Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Causa civile n 2022 / RG
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica Civile
Verbale udienza a trattazione scritta
Il Giudice,
visto il provvedimento emesso in data 15 marzo 2025 nel quale ha disposto la causa sopra indicata fosse decisa con discussione orale senza l'assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche essendo documentale ed avendo le parti già preso ampia posizione sulle questioni controverse e contestualmente fissando termine per note scritte in sostituzione dell'udienza dato atto della rituale comunicazione a cura della cancelleria della suddetta ordinanza;
preso atto che i procuratori delle parti hanno inviato in pct le note di udienza così come richiesto nel provvedimento;
letto l'art. 127 ter c.p.c.;
così dispone:
Trattiene la causa in decisione e pubblica la sentenza all'esito della camera di consiglio allegandola al presente verbale.
Prato 15 aprile 2025 IL GOT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2368/2022 promossa da:
(P. Iva ), con sede legale nella Repubblica di Albania, in Rruga Parte_1 P.IVA_1
Asti Nushi – Shhkozet – Durres, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Giacomo Tommasini 18, presso lo studio dell'Avv.
Gentian Alimadhi che la rappresenta e difende ATTORE contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante Sig. con sede legale in Prato Via del Lazzeretto n. 57, a seguito di CP_2 infusione per incorporazione di (P. Iva ), elettivamente Parte_2 P.IVA_4 domiciliata in Prato, via G. Catani 37 presso lo studio dell'Avvocato Marco Baccichet che la rappresenta e difende CONVENUTA
Avente ad oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta dell'11 aprile 2025:
ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto Parte_1 introduttivo, con le modificazioni avvenute con memoria ex art. 186 co. 6 nr. 1 c.p.c.)
ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle note di udienza del CP_1
27.01.2025 ovvero come da comparsa di costituzione del 06.12.2022 e, in via istruttoria, come da memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ( di seguito “ ”) ha Parte_1 Parte_1 convenuto in giudizio (di seguito ), al fine di sentire Parte_2 Parte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis rejectis e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, in via principale nel merito accertare che i guasti manifestati alla vettura meglio descritta in atti sono da considerarsi coperti dalla garanzia di legge
a carico del venditore professionale convenuto per le causali di cui in premesse e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la stessa come Parte_2 meglio identificata, rappresentata e difesa a corrispondere a la complessiva Pt_1 Parte_1 somma di euro 5762,64=, o di quella diversa somma che risulterà dovuta al termine dell'istruttoria oltre interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite tutte, accessori di legge compresi”.
1.1 Parte attrice ha spiegato di aver acquistato, con contratto dell'8.02.2022, presso il concessionario il veicolo usato marca AUDI, modello A6 ALLROAD, per il prezzo di Parte_2 euro 15.500,00, e di aver corrisposto tale somma tramite due bonifici bancari, in acconto e a saldo della fattura n. 18/A-2022. Detta autovettura è stata dapprima radiata dal PRA italiano, per poi essere esportata ed immatricolata nuovamente in Albania.
Parte attrice ha dedotto che il veicolo, dopo una percorrenza di 700 km, aveva presentato problemi al cambio automatico e, pertanto, non era più in grado di circolare regolarmente;
a seguito di un controllo presso un concessionario ufficiale n Albania, erano state riscontrate CP_3 la rottura del cambio automatico ed un problema alle sospensioni posteriori, con una spesa preventivata di euro 5.100,00. L'attrice ha quindi rappresentato di aver subito comunicato a tramite PEC, le problematiche diagnosticate sul veicolo ed ha sollecitato Parte_2
l'adempimento dell'obbligazione di garanzia dei vizi da parte della venditrice.
A tale diffida aveva risposto in qualità di mandataria di dichiarando che la CP_4 Parte_2 società venditrice aveva chiesto di poter visionare l'auto in questione in Italia, presso un'officina di sua fiducia, la quale non era autorizzata A fronte di tale richiesta, parte attrice ha risposto CP_3 che avrebbe consentito a far visionare la vettura soltanto da un'officina autorizzata ed ha CP_3 chiesto di conoscere gli estremi del mandato conferito da a Parte_2 CP_4
In assenza di riscontro parte attrice ha esposto di aver provveduto a far riparare il veicolo autonomamente presso un'autofficina albanese, con una spesa totale di euro 5.762,64, comprensiva del costo per la vettura sostitutiva.
1.2 In ragione di quanto esposto, parte attrice ha dedotto che, ai sensi del Codice del Consumo, sulle vetture usate il venditore professionale ha l'obbligo di offrire garanzia di 24 mesi e che l'acquirente ha due mesi di tempo per la denuncia dei vizi, decorrenti dal momento della scoperta.
Pertanto, non avendo ricevuto risposta alla messa in mora inviata in data 19.04.2022, Parte_1 ha lamentato l'inadempimento della garanzia legale dai vizi da parte di ed ha Parte_2 conseguentemente chiesto la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per complessivi euro 5.762,64.
2. si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta eccependo, in via Parte_2 preliminare, l'intervenuta decadenza dell'attrice dal diritto alla garanzia da parte della venditrice.
In particolare, la convenuta ha dedotto l'inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina del
Codice del Consumo, in quanto non assumeva la qualifica di consumatore, Parte_1 applicandosi invece il disposto dell'art. 1495 c.c., secondo cui il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Parte convenuta ha quindi rilevato che, sulla base della denuncia dei vizi avvenuta in data 19.04.2022 e considerando che le problematiche evidenziate erano state riscontrate almeno dal 12.04.2022 (giorno antecedente alla diagnosi effettuata dalla concessionaria di Tirana), che non era stato osservato il termine previsto ex art. 1495 c.c. con la conseguenza della decadenza dal diritto alla garanzia.
2.1 Parte convenuta ha poi contestato nel merito la domanda avversaria, esponendo che la diagnosi sull'autovettura, effettuata in Albania, equivaleva ad una consulenza di parte priva di autonomo valore probatorio e che le fatture per gli interventi eseguiti sullo stesso veicolo non erano sufficienti a dimostrare il danno patito da . Parte_1
La convenuta ha poi dedotto l'impossibilità di svolgere un accertamento tecnico sul veicolo, volto a dimostrare la preesistenza dei vizi lamentati, in quanto gli interventi fatti eseguire in via unilaterale dalla controparte, senza alcuna autorizzazione, avevano alterato irrimediabilmente lo stato dello stesso autoveicolo. ha sostenuto che la domanda attorea avrebbe dovuto essere respinta anche con Parte_2 riferimento all'entità della somma domandata, nella quale erano state ricomprese spese per un'auto sostitutiva non dovute, perché conseguenza della scelta unilaterale di di Parte_1 procedere all'esecuzione degli interventi sul veicolo oggetto di causa.
3. In data 28.04.2023 è stato depositato l'atto di costituzione del nuovo difensore di parte attrice.
3.1 Nella prima memoria ex art. 183 VI co c.p.c. l'attore ha contestato di essere decaduto dalla garanza per i vizi rilevando che dal termine a quo del 13.04.2022, (data in cui l'auto era stata portata per la diagnosi ad un centro AUDI), il termine degli otto giorni era stato rispettato ed inoltre ha indicato che, anche volendo far decorrere il termine dal 12 aprile 2022, parimenti risultava rispettata la scadenza dato che la denunzia era avvenuta il 19 aprile.
Con riferimento all'importo corrisposto per la riparazione l'attore ha rettificato la cifra allegando un estratto conto da cui risulta che in data 19.05.2022 aveva corrisposto alla la Parte_3 cifra di 398.048,44 EK (pari ad € 3.289,65) ed affermando che il pagamento delle altre due fatture era avvenuto in contanti in quanto in Albania fino a 150.000,00 EK è consentito il pagamento con denaro contante. Ha modificato così il quantum della domanda risarcitoria in €
5.008,21 (di cui € 3.774,88 per la riparazione ed € 1.233,33 per l'auto sostitutiva) computando solamente gli importi delle fatture scorporati dall'Iva in quanto, trattandosi di professionista e non consumatore, avrebbe potuto beneficiare dello “scarico” dell'Iva con la dichiarazione dei redditi.
Nella seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c. parte attrice ha fatto riferimento ad una chat su WA contenente l'informazione sull'accaduto data da , legale rappresentante della società Per_1
, a , soggetto che aveva lavorato presso la convenuta e con cui Parte_1 Controparte_5 aveva intrattenuto le trattative per l'acquisto dell'auto. I messaggi, con cui aveva comunicato che la macchina era in officina perché dovevano essere cambiati gli ammortizzatori, risalivano al
12.4.2022; il che dimostrava che l'evento si era verificato effettivamente il 12.04.2022 e che la denuncia dei vizi si profilava tempestiva.
4. La causa non ha visto istruttoria orale, a seguito della mancata ammissione dell'interrogatorio formale richiesto da parte convenuta, ed è stata ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione depositata.
La causa è stata poi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte trasmesse dalle parti ex art. 127 ter c.p.c, in data 11.04.2025.
Parte convenuta nelle note suddette ha rappresentato che con “Atto di fusione” ai rogiti del
Notaio in Prato del 10.01.2025 registrato in Prato il 15.01.2025 al n. 429 serie 1T, Parte_4
è stata fusa per incorporazione in con conseguente Parte_2 Controparte_1 subentro di quest'ultima in tutti i rapporti attivi e passivi della società incorporata ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.
***
5. Nella vicenda in esame, avuto riguardo alle conclusioni formulate nell'atto di citazione ed alla modificazione apportata alla richiesta di pagamento solamente in punto di quantum operata nella prima memoria ex art. 183 VI co c.p.c., la domanda avanzata da parte attrice deve essere configurata quale azione di garanzia ai sensi dell'art. 1490 c.c. .
Essa non merita accoglimento.
Intanto deve osservarsi che non trova applicazione la normativa sul codice del consumo atteso che l'attore non può qualificarsi quale consumatore o utente, secondo la definizione contenuta all'art. 3 del Codice del Consumo che lo individua nella “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Nella fattispecie parte attrice si identifica in una società di diritto albanese, la cui forma sociale è riconducibile a quella di una società a responsabilità limitata e quindi viene in rilievo un soggetto che opera per finalità commerciali.
Lo stesso attore nella prima memoria ex art. 183 VI co c.p.c. ha del resto riconosciuto di essere un professionista, affermando che avrebbe potuto scaricare l'IVA. Ciò comporta che non possono essere applicate al caso di specie le norme del Codice del Consumo.
5.1 Qualificata la domanda alla stregua di richiesta di risarcimento dei danni proposta ai sensi dell'art. 1494 c.c. in conseguenza di vizi e difetti sul bene acquistato si rileva che la garanzia prevista dall'art. 1490 c.c. in capo al venditore riguarda le imperfezioni o alterazioni del bene oggetto di vendita allorché esse siano tali da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o a diminuirne in modo apprezzabile il valore (escluso il caso di vizi riconosciuti o riconoscibili).
Il rimedio attivato dall'attore è quello del risarcimento del danno (art. 1494 c.c.) in relazione ai costi affrontati per la riparazione del veicolo che ha assunto essere viziato e per la spesa affrontata per il noleggio di un'altra autovettura .
Sul punto parte attrice ha depositato schede di diagnosi sul veicolo Audi acquistato da Parte_5 tradotte in lingua italiana ed una chat avvenuta su Whatsapp. L'esame della documentazione allegata, segnatamente la scheda di diagnosi, non consente di appurare con sicurezza la data di scoperta del presunto vizio sul veicolo Audi;
anche la conversazione avvenuta su Whatsaap non ha valenza probatoria in quanto evidenzia solamente la manifestazione di disappunto dell'attore verso un soggetto non identificato per la scoperta del guasto.
Parte attrice ha lamentato nell'atto di citazione la rottura del cambio automatico e l'emersione di problema – non meglio specificato - alle sospensioni posteriori dell'autovettura, ma ha affermato di avere percorso 700 kilometri e non ha mai precisato il giorno in cui la macchina ha evidenziato un malfunzionamento, limitandosi ad indicare che l'auto aveva iniziato a presentare gravi problemi al cambio automatico e che non era più in grado di marciare.
Non essendo stato esposto con precisione il giorno in cui si è verificato il malfunzionamento non è possibile verificare se sia stato osservato il termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. anche laddove il presunto vizio abbia natura occulta.
5.3 Le Sezioni Unite 3 maggio 2019 n. 11748, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, hanno affermato che il vizio deve essere provato dal compratore che invoca il rimedio, rappresentando il vizio uno dei fatti costitutivi che consentono di fare valere il diritto di garanzia.
L'affermazione delle Sezioni Unite, a sostegno di tale soluzione sulla distribuzione dell'onere della prova, poggia da una parte su un'esigenza di carattere pratico espressa dal principio della vicinanza della prova, che grava sull'acquirente che ha la disponibilità della cosa e dall'altra dalla qualificazione dell'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta che si distingue dall'azione di adempimento o di esatto adempimento della vendita per i presupposti e per gli effetti.
La garanzia si riferisce solo ai vizi preesistenti alla conclusione del contratto e la relativa azione soggiace ai termini di decadenza o di prescrizione previsti. La prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto grava sul compratore in coerenza con il principio per cui l'obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità del venditore fondata sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza. Ne consegue che, sulla scorta di tale qualificazione, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno e le regole probatorie enunciate da Cass., Sez. Un., n. 13533/2001.
L'acquirente nella fattispecie ha allegato la comparsa di un guasto, dopo avere percorso 700 kilometri, ma non ha assolto l'onere di dimostrare che esso configura un vizio preesistente al contratto. Neppure può supplirsi a tale carenza probatoria con lo svolgimento di una CTU dato che il veicolo è stato già riparato e, ad avviso del giudicante, non pare esaustivo né risolutivo ai fini della decisione un eventuale accertamento eseguito ex post solamente sull'analisi dei documenti.
I compensi vengono regolati sulla base della regola della soccombenza, applicando i valori medi previsti dal DM 55/2014 ed escludendo la fase decisoria dato che la causa è passata in decisione senza autorizzare il deposito di memorie.
PQM
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, nella causa civile n.r.g. 2368/2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: respinge la domanda avanzata nell'atto di citazione, condannando al pagamento in Parte_1 favore di ( in cui si è fusa per incorporazione della somma di € 3376,00 a CP_1 Parte_5 titolo di compensi oltre 15%, IVA e CAP nella misura di legge.
Così deciso il 15 aprile 2025
IL GOT Maria Carmen Napolitano