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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NN
Sezione Civile
Il Tribunale di NA, riunito in camera di conIGlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 729/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio, promossa da
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Assoro (EN) alla via Cottone n. 56 presso lo studio dell'Avv. Mario Tosetto (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 4 nata ad [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in NA al viale delle Olimpiadi n. 183 presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Cannizzaro
(C.F: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.08.2024, il IG. ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la IG.ra Controparte_1
ad NA in data 21.08.1993; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 121,
Parte II, Anno 1993.
Il ricorrente ha rappresentato che dalla predetta unione è nato il figlio ad NA il Persona_1
27.11.2001.
Il ricorrente ha dedotto e documentato che, con Decreto reso in data 03.12.2012, il Tribunale di NA ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, in conformità alle condizioni dagli stessi indicate in ricorso (R.G. n. 1078/2012); che, in data 17.02.2017, il Tribunale di NA ha disposto la modifica delle condizioni di separazione concordemente riformulate dalle parti in seno al ricorso congiunto depositato il 23.12.2016 (R.G.V.G. n. 1288/2016).
Premesso che è trascorso il termine di legge senza che vi sia stata mai alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, il ricorrente ha chiesto di: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ... - confermare a carico del IG. un assegno di mantenimento in Parte_1
favore del figlio pari ad Euro 300,00 mensili, da versare in conto corrente postale o bancario distinto da quello della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, salvo nel caso in cui il suddetto figlio dovesse trovare regolare occupazione con contratto a tempo indeterminato;
- confermare a carico del IG.
un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad Euro 150,00 da Parte_1 versare entro il giorno 5 di ogni mese”.
Con memoria depositata il 21.12.2024 si è costituita in giudizio la IG.ra la quale non Controparte_1
si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha rilevato di avere dedicato la propria vita per 20 anni, ed anche dopo la separazione, alla famiglia ed alla crescita del pagina 2 di 4 figlio, aggiungendo che a causa dell'età (53 anni) e delle patologie da cui è affetta (spondilite anchilosante) “stenta sin a trovare un'occupazione che le consenta una esistenza dignitosa, non potendo più contare, peraltro, sull'eIGuo sostegno economico ricevuto in passato dai propri genitori, ormai entrambi deceduti”.
La resistente ha quindi rappresentato che “una volta che il figlio troverà una stabile Per_1
occupazione lavorativa, andando via di casa e trovando la propria strada, [ella] rimarrà in un costante
e perdurante stato di bisogno e indigenza”.
La resistente ha quindi chiesto di “3) Porre a carico del IG. l'obbligo al versamento di Parte_1 un assegno divorzile nei confronti della IG.ra , pari ad € 600,00 mensili, da Controparte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli Indici ISTAT;
4) Confermare a carico del IG. la Parte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento nei confronti del figlio , pari ad € Persona_2
300,00 da versare direttamente nei confronti della IG.ra , atteso il collocamento del Controparte_1
ragazzo con la madre e la convivenza con la stessa, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso. 5) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in NA via Donato Bramante n.
5- Censita al Catasto Immobili Urbani del Comune di NA al Foglio 39,
Part. 11644, Sub. 8, alla IG.ra ancora convivente con il figlio , Controparte_1 Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente”.
All'udienza del 29.01.2025, le parti, personalmente comparse e congiuntamente sentite, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, ma di essere disponibili a trovare una soluzione conciliata della lite.
Alla predetta udienza, il G.I., “venendo in considerazione essenzialmente la questione relativa alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente e del figlio”, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “versamento da parte del ricorrente , in favore della Parte_1 resistente , entro il giorno cinque di ogni mese, del complessivo importo di € 450,00, Controparte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di rivalutazione moneta, di cui € 350,00 in favore della resistente ed € 100,00 in favore del figlio, con reciproca rinuncia ad ogni ulteriore pretesa”.
Le parti hanno dichiarato di accettare la proposta avanzata dal Giudice, il quale ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto di omologa, reso dal Tribunale di NA in data 03.12.2012 nell'ambito del procedimento iscritto al n.
pagina 3 di 4 1078/2012 R.G., dell'accordo di separazione, poi modificato alle condizioni concordemente riformulate dalle parti in seno al ricorso congiunto depositato il 23.12.2016, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In conclusione, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 29.01.2025, come sopra riportate.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le stesse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), alle condizioni concordate tra le parti all'udienza del 29.01.2025, come C.F._3
riportate in parte motiva.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NA al n. 121, Parte II, Anno 1993.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in NA, nella camera di conIGlio del 31 marzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NN
Sezione Civile
Il Tribunale di NA, riunito in camera di conIGlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 729/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio, promossa da
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Assoro (EN) alla via Cottone n. 56 presso lo studio dell'Avv. Mario Tosetto (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 4 nata ad [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in NA al viale delle Olimpiadi n. 183 presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Cannizzaro
(C.F: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.08.2024, il IG. ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la IG.ra Controparte_1
ad NA in data 21.08.1993; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 121,
Parte II, Anno 1993.
Il ricorrente ha rappresentato che dalla predetta unione è nato il figlio ad NA il Persona_1
27.11.2001.
Il ricorrente ha dedotto e documentato che, con Decreto reso in data 03.12.2012, il Tribunale di NA ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, in conformità alle condizioni dagli stessi indicate in ricorso (R.G. n. 1078/2012); che, in data 17.02.2017, il Tribunale di NA ha disposto la modifica delle condizioni di separazione concordemente riformulate dalle parti in seno al ricorso congiunto depositato il 23.12.2016 (R.G.V.G. n. 1288/2016).
Premesso che è trascorso il termine di legge senza che vi sia stata mai alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, il ricorrente ha chiesto di: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ... - confermare a carico del IG. un assegno di mantenimento in Parte_1
favore del figlio pari ad Euro 300,00 mensili, da versare in conto corrente postale o bancario distinto da quello della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, salvo nel caso in cui il suddetto figlio dovesse trovare regolare occupazione con contratto a tempo indeterminato;
- confermare a carico del IG.
un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad Euro 150,00 da Parte_1 versare entro il giorno 5 di ogni mese”.
Con memoria depositata il 21.12.2024 si è costituita in giudizio la IG.ra la quale non Controparte_1
si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha rilevato di avere dedicato la propria vita per 20 anni, ed anche dopo la separazione, alla famiglia ed alla crescita del pagina 2 di 4 figlio, aggiungendo che a causa dell'età (53 anni) e delle patologie da cui è affetta (spondilite anchilosante) “stenta sin a trovare un'occupazione che le consenta una esistenza dignitosa, non potendo più contare, peraltro, sull'eIGuo sostegno economico ricevuto in passato dai propri genitori, ormai entrambi deceduti”.
La resistente ha quindi rappresentato che “una volta che il figlio troverà una stabile Per_1
occupazione lavorativa, andando via di casa e trovando la propria strada, [ella] rimarrà in un costante
e perdurante stato di bisogno e indigenza”.
La resistente ha quindi chiesto di “3) Porre a carico del IG. l'obbligo al versamento di Parte_1 un assegno divorzile nei confronti della IG.ra , pari ad € 600,00 mensili, da Controparte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli Indici ISTAT;
4) Confermare a carico del IG. la Parte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento nei confronti del figlio , pari ad € Persona_2
300,00 da versare direttamente nei confronti della IG.ra , atteso il collocamento del Controparte_1
ragazzo con la madre e la convivenza con la stessa, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso. 5) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in NA via Donato Bramante n.
5- Censita al Catasto Immobili Urbani del Comune di NA al Foglio 39,
Part. 11644, Sub. 8, alla IG.ra ancora convivente con il figlio , Controparte_1 Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente”.
All'udienza del 29.01.2025, le parti, personalmente comparse e congiuntamente sentite, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, ma di essere disponibili a trovare una soluzione conciliata della lite.
Alla predetta udienza, il G.I., “venendo in considerazione essenzialmente la questione relativa alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente e del figlio”, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “versamento da parte del ricorrente , in favore della Parte_1 resistente , entro il giorno cinque di ogni mese, del complessivo importo di € 450,00, Controparte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di rivalutazione moneta, di cui € 350,00 in favore della resistente ed € 100,00 in favore del figlio, con reciproca rinuncia ad ogni ulteriore pretesa”.
Le parti hanno dichiarato di accettare la proposta avanzata dal Giudice, il quale ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto di omologa, reso dal Tribunale di NA in data 03.12.2012 nell'ambito del procedimento iscritto al n.
pagina 3 di 4 1078/2012 R.G., dell'accordo di separazione, poi modificato alle condizioni concordemente riformulate dalle parti in seno al ricorso congiunto depositato il 23.12.2016, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In conclusione, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 29.01.2025, come sopra riportate.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le stesse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), alle condizioni concordate tra le parti all'udienza del 29.01.2025, come C.F._3
riportate in parte motiva.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NA al n. 121, Parte II, Anno 1993.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in NA, nella camera di conIGlio del 31 marzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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