320140005665854000, n.59320160004997937000 e n.59320190004553809000.
In merito alla legittimazione passiva degli Enti resistenti, si osserva che il ricorso in esame riguarda anche questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22). Sussiste, inoltre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione per vizi che attengono alla regolarità della procedura di riscossione o alla regolarità formale dell'atto (nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto e per difetto di motivazione, in ragione di tutti i motivi esposti in ricorso), che rientrano nella sfera di controllo dell' CP_5
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[...]
2.1 Ciò posto il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli
17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (come nella fattispecie in esame), da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma);
La suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.18256/2020, qui richiamata, ha precisato: ”Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, come nella fattispecie in esame la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere sia motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (prescrizione), proponendo cosi una opposizione all'iscrizione a ruolo;
che motivi che attengono alla regolarità formale della procedura di riscossione e dell'intimazione di pagamento (nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito quale atti prodromici e difetto di motivazione, attesa la mancata allegazione degli atti prodromici, delle indicazioni previste dall'art. 3 l. 241/90 e dall'art. 7, co. 2, l. 212/2000 e delle modalità di calcolo degli interessi richiesti). L'azione promossa va, quindi, qualificata quale opposizione agli atti esecutivi. Infine, parte ricorrente ha eccepito fatti estintivi della pretesa contributiva successivi alla formazione e notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito (prescrizione successiva) proponendo così una opposizione all'esecuzione.
Quanto all'opposizione all'iscrizione a ruolo gli Enti resistenti hanno eccepito la tardività dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. L'eccezione è fondata.
L' ha prodotto, per gli avvisi di addebito 59320140005665854000 e Controparte_8
n.59320160004997937000 i relativi avvisi di ricevimento dai quali è dato evincere la loro regolare notifica rispettivamente il 05.11.2014 (il primo) e il 14.11.2016 (il secondo). Quanto all'avviso di addebito n. 59320190004553809000 ha prodotto il plico contenente lo stesso dal quale è dato evincere la sua regolare notifica, per compiuta giacenza in data 23.09.2019, decorsi dieci giorni dal lasciato avviso, 13.09.2019 (Cass. N.2047/2016, n.5347/2018 e n. 10131/2020; Corte d'Appello di Catania sentenza n. 182/2021 pubbl. il 15/03/2021).
Quanto alla cartella di pagamento n.29320180029069948000 ha Parte_2 prodotto l'avviso di ricevimento dal quale risulta la notifica di detta cartella per compiuta giacenza in data 18.02.2019 decorsi dieci giorni dal lasciato avviso, 08.02.2019.
Si osserva che gli avvisi di addebito risultano notificato direttamente dall'Ente impositore e la cartella di pagamento direttamente dall'agente della riscossione, con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, “notificazione semplificata”.
L'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602 stabilisce che: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Ai sensi dell'art. 30, co. 14, del D.L. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010 i riferimenti alla cartella si intendono fatti all'avviso di addebito.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “ La notificazione può essere eseguita
"anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui
è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n.11708/2011, Cass. 14327/2009, Cass. 4275/2018).
Tale forma di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma
1, cit. (questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati) ed è del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale. Come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione (Cass. 27/05/2011 n. 11708) , si tratta della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta ...", mentre al successivo art. 39 prevede che: "Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere".
Tale modalità semplificata di notificazione esclude l'applicabilità sia degli artt. 137 e ss. c.c. sia della
L. n. 890/1982 dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato DM 9 aprile 2001.
Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n.
9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Come detto, per il recapito delle raccomandate in questione, trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (cfr. il regolamento del servizio di recapito:
D.M. 1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza e non anche la spedizione di un'ulteriore raccomandata (cfr. Cass. 15834/2017, Cass. 2047/2016). Non è quindi previsto l'invio di raccomandata informativa.
Non ha, quindi, alcuna incidenza invalidante la ricezione della raccomandata da parte di un terzo nella veste di “ricevente l'atto recapitato”.
Risulta irrilevante ai fini della notifica, effettuata nella sopracitata forma che gli avvisi di addebito non siano sottoscritti dal ricorrente, e che non risulti né la qualifica dell'eventuale familiare convivente nè l'identificazione di chi ha fisicamente ricevuto l'atto notificato in calce alla sottoscrizione degli stessi. La Suprema Corte ha, inoltre, affermato la legittimità dell'atto, anche laddove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile “poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. è eventualmente impugnabile con la querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”. (v. Cass 11708 2011).
Solo a mezzo querela di falso si possono far valere le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica». (C. 29022/2017; C., S.U., 9962/2010 da ultimo si veda Cassazione Civile
Ord. Sez. 6 Num. 22092 Anno 2020, Civile Ord. Sez. 6 Num. 37220 Anno 2022 e Civile Ord. Sez. 5
Num. 6046 Anno 2024).
Nel caso in esame parte ricorrente non ha fornito la prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione, nè ha sollevato contestazioni circa l'indirizzo cui la notifica è stata inviata. Egli si è limitato a contestare l'avvenuta ricezione dell'atto sulla base di un mero disconoscimento della firma senza però avere presentato querela di falso. Il mero disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento non produce alcun effetto.
Da quanto sopra consegue che la documentazione prodotta è idonea a provare la regolare notifica degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento. Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dei sopracitati atti si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 07.03.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria.
Resta, quindi, preclusa di ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. Si deve pertanto concludere per l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo.
Del pari inammissibile, in quanto tardiva è l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per i motivi indicati in ricorso. Dette eccezioni costituendo ipotesi di opposizione agli atti esecutivi andavano proposte entro il termine decadenziale di 20 giorni, decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento, che nella specie risulta ampiamente decorso. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 7.02.2024 (all.6 fasc.
e la data di deposito del ricorso 7.03.2024 il termine di 20 giorni risulta decorso. CP_7
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva e cioè perfezionatasi successivamente alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Parte ricorrente, come detto, ha, anche, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Egli ha, infatti, addotto fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica dell'avviso di addebito, quali la prescrizione del credito, perfezionatasi successivamente alla sua notifica. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella di pagamento e nell'avviso di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Detti fatti estintivi nella specie non ricorrono.
, oltre l'intimazione di pagamento n. 29320239015166854000, Parte_2
oggetto di odierna impugnazione, ha prodotto quali validi atti interruttivi della prescrizione:
l'intimazione di pagamento n.29320189016734607000 notificata per compiuta giacenza in data
25.03.2019 (all 8 e 8a fasc. relativa all'avviso di addebito n.59320140005665854000 CP_7
(notificato il 5.11.2014); l'intimazione di pagamento n. 29320239000630853000, notificata il
13.08.2023 (all 5 e 5a fasc. , relativa agli avvisi di addebito n.59320140005665854000 e CP_7
n.59320190004553809000 (quest'ultimo notificato il 23.09.2019) e alla cartella di pagamento n.29320180029069948000 (notificata il 18.02.2019). Avuto riguardo ai sopracitati atti interruttivi della prescrizione si deve ritenere che per gli avvisi di addebito n 59320140005665854000 e n.59320190004553809000 e per la cartella di pagamento n.29320180029069948000 nessuna prescrizione risulta perfezionata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di odierna impugnazione, avvenuta il 7.02.2024, e ciò anche a prescindere dalla sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa Civid 19, di cui infra applicabile nella specie. Quanto all'avviso di addebito n.59320160004997937000, notificato il 14.11.2016
[...]
ha prodotto l'intimazione di pagamento n. 29320229000581744000 notificata ex Parte_2
art. 140 c.p.c., per la quale risultano rispettate tutte le formalità previste per la sua validità, in data
22.05.2022 (all 9 e 9 a fasc. . CP_7
Con riferimento a detto avviso di addebito, tenuto conto della data di notifica, il termine naturale di prescrizione sarebbe venuto in scadenza in data 14.11.2021. Orbene, ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data
26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Stabilisce, poi,
l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni. Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale, siccome sopra individuato, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento 29320229000581744000 notificata il 22.05.2022 i crediti portati dall'avviso di addebito n.59320160004997937000 non erano prescritti. Da tale data è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione che alla data del, di notifica dell'intimazione oggi impugnata, 2/07/2024, non si era perfezionata.
Il ricorso non può trovare accoglimento
3 Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sono poste a carico del ricorrente e distratte, per quanto di spettanza di , in favore Parte_2
del procuratore avvocato Maria Emanuela Berlich
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso condanna l'opponente a rifondere agli enti opposti le spese di lite, che vengono liquidate in favore di ognuno nella somma di euro 1.863,00, ciascuno oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% disponendone, per quanto di spettanza di , la distrazione a Parte_2
favore del procuratore antistatario.
Catania 22 maggio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi