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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1439/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 9/9/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv.ti ANDREA MARZIALE e VALENTINA MARIANI
Appellante
E
CP_1
Avv. VALENTINA PAGLIA
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1683/2024 pubblicata in data 12/2/2024.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, svolta attività istruttoria testimoniale, in accoglimento della domanda proposta da ha condannato la società il al CP_1 Parte_2 pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €
22.373,08, a titolo di differenze retributive, per effetto della nullità del contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto siglato successivamente all'inizio del rapporto di lavoro;
ha altresì dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con lettera del 29.7.2022, atteso che, pochi mesi dopo il recesso, la società ha assunto altra dipendete con le medesime mansioni della ricorrente;
il Tribunale ha pertanto dichiarato la risoluzione del rapporto di lavoro, in dipendenza delle dimensioni dell'impresa con meno di 15 dipendenti, condannando la convenuta alla corresponsione dell'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al rimborso delle spese processuali.
2. Avverso la pronuncia ha interposto appello Il Parte_1 insistendo nel rigetto dell'avversa domanda.
Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
3. L'appellante censura la sentenza gravata per aver il Tribunale erroneamente:
I- valutato le prove testimoniali, ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro dal 2016, con conseguente nullità del contratto di
2 apprendistato professionalizzante stipulato in data 10.1.2020, nonché ai fini della valutazione dell'orario svolto e, conseguentemente, della correttezza dei conteggi prodotti;
II – ritenuto illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dovuto al calo del fatturato in dipendenza della pandemia, dal momento che la nuova unità assunta svolgeva le mansioni di cassiera e non quelle di cameriera disimpegnate dalla ricorrente, e ritenuta proporzionata l'indennità risarcitoria quantificata nella misura massima, stante l'anzianità di servizio (di poco superiore a due anni),
l'età della ricorrente (32) e l'assenza di figli a carico;
III – liquidato le spese processuali in misura eccessiva, tenuto conto anche del valore richiesto e riconosciuto.
4. A fondamento della domanda la ha dedotto di aver lavorato nei CP_1 seguenti periodi e orari:
“2) Dal mese di luglio 2016 e fino a maggio 2017 la Sig.ra CP_1 iniziava a lavorare presso il ristorante , con la qualifica di Parte_1
Cameriera, per tre volte alla settimana con orario dalle 17-17,30 alle
24,30-01,00. Detto rapporto non veniva mai regolarizzato.
3) Successivamente, dal mese di settembre 2018 e sino al 9 gennaio
2020, l'odierna ricorrente veniva nuovamente chiamata dalla
a lavorare presso suddetto ristorante, sempre con il ruolo Parte_1 di Cameriera, con orario dalle 19,00 alle 01,00 o chiusura se successiva. Anche questo rapporto non veniva mai regolarizzato.
4) Soltanto con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato - part time del 10 gennaio 2020 (ALL.N.1), la Sig.ra veniva assunta dalla , con la mansione di Cassiera, CP_1 Parte_1 corrispondente ad un V° livello, con orario lavorativo dalle 19,30 alle
23,30 articolato su sei giorni settimanali con riposo di lunedì”.
4.1. La lavoratrice ha sostenuto di avere percepito una retribuzione inferiore a quella che avrebbe dovuto esserle corrisposta in base agli
3 orari ed alle mansioni svolte;
di essere stata illegittimamente licenziata per iscritto in data 1° agosto 2022 per asserito ma, in realtà, inesistente giustificato motivo oggettivo;
di avere impugnato tale licenziamento senza esito.
4.2. La ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“A1) accertare e dichiarare che nel periodo che va luglio 2016 e fino a maggio 2017, tra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal CCNL del Terziario e inquadrabile nel relativo IV° livello, ovvero in subordine inquadrabile con un V° livello;
A2) accertare e dichiarare che nel periodo che va da settembre 2018 e fino al licenziamento, tra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal CCNL del Terziario e inquadrabile nel relativo IV° livello, ovvero in subordine inquadrabile con un V° livello;
A3) Per l'effetto dell'accertamento delle domande sopra trascritte A1)
e/o A2), condannare al pagamento di Euro 22.373,08 per il IV° livello di inquadramento, ovvero in subordine, ad Euro 19.548,88 per il V° livello superiore (ALL.N.2 CONTEGGI - che formano parte integrante e sostanziale del presente ricorso), in ogni caso oltre alle ulteriori somme per la Cassa integrazione e oltre agli interessi e rivalutazione ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, da computarsi anno per anno
a decorrere dall'insorgenza del diritto, nonché interessi legali sulle somme via via rivalutate, con conseguente regolarizzazione della posizione previdenziale e della Cassa Integrazione durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
4 A4) accertare e dichiarare l'illegittimità del rapporto di apprendistato intercorso tra le parti per assenza del presupporti dello stesso e per tutte le ragioni sopra esposte e per l'effetto accogliere la domanda sub
A2);
A5) In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato e per l'effetto condannare la resistente al reintegro della ricorrente al livello che verrà accertato in corso di causa, ovvero al risarcimento di tutti danni comminati alla ricorrente per tutti i motivi sopra esposti nella somma che verrà ritenuta di giustizia;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
5. Deve essere, preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado ma ha individuato le parti della sentenza gravata e non condivise, le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso.
Giova al riguardo ricordare che, con le modifiche apportate dall'art. 54
d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente a un modello formale, ma ha indicato e imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e deve essere verificata in concreto (in argomento si vedano, tra le altre, Cass.
n. 2143/2015 e n. 13535/2018).
6. Quanto al merito della controversia, va premesso che il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una specifica qualifica professionale determinata dalle parti contrattuali sulla base dei profili o delle qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento.
5 6.1. Nel caso di specie, come si evince dal contratto allegato al ricorso introduttivo datato 10.1.2020 (sub all. n. 1), le parti hanno stabilito la durata del periodo di apprendistato per 3 anni, fino al 9.1.2023, individuando quale qualifica da conseguire quella di “cassiera”, con orario part time articolato su sei giorni a settimana, con riposo il lunedì, per un totale di 24 ore settimanali, dalle ore 19,30 alle 23,30, a fronte di un trattamento economico progressivo in percentuale rispetto alla retribuzione spettante per il livello corrispondente alla qualifica da acquisire.
6.2. Dall'esame dell'istruttoria svolta è emerso quanto segue.
La teste ha riferito che la ricorrente lavorava già dal 2016 Tes_1 come cameriera, a volta anche in cassa. Era sempre presente durante i weekend, mentre durante la settimana “è capitato che non ci fosse”.
Il teste il quale ha lavorato come cameriere per la società Tes_2 convenuta dal marzo 2017 al gennaio 2018, ha affermato che la ricorrente ha cominciato a lavorare presso la resistente nel 2017 poco dopo lo stesso teste e che ancora lavorava nel gennaio 2018; all'inizio la svolgeva mansioni di cameriera e poi dopo un paio di mesi è CP_1 stata spostata alla cassa, ma all'occorrenza aiutava anche i camerieri.
Riferisce il teste che la ricorrente osservava il suo stesso orario di lavoro: dalle 17,00 alle 24 circa per sei giorni a settimana, con un giorno di riposso a rotazione dal lunedì al mercoledì. Il teste esclude di aver visto la ricorrente leggere libri all'interno del ristorante.
Il teste cameriere di sala presso la società convenuta da quasi Tes_3
21 anni, ha riferito che la ricorrente ha lavorato in periodi diversi con un orario differente rispetto ai camerieri: dalle 19.30 alle 24,00, in quanto la cassiera inizia più tardi dei camerieri tenuti a preparare la sala, sempre per sei giorni a settimana, con mansioni di cassiera e, all'occorrenza di cameriera. Sul periodo di lavoro riferisce: “Circa il periodo in cui la ricorrente ha lavorato lì, sono certo che ella lavorò nel
2018, circa sette mesi, credo nei mesi caldi;
non ricordo se lavorò
6 anche prima. Se non erro, a settembre 2019 tornò a lavorare lì e rimase fino al lockdown, a marzo 2020; ricordo che tornò a lavorare lì
a ottobre 2020, dopodiché abbiamo richiuso a novembre 2020 e riaperto ad aprile 2021, e lei è tornata a lavorare lì a settembre 2021,
e se ne è andata ad agosto 2021 in seguito a licenziamento”.
Il teste amministratore della società sino al 2007, quando è Tes_4 diventata amministratrice la figlia, ha dichiarato di cenare ogni sera al ristorante e che la ricorrente “…lavorò come cameriera saltuariamente nel 2016 per cinque o sei mesi nel ristorante, con una media di due o tre giorni alla settimana, poi tornò nel 2018 con le stesse modalità, senza regolarizzazione di alcun tipo. Nel 2019 tornò come cassiera da settembre con continuità, per venti ore settimanali, cioè quattro giorni per cinque ore o cinque giorni per quattro ore. A gennaio 2020 mia figlia la regolarizzò come cassiera con contratto di apprendistato per venti ore settimanali, orario che la ricorrente ha sempre rispettato senza lavorare oltre tale orario. Nel marzo 2020 ci fu il lockdown ed ella andò in cassa integrazione. A maggio piano piano il personale cominciò a tornare a lavorare, e la ricorrente tornò per ultima, a settembre 2021, perché era finita la cassa integrazione. Ella aveva lavorato in uno studio legale in quanto era laureata in legge, a quanto mi disse, e faceva pratica già prima di laurearsi. Spesso portava i libri nel ristorante, e leggeva nei momenti di stanca, dato che la cassa non lavora con assiduità durante tutta la serata. A volte aiutava i camerieri, ma solo di sabato. Ha smesso di lavorare ad agosto 2022 allorquando venne licenziata ma da quanto so ella era d'accordo ad essere licenziata, perché avrebbe preso la NaSPI, cosa che non sarebbe accaduta se si fosse dimessa. A novembre 2022 è stata assunta una nuova cameriera di nome . Da quando è stata Persona_1 licenziata la ricorrente alla cassa si alternano mia figlia, altri camerieri, compresa la , mio genero, addirittura a volte io, in quanto il Per_1 lavoro è molto diminuito e stare alla cassa è molto semplice”.
7 7. Le censure mosse da parte appellante sono parzialmente fondate, nei limiti di seguito esposti.
Deve precisarsi, in primo luogo, che la presenza regolare e continuativa della ricorrente presso il ristorante finalizzata all'attività lavorativa in favore della società convenuta, deve ritenersi provata sulla base del complesso delle testimonianze assunte, così come riportate, pur considerando i rilevabili profili contrastanti tra le stesse dichiarazioni, ovvero incompatibili, con le stese deduzioni attoree in ordine ai periodi e agli orari lavorativi.
La natura subordinata della prestazione, già presumibile solo dal tipo di mansione, non complessa e ripetitiva, è provata da quanto dichiarato dal teste il quale ha riferito “Ricevevamo direttive da e Tes_2 ordini dal titolare , di cui non ricordo il cognome o anche dalla CP_2 figlia ”. Per_2
Del resto, tali modalità (soggezione al potere gerarchico organizzativo del datore di lavoro, inserimento nell'organizzazione imprenditoriale, regolarità e continuità della prestazione) non risultano neppure specificamente contestate se non in termini di saltuarietà della prestazione giustificata dalla qualità di cliente o baby sitter della moglie del o permanenza nel ristorante a studiare, circostanze tutte non Tes_4 suffragate dalle risultanze istruttorie.
7.1. Quanto ai periodi lavorati, la teste cliente abituale di Tes_1 lunga data del ristorante (circa due volte al mese), conferma la presenza costante ricorrente al ristorante, sin dal 2016 sino all'autunno
2022, con le mansioni di cameriera, nulla tuttavia specificando circa le interruzioni intervenute tra le due date.
Per ciò che attiene ai periodi non lavorati nell'ambito di tale arco temporale, deve convenirsi con quanto eccepito dalla società convenuta sulla inattendibilità del ricordo, sul punto, del teste il quale, nonostante abbia premesso di aver lavorato come Tes_2 cameriere per lo stesso ristorante da marzo 2017 a gennaio 2018,
8 riferisce poi di aver lavorato insieme alla ricorrente, che sarebbe arrivata qualche mese dopo di lui, fino a tutto gennaio 2018 (data in cui il teste ha cessato il rapporto di lavoro), circostanza che, tuttavia, confligge con quanto dedotto dalla stessa la quale colloca il primo Pt_3 periodo lavorativo da luglio 2016 e maggio 2017 e il secondo da settembre 2018 al 1 agosto 2022 e quindi era assente nel periodo indicato dal teste. Pertanto, non è possibile stabilire a quale periodo riferire l'orario di lavoro giornaliero e settimanale che il teste dice di aver osservato in comune con la ricorrente.
Risulta, di contro, confermata l'attività lavorativa della ricorrente dal settembre 2019 al marzo 2020 sulla base della deposizione del mentre il teste ha un ricordo non preciso e non compatibile Tes_3 con le stesse allegazioni attoree per il 2018, anno in relazione al quale la – a detta del teste - avrebbe lavorato per almeno sette mesi, Pt_3 mentre la ricorrente deduce di aver ricominciato a settembre 2018.
A conferma delle dichiarazioni del anche il teste ha Tes_3 Tes_4 dichiarato che la ha lavorato nel 2019, sia pure senza ulteriore Pt_3 specificazione temporale.
Dal gennaio 2020 al 21.8.2022 la prestazione lavorativa risulta invece per tabulas, in quanto formalizzata attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante in atti, fino al giorno del licenziamento.
Pertanto, sulla scorta delle testimonianze raccolte e incrociando i dati emersi, possono ritenersi provati i seguenti periodi lavoro dal 2016 - non prima di luglio e fino a maggio 2017, per come riconosciuto dalla stessa ricorrente – e da settembre 2019 al 21 agosto 2022 (la lettera di licenziamento ricevuta il 1° agosto 2022 indica quale ultimo giorno lavorativo il 21.8.2022, sub doc. n. 3 di parte ricorrente).
7.2. Quanto all'orario giornaliero, per il periodo non regolarizzato, possono ritenersi accertate non più di 4 ore, sulla scorta di quanto riferito dal teste (dalle 19.30 alle 23,30), non risultano Tes_3 confermato da alcun teste (fatta eccezione per la deposizione di
9 come s'è già detto inutilizzabile) e quindi non provato un Tes_2 orario superiore come dedotto dalla ricorrente (17/17,30 -
24,30/1,00).
7.3. Per quanto concerne l'orario settimanale, non risultano provato un orario settimanale superiore ai 3 giorni settimanali, mentre per il periodo regolarizzato, devono prendersi come riferimento gli orari e le voci indicate nelle buste paga, non specificamente contestati.
7.4. Tutti i testi hanno riferito che la ricorrente svolgeva mansioni di cameriera, anche se, da un certo momento, anche quelle di cassiera in via promiscua e pertanto deve farsi riferimento al IV livello del ccnl invocato depositato agli atti che prevede il profilo professionale di
“cameriere”, quali mansioni svolte con regolarità e continuità sin dall'inizio del rapporto di lavoro, piuttosto che al V che prevede quello di “cassiere”, mansioni svolte in aggiunta alle precedenti.
8. Ne consegue che va riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile nel IV livello CCNL Turismo-Pubblici esercizi, con le mansioni di cameriera, per i seguenti periodi: dal 1o luglio 2016 al 31 maggio 2017 e dal 1o settembre 2019 al 21 agosto 2022.
Per 12 ore settimanali, dal luglio 2016 al maggio 2017 e dal 1o settembre 2019 al 9 gennaio 2020; dal 10 gennaio 2020 al 21 agosto
2022, secondo gli orari e le voci indicate nelle buste paga (applicando il IV livello di inquadramento ccnl cit. e non il trattamento retributivo del contratto professionalizzante).
Non potendosi utilizzare i conteggi offerti dalla ricorrente elaborati su parametri diversi, la società “ deve essere condannata Parte_1 al pagamento dei corrispondenti retribuzioni base, 13 e 14, per il periodo non regolarizzato, in base ai parametri esposti – esclusa ogni ulteriore voce priva di riscontro probatorio - detratto quanto ricevuto dalla lavoratrice. Per il periodo regolarizzato, spettano alla ricorrente, rispetto a quanto corrisposto con le buste paga, le differenze calcolate sul IV livello di inquadramento CCNL Turismo pubblici esercizi.; oltre al
TFR e accessori ex art. 429 c.p.c.
10 9. In merito al secondo motivo di gravame, deve condividersi la motivazione adottata dal primo giudice in ordine alla illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato per soppressone della posizione lavorativa ricoperta dalla ricorrente conseguente a “questioni legate alla razionalizzazione del fabbisogno quantitativo e qualitativo delle risorse lavorative di questa società e conseguente, indispensabile, ridimensionamento delle unità di personale impiegate”.
Ferma l'insindacabilità delle scelte imprenditoriali, il datore di lavoro è tenuto a dare prova dei presupposti addotti a fondamento della legittimità del recesso che, in tal caso, non risultano provati, quanto meno sotto il profilo del repêchage, avendo assunto una nuova unità,
, come riferito dal teste e dall'ex Persona_1 Tes_3 amministratore dalla metà novembre 2022 – dopo circa 3 mesi Tes_4 dal licenziamento -, con mansioni di cassiera, le stesse già disimpegnate dalla ricorrente e per le quali era stata formalmente regolarizzata.
9.1. Può invece trovare accoglimento la doglianza in ordine alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, liquidata dal Tribunale nella misura massima prevista dal combinato disposto degli artt. 3, comma
1, e 9, comma, 1 d.lgs., cit. per le impresi che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 L. n. 300/70 (salvo il correttivo apportato dall'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n.
118/2025).
Deve sul punto convenirsi con quanto rilevato da parte appellante nel senso di una liquidazione che tenga conto di un'anzianità, sia pure non insignificante ma limitata a 6 anni, la giovane età della ricorrente e l'assenza di carichi di famiglia, che inducono a ridurre l'indennità risarcitoria in quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
10. Va infine respinto il III motivo di gravame, trattandosi di causa di valore indeterminabile, avente ad oggetto non solo il pagamento delle
11 differenze retributive ma anche il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, le questioni della validità del contratto di apprendistato professionalizzate e la legittimità del licenziamento;
pertanto, tenuto che è stata svolta attività istruttoria, la quantificazione operata dal Tribunale di € 4.629,00 rientra tra i parametri minimi e medi delle tabelle vigenti.
11. Stante l'esito del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo (con ciò rimanendo assorbito il III motivo di gravame), sono compensate in ragione di un quarto e poste a carico di parte appellante per la parte residua.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, così provvede:
a) dichiara che tra le part è intercorso un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile nel IV livello CCNL Turismo-Pubblici esercizi, con le mansioni di cameriera, per i seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2016 a tutto maggio 2017 e dal 1° settembre 2019 al 9 gennaio 2020 per 12 ore settimanali;
-dal 10 gennaio 2020 al 21 agosto 2022 secondo gli orari indicati nelle buste paga;
b) condanna la società “ al pagamento delle Parte_1 corrispondenti retribuzioni base, oltre 13a e 14a, per il periodo non regolarizzato (luglio 2016-maggio 2017 / 1 settembre 2018-9 gennaio
2020), detratto quanto ricevuto dalla lavoratrice, nonché al pagamento, per il periodo regolarizzato (10 gennaio 2020 al 21 agosto
2022) delle differenze retributive, rispetto a quanto corrisposto con le buste paga, calcolate sul IV livello di inquadramento CCNL Turismo pubblici esercizi, oltre al TFR e accessori ex art. 429 c.p.c.;
12 c) compensa in ragione di un quarto, le spese del doppio grado che liquida per l'intero in complessivi € 4.629,00, quanto al primo grado, e in complessivi € 4.073,00, quanto al presente grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 9/9/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1439/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 9/9/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv.ti ANDREA MARZIALE e VALENTINA MARIANI
Appellante
E
CP_1
Avv. VALENTINA PAGLIA
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1683/2024 pubblicata in data 12/2/2024.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, svolta attività istruttoria testimoniale, in accoglimento della domanda proposta da ha condannato la società il al CP_1 Parte_2 pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €
22.373,08, a titolo di differenze retributive, per effetto della nullità del contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto siglato successivamente all'inizio del rapporto di lavoro;
ha altresì dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con lettera del 29.7.2022, atteso che, pochi mesi dopo il recesso, la società ha assunto altra dipendete con le medesime mansioni della ricorrente;
il Tribunale ha pertanto dichiarato la risoluzione del rapporto di lavoro, in dipendenza delle dimensioni dell'impresa con meno di 15 dipendenti, condannando la convenuta alla corresponsione dell'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al rimborso delle spese processuali.
2. Avverso la pronuncia ha interposto appello Il Parte_1 insistendo nel rigetto dell'avversa domanda.
Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
3. L'appellante censura la sentenza gravata per aver il Tribunale erroneamente:
I- valutato le prove testimoniali, ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro dal 2016, con conseguente nullità del contratto di
2 apprendistato professionalizzante stipulato in data 10.1.2020, nonché ai fini della valutazione dell'orario svolto e, conseguentemente, della correttezza dei conteggi prodotti;
II – ritenuto illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dovuto al calo del fatturato in dipendenza della pandemia, dal momento che la nuova unità assunta svolgeva le mansioni di cassiera e non quelle di cameriera disimpegnate dalla ricorrente, e ritenuta proporzionata l'indennità risarcitoria quantificata nella misura massima, stante l'anzianità di servizio (di poco superiore a due anni),
l'età della ricorrente (32) e l'assenza di figli a carico;
III – liquidato le spese processuali in misura eccessiva, tenuto conto anche del valore richiesto e riconosciuto.
4. A fondamento della domanda la ha dedotto di aver lavorato nei CP_1 seguenti periodi e orari:
“2) Dal mese di luglio 2016 e fino a maggio 2017 la Sig.ra CP_1 iniziava a lavorare presso il ristorante , con la qualifica di Parte_1
Cameriera, per tre volte alla settimana con orario dalle 17-17,30 alle
24,30-01,00. Detto rapporto non veniva mai regolarizzato.
3) Successivamente, dal mese di settembre 2018 e sino al 9 gennaio
2020, l'odierna ricorrente veniva nuovamente chiamata dalla
a lavorare presso suddetto ristorante, sempre con il ruolo Parte_1 di Cameriera, con orario dalle 19,00 alle 01,00 o chiusura se successiva. Anche questo rapporto non veniva mai regolarizzato.
4) Soltanto con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato - part time del 10 gennaio 2020 (ALL.N.1), la Sig.ra veniva assunta dalla , con la mansione di Cassiera, CP_1 Parte_1 corrispondente ad un V° livello, con orario lavorativo dalle 19,30 alle
23,30 articolato su sei giorni settimanali con riposo di lunedì”.
4.1. La lavoratrice ha sostenuto di avere percepito una retribuzione inferiore a quella che avrebbe dovuto esserle corrisposta in base agli
3 orari ed alle mansioni svolte;
di essere stata illegittimamente licenziata per iscritto in data 1° agosto 2022 per asserito ma, in realtà, inesistente giustificato motivo oggettivo;
di avere impugnato tale licenziamento senza esito.
4.2. La ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“A1) accertare e dichiarare che nel periodo che va luglio 2016 e fino a maggio 2017, tra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal CCNL del Terziario e inquadrabile nel relativo IV° livello, ovvero in subordine inquadrabile con un V° livello;
A2) accertare e dichiarare che nel periodo che va da settembre 2018 e fino al licenziamento, tra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal CCNL del Terziario e inquadrabile nel relativo IV° livello, ovvero in subordine inquadrabile con un V° livello;
A3) Per l'effetto dell'accertamento delle domande sopra trascritte A1)
e/o A2), condannare al pagamento di Euro 22.373,08 per il IV° livello di inquadramento, ovvero in subordine, ad Euro 19.548,88 per il V° livello superiore (ALL.N.2 CONTEGGI - che formano parte integrante e sostanziale del presente ricorso), in ogni caso oltre alle ulteriori somme per la Cassa integrazione e oltre agli interessi e rivalutazione ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, da computarsi anno per anno
a decorrere dall'insorgenza del diritto, nonché interessi legali sulle somme via via rivalutate, con conseguente regolarizzazione della posizione previdenziale e della Cassa Integrazione durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
4 A4) accertare e dichiarare l'illegittimità del rapporto di apprendistato intercorso tra le parti per assenza del presupporti dello stesso e per tutte le ragioni sopra esposte e per l'effetto accogliere la domanda sub
A2);
A5) In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato e per l'effetto condannare la resistente al reintegro della ricorrente al livello che verrà accertato in corso di causa, ovvero al risarcimento di tutti danni comminati alla ricorrente per tutti i motivi sopra esposti nella somma che verrà ritenuta di giustizia;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
5. Deve essere, preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado ma ha individuato le parti della sentenza gravata e non condivise, le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso.
Giova al riguardo ricordare che, con le modifiche apportate dall'art. 54
d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente a un modello formale, ma ha indicato e imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e deve essere verificata in concreto (in argomento si vedano, tra le altre, Cass.
n. 2143/2015 e n. 13535/2018).
6. Quanto al merito della controversia, va premesso che il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una specifica qualifica professionale determinata dalle parti contrattuali sulla base dei profili o delle qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento.
5 6.1. Nel caso di specie, come si evince dal contratto allegato al ricorso introduttivo datato 10.1.2020 (sub all. n. 1), le parti hanno stabilito la durata del periodo di apprendistato per 3 anni, fino al 9.1.2023, individuando quale qualifica da conseguire quella di “cassiera”, con orario part time articolato su sei giorni a settimana, con riposo il lunedì, per un totale di 24 ore settimanali, dalle ore 19,30 alle 23,30, a fronte di un trattamento economico progressivo in percentuale rispetto alla retribuzione spettante per il livello corrispondente alla qualifica da acquisire.
6.2. Dall'esame dell'istruttoria svolta è emerso quanto segue.
La teste ha riferito che la ricorrente lavorava già dal 2016 Tes_1 come cameriera, a volta anche in cassa. Era sempre presente durante i weekend, mentre durante la settimana “è capitato che non ci fosse”.
Il teste il quale ha lavorato come cameriere per la società Tes_2 convenuta dal marzo 2017 al gennaio 2018, ha affermato che la ricorrente ha cominciato a lavorare presso la resistente nel 2017 poco dopo lo stesso teste e che ancora lavorava nel gennaio 2018; all'inizio la svolgeva mansioni di cameriera e poi dopo un paio di mesi è CP_1 stata spostata alla cassa, ma all'occorrenza aiutava anche i camerieri.
Riferisce il teste che la ricorrente osservava il suo stesso orario di lavoro: dalle 17,00 alle 24 circa per sei giorni a settimana, con un giorno di riposso a rotazione dal lunedì al mercoledì. Il teste esclude di aver visto la ricorrente leggere libri all'interno del ristorante.
Il teste cameriere di sala presso la società convenuta da quasi Tes_3
21 anni, ha riferito che la ricorrente ha lavorato in periodi diversi con un orario differente rispetto ai camerieri: dalle 19.30 alle 24,00, in quanto la cassiera inizia più tardi dei camerieri tenuti a preparare la sala, sempre per sei giorni a settimana, con mansioni di cassiera e, all'occorrenza di cameriera. Sul periodo di lavoro riferisce: “Circa il periodo in cui la ricorrente ha lavorato lì, sono certo che ella lavorò nel
2018, circa sette mesi, credo nei mesi caldi;
non ricordo se lavorò
6 anche prima. Se non erro, a settembre 2019 tornò a lavorare lì e rimase fino al lockdown, a marzo 2020; ricordo che tornò a lavorare lì
a ottobre 2020, dopodiché abbiamo richiuso a novembre 2020 e riaperto ad aprile 2021, e lei è tornata a lavorare lì a settembre 2021,
e se ne è andata ad agosto 2021 in seguito a licenziamento”.
Il teste amministratore della società sino al 2007, quando è Tes_4 diventata amministratrice la figlia, ha dichiarato di cenare ogni sera al ristorante e che la ricorrente “…lavorò come cameriera saltuariamente nel 2016 per cinque o sei mesi nel ristorante, con una media di due o tre giorni alla settimana, poi tornò nel 2018 con le stesse modalità, senza regolarizzazione di alcun tipo. Nel 2019 tornò come cassiera da settembre con continuità, per venti ore settimanali, cioè quattro giorni per cinque ore o cinque giorni per quattro ore. A gennaio 2020 mia figlia la regolarizzò come cassiera con contratto di apprendistato per venti ore settimanali, orario che la ricorrente ha sempre rispettato senza lavorare oltre tale orario. Nel marzo 2020 ci fu il lockdown ed ella andò in cassa integrazione. A maggio piano piano il personale cominciò a tornare a lavorare, e la ricorrente tornò per ultima, a settembre 2021, perché era finita la cassa integrazione. Ella aveva lavorato in uno studio legale in quanto era laureata in legge, a quanto mi disse, e faceva pratica già prima di laurearsi. Spesso portava i libri nel ristorante, e leggeva nei momenti di stanca, dato che la cassa non lavora con assiduità durante tutta la serata. A volte aiutava i camerieri, ma solo di sabato. Ha smesso di lavorare ad agosto 2022 allorquando venne licenziata ma da quanto so ella era d'accordo ad essere licenziata, perché avrebbe preso la NaSPI, cosa che non sarebbe accaduta se si fosse dimessa. A novembre 2022 è stata assunta una nuova cameriera di nome . Da quando è stata Persona_1 licenziata la ricorrente alla cassa si alternano mia figlia, altri camerieri, compresa la , mio genero, addirittura a volte io, in quanto il Per_1 lavoro è molto diminuito e stare alla cassa è molto semplice”.
7 7. Le censure mosse da parte appellante sono parzialmente fondate, nei limiti di seguito esposti.
Deve precisarsi, in primo luogo, che la presenza regolare e continuativa della ricorrente presso il ristorante finalizzata all'attività lavorativa in favore della società convenuta, deve ritenersi provata sulla base del complesso delle testimonianze assunte, così come riportate, pur considerando i rilevabili profili contrastanti tra le stesse dichiarazioni, ovvero incompatibili, con le stese deduzioni attoree in ordine ai periodi e agli orari lavorativi.
La natura subordinata della prestazione, già presumibile solo dal tipo di mansione, non complessa e ripetitiva, è provata da quanto dichiarato dal teste il quale ha riferito “Ricevevamo direttive da e Tes_2 ordini dal titolare , di cui non ricordo il cognome o anche dalla CP_2 figlia ”. Per_2
Del resto, tali modalità (soggezione al potere gerarchico organizzativo del datore di lavoro, inserimento nell'organizzazione imprenditoriale, regolarità e continuità della prestazione) non risultano neppure specificamente contestate se non in termini di saltuarietà della prestazione giustificata dalla qualità di cliente o baby sitter della moglie del o permanenza nel ristorante a studiare, circostanze tutte non Tes_4 suffragate dalle risultanze istruttorie.
7.1. Quanto ai periodi lavorati, la teste cliente abituale di Tes_1 lunga data del ristorante (circa due volte al mese), conferma la presenza costante ricorrente al ristorante, sin dal 2016 sino all'autunno
2022, con le mansioni di cameriera, nulla tuttavia specificando circa le interruzioni intervenute tra le due date.
Per ciò che attiene ai periodi non lavorati nell'ambito di tale arco temporale, deve convenirsi con quanto eccepito dalla società convenuta sulla inattendibilità del ricordo, sul punto, del teste il quale, nonostante abbia premesso di aver lavorato come Tes_2 cameriere per lo stesso ristorante da marzo 2017 a gennaio 2018,
8 riferisce poi di aver lavorato insieme alla ricorrente, che sarebbe arrivata qualche mese dopo di lui, fino a tutto gennaio 2018 (data in cui il teste ha cessato il rapporto di lavoro), circostanza che, tuttavia, confligge con quanto dedotto dalla stessa la quale colloca il primo Pt_3 periodo lavorativo da luglio 2016 e maggio 2017 e il secondo da settembre 2018 al 1 agosto 2022 e quindi era assente nel periodo indicato dal teste. Pertanto, non è possibile stabilire a quale periodo riferire l'orario di lavoro giornaliero e settimanale che il teste dice di aver osservato in comune con la ricorrente.
Risulta, di contro, confermata l'attività lavorativa della ricorrente dal settembre 2019 al marzo 2020 sulla base della deposizione del mentre il teste ha un ricordo non preciso e non compatibile Tes_3 con le stesse allegazioni attoree per il 2018, anno in relazione al quale la – a detta del teste - avrebbe lavorato per almeno sette mesi, Pt_3 mentre la ricorrente deduce di aver ricominciato a settembre 2018.
A conferma delle dichiarazioni del anche il teste ha Tes_3 Tes_4 dichiarato che la ha lavorato nel 2019, sia pure senza ulteriore Pt_3 specificazione temporale.
Dal gennaio 2020 al 21.8.2022 la prestazione lavorativa risulta invece per tabulas, in quanto formalizzata attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante in atti, fino al giorno del licenziamento.
Pertanto, sulla scorta delle testimonianze raccolte e incrociando i dati emersi, possono ritenersi provati i seguenti periodi lavoro dal 2016 - non prima di luglio e fino a maggio 2017, per come riconosciuto dalla stessa ricorrente – e da settembre 2019 al 21 agosto 2022 (la lettera di licenziamento ricevuta il 1° agosto 2022 indica quale ultimo giorno lavorativo il 21.8.2022, sub doc. n. 3 di parte ricorrente).
7.2. Quanto all'orario giornaliero, per il periodo non regolarizzato, possono ritenersi accertate non più di 4 ore, sulla scorta di quanto riferito dal teste (dalle 19.30 alle 23,30), non risultano Tes_3 confermato da alcun teste (fatta eccezione per la deposizione di
9 come s'è già detto inutilizzabile) e quindi non provato un Tes_2 orario superiore come dedotto dalla ricorrente (17/17,30 -
24,30/1,00).
7.3. Per quanto concerne l'orario settimanale, non risultano provato un orario settimanale superiore ai 3 giorni settimanali, mentre per il periodo regolarizzato, devono prendersi come riferimento gli orari e le voci indicate nelle buste paga, non specificamente contestati.
7.4. Tutti i testi hanno riferito che la ricorrente svolgeva mansioni di cameriera, anche se, da un certo momento, anche quelle di cassiera in via promiscua e pertanto deve farsi riferimento al IV livello del ccnl invocato depositato agli atti che prevede il profilo professionale di
“cameriere”, quali mansioni svolte con regolarità e continuità sin dall'inizio del rapporto di lavoro, piuttosto che al V che prevede quello di “cassiere”, mansioni svolte in aggiunta alle precedenti.
8. Ne consegue che va riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile nel IV livello CCNL Turismo-Pubblici esercizi, con le mansioni di cameriera, per i seguenti periodi: dal 1o luglio 2016 al 31 maggio 2017 e dal 1o settembre 2019 al 21 agosto 2022.
Per 12 ore settimanali, dal luglio 2016 al maggio 2017 e dal 1o settembre 2019 al 9 gennaio 2020; dal 10 gennaio 2020 al 21 agosto
2022, secondo gli orari e le voci indicate nelle buste paga (applicando il IV livello di inquadramento ccnl cit. e non il trattamento retributivo del contratto professionalizzante).
Non potendosi utilizzare i conteggi offerti dalla ricorrente elaborati su parametri diversi, la società “ deve essere condannata Parte_1 al pagamento dei corrispondenti retribuzioni base, 13 e 14, per il periodo non regolarizzato, in base ai parametri esposti – esclusa ogni ulteriore voce priva di riscontro probatorio - detratto quanto ricevuto dalla lavoratrice. Per il periodo regolarizzato, spettano alla ricorrente, rispetto a quanto corrisposto con le buste paga, le differenze calcolate sul IV livello di inquadramento CCNL Turismo pubblici esercizi.; oltre al
TFR e accessori ex art. 429 c.p.c.
10 9. In merito al secondo motivo di gravame, deve condividersi la motivazione adottata dal primo giudice in ordine alla illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato per soppressone della posizione lavorativa ricoperta dalla ricorrente conseguente a “questioni legate alla razionalizzazione del fabbisogno quantitativo e qualitativo delle risorse lavorative di questa società e conseguente, indispensabile, ridimensionamento delle unità di personale impiegate”.
Ferma l'insindacabilità delle scelte imprenditoriali, il datore di lavoro è tenuto a dare prova dei presupposti addotti a fondamento della legittimità del recesso che, in tal caso, non risultano provati, quanto meno sotto il profilo del repêchage, avendo assunto una nuova unità,
, come riferito dal teste e dall'ex Persona_1 Tes_3 amministratore dalla metà novembre 2022 – dopo circa 3 mesi Tes_4 dal licenziamento -, con mansioni di cassiera, le stesse già disimpegnate dalla ricorrente e per le quali era stata formalmente regolarizzata.
9.1. Può invece trovare accoglimento la doglianza in ordine alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, liquidata dal Tribunale nella misura massima prevista dal combinato disposto degli artt. 3, comma
1, e 9, comma, 1 d.lgs., cit. per le impresi che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 L. n. 300/70 (salvo il correttivo apportato dall'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n.
118/2025).
Deve sul punto convenirsi con quanto rilevato da parte appellante nel senso di una liquidazione che tenga conto di un'anzianità, sia pure non insignificante ma limitata a 6 anni, la giovane età della ricorrente e l'assenza di carichi di famiglia, che inducono a ridurre l'indennità risarcitoria in quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
10. Va infine respinto il III motivo di gravame, trattandosi di causa di valore indeterminabile, avente ad oggetto non solo il pagamento delle
11 differenze retributive ma anche il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, le questioni della validità del contratto di apprendistato professionalizzate e la legittimità del licenziamento;
pertanto, tenuto che è stata svolta attività istruttoria, la quantificazione operata dal Tribunale di € 4.629,00 rientra tra i parametri minimi e medi delle tabelle vigenti.
11. Stante l'esito del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo (con ciò rimanendo assorbito il III motivo di gravame), sono compensate in ragione di un quarto e poste a carico di parte appellante per la parte residua.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, così provvede:
a) dichiara che tra le part è intercorso un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile nel IV livello CCNL Turismo-Pubblici esercizi, con le mansioni di cameriera, per i seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2016 a tutto maggio 2017 e dal 1° settembre 2019 al 9 gennaio 2020 per 12 ore settimanali;
-dal 10 gennaio 2020 al 21 agosto 2022 secondo gli orari indicati nelle buste paga;
b) condanna la società “ al pagamento delle Parte_1 corrispondenti retribuzioni base, oltre 13a e 14a, per il periodo non regolarizzato (luglio 2016-maggio 2017 / 1 settembre 2018-9 gennaio
2020), detratto quanto ricevuto dalla lavoratrice, nonché al pagamento, per il periodo regolarizzato (10 gennaio 2020 al 21 agosto
2022) delle differenze retributive, rispetto a quanto corrisposto con le buste paga, calcolate sul IV livello di inquadramento CCNL Turismo pubblici esercizi, oltre al TFR e accessori ex art. 429 c.p.c.;
12 c) compensa in ragione di un quarto, le spese del doppio grado che liquida per l'intero in complessivi € 4.629,00, quanto al primo grado, e in complessivi € 4.073,00, quanto al presente grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 9/9/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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