Sentenza 13 dicembre 1967
Massime • 1
Nella societa irregolare,in difetto di una specifica regolamentazione della gestione sociale, si presume l'esistenza,tra i soci, di un reciproco mandato ad amministrare, con la conseguenza che ciascuno dei soci e legittimato a stare in giudizio per la societa,sia come attore che come convenuto, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci solidalmente coobbligati. Ma chi dei soci agisce, se intende agire per la societa,deve dichiarare di rappresentarla, per porre il convenuto in grado di apprestare le sue difese, anche in ordine alla legittimazione ad agire. ( sulla prima parte della massima, Conf. 2180-66 massima n.324257 1988-65).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/12/1967, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 1967 |
Testo completo
Nella societa irregolare,in difetto di una specifica regolamentazione della gestione sociale, si presume l'esistenza,tra i soci, di un reciproco mandato ad amministrare, con la conseguenza che ciascuno dei soci e legittimato a stare in giudizio per la societa,sia come attore che come convenuto, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci solidalmente coobbligati. Ma chi dei soci agisce, se intende agire per la societa,deve dichiarare di rappresentarla, per porre il convenuto in grado di apprestare le sue difese, anche in ordine alla legittimazione ad agire. ( sulla prima parte della massima, Conf. 2180-66 massima n.324257 1988-65).*