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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. civ. Nr. 1134/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1134/2023 r.g.a.c., avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio, e vertente TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Erica Sassone, elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente E
(C.F. ) nata a [...] allo Ionio (CS) il 25.09.1981, CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ettore Zagarese, elettivamente domiciliata come in atti Resistente NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede Interventore necessario CONCLUSIONI Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Gli atti sono stati trasmessi al p.m. il 29.05.2024. Il p.m. ad oggi non ha fatto pervenire osservazioni. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso iscritto il 18.05.2023, il ricorrente ha convenuto in giudizio la coniuge con la quale si è unito in matrimonio in Cassano allo Ionio in data 01.09.2001 (atto Anno 2001, Parte I, Serie A, Numero 14, cfr. estratto depositato). Lo stesso ha dedotto: che dall'unione coniugale è nata una figlia,
1 (nata il [...]); che con sentenza del 29.10.2021, emessa dal Tribunale di Castrovillari Per_1 nel procedimento n. 1597/10 R.G., è stata dichiarata la separazione dei coniugi e la riduzione del mantenimento a suo carico a favore della figlia da 400,00 euro mensili a 230,00 euro mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese mensili straordinarie previamente concordate e documentate;
che la ha sempre svolto attività lavorativa;
di aver costituito un nuovo nucleo familiare con un bambino CP_1
e una nuova compagna;
di dover pagare un canone di locazione pari ad euro 270,00 mensili;
che le sue difficoltà economiche sono aumentate, avendo una busta paga pari ad € 621,00 di cui €110,00 detratti per pignoramento;
che la figlia è divenuta maggiorenne;
che i coniugi hanno continuato a Per_1 vivere separati e non sussiste alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
la revoca dell'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento della figlia ovvero la sua riduzione;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 24.10.2023 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede. Si è costituita, in data 20.09.2023, la resistente, la quale non si è opposta alla richiesta di divorzio. Nel merito ha contestato le avverse allegazioni e ha dedotto: di vivere insieme alla figlia in condizione di povertà; che il padre non ha mai corrisposto nessuna somma per il mantenimento della figlia;
che il ricorrente svolge una proficua attività lavorativa;
di essere disoccupata;
che la figlia studia Per_1 grazie alle somme corrisposte alla madre per lavoretti sporadici discontinui e mal pagati;
che il padre pur non interessandosi in alcun modo alla figlia, trattiene (e non versa) il 50% dell'assegno unico;
che il marito continua a trattenere i mobili di arredo della casa coniugale da lei interamente acquistati;
di aver sempre favorito i rapporti padre-figlia. Ciò premesso, ha chiesto: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già stabilite nel provvedimento di separazione;
di disporre che l'assegno unico universale corrisposto dall'Ente previdenziale venga erogato unicamente in suo favore;
di condannare il ricorrente alla restituzione dell'arredo della casa coniugale interamente da lei acquistato unitamente al corredo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 24.10.2023, sentite le parti e fallito tentativo di conciliazione, il giudice delegato si è riservato. A scioglimento della riserva, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. resa il 18/11/2023 e depositata il 21/11/2023, il giudice delegato, in assenza di richieste di prova orale non avendo le parti nemmeno depositato le memorie ex art. 473.bis 17 c.p.c., ha così disposto in via temporanea e urgente: CONFERMA le condizioni di cui alla sentenza di separazione inerenti il mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, e, quindi, PONE A CARICO del ricorrente Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore della resistente , entro il giorno cinque di
[...] CP_1 ogni mese, l'assegno mensile di € 230,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai. All'udienza dell'08.05.2024, il giudice delegato ha assegnato alle parti i termini di cui all'articolo 473bis.28 c.p.c. e ha rinviato, per la rimessione della causa in decisione, all'udienza dell'11.12.2024, poi sostituita, con il deposito di note scritte, ex art 127 ter c.p.c. Parte ricorrente ha depositato, in data 03.07.2024, note di precisazione delle conclusioni, in cui ha reiterato le conclusioni del ricorso introduttivo, insistendo sulla richiesta di revoca o, in alternativa, di riduzione dell'obbligo di mantenimento in favore della figlia.
2 Parte resistente in data 09.10.2024 ha depositato note di precisazione delle conclusioni in cui in cui ha reiterato le conclusioni precedentemente rassegnate. Parte ricorrente non ha provveduto a depositare né comparsa conclusionale né memoria di replica, né le note di trattazione scritta nei termini concessi. La resistente ha depositato in data 11.11.2024 comparsa conclusionale nonché, in data 10.12.2024, note scritte reiterando le conclusioni del ricorso introduttivo. Pertanto, sulla base delle note scritte depositate la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ex art. 473 bis 28 c.p.c. (ai sensi del quale all'udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio) giusta ordinanza del 13.12.2024 emessa ai sensi dell'articolo 127ter c.p.c. Gli atti sono stati trasmessi al p.m. il 29.05.2023, il p.m. ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere.
2. Questioni preliminari In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità nel presente giudizio delle domande della resistente con cui la stessa ha chiesto di condannare il ricorrente alla restituzione dell'arredo della casa coniugale interamente da lei acquistato unitamente al corredo, in quanto priva di connessione con il presente giudizio, come già evidenziato dal g.i. nell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. resa il 18/11/2023 e depositata il 21/11/2023 sopra richiamata. Sempre in via preliminare il Collegio evidenzia che trattandosi di matrimonio celebrato innanzi all'ufficiale di stato civile (vedi atto di matrimonio in atti) e non di matrimonio concordatario va dichiarato lo scioglimento dello stesso. Inoltre, nulla va statuito sull'affidamento, il collocamento e il diritto di visita atteso che la figlia (nata il [...]) già al momento dell'iscrizione del ricorso introduttivo aveva raggiunto la Per_1 maggiore età e la stessa ha oggi 20 anni.
2. Sulla domanda di divorzio Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi giusta sentenza n. 1127/2021, pubblicata il 02/11/2021, emessa dal Tribunale Civile di Castrovillari nel giudizio RG n. 1597/2010, passata in giudicato (cfr. doc. in atti), previa comparizione dei coniugi innanzi al presidente nell'anno 2011 (cfr. sentenza di separazione in atti). Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Sull'assegno di mantenimento a favore della figlia (nata il [...]). Per_1
Premesso che né il ricorrente né la resistente hanno chiesto assegno divorzile, unico punto controverso concerne il mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente non Per_1 autosufficiente, come pacifico tra le parti. Il ricorrente chiede, infatti, la revoca o la diminuzione dell'assegno stabilito in sede di separazione deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche e la formazione di nuovo nucleo familiare con nascita di un altro figlio. La resistente, invece, ha chiesto di confermare le condizioni già stabilite nel provvedimento di separazione evidenziando l'inottemperanza del ricorrente all'obbligo di versamento tanto da aver dovuto intraprendere azione esecutiva. Ebbene ritiene il Collegio - come già stabilito nell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. resa il 18/11/2023 e depositata il 21/11/2023 sopra richiamata – di dover confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione inerenti al mantenimento della figlia . Per_1
3 Invero, il ricorrente non ha provato il dedotto peggioramento delle proprie condizioni economiche. A tal riguardo, si rileva che già nella sentenza di separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia, era stato preso in considerazione che egli aveva costituito un nuovo nucleo familiare con nascita di un altro figlio nonché che lo stesso risultava aver locato un immobile per un ammontare di euro 270,00 mensili. Non si tratta, quindi, di circostanze sopravvenute alla separazione dovendosi rilevare come il ricorrente all'udienza del 24.10.2023 ha dichiarato di vivere gratuitamente in un immobile che non è di sua proprietà (“non sono proprietario dell'immobile in cui vivo e vi abito a titolo gratuito, l'appartamento era di un conoscente di famiglia venuto a mancare”); né del resto, il ricorrente ha prodotto contratti di locazione o documenti attestanti altre spese da sostenere. Né può rilevare la detrazione in busta paga in virtù di pignoramento atteso che essa è stata determinata dal non aver il ricorrente adempiuto in maniera spontanea al pagamento del mantenimento disposto a favore della figlia. Inoltre, il ricorrente non ha inteso depositare le dichiarazioni dei redditi, come pure richiesto, avendo prodotto solo le certificazioni uniche relative agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023, dalle quali, in ogni caso, non emerge un peggioramento ma, al contrario, un miglioramento delle sue condizioni economiche: si veda la certificazione unica 2022 (relativa all'anno di imposta 2021) da cui risulta un reddito annuo di euro 6.048,00 e l'ultima certificazione unica 2024 (relativa all'anno di imposta 2023) da cui risulta un reddito annuo di euro 8.309,00. Quanto alla resistente, alla luce dei documenti in atti, è agevole desumere che la abbia sempre CP_1 prestato attività lavorativa, facendo lavoretti saltuari (cfr. audizione della stessa all'udienza del 24.10.2023 “faccio lavoretti saltuari tipo pulizie o assistenza anziani, non sono in grado di dire al mese quanto guadagno”); la stessa ha depositato il 730/ 2020 (relativo all'anno di imposta 2019) da cui risulta un reddito di euro 7.404,00, nonché la certificazione unica 2021 (relativa all'anno di imposta 2020) da cui risulta un reddito di euro 5.322,00. Del resto, tenuto conto del fatto che la non risulta essere affetta da problemi fisici e di salute CP_1 si deve affermare che ella è tenuta a svolgere un impiego retribuito tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento degli obblighi di mantenimento. Inoltre, la stessa ha la disponibilità di una abitazione, quella dei genitori, dove vive con la figlia e, infine, gode del sostegno, anche economico, della propria famiglia per il mantenimento della figlia. D'altro canto, deve tenersi conto delle accresciute esigenze della figlia ormai ventenne secondo una nozione che appartiene al notorio e non ha, pertanto, bisogno di prova (cfr. Cass. civ. n. 10720 del 2013). Pertanto, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della resistente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 230,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai. Quanto alle spese straordinarie da sostenere per la prole vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
a tal riguardo, in questa sede appare opportuno indicare, al fine di prevenire ovvero limitare possibili controversie sul punto, l'indirizzo seguito da questo Ufficio in ordine all'individuazione delle spese e al relativo regime, distinguendo tra spese ordinarie e spese straordinarie: spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare;
attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali); spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali
4 spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua, corsi di informatica, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Al fine di considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, ove necessario, viene determinato in gg. 20 il termine per consentire al genitore di esprimere il proprio dissenso;
tanto la richiesta quanto il consenso/dissenso dovranno essere espressi e documentabili. Va, infine, rigettata la domanda della resistente di disporre che l'assegno unico universale corrisposto dall'Ente previdenziale venga erogato unicamente in suo favore. Invero, occorre dato atto che gli assegni familiari, dal mese di marzo 2022, non verranno più erogati perché confluiranno nel c.d. Assegno Unico Universale introdotto con la l. n. 46/2021. La nuova normativa, a differenza di quella disciplinante gli assegni familiari, prevede in linea generale che in caso di separazione o divorzio l'assegno debba essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 230/2021).
4. Sulla regolamentazione delle spese processuali Tenuto conto della concorde richiesta di divorzio, del rigetto della domanda di esonero o riduzione formulata dal ricorrente e del rigetto della domanda della resistente in punto di assegno unico, vi sono ragioni per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, come sopra generalizzate, in Cassano allo Ionio in data 01.09.2001 (atto Anno 2001, Parte I, Serie A, Numero 14);
2. DICHIARA l'inammissibilità delle domande della resistente con cui la stessa ha chiesto di condannare il ricorrente alla restituzione dell'arredo della casa coniugale unitamente al corredo;
3. PONE a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 della resistente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € CP_1
230,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. DISPONE che le spese straordinarie da sostenere per la prole siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema indicato in motivazione;
5. RIGETTA la domanda della resistente di disporre che la stessa percepisca per intero gli assegni per il nucleo familiare;
6. COMPENSA integralmente le spese di spese di giudizio tra le parti;
7. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
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8. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 29.01.2025. Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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