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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1547/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, TO
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5453/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9368/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 26/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD02067 2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD02067 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD02067 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 551/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Agenzia si riporta all'appello depositato.
Resistente/Appellato: Per parte appellata ci si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. n. 5453/2025 l'Agenzia delle Entrate, D.P. II di Napoli ha appellato la sentenza n. 9368/2025 della CGT di primo grado di Napoli, che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società Società_1
SRL avverso l'avviso di accertamento n. TF503MD02067 2024 relativo ad IRES, IRAP ed IVA, anno 2019, per un per un totale di € 453.351,74.
2.- La Corte di primo grado ha accolto il ricorso limitamente al profilo sanzionatorio, annullando l'avviso nella parte relativa alle sanzioni per illegittima applicazione della recidiva, in quanto fondata su accertamenti relativi ad annualità pregresse non definitive, compensando le spese di lite.
3.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'erroneità della decisione di primo grado sul presupposto che, per l'anno 2019, nessuna sanzione sarebbe stata in concreto irrogata, essendo pari a euro zero l'importo sanzionatorio riferibile a tale annualità.
Si è costituita in giudizio la società eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, chiedendone il rigetto nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
L'assunto centrale dell'Amministrazione finanziaria – secondo cui l'avviso di accertamento non avrebbe irrogato alcuna sanzione per l'anno 2019 – costituisce un argomento nuovo, mai dedotto nel giudizio di primo grado, nel quale l'Ufficio aveva invece espressamente difeso la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni e dell'applicazione della recidiva.
Nel processo tributario, pur essendo consentita la riproposizione di eccezioni già formulate, resta preclusa l'introduzione in appello di nuove contestazioni di fatto o di diritto che modifichino i termini della controversia, trasformando il giudizio di secondo grado in un iudicium novum, in violazione del principio del doppio grado di giurisdizione (ex multis, Cass. civ., sez. V, 19 gennaio 2018, n. 1309).
Nel caso di specie, l'Amministrazione non si limita ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti già dedotti ma ribalta integralmente la propria precedente linea difensiva, sostenendo oggi l'inesistenza stessa delle sanzioni, in aperta contraddizione con quanto affermato negli atti del giudizio di primo grado.
Tale condotta processuale si pone, altresì, in contrasto con il principio generale del divieto di venire contra factum proprium, applicabile anche all'azione amministrativa e processuale, quale espressione del canone di buona fede e correttezza di cui agli artt. 2 Cost. e 1175 c.c., e integra un'ipotesi di abuso del processo
(cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10362). Sotto ulteriore e concorrente profilo, l'appello difetta di interesse ad agire.
Secondo il consolidato principio di cui all'art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, l'interesse all'impugnazione deve consistere in un vantaggio concreto ed attuale conseguibile attraverso l'accoglimento del gravame, non essendo sufficiente un interesse meramente astratto o teorico (Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2019, n. 16532).
Pertanto, se – come sostiene l'appellante – la sanzione per il 2019 fosse effettivamente pari a zero,
l'annullamento pronunciato dal giudice di primo grado non avrebbe arrecato alcun pregiudizio all'Amministrazione finanziaria, né l'eventuale riforma della sentenza sarebbe idonea a produrre un'utilità giuridicamente apprezzabile.
Neppure può fondare l'interesse all'impugnazione la prospettata esigenza di evitare che la sentenza di primo grado possa essere “spesa” in altri giudizi relativi ad annualità diverse, trattandosi di interesse ipotetico e indiretto, non tutelabile in sede di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2025, n. 1334).
L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
2.- In ogni caso, l'appello è infondato
Dall'esame complessivo dell'avviso di accertamento emerge in modo inequivoco che l'Ufficio ha proceduto all'irrogazione di sanzioni, quantificate in euro 453.351,74, mediante applicazione dell'aumento per recidiva ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, c
L'inciso contenuto a pag. 62 dell'avviso, secondo cui “la sanzione relativa all'anno 2019 è pari a euro 0,00”, risulta intrinsecamente equivoco e non può essere isolatamente valorizzato, dovendo l'atto amministrativo essere interpretato secondo un criterio sistematico e complessivo, tenendo conto dell'intero contenuto motivazionale e dispositivo.
La sentenza di primo grado ha correttamente rilevato che l'applicazione della recidiva presuppone, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, la definitività dell'accertamento precedente, requisito pacificamente insussistente nel caso di specie, essendo gli accertamenti relativi alle annualità 2016 e 2017 ancora sub iudice.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che la recidiva tributaria “postula un definitivo accertamento della violazione antecedente, per effetto di una pronuncia giurisdizionale ovvero della mancata impugnazione dell'atto” (Cass. civ., sez. V, 6 giugno 2019, n. 13742; Cass. civ., sez. V, 27 febbraio 2024, n.
5115).
Ne consegue che la decisione di primo grado, nella parte in cui ha annullato le sanzioni per illegittima applicazione della recidiva, si pone in piena conformità con il dato normativo e con l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, TO
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5453/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9368/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 26/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD02067 2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD02067 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD02067 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 551/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Agenzia si riporta all'appello depositato.
Resistente/Appellato: Per parte appellata ci si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. n. 5453/2025 l'Agenzia delle Entrate, D.P. II di Napoli ha appellato la sentenza n. 9368/2025 della CGT di primo grado di Napoli, che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società Società_1
SRL avverso l'avviso di accertamento n. TF503MD02067 2024 relativo ad IRES, IRAP ed IVA, anno 2019, per un per un totale di € 453.351,74.
2.- La Corte di primo grado ha accolto il ricorso limitamente al profilo sanzionatorio, annullando l'avviso nella parte relativa alle sanzioni per illegittima applicazione della recidiva, in quanto fondata su accertamenti relativi ad annualità pregresse non definitive, compensando le spese di lite.
3.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'erroneità della decisione di primo grado sul presupposto che, per l'anno 2019, nessuna sanzione sarebbe stata in concreto irrogata, essendo pari a euro zero l'importo sanzionatorio riferibile a tale annualità.
Si è costituita in giudizio la società eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, chiedendone il rigetto nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
L'assunto centrale dell'Amministrazione finanziaria – secondo cui l'avviso di accertamento non avrebbe irrogato alcuna sanzione per l'anno 2019 – costituisce un argomento nuovo, mai dedotto nel giudizio di primo grado, nel quale l'Ufficio aveva invece espressamente difeso la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni e dell'applicazione della recidiva.
Nel processo tributario, pur essendo consentita la riproposizione di eccezioni già formulate, resta preclusa l'introduzione in appello di nuove contestazioni di fatto o di diritto che modifichino i termini della controversia, trasformando il giudizio di secondo grado in un iudicium novum, in violazione del principio del doppio grado di giurisdizione (ex multis, Cass. civ., sez. V, 19 gennaio 2018, n. 1309).
Nel caso di specie, l'Amministrazione non si limita ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti già dedotti ma ribalta integralmente la propria precedente linea difensiva, sostenendo oggi l'inesistenza stessa delle sanzioni, in aperta contraddizione con quanto affermato negli atti del giudizio di primo grado.
Tale condotta processuale si pone, altresì, in contrasto con il principio generale del divieto di venire contra factum proprium, applicabile anche all'azione amministrativa e processuale, quale espressione del canone di buona fede e correttezza di cui agli artt. 2 Cost. e 1175 c.c., e integra un'ipotesi di abuso del processo
(cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10362). Sotto ulteriore e concorrente profilo, l'appello difetta di interesse ad agire.
Secondo il consolidato principio di cui all'art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, l'interesse all'impugnazione deve consistere in un vantaggio concreto ed attuale conseguibile attraverso l'accoglimento del gravame, non essendo sufficiente un interesse meramente astratto o teorico (Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2019, n. 16532).
Pertanto, se – come sostiene l'appellante – la sanzione per il 2019 fosse effettivamente pari a zero,
l'annullamento pronunciato dal giudice di primo grado non avrebbe arrecato alcun pregiudizio all'Amministrazione finanziaria, né l'eventuale riforma della sentenza sarebbe idonea a produrre un'utilità giuridicamente apprezzabile.
Neppure può fondare l'interesse all'impugnazione la prospettata esigenza di evitare che la sentenza di primo grado possa essere “spesa” in altri giudizi relativi ad annualità diverse, trattandosi di interesse ipotetico e indiretto, non tutelabile in sede di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2025, n. 1334).
L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
2.- In ogni caso, l'appello è infondato
Dall'esame complessivo dell'avviso di accertamento emerge in modo inequivoco che l'Ufficio ha proceduto all'irrogazione di sanzioni, quantificate in euro 453.351,74, mediante applicazione dell'aumento per recidiva ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, c
L'inciso contenuto a pag. 62 dell'avviso, secondo cui “la sanzione relativa all'anno 2019 è pari a euro 0,00”, risulta intrinsecamente equivoco e non può essere isolatamente valorizzato, dovendo l'atto amministrativo essere interpretato secondo un criterio sistematico e complessivo, tenendo conto dell'intero contenuto motivazionale e dispositivo.
La sentenza di primo grado ha correttamente rilevato che l'applicazione della recidiva presuppone, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, la definitività dell'accertamento precedente, requisito pacificamente insussistente nel caso di specie, essendo gli accertamenti relativi alle annualità 2016 e 2017 ancora sub iudice.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che la recidiva tributaria “postula un definitivo accertamento della violazione antecedente, per effetto di una pronuncia giurisdizionale ovvero della mancata impugnazione dell'atto” (Cass. civ., sez. V, 6 giugno 2019, n. 13742; Cass. civ., sez. V, 27 febbraio 2024, n.
5115).
Ne consegue che la decisione di primo grado, nella parte in cui ha annullato le sanzioni per illegittima applicazione della recidiva, si pone in piena conformità con il dato normativo e con l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.