Articolo 22 della Legge 4 agosto 1955, n. 707
Articolo 21
Versione
3 settembre 1955
Art. 22.
Il Governo e' autorizzato ad emanare, non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni di coordinamento della legge stessa con le altre leggi vigenti adeguando le sanzioni pecuniarie previste dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 , al mutato valore della moneta e riunendo in un nuovo testo unico tutte le norme che regolano la materia.

Entrata in vigore il 3 settembre 1955