Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8896/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia individuale di lavoro tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Michele Parte_1 Ursini;
e
, contumace;
CP_1
all'udienza del 17.03.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza -ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto alla c.d. carta docenti e la condanna del ministero convenuto al pagamento della somma di Euro 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria - è fondata per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare occorre dare atto dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103/2023 che ha esteso per l'anno 2023 i benefici della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Occorre inoltre ricordare i principi da ultimo espressi dalla Suprema Corte cui deve darsi continuità.(Cass.29961/2023: La Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, spetta anche agli insegnanti non di ruolo con incarichi annuali. E qualora non l'abbiano ricevuta hanno diritto all'adempimento in forma specifica per un valore corrispondente. Se invece sono usciti dal sistema scolastico gli spetta un risarcimento (per i danni allegati). La prescrizione dell'azione, poi, è quinquennale per l'adempimento in forma specifica e decennale per il risarcimento”) Per una migliore rappresentazione dei motivi della decisione che verrà adottata si reputa opportuno fare riferimento alle singole domande azionate dalla parte ricorrente al fine di dare una risposta giudiziale che tenga in debito conto le importanti pronunce intervenute nella specifica materia del settore scolastico.
- La disciplina di riferimento – In via preliminare occorre mettere in evidenza la disciplina in esame, contenuta nell'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015:
< Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
1
[...]
a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.>>.
Per quel che riguarda, inoltre, l'aggiornamento dei docenti occorre fare riferimento all'art. 282 D.L.vo n. 297/1994:
<
1. L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.>>.
Ed ancora, all'art. 63 CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
2006-2007 è così previsto: <
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno
2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa,
2 con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.>>.
L'art. 64 stesso CCNL cit. così recita: <
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall' o da enti accreditati. La partecipazione CP_2 alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5. 44
7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto
3 e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.
8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l'accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il ricercherà tutte le utili convergenze con gli CP_2 interlocutori istituzionali e le Università Italiane per favorire l'accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
11. All'interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro.
12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.
13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un'informazione preventiva sull'attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento.>>.
Di recente la L. n. 107/2015 sulla c.d. buona scuola, all'art. 1, comma 124, ha specificato l'obbligo di formazione dei docenti nei seguenti termini: <nell degli adempimenti connessi alla funzione docente la formazione in servizio dei docenti di ruolo obbligatoria permanente e strutturale. le attivit sono definite dalle singole istituzioni scolastiche coerenza con il piano triennale dell formativa i risultati emersi dai piani miglioramento delle previsti dal regolamento cui al decreto del presidente della repubblica marzo n. sulla base priorit nazionali indicate nel nazionale adottato ogni tre anni>[...]
sentite le organizzazioni Controparte_3 sindacali rappresentative di categoria.>>.
Ebbene, fatte queste necessarie premesse, occorre dare rilievo all'importante chiarimento fornito dalla Suprema Corte sulla finalità specifica della c.d. carta Elettronica in esame. Secondo la Suprema Corte, infatti, la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015 sopra richiamato attiene alla sola formazione ed all'aggiornamento dei docenti e non anche alle dotazioni lavorative in senso stretto.
4 La ratio di fondo della disciplina in esame, secondo la Suprema Corte, è quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e dunque rileva sul piano strettamente formativo.
- Ambito operativo della disciplina interna sulla Carta Elettronica - Come sopra riportato la disposizione di disciplina della c.d. Carta Elettronica del docente limita il riconoscimento del diritto ai soli docenti di ruolo. Ma, al contempo, la norma in esame evidenzia la stretta connessione con la didattica affermando espressamente che la finalità perseguita con la Carta Elettronica è quella di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali per ogni anno di didattica. Tanto si evince anche dal riferimento temporale alla didattica annua dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Secondo la Corte di Cassazione l'intervento normativo è finalizzato ad un miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità e di sostegno alla didattica annua. Tanto giustifica l'estensione del beneficio della Carta Elettronica anche ai docenti non di ruolo con incarichi di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/1999, trattandosi, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici. Secondo la Suprema Corte, in queste due ipotesi, il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo e, pertanto, per queste due tipologie di supplenze deve essere rimossa la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo, risultando l'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015 in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, che, pertanto, deve essere disapplicato nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Questa la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE:
<< Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.>>. Alla luce di tutto quanto appena chiarito, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto al beneficio della Carta Elettronica del docente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenze annuali per la copertura di posti vacanti e disponibili e di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico di cui all'art. 5 4, commi 1 e 2 L. n. 124/1999 (vacanza su organico di diritto e vacanza su organico di fatto).
- Sulla natura del diritto del docente e dell'obbligazione gravante sull'Amministrazione - Secondo l'interpretazione dell'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015 sulla Carta Elettronica del docente e dei regolamenti attuativi fornita dalla Corte di Cassazione più volte richiamata, l'obbligazione gravante a carico dell'Amministrazione scolastica è pecuniaria e di pagamento, mirando all'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2 D.P.C.M. 28/11/2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile". Pertanto, secondo la Suprema Corte, alla cessazione dal servizio si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Va dunque esclusa la natura retributiva del beneficio per cui è causa. Non solo, la modalità di fruizione della Carta Elettronica è elastica, ben potendo essere utilizzata nell'arco del biennio. Pertanto, seguendo il ragionamento della Suprema Corte, se per i docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale o temporanea che non siano ancora fuoriusciti dal sistema scolastico per essere stati incaricati di altre supplenze l'azione di adempimento è concretamente esperibile essendo utilizzabile la Carta Elettronica del docente nell'arco del biennio dalla sua maturazione, così come per coloro che non abbiano avuto ulteriori incarichi di supplenza nell'anno successivo a quello di maturazione del diritto al beneficio in esame negato vi sarebbe sempre la possibilità di accesso al beneficio nell'anno successivo purché permanga l'iscrizione nella graduatorie per le supplenze, per coloro che, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta Elettronica, si siano cancellati dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno. Sia in forma specifica che per equivalente, con la precisazione che il pregiudizio deve essere allegato da chi agisce e provato anche in via presuntiva, ed il giudice del merito può liquidare anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio. In conclusione, in caso di permanenza del docente non di ruolo nel sistema scolastico, deve essere riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
6 - Sulle regole di esercizio della Carta Elettronica del docente
- La Suprema Corte ha escluso che per l'esercizio del diritto al beneficio per cui è causa sia necessaria la presentazione di una specifica domanda all'amministrazione scolastica, non rientrando il personale docente non di ruolo tra i destinatari del benefico per espressa previsione di legge. Né sussiste una decadenza per mancata utilizzazione della Carta Elettronica nel biennio dalla maturazione, trattandosi di fatto non imputabile al creditore istante.
- Sulla prescrizione del diritto al beneficio – Stante la natura di obbligazione di pagamento, quella gravante sull'amministrazione scolastica deve sottostare alla disciplina della prescrizione quinquennale dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha precisato: “… (omissis)… D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219). … (omissis)…”. Per quel che riguarda il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione , la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29961/2023 più volte richiamata ha precisato che: “… (omissis)… la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento. … (omissis)…”.
7 Ciò posto, concludendo, in forza di tutto quanto appena sopra esplicitato, occorre affermare la fondatezza della domanda diretta al riconoscimento del diritto alla carta docente per gli anni seguenti: aa.ss. 2020/2021,2022/2023 e 2023/2024 e la docente al momento della pronuncia risulta ancora interna al sistema scolastico, come documentato dall'istante (cfr. contratto a tempo indeterminato in essere tra le parti). Pertanto, deve essere accolta la specifica domanda avanzata dalla parte ricorrente e deve essere dichiarato il suo diritto al riconoscimento mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore di Euro 1.500,00. Va condannata, di conseguenza, la parte resistente a corrispondere in forma specifica la carta docente per un importo pari ad Euro 1.500,00. Deve essere condannata, altresì, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo. Le spese processuali- liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo, con applicazione dei valori minimi per la non complessità della controversia - seguono la soccombenza. Va disattesa, invece, la richiesta della maggiorazione del 30% ex art. 4, c. 1° bis, del D.M. n. 55/2014. Con riferimento alla richiesta di maggiorazione delle spese legali per i collegamenti ipertestuali precisa quanto segue. L'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (Cass. 15572/2022). Nel caso concreto, essendo l'aumento discrezionale ed orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore, va rilevato che si ritengono non utili i collegamenti ipertestuali considerato che trattasi di un numero esiguo di documenti da consultare;
dunque, le modalità di redazione del ricorso non hanno agevolato in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni (cfr. Cass. 15572/2022; n. 37692/2022).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della <> nella misura di € 1.500,00 (500 Euro annui) per gli anni scolastici aa.ss., 2020/2021,2022/2023 e 2023/2024 e condanna il convenuto CP_2 a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito
8 su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
-condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.030,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 17.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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