Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 13/5/2024
DA
, comparso in causa a mezzo dell'avv. Alice Dall'Antonia Parte_1 per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Follina (TV), Via Padre Milani n. 4
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, comparsa in causa a mezzo degli avv.ti Guglielmo Burragato,
Giovanni Luca Bertone e Simona Salis per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 31
OGGETTO: accertamento invalidità patto di non concorrenza
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 10/4/2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
In via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto in data 24 gennaio 2024;
In subordine, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, l'annullabilità del patto di non concorrenza sottoscritto in data 24 gennaio 2024;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
In via principale, nel merito: per i motivi esposti in precedenza, respingere le domande del dott. mandando assolta Crédit Agricole Italia Parte_1
S.p.A. da ogni sua pretesa;
in via riconvenzionale, nel merito: per i motivi esposti in precedenza, accertare, riconoscere e dichiarare la legittimità del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. sottoscritto dal dott. e da Crédit Parte_1 Controparte_1 in data 20 novembre/23 gennaio 2024; accertare, riconoscere e
[...]
1
sempre in via riconvenzionale, nel merito: riservata ogni più ampia azione in relazione a qualsivoglia diritto connesso alla richiesta di eventuale danno ulteriore rispetto all'importo di cui alla penale prevista per il caso di violazione del patto di non concorrenza del 20 novembre/23 gennaio 2024, condannare il dott. a corrispondere a Crédit Agricole Italia Parte_1 S.p.A.: (i) l'importo previsto a titolo di penale per il caso di violazione del patto di non concorrenza del 20 novembre/23 gennaio 2024, pari a € 140.000,00= (centoquarantamila/00), ovvero la differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
(ii) l'importo previsto a titolo di penale per il caso di violazione del dovere di informativa di cui al patto di non concorrenza del 20 novembre/23 gennaio 2024, pari a € 15.000,00= (quindicimila/00), ovvero la differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
sempre in via riconvenzionale, nel merito: accertare, riconoscere e dichiarare che il dott. è debitore nei confronti di Crédit Agricole Parte_1 Italia S.p.A. della somma di € 6.200,13= a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di dimissioni previsto dall'art. 84 del CCNL applicato al suo rapporto di lavoro e, per l'effetto, previo eventuale accertamento della legittimità della trattenuta che dovesse essere nelle more operata da Crédit
Agricole Italia S.p.A. dalle competenze di fine rapporto spettanti al dott.
condannare il dott. medesimo a corrispondere Parte_1 Parte_1
a Crédit Agricole Italia S.p.A. la somma di € 6.200,13= (seimiladuecento/13) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di dimissioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero la differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa;
in via riconvenzionale subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse invalido il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. sottoscritto dal dott. e da Crédit Agricole Italia S.p.A. Parte_1 in data 20 novembre/23 gennaio 2024, dichiarare l'invalidità anche dei patti di non concorrenza sottoscritti dalle parti in data 3 marzo 2021 e, per l'effetto, condannare il dott. a restituire a Crédit Agricole Italia Parte_1
S.p.A. i corrispettivi ricevuti in esecuzione dei due patti di non concorrenza dichiarati invalidi, nella somma complessiva di € 42.500,00= (quarantaduemilacinquecento/00), o nella differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa;
in ogni caso: con rifusione di spese, diritti e onorari del giudizio, cautelare e di merito.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE COME DA MEMORIA DEL 22/11/2024:
In via principale:
2 Accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dall'esponente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui ritrascritte;
Respingere tutte le domande riconvenzionali avversarie siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
In subordine:
Per il denegato (e non creduto) caso di riconoscimento della validità del patto di non concorrenza, ridurre l'importo di tutte le penali ivi previste ai sensi dell'art. 1384 c.c. per tutte le ragioni esposte;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
3 Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 13.5.2024 ha convenuto in giudizio la Parte_1
società esponendo di essere stato assunto dalla Controparte_1
società il 03/03/2021 svolgendo mansioni di Controparte_2
Private Banker e dal giugno 2021 di Senior Private Banker;
che a seguito della fusione per incorporazione della società datrice di lavoro in
[...]
era stato assegnato al mercato Private Veneto ovest con sede CP_1
di lavoro in Verona e con le medesime mansioni;
di aver stipulato un patto di non concorrenza post contrattuale con con il quale Controparte_2
si impegnava per un periodo di 12 mesi dalla cessazione del rapporto a non svolgere alcun attività in concorrenza con l'allora datrice di lavoro;
che tale patto aveva durata triennale ed era quindi scaduto il 01/04/2024 senza possibilità di proroga;
che nel mese di gennaio 2024 la società convenuta aveva sottoposto al ricorrente un nuovo patto di non concorrenza post contrattuale, che egli aveva firmato solo dopo le insistenze dei propri superiori, i quali avevano evidenziato che si trattava di condizione imprescindibile per svolgere mansioni di Private banker.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità del patto di non concorrenza deducendo l'indeterminatezza del limite territoriale,
l'indeterminatezza del corrispettivo in rapporto alla facoltà di recesso del datore di lavoro, l'incongruità del corrispettivo in relazione all'attività inibita.
In via subordinata, il ricorrente chiedeva che il patto fosse annullato per vizio del consenso ai sensi dell'art. 1435 c.c., determinato da violenza morale commessa nei suoi confronti da parte dei superiori, che gli avevano prospettato conseguenze negative sul suo ruolo all'interno dell'azienda in caso di rifiuto di sottoscrizione.
4 Si costituiva la società convenuta chiedeva l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente sostenendo la piena validità del patto di non concorrenza sottoscritto dal ricorrente. In via riconvenzionale la parte convenuta deduceva che il ricorrente, dopo aver rassegnato senza preavviso le dimissioni, aveva iniziato a svolgere la propria attività lavorativa in favore di
Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. in Verona e cioè nella zona territoriale per la quale il patto di non concorrenza prevedeva il divieto di svolgimento di attività simile a quella già svolta quale dipendente della convenuta. La parte convenuta chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento della penale prevista dal patto di non concorrenza, quale conseguenza dello svolgimento dell'attività concorrenziale illegittima e dello storno di clientela, nella misura di € 140.000. La parte convenuta chiedeva il pagamento dell'ulteriore e distinta penale prevista per la violazione dell'obbligo contrattuale, assunto dal ricorrente, di comunicare tempestivamente ogni eventuale rapporto professionale assunto dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. La società
convenuta inoltre chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura, prevista di un mese dal
C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro, corrispondente ad una somma di €
6200,13 lordi. La convenuta si riservava comunque di rinunciare alla domanda di condanna qualora nel corso di causa, in sede di liquidazione delle competenze di fine rapporto, mediante opportuna compensazione di dare ed avere tale somma, fosse recuperata la somma dovuta, ferma restando la richiesta di pronuncia di accertamento del diritto al trattenimento dell'indennità di preavviso.
In via riconvenzionale subordinata la società convenuta chiedeva che, in caso di dichiarazione di nullità del patto di non concorrenza impugnato dal ricorrente, fosse dichiarata anche l'invalidità del patto sottoscritto nel 2021 e
5 il ricorrente fosse condannato alla restituzione dei corrispettivi versati, pari a complessivi € 42.500.
La società convenuta chiedeva che in via cautelare, visto il pericolo concreto di un grave ed irreparabile danno derivante dalla sottrazione della clientela,
fosse ordinato al ricorrente di astenersi immediatamente dallo svolgimento di attività concorrenziali in violazione del patto.
La parte ricorrente depositava memoria di replica alla riconvenzionale chiedendo il rigetto delle domande svolte dalla parte convenuta e richiamando le proprie argomentazioni in ordine alla nullità ed annullabilità
del patto di non concorrenza. Con riferimento alla domanda volta restituzione corrisposte le somme corrisposte a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza la parte ricorrente osservava che nella somma richiesta di € 42.500 era compresa anche la somma di € 37.500 pagata dalla banca quale corrispettivo del patto di non concorrenza firmato in data
03/03/2021. Tale patto era scaduto alla data del 3.3.2024 e quindi era stato sostituito stato sostituito da un patto successivo, impugnato nella presente causa. La parte ricorrente non aveva contestato la validità del primo patto di non concorrenza e le dimissioni erano intervenute dopo la scadenza dello stesso. Pertanto, la società convenuta non poteva pretendere la restituzione dei relativi corrispettivi. Il ricorrente inoltre osservava di non aver percepito di fatto alcuna somma in forza del patto di non concorrenza impugnato in giudizio. Il corrispettivo, riportato un nell'ultima busta paga era stato posto in compensazione con altre voci in modo da risultare un saldo netto pari a zero.
Il giudice fissava apposita udienza per la discussione delle istanze cautelari e all'esito della stessa si riservava la decisione. Con ordinanza depositata il
6 06/08/2024 rigettava le istanze cautelari svolte dalla parte convenuta e rimetteva la liquidazione delle spese nella fase cautelare alla definizione della causa di merito.
La società convenuta proponeva reclamo avverso il provvedimento di rigetto e il Tribunale in composizione collegiale rigettava il reclamo confermando l'ordinanza impugnata.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione il giudice fissava l'udienza di discussione, non essendovi necessità di attività istruttoria. All'udienza del
10/04/2025, tenutasi in collegamento remoto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.,
il giudice, esaurita la discussione orale, pronunciava sentenza mediante lettura deposito telematico di separato dispositivo con termine di giorni 60
per il deposito della motivazione.
***
1.Le domande di parte ricorrente sono fondate
1.1 Le argomentazioni svolte da parte ricorrente in ordine alla dedotta nullità
del patto di non concorrenza impugnato nella presente causa sono condivisibili. Questo giudice si è già espresso in tal senso nell'ordinanza cautelare depositato il 06/08/2024 le cui motivazioni si riportano di seguito,
assieme a quelle dell'ordinanza emessa dal Tribunale in composizione collegiale (depositata il 9.10.2024) a seguito del reclamo proposto dalla società convenuta.
1.2.Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
24/07/2024 osserva quanto segue
Le domande cautelari svolte devono essere Controparte_1
disattese per carenza del “fumus boni iuris”
Il ricorrente ha chiesto il rigetto delle istanze cautelari Parte_1
strumentali alle domande svolte in via riconvenzionale da Controparte_3
[... [...]
sulla base di articolate eccezioni di nullità integrale del patto di non
[...]
concorrenza invocato dalla Banca
In primo luogo il ricorrente ha dedotto la nullità del patto per l'ndeterminatezza del limite territoriale
L'obbligo di non concorrenza, è territorialmente limitato “(i) alla Regione
Veneto e province limitrofe, (ii) alla Regione ove risulti ubicata la Sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro e (iii) alla Regione
in cui era ubicata la Sua sede di lavoro immediatamente precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno.” Era inoltre previsto che “2.2) Viste le potenzialità degli attuali mezzi tecnologici
(e cosi a titolo esemplificativo telefonate, email, videoconferenze,
videochiamate, chat, ecc.) - che consentono una dissociazione tra il luogo di svolgimento fisico della prestazione lavorativa ed il luogo in cui la stessa può
essere utilizzata e comunque produce i propri effetti - si precisa che la limitazione territoriale di cui al precedente punto 2.1) opera con riferimento al luogo in cui l'attività lavorativa - ovunque prestata - venga utilizzata ovvero produca in tutto o in parte propri effetti.”
Secondo la parte ricorrente l'estensione del patto alle “province limitrofe” alla
Regione Veneto renderebbe difficilmente determinabile l'estensione del vincolo imposto al ricorrente: “per meglio comprendere la portata del limite è
infatti necessario consultare una cartina delle regioni e province italiane (sul punto ricordiamo che il ricorrente non ha potuto leggere il patto a casa) da cui risulta che l'estensione alle “province limitrofe” determina l'applicazione del patto anche al Friuli Venezia Giulia, al Trentino Alto Adige ed alle province di Ferrara, Mantova e Brescia”
Il ricorrente lamenta che al momento della stipulazione del patto, il dipendente non era in grado di valutare l'ambito territoriale del divieto,
8 potendo questo modificarsi in relazione “alla Regione ove risulti ubicata la
Sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro e (iii)
alla Regione in cui era ubicata la Sua sede di lavoro immediatamente precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno”
Le argomentazioni di parte ricorrente sulla determinabilità dei limiti di estensione territoriale del divieto di concorrenza non sono condivisibili.
Infatti il dipendente è messo in condizione di conoscere, ex ante, che il divieto di concorrenza varrà per le zone limitrofe alla regione in cui trova la sede di nuova assegnazione. La determinabilità dell'estensione territoriale del divieto di concorrenza si fonda pertanto su un criterio oggettivo e verificabile.
In secondo luogo, la parte ricorrente ha eccepito la nullità integrale del patto per indeterminatezza e indeterminabilità del corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza.
Il ricorrente valorizza la clausola nella quale le parti si sono limitate a prevedere che “il patto di cui al presente atto si correla all'espletamento della
Sua attività all'interno del “Canale Private”
Secondo il dott. tale pattuizione contempla l'automatica risoluzione Pt_1
del patto per effetto della cessazione dello svolgimento delle mansioni di private banker. In sostanza la Banca si sarebbe riservata un potere unilaterale di recesso, esercitabile mediante il non sindacabile ius variandi del datore di lavoro, che determinerebbe una incertezza ex ante sull'entità
del corrispettivo
Confrontando tale previsione con quella del patto stipulato nel 2021 si deve interpretare necessariamente nel senso che il patto avrà efficacia sino a quando il lavoratore svolga mansioni nel canale private.
9 Le parti non hanno introdotto alcuna regolamentazione delle conseguenze di tale situazione, generatrice di inefficacia o risoluzione sopravvenuta, sul pagamento del corrispettivo e sulla permanenza degli obblighi reciproci delle parti
Nella versione sottoscritta nel 2021 era previsto che le obbligazioni
“verranno a caducarsi trascorsi dodici mesi dalla nuova assegnazione, ferma restando l'erogazione dell'importo minimo garantito previsto al punto 3.2 in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Le parti avevano quindi valutato il periodo di dodici mesi a decorrere dal mutamento delle mansioni quale lasso di tempo congruo per far presumere un sufficiente “distacco” del dipendente dalla clientela da lui gestita. Inoltre era stato previsto a favore del dipendente l'erogazione dell'importo minimo garantito per il caso della cessazione del rapporto di lavoro. Il dipendente sapeva sin dalla firma del patto, che il caso della cessazione della mansioni era disciplinato nello stesso modo della cessazione del rapporto di lavoro,
quanto alla permanenza temporale degli obblghi reciproci e del pagamento del corrispettivi
La clausola congegnata in questi termini, doveva ritenersi valida, in quanto non rientrante nelle ipotesi di recesso unilaterale dal patto censurate dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (23723/21, 3/18, 10535/20, 10536/20 15952/2004) sono nulle le clausole che consentono al datore di lavoro mediante l'attribuzione di un potere di risoluzione unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita senza garantire al dipendente il corrispettivo.
Nel regolamento pattizio del 2023 invece la durata del patto e quindi anche l'entità del corrispettivo sono rimessi nella sostanza alla decisione unilaterale
10 del datore di lavoro il quale in sostanza può sottrarsi alle obbligazioni ed al pagamento del corrispettivo mediante la semplice variazione delle mansioni.
Il patto di non concorrenza determina una compressione della libertà del lavoratore, nel senso che limita la progettazione del proprio futuro lavorativo e quindi l'art. 2125 c.c. esige che tale limitazione non possa avvenire senza un congruo corrispettivo a carico del datore di lavoro In sostanza il lavoratore si assume impegni che comprimono le sua libertà di trovare nuove occupazioni nello stesso settore ma tale autolimitazione non troverebbe un adeguato compenso ai sensi dell'art. 2125 c..c se si consentisse al datore di lavoro di determinare la risoluzione del patto mediante assegnazione di altre mansioni e senza la previsione di un corrispettivo garantito.
La pattuizione in questione si risolve sulla non determinabilità di un giusto compenso e quindi determina la nullità dell'intera pattuizione senza possibilità di applicazione dell'art. 1419 c.c. (cfr. Cass. 10679/2024)
Le istanze cautelari svolte dalla Banca convenuta pertanto devono essere disattese in quanto nella fase sommaria sono emersi significativi elementi testuali a sostegno della tesi di parte ricorrente
Le spese della presente fase sommaria saranno regolate con il provvedimento definitivo della fase di merito.
P.Q.M.
Rigetta le domande cautelari svolte in corso di causa da Controparte_1
[...]
Spese al definitivo
Verona,06/08/2024
1.3 1. Il primo motivo di reclamo - in sintesi: l'assegnazione a nuove mansioni non equivarrebbe ad una facoltà di recesso datoriale dal Patto in
11 quanto lo ius variandi è regolato dall'art. 2103 c.c. e, quindi, non sarebbe rimesso al mero arbitrio della Banca né sarebbe equivalente ad una condizione potestativa ex art. 1355 c.c., essendo pienamente sindacabile dal giudice – non è fondato.
Non si condivide, in particolare, la lettura della reclamante laddove vedrebbe lo ius variandi soggetto a rigidi vincoli legali e contrattuali, che lo rendono pienamente sindacabile dal giudice.
Il testo dell'art. 2103 c.c. ha subito una rilevante modifica ad opera del
D.Lgs 81/2015, mediante la soppressione del riferimento alla “equivalenza”
delle nuove mansioni, così in concreto sostituendosi il concetto di equivalenza sostanziale elaborato dalla giurisprudenza (cfr. Sez. Un.
n.25033/2006) con quello di equivalenza meramente formale.
Nella vigenza del “vecchio” art. 2103 c.c., il lavoratore poteva essere adibito dal datore di lavoro a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto solo a condizione che tali nuove mansioni fossero coerenti con le competenze e il livello professionale raggiunto dal lavoratore e permettessero l'utilizzo del patrimonio professionale acquisito: in quell'assetto normativo la giurisprudenza assegnava al giudice un controllo penetrante sull'avvenuto rispetto del parametro (cfr. Cass. 14.04.2011, n.
8527; Cass. 31.05.2010, n. 13281; Cass. 08.10.2007, n. 21025).
Nella versione vigente dell'art. 2103 c.c. non esiste più alcun riferimento al concetto di equivalenza ed il potere di modifica delle mansioni non trova più
un limite assoluto nella professionalità acquisita dal lavoratore. Ai fini della legittimità della modifica delle mansioni, è stato ritenuto sufficiente che le nuove mansioni assegnate rientrassero nello stesso livello e categoria legale di inquadramento delle precedenti, secondo il parametro della c.d.
12 equivalenza formale (cfr. Corte d'Appello di Torino, sentenza 23.5.2017 n.
354).
La nuova disciplina consente, quindi, al datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni espressione di professionalità diverse da quella propria delle mansioni precedentemente svolte (ferma restando l'illiceità dell'adibizione del dipendente a mansioni che lo pongano in una condizione di sostanziale inattività), con l'unico onere per il datore di lavoro, in questi casi, di formare il dipendente (obbligo il cui inadempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni: art. 2103, comma 3, c.c.).
Ed allora, nel nuovo impianto della normativa, l'unico sindacato consentito al giudice per il caso di esercizio datoriale dello ius variandi si sostanzia nella verifica di riconducibilità dei nuovi compiti al livello/categoria di inquadramento formalmente attribuito al dipendente e non può condividersi l'affermazione della reclamante per la quale il mutamento di mansioni non sarebbe rimesso alla volontà della Banca perché vi sarebbe il controllo giudiziale sull'esatta applicazione dell'art. 2103 c.c.
Nel nuovo assetto configurato dal legislatore la datrice di lavoro può,
dunque, liberamente decidere di mutare mansioni del dipendente ricollocandolo in un qualsiasi altro posto di pari livello categoriale: nel caso in scrutinio la reclamante, in base alle previsioni del Patto, era in condizione modificare in qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto le mansioni del dipendente, semplicemente escludendolo dal “Canale Private”, determinando così l'automatica risoluzione del Patto senza più obblighi per la Banca di pagamento di un corrispettivo e senza neppure la garanzia di un corrispettivo minimo garantito al lavoratore (come era, invece, linearmente previsto nella formulazione del 2021).
13 2. Sotto altro profilo la reclamante contesta pure l'affermazione secondo la quale la clausola in questione renderebbe incerta la durata del vincolo di non concorrenza, e con essa l'entità del relativo corrispettivo, poiché la clausola di cui trattasi incide infatti sull'an dell'obbligo di non concorrenza e del corrispettivo, ma non sul quantum contemplato nel Patto: in quest'ottica qualora vengano assegnate al dipendente mansioni estranee al mercato
'private', il vincolo post contrattuale di non concorrenza semplicemente cessa di operare e il lavoratore resta libero di “reimpiegarsi” in concorrenza con l'ex datore di lavoro senza alcun limite di tempo;
conseguentemente nessun corrispettivo per l'astensione dall'attività concorrenziale gli è dovuto dalla datrice “recedente”.
L'argomento è di impronta formalistica: se la Banca è libera in qualsiasi momento del rapporto di far cessare unilateralmente gli obblighi del Patto
reciprocamente gravanti sulle parti – non solo diminuendo il quantum del corrispettivo, ma addirittura riducendolo a zero – vuol dire che per quell'impegno di non concorrenza assunto dal lavoratore, e già efficace e vincolante per lui a partire dal giorno stesso della sottoscrizione del Patto,
non vi è previsione di un corrispettivo.
Il patto di non concorrenza determina una compressione della libertà del lavoratore, nel senso che limita la progettazione del proprio futuro lavorativo e quindi l'art. 2125 c.c. esige che tale limitazione non possa avvenire senza un congruo corrispettivo a carico del datore di lavoro. In sintesi: il lavoratore si assume impegni che comprimono la propria libertà di trovare nuove occupazioni nello stesso settore ma tale autolimitazione non troverebbe un adeguato compenso ai sensi dell'art.2125 c.c. ove si consentisse al datore di lavoro di determinare la risoluzione del patto mediante assegnazione del lavoratore ad altre mansioni senza la previsione di un corrispettivo garantito.
14 Giova richiamare sul punto i consolidati principi giurisprudenziali in materia (sottolineatura dello scrivente): “…il fatto che il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva,
poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo” (Cass.
8.2.2022 n.4032; conf. Cass. n.3/18).
Più recentemente il principio è stato ribadito dalla ricordata sentenza della
Suprema Corte n.10679/2024: “…Ciò significa che, ai fini della validità dell'intero patto, occorre la determinatezza o almeno la determinabilità del corrispettivo. In mancanza di tali requisiti la clausola 7) sul corrispettivo deve ritenersi nulla, attesa l'impossibilità di individuare un esatto in idem placitum consensus relativo a quella clausola. La nullità di tale clausola dà luogo ad una situazione contrattuale equivalente a quella di mancata pattuizione di un corrispettivo, ciò che nella fattispecie delineata nell'art. 2125 c.c. dà luogo alla nullità dell'intero patto”.
Calando nel caso di specie i superiori principi si rileva come la facoltà della
Banca di liberarsi unilateralmente nel corso del rapporto dei vincoli scaturenti dal Patto rende mancante - più che indeterminabile – un corrispettivo per l'impegno assunto fin da subito dal lavoratore: il fatto che nel caso in esame nessun mutamento di mansioni/area fosse avvenuto per il reclamato è dato del tutto irrilevante, posto che, come insegna Cass.
n.7835/06, la valutazione va compiuta ex ante (così Cass. 10679/24).
15 3. La reclamante evidenzia che, in ogni caso, anche a ritenere la nullità della nota clausola n.7, detta nullità non potrebbe estendersi all'intero Patto ai sensi dell'art. 1419 c.c. applicabile al caso in esame per quanto ritenuto dalla giurisprudenza richiamata anche dall'ordinanza impugnata: “…i giudici di merito hanno escluso - facendo corretta applicazione del disposto dell'art. 1419 c.c., - che la nullità della sola clausola di recesso dovesse comportare la nullità dell'intero patto di non concorrenza, in ossequio al principio di conservazione del contratto, che costituisce la regola nel sistema del codice civile (cfr, ex multis, Cass. nn 23950/2014; 15214/2011; 27732/2005;
6756/2003), alla stregua del quale, perché l'intero atto negoziale venga travolto da nullità, è necessario accertare che la clausola nulla sia stata determinante per la conclusione dello stesso: circostanza, questa, rimasta priva di delibazione, non avendo la società fornito alcun elemento di prova da cui trarre i requisiti di eccezionalità ed essenzialità della clausola dichiarata nulla" (Cass. n. 10535 e n. 10536/2020).
Per ottenere la declaratoria di nullità dell'intero Patto, a dire della reclamante, sarebbe stato onere del lavoratore dedurre e dimostrare che,
come prevede l'art.1419 c.c., la clausola in questione sarebbe stata essenziale in base alla volontà di entrambe le parti, le quali non avrebbero convenuto le pattuizioni di non concorrenza senza di essa.
La giurisprudenza elencata dalla reclamante si occupa del tema della invalidità della rinuncia unilaterale ad avvalersi del patto, ed in generale della nullità delle clausole attributive di un diritto unilaterale di recesso del datore di lavoro dal patto di non concorrenza, ma senza specificamente affrontare –
a differenza dalle pronuncia più recente n.10679/24 – lo specifico tema di clausole che (consentendo il mutamento di mansioni nel corso del rapporto,
con caducazione immediata degli obblighi di entrambe le parti senza
16 previsione di corrispettivi per il lavoratore) rendano oggettivamente mancante un corrispettivo, nella ricordata ottica ex ante, a fronte dell'avvenuta stipulazione del patto di non concorrenza.
Come si è già avuto modo di rilevare, il Patto contenente la facoltà di recesso unilaterale della Banca nel corso del rapporto e senza previsione di un corrispettivo minimo garantito al lavoratore si risolve nella mancanza di un corrispettivo, che è espressamente tipizzata quale causa di nullità
dell'intero patto di non concorrenza – e non solo della clausola che consente il recesso – dallo stesso legislatore, per espressa previsione speciale dell'art. 2125 c.c. derogatoria del principio generale posto dall'art. 1419 c.c.
che, dunque, non è applicabile al caso di specie (vedi sottolineature dello scrivente): << Nell'art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di “limiti di luogo”, ossia di un preciso ambito territoriale dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente. Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c.,
atteso che il legislatore ha compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico atto:
l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola. Ciò significa che, ai fini della validità dell'intero patto, occorre la determinatezza o almeno la determinabilità del corrispettivo. In mancanza di tali requisiti la clausola
7) sul corrispettivo deve ritenersi nulla, attesa l'impossibilità di individuare un esatto in idem placitum consensus relativo a quella clausola. La nullità di tale clausola dà luogo ad una situazione contrattuale equivalente a quella di
17 mancata pattuizione di un corrispettivo, ciò che nella fattispecie delineata nell'art. 2125 c.c. dà luogo alla nullità dell'intero patto >> (Corte di
Cassazione n. 10679/2024; Cass. 23723/21)
Detto in altri termini, operano in ambiti differenti la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo che spetta al lavoratore - quale vizio del requisito stabilito in via generale dall'art. 1346 c.c. per tutti i contratti - e la nullità del patto per violazione dell'art. 2125
c.c., laddove per le peculiari clausole inserite all'interno delle pattuizioni che rendono incerto lo stesso an della corresponsione, la situazione sia da ritenersi equiparabile (sulla falsariga di quanto ritenuto dalla Suprema Corte
nella ricordata recentissima pronuncia) a quella di una mancata pattuizione di un corrispettivo: caso per il quale, nella fattispecie contemplata nell'art. 2125 c.c., si determina la nullità dell'intero patto, senza possibilità di applicazione del principio generale di conservazione posto dall'art. 1419 c.c.
La mancata previsione all'interno del Patto di un corrispettivo minimo garantito in favore del lavoratore per il caso di unilaterale decisione datoriale di modifica delle mansioni, e conseguente immediata caducazione degli obblighi scaturenti dal Patto, determina dunque la nullità dell'intero Patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola proprio perché lo stesso legislatore nella speciale previsione dell'art. 2125 c.c. (ed in deroga al principio generale ex art.1419 c.c.) ha compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico atto considerato, ovvero nell'ambito del patto di non concorrenza.
4. V'è da aggiungere che si apprezza in ogni caso la sussistenza di elementi da cui evincere la natura “essenziale” della clausola n.7 del Patto
(“il patto di cui al presente atto si correla all'espletamento della Sua attività
18 all'interno del Canale Private”) in base alla volontà negoziale delle parti, le quali non avrebbero stipulato il patto di non concorrenza senza “quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità” ex art.1419 c.I° c.c.
La clausola, alla luce di una lettura sistematica e globale delle pattuizioni (“Il
Canale Private” riveste un ruolo strategico nel nostro gruppo e le persone che vi operano rappresentano un valore fondamentale sia per il perseguimento dei nostri obiettivi sia per il rafforzamento della nostra immagine. Il rinnovo del patto di non concorrenza rappresentano una fase importante del raggiungimento di tali obiettivi...”), tenendo conto del fatto che rappresenta unica sostanziale modifica presente nella versione del 2023 del
Patto rispetto a quella del 2021, sarebbe da ritenersi comunque essenziale anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1419 c.c.: è pacifico che la Banca mai avrebbe stipulato il nuovo Patto nel 2023 senza quell'unica modifica appositamente introdotta, evidentemente per la sua ritenuta natura essenziale nell'assetto di interessi che voleva dare la reclamante alle pattuizioni di non concorrenza con tutti i dipendenti del Canale Private a partire dal 2023 in poi.
5. Ogni ulteriore e diversa questione è assorbita e superata ed il reclamo deve essere integralmente rigettato, con la conferma della pronuncia del primo grado cautelare;
le spese processuali andranno regolate nel giudizio di merito già instaurato.
Considerato che il reclamo è stato integralmente rigettato ed è stato depositato dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte reclamante.
P.Q.M.
19 visti gli artt. 669-terdecies co. 5 e 700 c.p.c.
- rigetta il reclamo avverso l'ordinanza cautelare resa ex art.700 c.p.c. il
6.8.24, che per l'effetto conferma;
- dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo;
- spese al definitivo.
Le motivazioni sopra riportate affrontano esaustivamente le questioni concernenti la validità del patto di non concorrenza impugnato dalla parte ricorrente e nella fase di merito non sono state svolte ulteriori argomentazioni idonee a mutare l'orientamento espresso dal Tribunale nelle pronunce emesse nella fase cautelare
1.4 Le domande svolte in via principale dalla parte ricorrente devono quindi essere accolte e deve essere dichiarata la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti il 24.1.2024
2 Le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta sono solo in parte fondate.
2.1 Devono essere disattese ovviamente le domande riconvenzionali che presuppongono la validità del patto impugnato e cioè le domande dirette ad ottenere la condanna del ricorrente al pagamento di penali connesse all'inadempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto in esame.
2.2. Deve essere accolta la domanda diretta ad accertare il diritto della convenuta al pagamento dell'indennità di preavviso.
E' pacifico che il ricorrente ha comunicato le dimissioni con effetto immediato e quindi senza concedere il preavviso previsto dal CCNL
applicato dalla società convenuta. Non è contestato da parte del ricorrente il
20 periodo di preavviso di un mese, indicato dalla parte convenuta, e neppure l'importo corrispondente alla mensilità di retribuzione pari a 6200 euro lordi.
2.3 Deve essere accolta solo in parte la domanda riconvenzionale con la quale la società convenuta ha chiesto la condanna del ricorrente alla restituzione del corrispettivo percepito dal ricorrente in forza del patto di non concorrenza del 24/01/2024 e del precedente patto di non concorrenza del
03/03/2021, per l'importo di complessivi € 42.500. La parte ricorrente obietta che non sussistono i presupposti per richiedere il pagamento in restituzione della somma di € 37.500, percepita in forza del primo patto di non concorrenza, che era scaduto per decorso il termine triennale in data anteriore alle dimissioni e comunque era stato sostituito dal nuovo patto di non concorrenza sottoscritto in data 24/01/2024.
2.4 La parte convenuta in via riconvenzionale subordinata ha chiesto dichiararsi l'invalidità anche del primo patto di non concorrenza sottoscritto in data 03/03/2021, con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate a tale titolo.
2.5 Tale domanda non può essere accolta. La parte ricorrente non ha impugnato il patto sottoscritto il 03/03/2021 né l'invalidità di tale patto può
essere considerata come una conseguenza automatica e necessaria della dichiarata nullità del patto di non concorrenza sottoscritto il 24/01/2021.
2.6 La parte convenuta non ha dedotto alcun profilo dal quale dovrebbe desumersi la nullità del patto e neppure tale nullità potrebbe essere rilevata d'ufficio. Infatti, come evidenziato nelle pronunce cautelari sopra riportate, la nullità del patto impugnato dalla parte ricorrente è stata accertata valorizzando proprio il confronto tra le clausole sottoscritte nel 2024 e quelle sottoscritte nel 2021, incidentalmente ritenute esenti dai vizi riscontrati invece nella seconda scrittura.. Il ricorrente è quindi tenuto alla restituzione
21 esclusivamente delle somme percepite in forza del patto sottoscritto il
24/01/2024 (€ 5000).
2.7. Gli importi di cui sopra sono stati trattenuti in parte mediante compensazione con le altre voci credito del ricorrente riportate nell'ultimo cedolino paga (doc. 14 di parte ricorrente). La parte convenuta ha dedotto un residuo credito, non coperto da tali trattenute, pari a € 2.046,94.
2.8 In accoglimento parziale delle domande riconvenzionali di parte convenuta, deve dichiararsi il diritto della banca convenuta al pagamento dell'indennità di preavviso pari a € 6200 lordi e alla restituzione della somma di € 5000 a titolo di corrispettivo versato in esecuzione del patto impugnato il ricorrente deve essere condannato al pagamento della residua somma di €
2.046,94.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto da un lato dell'assenza di attività istruttoria e dall'altro di una fase cautelare articolata nel doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso dichiara la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti il 24.1.2024
2) In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali svolte dalla parte convenuta, dichiara tenuto il ricorrente a versare l'indennità sostitutiva del preavviso pari a € 6200 euro ed a restituire la somma di € 5000 euro a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza del 24.1.2024 e pertanto condanna il ricorrente, al netto delle somme già trattenute dalla società convenuta, a versare alla convenuta la residua somma netta di € 2.046,94
oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo;
22 3) Rigetta nel resto le domande riconvenzionali svolte dalla società
convenuta
4) Condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in € 10.000 complessivi per il merito e per la fase cautelare in corso di causa, oltre 259 euro per esborsi, Iva Cpa e rimb. forf. 15%
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 10.04.2025
IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno
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