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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
2731/24 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 2731/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Latini Controparte_1
Sandra, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Latini Controparte_2
Sandra, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 472 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/06/2013 in RN (TR) precisando che dall'unione sono nati i figli, nata a [...] il [...], Persona_1 nato La Spezia il 15/02/2014 e nata a [...] il Persona_2 Persona_3
20/10/2016 e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2- I figli minori e ono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 affido paritario nel reciproco rispetto ed in perfetta sintonia con le eIGenze che i minori dimostreranno, con residenza anagrafica verso la NO in RN Via del Parco Controparte_2
n. 24;
3- L'abitazione familiare di cui sono comproprietari entrambi i coniugi, ubicata in RN, Via del
Parco n. 24 – distinta al NCEU al foglio 49 particella n. 299 sub 13 cat A/2 ed il locale uso garage particella 229 sub 41 cat C/6 resteranno nella disponibilità della IG.ra e dei tre figli minori;
CP_2
4- Il mutuo ipotecario n. 45106799 acceso presso Intesa San Paolo e contratto dai coniugi in data 08.08.2019 per un importo complessivo di € 116.000 con n. 360 rate cointestato ad entrambi i coniugi resterà invariato e l'importo mensile sarà corrisposto in misura al 50% tra i coniugi fino all'estinzione dello stesso;
5- La IG.ra riconosce che l'acconto di € 60.000 versato per l'acquisto della casa Controparte_2 era stato corrisposto dal IGnor con soldi allo stesso donati dalla di lui madre. Controparte_1
Solo nell'eventualità in cui i coniugi decidano di alienare l'immobile casa familiare a terzi, il IG. chiederà la ripetizione della somma predetta alla IG.ra . Nulla, invece sarà CP_1 CP_2 chiesto a tale titolo da parte del nei confronti della , nell'ipotesi in cui CP_1 CP_2
l'immobile resterà nella disponibilità dei tre figli e agli stessi intestata;
6- La IG.ra , usufruendo dell'integrale godimento della casa coniugale e relativo garage, si CP_2 farà carico di tutti gli oneri condominiali e di tutte le spese ordinarie relative all'immobile mentre quelle di natura straordinaria saranno ripartite al 50% tra i due proprietari;
7- I coniugi si impegnano sin da ora a non alienare gli immobili di cui al precedente punto 3) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei tre figli continuando a pagare il mutuo fino alla scadenza dello stesso o ad estinguerlo all'atto di vendita salvo diverso accordo tra le parti;
8- La responsabilità genitoriale sui figli minori verrà esercitata in modo disgiunto e separato nelle questioni di ordinaria amministrazione da ciascun genitore quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione e di loro bisogni. La collocazione dei tre minori è paritaria presso entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
9- Quanto al calendario di cure dei genitori nel rapporto coi figli si dovrà tenere conto dell'età e degli impegni scolastici e ricreativi dei tre figli come meglio sarà precisato nel piano genitoriale. E soprattutto della turnazione lavorativa di due ricorrenti che si impegnano reciprocamente sin da ora a comunicare tempestivamente. In ogni caso: i tre figli saranno con la madre almeno tre pomeriggi infrasettimanali ed altrettanti col padre prevedendo settimanalmente un weekend alternato dal sabato mattina alla domenica sera. I genitori si occuperanno nei giorni di loro spettanza di accompagnare dopo l'uscita di scuola, alle attività extrascolastiche a riprendere i figli anche con previsione del pernotto presso ciascun genitore. Durante le vacanze natalizie i figli saranno, alternativamente, dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, suddividendo il giorno di Natale tra i due genitori, sempre con accompagnamento da parte del genitore che ha con sé i minori all'altro genitore;
durante le vacanze pasquali i figli staranno nei primi tre giorni di sospensione scolastica fino alla sera di Pasqua, alle 22:30, con un genitore, e dalla sera di Pasqua alla ripresa della scuola con l'altro, e così di anno in anno nel rispetto del principio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli staranno con ciascun genitore due settimane, delle quali due consecutive tra luglio agosto, e due settimane non consecutive una nel mese di giugno e una nel mese di settembre. Periodo estivo da determinare entro il 31 maggio di ogni anno;
quanto ai ponti festivi, i figli trascorreranno gli stessi alternandosi tra padre e madre;
10- Considerato il tempo paritario che i figli trascorreranno con entrambi i genitori, i coniugi concordano di provvedere al loro mantenimento in via diretta, senza prevedere alcuna contribuzione dell'uno in favore dell'altra e viceversa;
11- Il IG. acconsente a che la IG.ra possa beneficiare al 100% dell'Assegno CP_1 CP_2
Unico Universale erogato da INPS per i tre figli dal momento della firma dell'accordo;
12- I coniugi contribuiranno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli;
preventivamente da concordare e prevedendo che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esposto sostenuto entro 30 giorni, e il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta;
13- I coniugi dato atto della loro reciproca nonché adeguata indipendenza economica, pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto né dovuto tra i due a titolo di mantenimento;
14- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori impegnandosi a comunicarsi reciprocamente entro 30 giorni l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02/06/2013 tra e in RN (TR) alle condizioni indicate Controparte_1 Controparte_2 nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AR (TR) (atto n. 8, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2013);
spese compensate.
Così deciso nella camera di conIGlio, in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 2731/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Latini Controparte_1
Sandra, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Latini Controparte_2
Sandra, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 472 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/06/2013 in RN (TR) precisando che dall'unione sono nati i figli, nata a [...] il [...], Persona_1 nato La Spezia il 15/02/2014 e nata a [...] il Persona_2 Persona_3
20/10/2016 e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2- I figli minori e ono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 affido paritario nel reciproco rispetto ed in perfetta sintonia con le eIGenze che i minori dimostreranno, con residenza anagrafica verso la NO in RN Via del Parco Controparte_2
n. 24;
3- L'abitazione familiare di cui sono comproprietari entrambi i coniugi, ubicata in RN, Via del
Parco n. 24 – distinta al NCEU al foglio 49 particella n. 299 sub 13 cat A/2 ed il locale uso garage particella 229 sub 41 cat C/6 resteranno nella disponibilità della IG.ra e dei tre figli minori;
CP_2
4- Il mutuo ipotecario n. 45106799 acceso presso Intesa San Paolo e contratto dai coniugi in data 08.08.2019 per un importo complessivo di € 116.000 con n. 360 rate cointestato ad entrambi i coniugi resterà invariato e l'importo mensile sarà corrisposto in misura al 50% tra i coniugi fino all'estinzione dello stesso;
5- La IG.ra riconosce che l'acconto di € 60.000 versato per l'acquisto della casa Controparte_2 era stato corrisposto dal IGnor con soldi allo stesso donati dalla di lui madre. Controparte_1
Solo nell'eventualità in cui i coniugi decidano di alienare l'immobile casa familiare a terzi, il IG. chiederà la ripetizione della somma predetta alla IG.ra . Nulla, invece sarà CP_1 CP_2 chiesto a tale titolo da parte del nei confronti della , nell'ipotesi in cui CP_1 CP_2
l'immobile resterà nella disponibilità dei tre figli e agli stessi intestata;
6- La IG.ra , usufruendo dell'integrale godimento della casa coniugale e relativo garage, si CP_2 farà carico di tutti gli oneri condominiali e di tutte le spese ordinarie relative all'immobile mentre quelle di natura straordinaria saranno ripartite al 50% tra i due proprietari;
7- I coniugi si impegnano sin da ora a non alienare gli immobili di cui al precedente punto 3) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei tre figli continuando a pagare il mutuo fino alla scadenza dello stesso o ad estinguerlo all'atto di vendita salvo diverso accordo tra le parti;
8- La responsabilità genitoriale sui figli minori verrà esercitata in modo disgiunto e separato nelle questioni di ordinaria amministrazione da ciascun genitore quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione e di loro bisogni. La collocazione dei tre minori è paritaria presso entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
9- Quanto al calendario di cure dei genitori nel rapporto coi figli si dovrà tenere conto dell'età e degli impegni scolastici e ricreativi dei tre figli come meglio sarà precisato nel piano genitoriale. E soprattutto della turnazione lavorativa di due ricorrenti che si impegnano reciprocamente sin da ora a comunicare tempestivamente. In ogni caso: i tre figli saranno con la madre almeno tre pomeriggi infrasettimanali ed altrettanti col padre prevedendo settimanalmente un weekend alternato dal sabato mattina alla domenica sera. I genitori si occuperanno nei giorni di loro spettanza di accompagnare dopo l'uscita di scuola, alle attività extrascolastiche a riprendere i figli anche con previsione del pernotto presso ciascun genitore. Durante le vacanze natalizie i figli saranno, alternativamente, dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, suddividendo il giorno di Natale tra i due genitori, sempre con accompagnamento da parte del genitore che ha con sé i minori all'altro genitore;
durante le vacanze pasquali i figli staranno nei primi tre giorni di sospensione scolastica fino alla sera di Pasqua, alle 22:30, con un genitore, e dalla sera di Pasqua alla ripresa della scuola con l'altro, e così di anno in anno nel rispetto del principio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli staranno con ciascun genitore due settimane, delle quali due consecutive tra luglio agosto, e due settimane non consecutive una nel mese di giugno e una nel mese di settembre. Periodo estivo da determinare entro il 31 maggio di ogni anno;
quanto ai ponti festivi, i figli trascorreranno gli stessi alternandosi tra padre e madre;
10- Considerato il tempo paritario che i figli trascorreranno con entrambi i genitori, i coniugi concordano di provvedere al loro mantenimento in via diretta, senza prevedere alcuna contribuzione dell'uno in favore dell'altra e viceversa;
11- Il IG. acconsente a che la IG.ra possa beneficiare al 100% dell'Assegno CP_1 CP_2
Unico Universale erogato da INPS per i tre figli dal momento della firma dell'accordo;
12- I coniugi contribuiranno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli;
preventivamente da concordare e prevedendo che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esposto sostenuto entro 30 giorni, e il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta;
13- I coniugi dato atto della loro reciproca nonché adeguata indipendenza economica, pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto né dovuto tra i due a titolo di mantenimento;
14- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori impegnandosi a comunicarsi reciprocamente entro 30 giorni l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02/06/2013 tra e in RN (TR) alle condizioni indicate Controparte_1 Controparte_2 nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AR (TR) (atto n. 8, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2013);
spese compensate.
Così deciso nella camera di conIGlio, in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti