Ordinanza collegiale 11 maggio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/07/2023, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 00575/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto da
Peloritana Appalti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rosarno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio formatosi sull’istanza del 7.12.2021 volta ad ottenere il riconoscimento delle compensazioni relative all’aumento dei prezzi dei materiali impiegati nell’appalto di lavori assegnato dal Comune di Rosarno con contratto del 25.5.2020 relativamente al primo semestre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rosarno;
Vista l’ordinanza collegiale n. 414 dell’11 maggio 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 6/2/2023 e depositato il 21/2/2013 la società Peloritana Appalti s.r.l. ha agito, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Rosarno sull’istanza del 7.12.2021 con la quale aveva chiesto il riconoscimento delle compensazioni relative all’aumento dei prezzi dei materiali impiegati nell’appalto di lavori assegnatole dall’Ente con contratto del 25/5/2020.
1.1. A fondamento della domanda deduce di avere emesso in relazione al primo semestre 2021 due S.A.L., rispettivamente per l’importo di euro 17.671,81, il primo, ed € 59.184,35, il secondo, chiedendo, dunque, alla stazione appaltante con la menzionata istanza di dar corso a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 1- septies del d.l. n. 73 del 2021, convertito in L. n. 106/2021, per la compensazione dell’aumento dei costi dei materiali edili, con liquidazione della somma dovuta, quantificata in € 1.671,15 sulla base del computo dei materiali impiegati.
1.2. Non avendo ottenuto riscontro, con pec del 13 aprile 2022 sollecitava il Comune di Rosarno al pagamento dell’importo anzidetto, richiamando all’uopo la circolare del MIT del 5/4/2022 volta proprio a sollecitare le stazioni appaltanti ad effettuare ‘il più tempestivamente possibile’ i pagamenti dovuti al rincaro dei prezzi dei materiali.
1.3. Anche detto sollecito rimaneva, tuttavia, privo di riscontro.
2. Pertanto, con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento sulla citata istanza, con conseguente condanna del Comune di Rosarno a definire il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, lamentando la violazione della speciale disciplina dettata dall’art. 1- septies d.l. n. 73 del 2021, riguardante la compensazione dei prezzi dei materiali contabilizzati o annotati nel libretto misure in base al D.M. dell’11/11/2021. Per l’evenienza di persistente inadempimento ha inoltre invocato la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
3. In data 19 aprile 2023 la ricorrente ha depositato al fascicolo la determina del Comune n. 648 del 13/10/2022 relativa al riconoscimento, in relazione all’appalto de quo , della compensazione per il rincaro dei prezzi dei materiali relativa al secondo semestre 2021, per l’importo di € 5.518,82, con impegno della somma corrispondente alla metà, erogata dal Ministero a titolo di accolto, in suo favore.
3.1. Con memoria del 23 aprile 2023, rimarcata l’afferenza dell’anzidetta determina al secondo semestre del 2021, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendo la denunciata inerzia dell’Amministrazione comunale intimata nell’assolvimento degli oneri prescritti dalla citata normativa ai fini del riconoscimento della compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di materiali impiegati nell’esecuzione dei lavori per il semestre precedente.
3.2. Tali rilievi venivano reiterati con successiva memoria del 29 aprile 2023 (definita ‘di replica’), insistendosi nelle difese e richieste già articolate.
4. In data 5 maggio 2023 si è costituito in resistenza il Comune di Rosarno, evidenziando che con nota del 20/6/2022, trasmessa a seguito del sollecito inoltrato dalla ricorrente il 13/4/2022, il direttore dei lavori aveva comunicato a quest’ultima l’ammontare del compenso dovuto a titolo di rincaro materiali ai sensi della normativa richiamata nell’istanza, quantificato in € 5.518,82 in relazione ai SAL emessi sino a tutto il 31/12/2021. Per tali motivi insisteva per il rigetto del ricorso, essendo stata l’istanza della ricorrente ritualmente riscontrata ed avendo, ad ogni modo, l’Ente provveduto a riconoscere la compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali in conformità alla normativa statale pertinente sulla scorta degli atti contabili riferiti ai primi due SAL, emessi dalla società il 7/4/2021 e il 23/8/2021.
5. Con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 10 maggio 2023, il Collegio, pur dando atto della tardività della costituzione del Comune di Rosarno e dell’allegata produzione documentale, rilevava, nondimeno, anche alla luce della delibera del 13/10/2022 prodotta dalla stessa società ricorrente, che “ sembrerebbero emergere circostanze tali da consentire la definizione della controversia con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, risultando, in specie, che l’Ente abbia dato corso alla procedura sollecitata dalla ricorrente con l’istanza sulla quale si sarebbe formato il silenzio censurato, riconoscendo un importo a compensazione dei rincari pari a quello domandato ”. Onerava, pertanto, la società ricorrente di prendere espressa posizione sulle deduzioni del Comune di Rosarno, onde potersi verificare l’effettiva persistenza dell’interesse al ricorso (ordinanza n. 414 dell’11 maggio 2023).
6. Con memoria del 12 giugno 2023 parte ricorrente ha dato effettivamente atto della cessazione della materia del contendere, avendo il Comune resistente provveduto a liquidare l’importo correlato all’aumento dei prezzi dei materiali edili impiegati nell’appalto di cui si discute anche per il primo semestre del 2021, segnalando al riguardo di essere stata tratta in inganno dal fatto che nella determina del 13/10/2022 si facesse riferimento “al solo periodo 1.7.2021/31.12.2021” e non anche al primo semestre dello stesso anno (oggetto dell’istanza). Concludeva, pertanto, invocando una conforme pronuncia con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.
7. In assenza di ulteriore attività difensiva la causa è stata, infine, discussa e posta in decisione all’udienza camerale del 28 giugno 2023.
8. La richiesta formulata dalla società ricorrente con la memoria del 12/6/2023, volta a sollecitare l’adozione di una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, non può trovare accoglimento, dovendo il ricorso ritenersi infondato.
Ed infatti, per come ammesso dalla stessa ricorrente, il Comune di Rosarno, a seguito del sollecito inoltrato con pec del 13/4/2022 per l’evasione dell’istanza del 7/12/2021, provvedeva ritualmente ad attivare le procedure previste dall’art. 1- septies del d.l. n. 73/2021 cit., definendo il procedimento con determina del 13/10/2022 (versata al fascicolo dalla ricorrente), con la quale si dava atto dell’avvenuto riconoscimento, a seguito di apposita richiesta trasmessa al fondo istituito dalla medesima normativa, di “ un importo a compensazione pari a € 5.518,82, per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021 a compensazione del SAL emesso ”, con impegno di spesa in favore della ricorrente, a titolo di acconto, della somma già erogata dal Ministero ammontante alla metà.
Con la determina in questione, preceduta peraltro dalla nota del 20/6/2022 con la quale il direttore dei lavori aveva comunicato al Comune ed alla stessa ricorrente l’importo a compensazione “ relativamente ai SAL emessi dalla data del 31/12/2021, che risulta di € 5.518,82 ”, il Comune risulta, dunque, avere espressamente riscontrato l’istanza oggetto del censurato silenzio, che risulta, quindi, cessato ben prima della proposizione del ricorso, notificato il 6/2/2023.
Né sul punto può ascriversi rilievo alla segnalata circostanza dell’erronea indicazione nell’anzidetta determina del periodo interessato dalla ‘compensazione’ riconosciuta dal Comune (indicandosi il solo secondo semestre del 2021), emergendo pacificamente dalla precedente nota del 20/6/2022 la ricomprensione nell’importo riconosciuto anche delle somme dovute, per la medesima causale, per il semestre precedente, agevolmente desumibile dalla perfetta coincidenza delle quantità dei materiali indicate dall’istante con quelle conteggiate dal direttore dei lavori.
9. Per questi motivi, il ricorso va, dunque, conclusivamente rigettato, stante l’insussistenza del silenzio contestato.
10. In considerazione della rilevata imprecisione ‘temporale’ nella delibera del 13/10/2022 sussistono, nondimeno, giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Alberto Romeo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO