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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/07/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania Pollicoro
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. M. Tafuro
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21.03.2023 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento della malattia professionale
(“ernie discali lombari”) denunciata in data 1.03.2022 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi importi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa CP_1
(tenendo conto altresì dell'esistenza di altri postumi già riconosciuti nella misura complessiva del
10%), oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Espletata la prova testimoniale e l'invocata consulenza tecnica, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
La prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte nel ricorso introduttivo e, dunque, oltre alle mansioni svolte dalla parte ricorrente, le sollecitazioni e gli sforzi ai quali è stata sottoposta durante l'espletamento della propria attività.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha così concluso:
• il ricorrente Sig. è affetto dalle lamentate e denunciate infermità, come Pt_1 precedentemente descritto;
• tali infermità possono essere considerate quali conseguenti all'attività lavorativa di operatore socio-sanitario, dovendo essere considerata “malattia professionale”;
• il grado di riduzione della capacità lavorativa può essere valutato in misura pari al 6% (sei per cento) che, in cumulo con precedenti menomazioni pari al 10%, consente una valutazione complessiva pari al 15% (quindici per cento);
• La decorrenza è da far risalire all'epoca della presentazione della domanda amministrativa
e, quindi, 01/03/2022.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, dovendosi considerare altresì i postumi già riconosciuti esistenti in capo alla ricorrente, e trattandosi dunque di un grado di menomazione complessivo pari al 15%, la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 15% (in virtù del cumulo con i precedenti postumi già
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riconosciuti) dalla domanda amministrativa del 16.03.23, di talché l' deve essere condannato CP_1 al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese di lite e della c.t.u. seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 15% dalla domanda amministrativa del 1°.3.2022, condanna l' al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.300,00 a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore della procuratrice della parte ricorrente, dichiaratasi antistataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 9 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania Pollicoro
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. M. Tafuro
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21.03.2023 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento della malattia professionale
(“ernie discali lombari”) denunciata in data 1.03.2022 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi importi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa CP_1
(tenendo conto altresì dell'esistenza di altri postumi già riconosciuti nella misura complessiva del
10%), oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Espletata la prova testimoniale e l'invocata consulenza tecnica, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
La prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte nel ricorso introduttivo e, dunque, oltre alle mansioni svolte dalla parte ricorrente, le sollecitazioni e gli sforzi ai quali è stata sottoposta durante l'espletamento della propria attività.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha così concluso:
• il ricorrente Sig. è affetto dalle lamentate e denunciate infermità, come Pt_1 precedentemente descritto;
• tali infermità possono essere considerate quali conseguenti all'attività lavorativa di operatore socio-sanitario, dovendo essere considerata “malattia professionale”;
• il grado di riduzione della capacità lavorativa può essere valutato in misura pari al 6% (sei per cento) che, in cumulo con precedenti menomazioni pari al 10%, consente una valutazione complessiva pari al 15% (quindici per cento);
• La decorrenza è da far risalire all'epoca della presentazione della domanda amministrativa
e, quindi, 01/03/2022.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, dovendosi considerare altresì i postumi già riconosciuti esistenti in capo alla ricorrente, e trattandosi dunque di un grado di menomazione complessivo pari al 15%, la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 15% (in virtù del cumulo con i precedenti postumi già
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riconosciuti) dalla domanda amministrativa del 16.03.23, di talché l' deve essere condannato CP_1 al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese di lite e della c.t.u. seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 15% dalla domanda amministrativa del 1°.3.2022, condanna l' al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.300,00 a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore della procuratrice della parte ricorrente, dichiaratasi antistataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 9 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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