Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1693/2023
Oggi 16/04/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Silvia Mattana in sostituzione dell'avv. Pizzolla per la parte ricorrente;
Cont
• l'avv. Serena Biancardi per;
• l'avv. Silvia Pizzolo in sostituzione dell'avv. Andrea Grigoli per parte convenuta. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. l giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti a concludere la discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte. Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto, all'udienza del 16/04/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1693 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 20/10/2023
da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTEGA Parte_1 C.F._1
PABLO e dell'avv. PIZZOLLA FEDERICA ( , elettivamente domiciliato C.F._2
in presso il difensore avv. BOTTEGA PABLO
Contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GRIGOLI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LEONE
PANCALDO 68-70 37138 VERONA presso il difensore avv. GRIGOLI ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
BIANCARDI BERTO SERENA, elettivamente domiciliato in VIA A.CORRADINI, 1/A 35042
ESTE presso il difensore avv. BIANCARDI BERTO SERENA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.10.23 conveniva in giudizio le società Parte_1
e esponendo di avere lavorato alle Controparte_4 Controparte_5 dipendenze della prima dal 1.10.2013 al 31.12.20; di avere lavorato sempre presso l'unità della in San Martino Buon Albergo, nell'ambito di un appalto con la Controparte_2
1 committente;
di essere stato addetto alla logistica delle merci in transito con mansioni di preposto;
di avere sempre lavorato con orario distribuito su sei giorni dal lunedì al sabato, mediamente per sette ore.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi il diritto al riconoscimento della maggiorazione per il lavoro al sabato prevista dall'art. 9 del CCNL applicato al rapporto di lavoro, in ragione del 20% per ciascuna ora, per un importo complessivo di € 3.919,44. Il ricorrente chiedeva inoltre che fosse accertato il diritto al pagamento dell'elemento perequativo previsto dall'art. 38 del C.C.N.L. per il caso in cui non fosse stata attivata la contrattazione aziendale, in assenza di accordi territoriali, nei tempi previsti dallo stesso contratto collettivo. Il C.C.N.L. prevedeva che ricorrendo tale evenienza ai lavoratori doveva essere corrisposta a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato. Tale corresponsione veniva qualificata dal C.C.N.L. come provvisoria ed assorbibile per effetto di aumenti derivanti da eventuali accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento. In mancanza di accordi di secondo livello nel termine predetto l'importo sarebbe divenuto definitivo e non riassorbibile. Il ricorrente esponeva che la società non aveva stipulato accordi di secondo Parte_2
livello né le parti sociali in Veneto erano pervenute alla stipulazione di accordi a livello territoriale. L'elemento perequativo doveva essere calcolato sulla retribuzione annua maturata dal ricorrente, sulla tredicesima e quattordicesima mensilità nonché sul TFR per un importo complessivo di € 1.930,81 lordi. Il ricorrente invocava la responsabilità solidale della società quale committente ai sensi dell'art. 29 Controparte_4
dlg. 276/2003 1676 c.c.
Il ricorrente inoltre allegava che la società datrice di lavoro aveva determinato la paga oraria in misura inferiore a quella contrattualmente prevista per l'inquadramento riconosciutogli, dall'assunzione sino al mese di febbraio 2015. Secondo l'art. 61 del CCNL la retribuzione oraria doveva essere calcolata dividendo il minimo tabellare mensile per il divisore 168. Dal 1.10.2013 al 30.9.2014 (inquadramento nel sesto livello) era stata riconosciuta una retribuzione oraria di € 7,53197 anziché di 7,70398 (risultante da €
1294,27/168) e dal 1.10.2014 al 28.2.2015 (livello 5) la cooperativa aveva pagato €
8,06643 anziché 8,43255 (risultante da 1416,67/168). Pertanto, tenuto conto anche della incidenza dei maggiori importi spettanti sugli altri istituti (ferie, festività, lavoro straordinario, notturno festivo, istituti differiti) la parte ricorrente chiedeva il pagamento di € 654,24 lordi.
2 Il ricorrente inoltre, esponeva che dalla disamina delle buste paga consegnate dalla datrice di lavoro emergeva che la tredicesima mensilità non era stata erogata correttamente. L'art. 18 del C.C.N.L. infatti prevedeva che la tredicesima mensilità fosse versata entro il 16 dicembre di ogni anno in misura pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e
73 del C.C.N.L. medesimo. La tredicesima mensilità era stata di fatto corrisposta dalla datrice di lavoro del ricorrente mensilmente e per un importo pari a un dodicesimo della paga base maturata per le ore effettivamente lavorate ogni mese o comunque per un dodicesimo della paga base contrattualmente dovutagli. Inoltre la tredicesima veniva corrisposta ogni mese e non in unica soluzione, entro il 16 dicembre di ogni anno. La quattordicesima mensilità non era stata computata sulla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore nella misura risultante in vigore al 30 giugno, come previsto dall' art. 19 del C.C.N.L. applicato. Anche la quattordicesima mensilità veniva infatti corrisposta dalla datrice di lavoro del ricorrente con cadenza mensile, per un importo pari ad un dodicesimo della paga base maturata per le ore effettivamente lavorate ogni mese e comunque per un dodicesimo della paga base contrattualmente dovutagli. La tredicesima e la quattordicesima mensilità dovevano essere poste quale base imponibile per la determinazione del TFR ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L.
L'errata determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità e del mancato computo nel TFR aveva comportato l'insorgere di un credito pari a € 1.384,14 lordi.
La parte ricorrente invocava la responsabilità solidale della datrice di lavoro
[...]
e della quale committente ai sensi dell'art. CP_3 Controparte_4
29 dlg. 276/2003 e 1676 c.c. e chiedeva la condanna in solido delle convenute al pagamento degli importi sopra indicati oltre accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la società e chiedeva Controparte_4
il rigetto delle domande di parte ricorrente osservando che la norma collettiva invocata (art. 9 CCNL) non era applicabile alle cooperative, in quanto vi era una disciplina specifica contenuta nell'art. 9 della Sezione speciale denominata Cooperative. La società convenuta richiamava l'orientamento del Tribunale di Verona favorevole alla tesi di parte convenuta.
La società osservava inoltre che le doglianze di parte ricorrente sul Controparte_2
calcolo della tredicesima e quattordicesima non tenevano conto della disciplina speciale prevista dal C.C.N.L. all'art. 61 sezione cooperazione, nel quale si leggeva che gli istituti Pers differiti relativi a permessi, e festività retribuite,13a mensilità, 14a mensilità, potevano
3 essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria. In base a tale previsione del contratto collettivo pertanto la cooperativa aveva legittimamente corrisposto le mensilità aggiuntive sulla base della paga maturata per le ore effettivamente lavorate.
Inoltre tale versamento poteva essere fatto anche mensilmente e non una volta all'anno.
Inoltre la parte convenuta costituita richiamava l'accordo sindacale del 6 settembre 2013 nel quale la cooperativa e le organizzazioni Parte_2
sindacali avevano confermato al punto 7 che la corresponsione dei ratei di tredicesima quattordicesima sarebbe stata inserita all'interno della retribuzione mensile così come previsto dal C.C.N.L.
La società esponeva di non essere a Controparte_4
conoscenza della sussistenza o meno di accordi di secondo livello riguardanti la questione relativa all'elemento perequativo. Pertanto, chiedeva che fosse ordinato alla società
[...]
di produrre qualsiasi accordo stipulato ai sensi Parte_2 dell'art. 38 del C.C.N.L. logistica trasporto merci e spedizione ovvero qualsivoglia documento attestante il versamento favore del ricorrente di erogazioni previste dal medesimo articolo.
In via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale di parte delle somme pretese, con riferimento ai crediti maturati prima del quinquennio anteriore al deposito del ricorso giudiziario.
In via subordinata invocava il beneficio della preventiva escussione, quanto meno per i crediti maturati sino all'entrata in vigore del decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017.
La società non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare e CP_3 tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e pertanto veniva dichiarata contumace in prima udienza.
Il Giudice con ordinanza 5.8.24 rigettava le istanze istruttorie di parte convenuta anche quelle diretta ad ottenere l'ordine di esibizione nei confronti della Controparte_2 convenuta contumace, e fissava l'udienza di discussione al 24.2.25 con termine per note difensive.
In data 15.1.25 si costituiva tardivamente L&P eccependo la prescrizione quinquennale di parte delle somme pretese, con riferimento ai crediti maturati prima del quinquennio anteriore al deposito del ricorso giudiziario, contestando in punto di diritto la fondatezza del ricorso e la quantificazione dei crediti esposti.
4 La causa è stata quindi rinviata con termine per note all'odierna udienza – tenutasi in collegamento da remoto - nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata discussa oralmente e decisa mediante lettura di dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, in assenza delle parti autorizzate ad assentarsi.
* * *
1. Questo Giudice intende conformarsi integralmente al condiviso orientamento di cui alle precedenti pronunce rese da questo tribunale ed intervenute in identica materia (ex multis: G.d.L. Tribunale di Verona, Sentenza n. 668/2024 pubbl. il 30/10/2024 RG n.
418/2023; Sentenza n. 667/2024 pubbl. il 30/10/2024 RG n. 253/2023) da intendersi richiamate per ampio stralcio pure ai sensi e per gli effetti d cui all'art. 118 disp. Att. C.p.c., anche a fronte della necessità di garantire un'uniforme applicazione del diritto, soprattutto nell'ambito del contenzioso seriale a cui appartiene il presente giudizio.
Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
1. Il ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del suo rapporto di lavoro con la società convenuta mediante la produzione del Parte_2 contratto di lavoro contemplante l'assunzione a tempo indeterminato come socio lavoratore con decorrenza dal 1 ottobre 2013 e con applicazione del C.C.N.L. trasporti logistica (doc.
6) e dei prospetti paga (doc. 5) dal mese di ottobre 2013 sino al dicembre 2020. Nel contratto di assunzione è indicata quale sede di lavoro “AIA San Martino Buon Albergo”.
Non è contestato dalla parte convenuta costituita che con tale denominazione si indichi lo stabilimento della società all'interno del Controparte_4
quale vengono movimentati prodotti commercializzati con il marchio AIA.
Il ricorrente ha pertanto dimostrato di aver lavorato alle dipendenze della società
nell'appalto pacificamente intercorrente tra Parte_2
società e la cooperativa convenuta per lo Controparte_4 svolgimento di attività di movimentazione merci all'interno di tale stabilimento.
2. la domanda avente per oggetto la maggiorazione per il lavoro svolto al sabato non
è fondata essendo non tempestivamente contestato in giudizio che il ricorrente lavorasse di regola anche al sabato, con turni di almeno sette ore e con orario articolato su sei giorni dal lunedì al sabato.
5 Tuttavia il diritto alla maggiorazione rivendicato dal ricorrente non può essere riconosciuto, sulla base di argomentazioni in diritto che questo Tribunale, con orientamento uniforme e costante, ha già enunciato in numerosi contenziosi promossi da soci lavoratori
Cont della impiegati in servizi appaltati da (ex multis sentenze n. Controparte_2
688/2023, 687/2023, 722/2023).
Non sono state sviluppate nella presente causa dalla difesa di parte ricorrente argomentazioni tali da indurre il giudicante ad una rivisitazione di tale orientamento, di cui si riportano di seguito i passaggi motivazionali:
Le domande di parte ricorrente sono infondate anche per quanto concerne le richieste di pagamento di maggiorazioni per il lavoro svolto al sabato
Si deve preliminarmente delimitare e chiarire l'oggetto della domanda di parte ricorrente.
Il ricorrente in sostanza invoca l'art. 9 del CCNL per dedurre che l'articolazione della settimana lavorativa su sei giorni non è legittima perché essa presuppone un accordo sindacale previsto dall'art. 9 comma cinque. Chiede pertanto che le ore svolte al sabato e rientranti nell'orario di 39 settimanali vengano retribuite con la maggiorazione del 18% prevista dal comma 1. Non si rivendica pertanto il compenso per ore di lavoro straordinario.
La maggiorazione è prevista per le ore svolte al sabato che rientrano nel limite delle 39 ore settimanali previsto dal CCNL
Si deve premettere che la maggiorazione del 18% è prevista dall'art. 9 per le ore svolte al sabato in regime di legittima “flessibilità” concordata con le OOSS.
Pertanto, ai fini del solo riconoscimento della maggiorazione, nessuna rilevanza ha la mancanza dell'accordo sindacale.
Infatti si deve ritenere che, a maggior ragione, la percentuale di aumento spetti anche nel caso in cui non vi sia l'accordo sull'articolazione del lavoro su sei giorni.
Ciò premesso, le parti convenute hanno eccepito tuttavia la non applicabilità dell'art. 9 del CCNL invocato dalla parte ricorrente in quanto l'orario di lavoro e l'articolazione sulla settimana per i soci delle cooperative sono oggetto di una disciplina speciale contenuta nella Sezione Cooperative del CCNL Logistica: “Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della legge 142/01 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL,
6 ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge
84/94 e successive modificazioni”.
Nella sezione dedicata alle Cooperative è previsto che “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente””
Nella sezione cooperative è stato inserito un articolo 9, che corrisponde all'art. 9 della parte generale del CCNL :
Art. 9 – Orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art.11 – Orario di lavoro per il personale viaggiante
1. Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale. Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi”.
Secondo la previsione sopra riportata gli articoli della Sezione Cooperative
“integrano” e non sostituiscono i corrispondenti articoli del CCNL parte generale. Tuttavia le parti hanno demandato integralmente alla regolamentazione interna la disciplina dell'articolazione settimanale e gli altri aspetti “definiti dai presenti articoli”. In questo modo hanno attribuito alle cooperative (evidentemente tenendo conto delle esigenze di variabilità
e flessibilità del lavoro negli appalti) la possibilità programmare il lavoro dei soci nell'arco della settimana senza le limitazioni imposte dall'art. 9 della parte generale.
Ci si deve chiedere pertanto se la maggiorazione del compenso orario per il lavoro ordinario al sabato debba implicitamente ritenersi richiamata anche per le cooperative. La risposta deve essere negativa. Infatti per i lavoratori ordinari vige la regola dell'articolazione settimanale su cinque giorni. La possibilità di estendere la settimana lavorativa su sei giorni richiede una verifica e un accordo con le RSU e le OOSS, con una limitazione di norma a
26 dei sabati lavorativi annui. La maggiorazione del lavoro al sabato si giustifica proprio per un presumibile maggiore disagio rispetto agli altri lavoratori, per i quali invece l'articolazione rimane quella ordinaria dal lunedi al venerdi.
7 La ratio della maggiorazione non vale per i soci delle cooperative. Per questi ultimi infatti la cooperativa, con il proprio regolamento, può stabilire l'articolazione su sei giorni senza le limitazioni previste dall'art. 9 della sezione ordinaria del CCNL e quindi il lavoro al sabato per i soci delle cooperative non può essere qualificato come una eccezione rispetto alla regola e quindi esso non giustifica la maggiorazione del 18%
Pertanto la contrattazione collettiva ha demandato ai regolamenti delle cooperative la determinazione dell'articolazione del lavoro nell'arco della settimana, senza prevedere maggiorazioni per il lavoro al sabato, fatta salvo il rispetto complessivo del monte ore
Cont mensile Il regolamento della cooperativa all'art. 14 prevede che l”'orario di lavoro potrà essere distribuito anche su sei giorni lavorativi in relazione alle particolari esigenze di settore o del cliente ove viene prestata l'attività, fermo restando che ciò non darà diritto al riconoscimento di alcun tipo di maggiorazione economica”
In base alle considerazioni svolte, tale disposizione regolamentare non prevede un trattamento retributivo peggiorativo rispetto alle disposizioni del CCNL, in quanto le norme collettive della sezione cooperative non prevendo alcuna maggiorazione per il lavoro prestato nella giornata del sabato
3. La domanda avente per oggetto il riconoscimento del c.d. elemento perequativo è fondata 3.1. Il ricorrente ha dimostrato i fatti costitutivi del rivendicato diritto al versamento del cosiddetto elemento perequativo ai sensi dell'art. 38 C.C.N.L. applicato dall'azienda.
L'art.38 del CCNL applicato in azienda (CCNL 2013 e CCNL 2017 docc. 2 e 3) prevede:
“1. Il secondo livello di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate. Le parti stipulanti il presente CCNL Logistica, Trasporto merci e
Spedizione, concordano che al secondo livello di contrattazione si possano sottoscrivere accordi che consentano di favorire la crescita e la competitività delle imprese. Gli accordi di secondo livello stipulati successivamente alla data del presente rinnovo contrattuale hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL e delle relative erogazioni economiche. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali/territoriali di cui al presente articolo devono essere presentate all'azienda e/o all'associazione datoriale in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
L'azienda e/o l'associazione datoriale dovranno procedere a convocare un apposito
8 incontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma. La trattativa si dovrà sviluppare e concludere entro i successivi 70 giorni. Nelle more dell'espletamento della procedura le parti sono tenute ad astenersi dall'assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomento.
3. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalle leggi vigenti. Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa. I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le RSU assistite dalle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL;
le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie. Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'azienda dovrà applicare l'accordo territoriale, fermo restando che i due livelli non si possono sommare. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in base ai dati dell'ente bilaterale, valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio. Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla procedura di cui al comma 2 del presente articolo, ai lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato, provvisoria ed
9 assorbibile da eventuale accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento.
Trascorso tale termine l'importo diventerà definitivo e non riassorbibile da nessuna erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo livello. Nella località ove non sia presente un'associazione territoriale aderente alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente CCNL, la piattaforma di cui al presente comma sarà inviata alla associazione regionale o, in mancanza, alla struttura territoriale della confederazione di riferimento
3.2 La società convenuta si è costituita Parte_2
tardivamente in giudizio allorquando era ampiamente decaduta dalla possibilità di avanzare una qualsivoglia richiesta istruttoria e pertanto non ha potuto provare l'esistenza di fatti impeditivi del diritto vantato da parte ricorrente e cioè la stipulazione di contratti di secondo livello ovvero accordi territoriali. Peraltro, dalle buste paga prodotte non risulta comunque l'applicazione di trattamenti di migliore favore a livello aziendale, che possano costituire, quanto meno, presunzione della avvenuta stipulazione di accordi di secondo livello.
3.3 La parte convenuta aveva inizialmente Controparte_4
chiesto che il giudice ordinasse alla parte convenuta Parte_2
, contumace, l'esibizione di eventuali accordi di secondo livello stipulati con
[...]
le organizzazioni sindacali. Si conferma in questa sede il provvedimento di rigetto di tale istanza di esibizione, in quanto avente finalità evidentemente esplorative e comunque, alla luce di quanto sopra osservato, priva dei requisiti richiesti dall'art. 94 disp. att. c.p.c.
“L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede”.
3.4 Pertanto, deve essere accertato il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive correlate all'erogazione dell'elemento perequativo previsto dall'Art. 38 citato del CCNL.
La parte ricorrente ha depositato come documento 7 conteggi delle differenze retributive rivendicate per tale titolo, che non sono stati tempestivamente contestati sotto il profilo delle voci retributive considerate e dello sviluppo aritmetico. Si deve ritenere pertanto dimostrato il quantum nella misura di € 1.930,81.
4. La domanda avente per oggetto le differenze a titolo di 13ma e 14ma è fondata Il ricorrente sostiene che la convenuta non si è attenuta alle previsioni del CCNL Parte_2
10 che regolano le modalità di computo e corresponsione degli istituti differiti, tra cui la 13ma e la 14ma mensilità
4.1 L'art. 18 prevede che “L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
La tredicesima mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di preavviso”.
4.2 L'art. 19 del medesimo CCNL prevede che:
“L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al
30 giugno. La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento
e quindi, precisamente, al periodo dall'1 luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a
15 giorni non sa-ranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni. La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del T.F.R.
e dell'indennità sostitutiva del preavviso”
4.3 Il ricorrente lamenta che la cooperativa convenuta ha erogato la tredicesima e la quattordicesima mensilmente, in ragione di un dodicesimo della paga base maturata per le ore effettivamente lavorate ogni mese o comunque per un dodicesimo della paga base contrattualmente dovuta. Il ricorrente allega, sulla base dei conteggi prodotti in giudizio, che tale sistema di computo delle mensilità differite ha comportato la liquidazione di somme inferiori a quanto previsto dal CCNL, con riflessi anche sulla determinazione del TFR. L'art. 11 37 del CCNL prevede che la 13 e 14 compongono la retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo del TFR. Le differenze a credito del ricorrente sono state conteggiate (doc. 7) in complessivi € 6.937,83 lordi.
La convenuta sostiene la piena legittimità del metodo di calcolo Controparte_2 usato dalla alla luce dell'art. 61 della Sezione Cooperative del CCNL, il quale CP_3
consente alle cooperative di optare per la corresponsione della 13ma e 14ma mensilità mediante l'erogazione di una maggiorazione della retribuzione oraria.
4.4 Dalle buste paga prodotte in giudizio risulta che in ciascun mese veniva corrisposto un rateo di 13ma in quota fissa corrispondente ad un dodicesimo della retribuzione tabellare mentre per la 14ma veniva riconosciuto un valore unitario (di importo inferiore rispetto alla paga oraria ordinaria) moltiplicato per le ore effettivamente lavorate nel mese (includendo eventuali ferie godute).
La convenuta costituita allega che tale metodologia è stata riconosciuta e confermata anche nell'accordo aziendale (doc. 2 del 6.9.2013, in cui si Controparte_2 legge al punto 7: “la corresponsione dei ratei di 13ma, 14ma, dei permessi ed ex festività verrà inserita all'interno della retribuzione mensile, così come previsto dal CCNL”
4.5 La Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 1935/2019, richiamata nella più recente sentenza n. 217/2023) si è pronunciata sull'interpretazione delle clausole contrattuali in esame:
“In punto di diritto, osserva la Corte che l'interpretazione degli accordi suddetti debba essere effettuata, trattandosi di atti di autonomia privata, seguendo i criteri contenuti negli articoli 1362-1371 cod. civ. e che debbano applicarsi nella fattispecie i principi sanciti dalla
Suprema Corte in materia di interpretazione dei contratti collettivi.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “nell'interpretazione del contratto collettivo ove il giudice di merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta senza necessità di far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, il cui intervento si giustifica solo nel caso in cui siano insufficienti i criteri principali (Cass. Sez. Lav.
19357/2013).
In altre decisioni la Corte di Cassazione ha precisato che “in materia, fra i criteri di ermeneutica contrattuale, fondamentale e prioritario è quello letterale, che è suscettibile di
12 integrazione mediante gli altri criteri interpretativi, i quali svolgono una funzione sussidiaria solo quando le espressioni dei contraenti siano di oscuro ed equivoco significato” (così in motivazione Cass. Sez. Lav. 26442/2011).
Tenuto conto di tali principi, ritiene la Corte di condividere, alla luce dell'inequivoco dato letterale dell'art. 61 , l'interpretazione già effettuata dal giudice di prime cure : l'articolo riguarda esclusivamente le modalità di erogazione ( “ Possono essere erogati attraverso ....
“ ) e non l'entità istituti oggetto della controversia”.
Sulla base di tali condivisibili argomentazioni, si deve ritenere quindi che le parti sociali abbiano voluto riconoscere alle singole cooperative esclusivamente la facoltà di scegliere un metodo alternativo, avente cadenza mensile, di corresponsione degli istituti differiti, e non anche la libertà di optare per un regime derogatorio che consenta di rideterminare la base di calcolo di tali voci in senso più favorevole al datore di lavoro.
La cooperativa può pertanto legittimamente adottare il metodo di corresponsione delle mensilità differite previsto dalla Sezione Cooperative del CCNL. Tuttavia, in assenza di ulteriori ed espresse previsioni derogatorie della disciplina generale del CCNL, non è consentito utilizzare tale forma di erogazione della 13 e 14 per scendere al di sotto dei trattamenti minimi previsti dalla contrattazione collettiva nella parte generale.
4.6 Si richiamano inoltre, in quanto condivise ed ispirate ai medesimi criteri interpretativi, le motivazioni con le quale il Tribunale di Treviso (cfr. 195/2024) ha risolto la questione in senso favorevole al socio lavoratore, sulla base dei medesimi criteri interpretativi: “l'art. 61 parte speciale facoltizza la maggiorazione della retribuzione oraria come strumento per corrispondere le mensilità aggiuntive, senza indicare i presupposti in presenza dei quali tale facoltà può essere dalla cooperativa datrice di lavoro correttamente esercitata. Non è però ipotizzabile che la scelta tra l'una e l'altra modalità sia rimessa alla incondizionata decisione della cooperativa datrice di lavoro, sia perché le clausole contrattuali sono, per definizione, fonte di un qualche vincolo per i contraenti sia perché è principio legislativo quello per il quale ai soci lavoratori deve garantirsi un trattamento retributivo minimo non inferiore a quello che la contrattazione collettiva del settore prevede per analoghe mansioni da cui, quantomeno, l'opzione per il criterio di cui all'art. 61 parte speciale non può dirsi corretta quando determini tale deteriore trattamento.” “Essendosi in presenza di un rapporto di lavoro continuativo ed a tempo pieno, privo di caratteri atti a giustificare, od a rendere in qualche modo congrua, la scelta della retribuzione su base oraria, risulta conseguentemente oscura la legittimazione per l'opzione del pagamento delle
13 mensilità aggiuntive in base all'art. 61 di parte speciale;
e nel momento in cui tale opzione risulta, altresì, pregiudizievole per il lavoratore rispetto al criterio previsto dagli artt. 18 e 19, invece congruo rispetto al rapporto di lavoro del ricorrente siccome concretamente articolatosi, l'opzione risulta violare il principio di cui all'art 3 l.142/01. E considerata altresì la dichiarazione congiunta in base alla quale “le associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore è quello previsto dal presente CCNL e con le modalità e specificità definite nella Sezione
Cooperative..”, deve concludersi che le norme della parte speciale non sono, neanche per lo stesso CCNL, mai applicabili qualora determinino un trattamento inferiore a quello che deriva dalla parte generale da cui, almeno nei casi in cui il rapporto di lavoro si concreti in forma perfettamente compatibile con la retribuzione su base mensile, l'art. 61 di parte speciale può, al massimo, incidere sulle modalità di corresponsione (mensile, e con conguagli) ma non anche sulla base di calcolo che rimane quella prevista dalla parte generale.”
4.7 La parte ricorrente ha chiesto per tale titolo il pagamento di € 1.384,14 lordi, così come calcolato dal ricorrente nel conteggio di cui al doc. 8, calcolo da considerarsi corretto in base ai presupposti di diritto sopra evidenziati e non contestato dalla resistente sotto il profilo della sua correttezza aritmetica.
5. La domanda avente per oggetto le differenze retributive per ricalcolo del minimo tabellare orario è fondata
5.1 la parte ricorrente ha correttamente evidenziato che gli importi orari riportati nei prospetti paga del periodo considerato in ricorso sono inferiori rispetto a quelli risultanti dalla divisione del minimo tabellare mensile per il divisore convenzionale di 168 previsto dal
CCNL. La parte ricorrente ha richiesto il pagamento di complessivi € 654,24 lordi come da conteggi prodotti come doc.
7. La parte convenuta costituita non ha svolto alcuna
Cont contestazione né sull'an né sul quantum. La parte convenuta è rimasta contumace è non ha potuto dimostrare fatti estintivi o impeditivi del diritto di credito del ricorrente
6. Il ricorrente ha chiesto il pagamento di differenze retributive maturate nel periodo
2013-2020. La parte convenuta eccepisce la prescrizione quinquennale e riconosce efficacia interruttiva al deposito del ricorso (19.10.2023). Pertanto, nella prospettazione di parte convenuta, sarebbero prescritti i crediti maturati anteriormente al quinquennio calcolato a ritroso dalla predetta data.
6.1 L'eccezione di prescrizione non è fondata.
14 Deve ribadirsi l'orientamento da sempre seguito da questo giudice che qui si richiama:
<< Ai fini della individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso abbiano dato le parti nell'attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, della effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore).
La prescrizione decorre come è noto in costanza di rapporto di lavoro nel caso in cui il rapporto sia assistito dalla tutela reale, ossia nel caso in cui siano ravvisabili i presupposti per l'applicabilità dell'art. 18 L.300/70 nella sua previsione ante riforma 92/12, assumendo in quel caso la tutela avverso i licenziamenti efficacia idonea ad annullare il c.d. metus del lavoratore proprio per la possibilità per il giudice di rimuovere in toto gli effetti del licenziamento illegittimo attraverso lo strumento della reintegra (Cass. 21.04.2017 n.
101598).
Si condivide l'orientamento espresso da buona parte della giurisprudenza di merito in virtù del quale nei rapporti di lavoro, quale quello in esame, regolati dall'art.18 (come poi modificato dalla L.92/12) – a fronte dell'innegabile effetto di “marginalizzazione” della tutela reintegratoria e di “valorizzazione” della tutela indennitaria - la prescrizione dei crediti retributivi deve ritenersi sospesa fino alla cessazione del rapporto: “…tenuto conto che ciò che conta è, appunto, il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e la considerazione che di esso ne abbiano le parti durante il suo svolgimento (senza che possano rilevare giudizi ex post provenienti dall'autorità giudiziaria) è indubbio che le riforme operate dalla L.
92/2012 alla disciplina dell'art. 18 L. 300/1970 abbiano depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi (vd. co. 5) in presenza delle quali - a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora - la tutela assicurata al lavoratore è solo di natura indennitaria. In una situazione siffatta, è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus per la quale debba tornare ad operare la regola di diritto fissata dalla Corte Costituzionale nel 1966 (nello stesso senso
Trib. Milano sent. n. 3460/2015; Trib. Milano sent. n. 2625/2016; Trib. Bergamo sent.
585/2017)" (Trib. Firenze 16.01.2018 n. 25; conf. Trib. Torino 08.03.2017; da ultimo Corte
Appello Milano sez. lav., 30/07/2019, ud. 05/03/2019, n.522).
15 Si rileva, difatti, che l'art.18 cit. nel testo attualmente in vigore – a differenza da quanto accadeva prima delle modifiche ex lege 92/12 – contempla la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6), con la logica e sensata conseguenza che dopo l'entrata in vigore della c.d. legge Fornero il prestatore di lavoro si trovi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, e che risulterà accertabile
(con i dubbi, l'alea e le incertezze riconnessi allo svolgimento del futuro instaurando giudizio), solamente ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
Nel caso in esame è pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro
(Cass. sez. un. 4942/12; Cass. 10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass.
23.1.2009 n. 1717; Cass.
4.6.2014 n. 12553) >> (G.d.L. Trib. Verona, sent.19.12.19 in proc.
n.259/16 R.G., dr. Cucchetto).
Detti orientamenti hanno poi rinvenuto convincente ed autorevole avallo anche nella più recente e condivisibile giurisprudenza di Cassazione: <“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d. lgs. n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione
e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012 il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art 2948 c.c. n. 4 e art. 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro >> (Cass. civ., sez. lav. sent. 26246/2022); con riguardo alla posizione dei soci lavoratori nelle società cooperative è intervenuta anche la recente pronuncia della Suprema Corte (n.25477/23) con la quale si è statuito che “che “per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c.,
n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Anche gli altri giudici di questo tribunale hanno recentemente mutato orientamento sulla decorrenza della prescrizione per i soci lavoratori di cooperativa, aderendo alla impostazione sopra illustrata (cfr. sent. n. 206/2024 est. n. 710/2023 est. Per_2
sent. nn. 253/23 e 418/23 est. Gesumunno) in quanto, a ben vedere, la possibilità Per_3
di ottenere una tutela ripristinatoria piena discende da una combinazione di circostanze
16 sottratte alla volontà del lavoratore e rientranti invece nella sfera negoziale del datore di lavoro, cui è dato di decidere se recidere uno o entrambi i rapporti, di lavoro e associativi, giacché nel caso di risoluzione solo del rapporto di lavoro, al lavoratore resterebbe la ordinaria tutela di cui alla legge 605/1966 o all'art. 18 versione Fornero o al d. lvo 23/2015
(Cass. 35678/2022).
Viene quindi a porsi la medesima situazione descritta dalla Suprema Corte nell'esposizione del principio di diritto di cui si è testé detto, ossia l'indeterminazione “delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata”, con l'ulteriore precisazione che tale indeterminazione appare ancora più evidente, in quanto discende, non solo dalla previsione variegata delle tutele, bensì anche dalla facoltà in capo al datore di lavoro di deliberare o meno l'esclusione dal vincolo cooperativistico;
non può dunque non ravvisarsi la persistenza, allo stato attuale del diritto vivente, di un metus del lavoratore, socio e dipendente della cooperativa, la cui tutela in caso di licenziamento dipende dalle imprevedibili scelte del datore di lavoro, sua controparte contrattuale.
Il termine di prescrizione non è dunque decorso alla data di notifica del ricorso introduttivo e per il ricorrente non vi erano diritti da ritenersi prescritti al momento di entrata in vigore della L. 92/12.
7 Il ricorrente ha pertanto diritto al pagamento della somma richiesta in ricorso a titolo di elemento perequativo (€ 1.930,81 lordi), ricalcolo 13^ e 14^ (€ 1.384,14) e per ricalcolo del compenso orario (€ 654,24) oltre agli interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito sin saldo. Nel conteggio prodotto come documento 8 è stata computata separatamente la voce richiesta per ricalcolo 13 e 14 mensilità comprendente anche la quota di incidenza sul TFR. Nel conteggio allegato come doc. 7 l'incidenza sul
TFR delle rimanenti voci (compresa la maggiorazione ex art. 9 CCNL) è stata conteggiata unitariamente. Pertanto nel dispositivo vi è condanna generica per l'incidenza di tali voci sul
TFR.
8 La società , quale ex datrice di lavoro e Parte_2
la società convenuta uale obbligata solidale ex art. Controparte_4
29 Dlg 276/2003, devono essere condannate in via solidale a versare tali somme al ricorrente, oltre accessori di legge.
La parte convenuta costituita, che ha svolto la rituale eccezione, ha diritto al beneficio della preventiva escussione per i crediti maturati sino all'entrata in vigore del DL
25/2017 (17.3.2017).
17 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta secondo i parametri vigenti. La soccombenza di parte ricorrente su uno dei capi della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede
Cont
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società
[...]
e convenuta quale Parte_2 Controparte_4
obbligata solidale ex art. 29 Dlg 276/2003, al pagamento in favore del ricorrente dei seguenti importi: € 1.930,81 lordi, oltre incidenza su TFR, a titolo di elemento perequativo ex art. 38 ccnl Trasporti e Logistica, € 654,24 lordi, oltre incidenza su TFR, a titolo di ricalcolo del compenso orario, € 1.384,14, comprensivi di incidenza su TFR, a titolo di ricalcolo di 13^ e 14^ mensilità, oltre agli interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito sino al saldo;
2) Rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
3) Riconosce alla parte convenuta il beneficio della Controparte_4
preventiva escussione del debitore principale per i crediti maturati sino al 17.3.2017;
4) Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate per l'intero in € 3.600 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15% e condanna le società convenute in solido a rifondere la quota residua al ricorrente.
Verona, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
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