Improcedibile
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/07/2025, n. 5908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5908 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05908/2025REG.PROV.COLL.
N. 05277/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5277 del 2022, proposto da -OMISSIS- S.r.l. Unipersonale in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres e Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Provincia del Verbano Cusio Ossola, rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Delzanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
di Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) - Piemonte, Regione Piemonte, Comune di Villadossola, Asl Vco – Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola, RI RZ, SA ON, PI TI quale erede di PP PI, EN LF, IN AO quale erede di AN SO, IN ON quale erede di AN SO, SC NA quale erede di PP PI, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Piemonte, Sezione I, n. 1107 del 2 dicembre 2021, resa inter partes , concernente un ordine di presentare piano di caratterizzazione e di provvedere all’attuazione della procedura di bonifica e al successivo ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
Vista la nota del 25 giugno 2025, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al gravame;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 237 del 2017, proposto innanzi al T.a.r. Piemonte, la Società -OMISSIS- S.r.l. Unipersonale in Liquidazione (di seguito anche la Società) aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza del 16 dicembre 2016, prot. n. 28473, conosciuta dalla ricorrente in data 5 gennaio 2017, del Segretario generale e Dirigente del Settore S.G. della Provincia Verbano Cusio Ossola, con la quale si ordina, ai sensi dell’art. 244, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, alla ricorrente, alla Leali s.p.a. in liquidazione e ad A.F.V. Acciaierie Beltrame s.p.a. di presentare il piano della caratterizzazione, ai sensi dell’art. 242, comma 3, e di provvedere all’attuazione della procedura di bonifica ex art. 242 e al successivo ripristino dello stato dei luoghi “ in relazione all'ambito territoriale interessato dalla rete di canali correlabili con lo stabilimento siderurgico ex Sisma, vale a dire di massima l'intero sviluppo della Roggia del Maglio e le aree idraulicamente sottese, ed alla contaminazione connessa con le lavorazioni siderurgiche ”.
2. La vicenda di causa può essere sintetizzata nei termini che seguono.
3. Con nota ARPA del 5 settembre 2006 prot. n. 105289, l’Ente comunicava che “ in attività di istituto, originata dalla richiesta di intervento formulata alla scrivente Arpa dai Carabinieri Stazione di Villadossola di cui alla citata nota CC n. 7/43-2006 e relativa ad evento inquinante occorso in data 6 luglio u.s. nelle acque della c.d. Roggia Maestra in comune di Villadossola, gli esiti degli accertamenti analitici compiuti sui campioni delle matrici ambientali interessate mostrano per i terreni latistanti la Roggia Maestra e per i sedimenti della stessa, il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CsC) previste per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V, D.Igs 152/06 per i parametri idrocarburi pesanti (C > 12), nichel, cadmio, cromo totale, piombo, rame e zinco (cfr Allegato 1). La presente è trasmessa a codesti destinatari ai sensi dell'art. 244, d.lgs. 152/06 per i provvedimenti di rispettiva competenza.”.
4. La Provincia di Verbano Cusio, con nota del 29 giugno 2006, comunicava l’avvio del procedimento volto all’emissione di ordinanza ex art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente). Successivamente, comunicava che “In esito alle risultanze del tavolo tecnico tra le parti svoltosi in data 17/07/2009 (dal quale è scaturita di fatto la sospensione del procedimento in questione) ed ai conseguenti approfondimenti del caso condotti allo scopo dl definire il regime delle responsabilità connesso, il Servizio scrivente, in condivisione con il Comune del Villadossola ed Arpa Piemonte Dipartimento dei VCO, ritiene di avere acquisito, in particolare in esito alle risultanze degli specifici tavoli tecnici condotti con i medesimi Enti, gli elementi sufficienti per poter riprendere il suddetto procedimento” e rilevando che “la ripresa del procedimento in oggetto...è finalizzata all'emissione di ordinanza ex art. 244 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di avvio del procedimento di bonifica ambientate ex art. 242 del D.Lgs. 162/06 e s.m.i. riferita (ambito territoriale e parametri) alla sola contaminazione attribuibile alle attività siderurgiche attribuibili al complesso "Ex Sisma" ", vale a dire alla contaminazione da metalli ed idrocarburi pesanti riscontrata e veicolata attraverso il complesso del reticolo di canali della Roggia del Maglio”.
5. Con ordinanza del 16 dicembre 2016, la Provincia di Verbano Cusio Ossola ordinava, ai sensi dell’art. 244 comma 2 d.lgs. n. 152/2006, di provvedere alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi in relazione all’ambito territoriale interessato dalla rete di canali correlabili con lo stabilimento. Il provvedimento veniva adottato nei confronti, tra gli altri, dell’odierna appellante.
6. Avverso l’ordinanza e contro tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi o presupposti proponeva ricorso l’odierna appellante, lamentando:
i) Violazione ed errata applicazione degli artt. 240, 242 e 244 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, eccesso di potere per incongruenza, contraddittorietà intrinseca, manifesta irrazionalità e difetto di motivazione, eccesso di potere per manifesta ingiustizia e per carenza d’istruttoria;
ii) Violazione ed errata applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, e degli artt. 239, 242, 244 e 250 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, eccesso di potere sotto altri profili per incongruenza, contraddittorietà intrinseca, manifesta irrazionalità e difetto di motivazione, eccesso di potere per manifesta ingiustizia e per carenza d’istruttoria e violazione del principio “chi inquina paga”;
iii) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione, nonché per contraddittorietà. Eccesso di potere per insussistenza ed errata valutazione dei presupposti. Violazione ed errata valutazione degli artt. 240, 242, 244 e dell’Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 sotto diversi, ulteriori profili, violazione ed errata applicazione del principio “chi inquina paga”;
iv) Violazione ed errata applicazione degli artt. 239, 242, 244 e 311, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, violazione del principio “chi inquina paga”, violazione ed errata applicazione dell’art. 2055 c.c., eccesso di potere per manifesta ingiustizia, per difetto di proporzionalità e per contraddittorietà;
v) Eccesso di potere per indeterminatezza, carenza di istruttoria e contraddittorietà, violazione ed errata applicazione dell’art. 240 del D.Lgs. n. 152/2006”
7. Il Piano di Caratterizzazione veniva approvato in sede di Conferenza con la determinazione n. 129 del 26 giugno 2018 della Città di Villadossola. Successivamente, la determinazione veniva annullata in autotutela. Conseguentemente. Veniva riaperto il procedimento.
8. Con ordinanza n. 65 del 21 febbraio 2019 il T.a.r. ha fissato per la trattazione nel merito l’udienza pubblica del 9 ottobre 2019, sulla base delle seguenti considerazioni: “preso atto che il piano di caratterizzazione presentato dalla ricorrente è stato approvato in data 20 giugno 2018; considerato che le operazioni di bonifica debbano essere individuate in concreto nell’ambito della conferenza di servizi convocata per il 25 febbraio 2019, nel corso della quale potranno essere eventualmente colmate le carenze istruttorie denunciate con i primi tre motivi del ricorso; ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente possono essere adeguatamente tutelate con la definizione del giudizio nel merito entro un termine congruo che tenga conto della complessità delle indagini necessarie per individuare le fonti inquinanti e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del sito”.
9. L’udienza pubblica del 9 ottobre 2019 veniva cancellata dal ruolo.
10. All’udienza del 6 ottobre 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
11. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. respingeva il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale pronuncia la Società ha interposto appello, notificato il 01/06/2022 e depositato il 27/06/2022, articolando i seguenti motivi (pagine 7-23):
I) error in judicando: paragrafi 2, 2.2 e 2.3 della sentenza - erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene sufficientemente provata la responsabilità dell’odierna appellante ;
II) error in judicando: paragrafo 3.4 della sentenza - erroneità della sentenza nella parte in cui autorizza l’amministrazione ad agire contro alcuni soltanto dei responsabili ;
III) error in judicando: paragrafo 3.4 della sentenza - erroneità della sentenza nella parte in cui non si pronuncia sulla natura della responsabilità, e non riconosce che si tratta di responsabilità parziaria ;
IV) error in procedendo: paragrafo 3.4 e 4 della sentenza - nullità della sentenza per incoerenza tra dispositivo e contenuto della sentenza .
12. In data 31 agosto 2022 la Provincia di Verbano Cusio Ossola si è costituita in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame.
13. Le parti depositavano istanza di rinvio dando atto dell’esistenza di trattative in corso finalizzate alla composizione della lite.
14. In vista dell’udienza, la Provincia di Verbano Cusio Ossola depositava una memoria con la quale insisteva per la reiezione del gravame.
15. Con memoria versata in atti il 30 maggio 2025, la parte appellante insisteva nelle proprie ragioni, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.
16. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 2 luglio 2025, è stata trattenuta in decisione.
17. Occorre preliminarmente evidenziare che, con dichiarazione del 25 giugno 2025, parte appellante ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, istanza alla quale controparte ha espressamente aderito con dichiarazione resa in atti in data 26 giugno 2025.
18. Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
19. A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
20. La definizione in rito del presente giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado come peraltro richiesto dalle parti congiuntamente.
21. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5277/2022), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO