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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1538/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Alberto Vigorelli Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1538/2025 R.G. promossa
DA
C.F. corrente in Milano (MI) in via Montenapoleone n. 8 in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t. signor c.f. nato a [...] il Parte_2 C.F._1
31/01/1988 residente in [...] in via Don Minzoni rappresentata e difesa in forza di delega in calce al presente atto tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dagli avv.ti L a u r a M a n d i r o l a ( c . f . ) e M a u r i z i o C h i e s a ( c . f . e n t r a m b i C.F._2 C.F._3 del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Maurizio Chiesa pec numero Fax: , con il presente atto Email_1 P.IVA_2 reclamante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Controparte_1 C.F._4 pagina 1 di 4 HI (c.f. – pec , AU IA (c.f. C.F._5 Email_2
e AR AM NI (c.f. C.F._6 Email_3
– ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._7 Email_4 studio degli stessi in Milano, viale Premuda n. 14 (fax. n. 02/31051246), in forza di procura in atti.
- reclamato-
E CONTRO
in persona del curatore Controparte_2
reclamata contumace
All'esito dell'udienza del 10.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
*** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 292/2025, il Tribunale di Milano, su istanza (depositata in data 3.3.2025) del creditore (che afferma di vantare € 12.740,92 lordi a titolo di illegittimo Controparte_1 licenziamento), sul presupposto dell'esistenza dei requisiti di legge ex art. 2 comma 2 lett. d del CCII. e dello stato di insolvenza, in quanto “l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore ad € 30.000,00…” e sussistendo “pendenze erariali per circa €
155.000,00”, ha dichiarato aperta la Liquidazione Giudiziale della rimasta Parte_1 contumace.
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo la Pt_1 Parte_1
Si è costituito il reclamato insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
Nessuno si è costituito per la Curatela, dichiarata contumace.
Quindi la causa, all'udienza collegiale del 10.7.2025 (cui ha partecipato in collegamento telematico dall'istituto penitenziario il legale rappresentante , è stata trattenuta in decisione. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta la reclamante la propria impossibilità a presenziare all'udienza Parte_1 prefallimentare del 16/04/2025, per motivo oggettivo del legale rappresentante signor Parte_2 il quale veniva tratto in arresto e condotto presso il carcere di Padova in forza di
[...] provvedimento del 12 marzo 2025; sostiene, pur riconoscendo la regolarità della notifica a mezzo pec del 4 marzo 2025, che in ragione del predetto arresto intervenuto in data 13 marzo 2025, il legale rappresentante avrebbe avuto un periodo di tempo insufficiente e comunque inferiore a 15 giorni per predisporre le proprie difese.
Afferma che, in sede pre-fallimentare avrebbe prodotto la documentazione utile al riguardo, e in primo luogo quella atta dimostrare che la è creditrice nei confronti dello Stato per Parte_1 un importo ben superiore alla citata pendenza erariale per circa € 155.000,00; infatti il cassetto pagina 2 di 4 fiscale “alla data odierna presenta un credito erariale di € 105.036,00= per bonus edilizi (c.d. bonus
110%, bonus facciate ecc.) già caricati dall'Agenzia EN ( doc. n. 4) , importo cui va aggiunto
l'ulteriore superiore somma di € 347.534,35 per altri crediti erariali derivanti dalle succitate agevolazioni fiscali/bonus indicati nelle fatture regolarmente emesse dalla reclamante che qui si depositano ( doc. 5 – 14). Ancora, dalle citate n. 10 fatture e dalle ulteriori n. 6 fatture attive che parimenti si producono ( doc. 15 – 20) si comprova che la è titolare di crediti certi, Parte_1 liquidi ed esigibili nei confronti di privati committenti per un totale di € 465.404,73”.
Aggiunge di avere “un contenzioso giudiziale nei confronti di , attualmente Controparte_3 pendente avanti l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano al n. RG 438/24, relativo ad una richiesta risarcitoria ex art. 2043 cc avanzata dalla società, odierna reclamante, nei confronti del citato Istituto bancario per circa Euro 800.000,00 (doc. 21)”.
Chiede quindi la rimessione in termini per la partecipazione all'udienza di comparizione per l'istruttoria pre-liquidatoria di cui all'art. 41 e ss. CCII e in ogni caso la revoca della impugnata sentenza.
***
Il reclamo non può essere accolto.
In presenza di rispetto formale dei termini minimi a comparire, nessuna nullità del procedimento di primo grado per violazione del diritto di difesa sussiste, né può affermarsi, a mente dell'art.294 comma 1 c.p.c. (rimessione in termini) che la costituzione della società sia stata impedita dall'arresto del suo legale rappresentante, ben potendo questi incaricare un difensore e partecipare all'udienza previa istanza all'autorità giudiziaria competente (o mediante modalità telematiche (come avvenuto nella presente fase di reclamo), ed eventualmente chiedere termine in quella sede per la produzione di documenti.
Ma in ogni caso, occorre ricordare che l'effetto devolutivo pieno del reclamo consente sempre al debitore, non costituito in primo grado, di indicare anche per la prima volta in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi;
previsione di cui si è avvalso il reclamante allegando in questa sede documenti, mentre generica e tardiva è la sua affermazione secondo cui ulteriore documentazione “è in ufficio e non ho potuto farla avere al mio difensore in quanto ristretto”(dal 4 marzo 2025 data di notifica del ricorso in primo grado, all'udienza di reclamo del 10 luglio sono del resto trascorsi più di quattro mesi, ed oltretutto egli stesso afferma con l'odierna impugnazione che avrebbe potuto produrre la documentazione utile se, in primo grado, avesse avuto un maggiore margine, cosa che comunque è avvenuta con riferimento all'udienza di questo secondo grado).
Ciò posto, quanto al presupposto dell'insolvenza (nessun motivo è stato proposto in ordine agli ulteriori requisiti e in specie a quelli di cui all'art. 2 comma 2 lett. d del CCII, il cui onere probatorio peraltro incombeva in capo al debitore), non può che prendersi atto, a fronte della posizione debitoria nei confronti sia del ricorrente che dell'Erario, che:
- la società per gli anni 2024 e 2023 non ha depositato bilanci presso il registro delle imprese;
- ha omesso la tenuta di regolare contabilità:
pagina 3 di 4 - non risulta avere liquidità, non essendo stata smentita l'affermazione del reclamato secondo cui “in seguito a richiesta di accesso telematico alle banche dati ex art. 492 bis cpc, l'unico istituto di credito risultante dall'anagrafe (Banca Generali spa) ha rilasciato, nel mese di dicembre 2024 e in seguito a notifica di pignoramento presso terzi, dichiarazione (di fatto) negativa / insufficiente, dichiarando la presenza di appena 31,51 euro sul conto corrente della società”.
-il curatore, sentito all'udienza, ha affermato di “non aver reperito bilanci, scritture contabili, dichiarazioni fiscali e documentazione di sorta”;
- gli inserimenti dei presunti crediti fiscali nel cassetto non sono dunque supportati da alcuna documentazione utile, ed altrettanto dicasi per i presunti crediti vantati presso terzi, per i quali insufficiente è la sola produzione di fatture, in mancanza di altri validi riscontri (quali contratti d'appalto, scritture private, dichiarazioni fiscali, aggiudicazioni ecc. ).
Ne consegue che va confermata l'esistenza di una situazione di impotenza economica non meramente transitoria, non essendo l'impresa in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività commerciale,
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con esclusione della fase istruttoria del grado, non espletatasi
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza, che integralmente conferma.
Condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 in complessivi € 2.500,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 10.7.2025
Il Consigliere estensore dr. Francesco Distefano
Il Presidente dr. Alberto Vigorelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Alberto Vigorelli Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1538/2025 R.G. promossa
DA
C.F. corrente in Milano (MI) in via Montenapoleone n. 8 in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t. signor c.f. nato a [...] il Parte_2 C.F._1
31/01/1988 residente in [...] in via Don Minzoni rappresentata e difesa in forza di delega in calce al presente atto tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dagli avv.ti L a u r a M a n d i r o l a ( c . f . ) e M a u r i z i o C h i e s a ( c . f . e n t r a m b i C.F._2 C.F._3 del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Maurizio Chiesa pec numero Fax: , con il presente atto Email_1 P.IVA_2 reclamante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Controparte_1 C.F._4 pagina 1 di 4 HI (c.f. – pec , AU IA (c.f. C.F._5 Email_2
e AR AM NI (c.f. C.F._6 Email_3
– ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._7 Email_4 studio degli stessi in Milano, viale Premuda n. 14 (fax. n. 02/31051246), in forza di procura in atti.
- reclamato-
E CONTRO
in persona del curatore Controparte_2
reclamata contumace
All'esito dell'udienza del 10.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
*** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 292/2025, il Tribunale di Milano, su istanza (depositata in data 3.3.2025) del creditore (che afferma di vantare € 12.740,92 lordi a titolo di illegittimo Controparte_1 licenziamento), sul presupposto dell'esistenza dei requisiti di legge ex art. 2 comma 2 lett. d del CCII. e dello stato di insolvenza, in quanto “l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore ad € 30.000,00…” e sussistendo “pendenze erariali per circa €
155.000,00”, ha dichiarato aperta la Liquidazione Giudiziale della rimasta Parte_1 contumace.
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo la Pt_1 Parte_1
Si è costituito il reclamato insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
Nessuno si è costituito per la Curatela, dichiarata contumace.
Quindi la causa, all'udienza collegiale del 10.7.2025 (cui ha partecipato in collegamento telematico dall'istituto penitenziario il legale rappresentante , è stata trattenuta in decisione. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta la reclamante la propria impossibilità a presenziare all'udienza Parte_1 prefallimentare del 16/04/2025, per motivo oggettivo del legale rappresentante signor Parte_2 il quale veniva tratto in arresto e condotto presso il carcere di Padova in forza di
[...] provvedimento del 12 marzo 2025; sostiene, pur riconoscendo la regolarità della notifica a mezzo pec del 4 marzo 2025, che in ragione del predetto arresto intervenuto in data 13 marzo 2025, il legale rappresentante avrebbe avuto un periodo di tempo insufficiente e comunque inferiore a 15 giorni per predisporre le proprie difese.
Afferma che, in sede pre-fallimentare avrebbe prodotto la documentazione utile al riguardo, e in primo luogo quella atta dimostrare che la è creditrice nei confronti dello Stato per Parte_1 un importo ben superiore alla citata pendenza erariale per circa € 155.000,00; infatti il cassetto pagina 2 di 4 fiscale “alla data odierna presenta un credito erariale di € 105.036,00= per bonus edilizi (c.d. bonus
110%, bonus facciate ecc.) già caricati dall'Agenzia EN ( doc. n. 4) , importo cui va aggiunto
l'ulteriore superiore somma di € 347.534,35 per altri crediti erariali derivanti dalle succitate agevolazioni fiscali/bonus indicati nelle fatture regolarmente emesse dalla reclamante che qui si depositano ( doc. 5 – 14). Ancora, dalle citate n. 10 fatture e dalle ulteriori n. 6 fatture attive che parimenti si producono ( doc. 15 – 20) si comprova che la è titolare di crediti certi, Parte_1 liquidi ed esigibili nei confronti di privati committenti per un totale di € 465.404,73”.
Aggiunge di avere “un contenzioso giudiziale nei confronti di , attualmente Controparte_3 pendente avanti l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano al n. RG 438/24, relativo ad una richiesta risarcitoria ex art. 2043 cc avanzata dalla società, odierna reclamante, nei confronti del citato Istituto bancario per circa Euro 800.000,00 (doc. 21)”.
Chiede quindi la rimessione in termini per la partecipazione all'udienza di comparizione per l'istruttoria pre-liquidatoria di cui all'art. 41 e ss. CCII e in ogni caso la revoca della impugnata sentenza.
***
Il reclamo non può essere accolto.
In presenza di rispetto formale dei termini minimi a comparire, nessuna nullità del procedimento di primo grado per violazione del diritto di difesa sussiste, né può affermarsi, a mente dell'art.294 comma 1 c.p.c. (rimessione in termini) che la costituzione della società sia stata impedita dall'arresto del suo legale rappresentante, ben potendo questi incaricare un difensore e partecipare all'udienza previa istanza all'autorità giudiziaria competente (o mediante modalità telematiche (come avvenuto nella presente fase di reclamo), ed eventualmente chiedere termine in quella sede per la produzione di documenti.
Ma in ogni caso, occorre ricordare che l'effetto devolutivo pieno del reclamo consente sempre al debitore, non costituito in primo grado, di indicare anche per la prima volta in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi;
previsione di cui si è avvalso il reclamante allegando in questa sede documenti, mentre generica e tardiva è la sua affermazione secondo cui ulteriore documentazione “è in ufficio e non ho potuto farla avere al mio difensore in quanto ristretto”(dal 4 marzo 2025 data di notifica del ricorso in primo grado, all'udienza di reclamo del 10 luglio sono del resto trascorsi più di quattro mesi, ed oltretutto egli stesso afferma con l'odierna impugnazione che avrebbe potuto produrre la documentazione utile se, in primo grado, avesse avuto un maggiore margine, cosa che comunque è avvenuta con riferimento all'udienza di questo secondo grado).
Ciò posto, quanto al presupposto dell'insolvenza (nessun motivo è stato proposto in ordine agli ulteriori requisiti e in specie a quelli di cui all'art. 2 comma 2 lett. d del CCII, il cui onere probatorio peraltro incombeva in capo al debitore), non può che prendersi atto, a fronte della posizione debitoria nei confronti sia del ricorrente che dell'Erario, che:
- la società per gli anni 2024 e 2023 non ha depositato bilanci presso il registro delle imprese;
- ha omesso la tenuta di regolare contabilità:
pagina 3 di 4 - non risulta avere liquidità, non essendo stata smentita l'affermazione del reclamato secondo cui “in seguito a richiesta di accesso telematico alle banche dati ex art. 492 bis cpc, l'unico istituto di credito risultante dall'anagrafe (Banca Generali spa) ha rilasciato, nel mese di dicembre 2024 e in seguito a notifica di pignoramento presso terzi, dichiarazione (di fatto) negativa / insufficiente, dichiarando la presenza di appena 31,51 euro sul conto corrente della società”.
-il curatore, sentito all'udienza, ha affermato di “non aver reperito bilanci, scritture contabili, dichiarazioni fiscali e documentazione di sorta”;
- gli inserimenti dei presunti crediti fiscali nel cassetto non sono dunque supportati da alcuna documentazione utile, ed altrettanto dicasi per i presunti crediti vantati presso terzi, per i quali insufficiente è la sola produzione di fatture, in mancanza di altri validi riscontri (quali contratti d'appalto, scritture private, dichiarazioni fiscali, aggiudicazioni ecc. ).
Ne consegue che va confermata l'esistenza di una situazione di impotenza economica non meramente transitoria, non essendo l'impresa in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività commerciale,
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con esclusione della fase istruttoria del grado, non espletatasi
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza, che integralmente conferma.
Condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 in complessivi € 2.500,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 10.7.2025
Il Consigliere estensore dr. Francesco Distefano
Il Presidente dr. Alberto Vigorelli
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