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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 860/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 860/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/08/1967, residente in [...], elettivamente domiciliata in Gorizia via Morelli n. 40 presso lo studio dell'Avv. AGOSTINIS
ENRICO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29/12/1966, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Gorizia via Morelli n. 40 presso lo studio dell'Avv. COMOLLI PAOLO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio per mutuo consenso alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale, sita in Gorizia, Via Gian Giuseppe Bosizio n. 12 p.2, resta definitivamente assegnata alla unica proprietaria sig.ra , che Parte_1
continuerà ivi ad abitare con il figlio Persona_1
2) si impegna a versare alla moglie a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_1
autonomo economicamente, in via anticipata entro i primi cinque giorni del mese, la somma di € 410,55 (quattrocentodieci//55) rivalutata dalla separazione ad oggi e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, somma questa da corrispondersi mediante bonifico bancario su c/c intestato alla signora Parte_1
acceso presso la Banca Fideuram, il cui IBAN
[...]
[...] ;
3) i coniugi sosterranno ciascuno il 50% delle spese straordinarie relative al figlio , e ciò secondo il Protocollo dell'Osservatorio sul Diritto di Per_1
Famiglia adottato dal Tribunale di Gorizia dd. 01.06.2016 (all. 6), che le parti bene conoscono e di cui dichiarano di avere copia;
4) ferme restando le reciproche situazioni reddituali illustrate in premessa,
e si danno reciprocamente atto di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e quindi nulla pretendono reciprocamente a titolo di alimenti o mantenimento;
5) i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano infine che la loro situazione finanziaria è quella descritta e riportata negli allegati docc. nn. 7-16;
6) i ricorrenti si danno reciprocamente atto della piena indipendenza economica fra di loro, rinunciando – allo stato - al versamento di qualsiasi somma a titolo di mantenimento reciproco;
7) i coniugi si danno atto di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro;
2 8) i coniugi, intendendo avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, da trasmettersi entro dieci giorni prima dell'udienza stessa, dichiarano fin d'ora di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale in udienza.
-ordinare al Comune di Gorizia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-spese legali integralmente compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gorizia in data 26/08/2010 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2010, parte 1, atto n. 36) e si sono separati consensualmente con verbale in data 11/11/2019 omologato con decreto del
21/11/2019.
Dall'unione coniugale è nato il figlio a Gorizia il 13/07/2004, Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 06/03/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, conformi pure agli interessi del figlio . Per_1
3 Il Tribunale stima, pertanto, sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 26/08/2010 in Gorizia con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia
(reg. Atti di Matrimonio, anno 2010, parte 1, atto n. 36), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui ritrascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 860/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/08/1967, residente in [...], elettivamente domiciliata in Gorizia via Morelli n. 40 presso lo studio dell'Avv. AGOSTINIS
ENRICO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29/12/1966, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Gorizia via Morelli n. 40 presso lo studio dell'Avv. COMOLLI PAOLO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio per mutuo consenso alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale, sita in Gorizia, Via Gian Giuseppe Bosizio n. 12 p.2, resta definitivamente assegnata alla unica proprietaria sig.ra , che Parte_1
continuerà ivi ad abitare con il figlio Persona_1
2) si impegna a versare alla moglie a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_1
autonomo economicamente, in via anticipata entro i primi cinque giorni del mese, la somma di € 410,55 (quattrocentodieci//55) rivalutata dalla separazione ad oggi e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, somma questa da corrispondersi mediante bonifico bancario su c/c intestato alla signora Parte_1
acceso presso la Banca Fideuram, il cui IBAN
[...]
[...] ;
3) i coniugi sosterranno ciascuno il 50% delle spese straordinarie relative al figlio , e ciò secondo il Protocollo dell'Osservatorio sul Diritto di Per_1
Famiglia adottato dal Tribunale di Gorizia dd. 01.06.2016 (all. 6), che le parti bene conoscono e di cui dichiarano di avere copia;
4) ferme restando le reciproche situazioni reddituali illustrate in premessa,
e si danno reciprocamente atto di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e quindi nulla pretendono reciprocamente a titolo di alimenti o mantenimento;
5) i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano infine che la loro situazione finanziaria è quella descritta e riportata negli allegati docc. nn. 7-16;
6) i ricorrenti si danno reciprocamente atto della piena indipendenza economica fra di loro, rinunciando – allo stato - al versamento di qualsiasi somma a titolo di mantenimento reciproco;
7) i coniugi si danno atto di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro;
2 8) i coniugi, intendendo avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, da trasmettersi entro dieci giorni prima dell'udienza stessa, dichiarano fin d'ora di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale in udienza.
-ordinare al Comune di Gorizia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-spese legali integralmente compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gorizia in data 26/08/2010 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2010, parte 1, atto n. 36) e si sono separati consensualmente con verbale in data 11/11/2019 omologato con decreto del
21/11/2019.
Dall'unione coniugale è nato il figlio a Gorizia il 13/07/2004, Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 06/03/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, conformi pure agli interessi del figlio . Per_1
3 Il Tribunale stima, pertanto, sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 26/08/2010 in Gorizia con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia
(reg. Atti di Matrimonio, anno 2010, parte 1, atto n. 36), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui ritrascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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