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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco
Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6526 del Registro Generale Contenzioso 2008
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
residente in [...], Vill. elettivamente Parte_2
domiciliato in Messina, Via Cavalluccio, n. 3/A, presso lo studio dell'avv. Annunziata
DI PER dalla quale è rappresentato e difeso ATTORE
CONTRO
in proprio e nella qualità di erede di nata a Controparte_1 Persona_1
Messina il 14.03.1958, c.f. , residente in [...], Briga M., C.F._2
Via Comunale, n. 251, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Cadorna, n. 32, presso lo studio dell'avv. Caterina D'ANGELO dalla quale è rappresentata e difesa
E
in proprio e nella qualità di erede di Controparte_2 Per_2
nato a [...] il [...], c.f. ,
[...] C.F._3
residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, Via San Paolino, n. 40, presso lo studio dell'avv. Maria
PAGANO dalla quale è rappresentato e difeso
E
nata ad [...] il [...], c.f. , CP_3 C.F._4
residente in [...], nata a [...] il CP_4
1 TRIBUNALE di MESSINA 16.01.1970, c.f. , residente in [...]
Rinnovata, n. 2, e nato a [...] il [...], c.f. Controparte_5
, residente in [...], elettivamente domiciliati in C.F._6
Messina, Via S. Elia, n. 11, presso lo studio dell'avv. Giuseppe RUSSO dal quale sono rappresentati e difesi CONVENUTI
E
e Controparte_6 Controparte_7
Eredi di Persona_3
e nella qualità di Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi di Persona_4
in proprio e nella qualità di erede di Parte_6 Persona_5
e nella qualità di eredi di Controparte_8 Controparte_9 Per_5
;
[...]
e nella qualità Controparte_10 CP_11 CP_12
di eredi di Persona_1
e CONVENUTI CP_13 Parte_7
avente per OGGETTO: actio negatoria servitutis e risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30.09.2008 ha convenuto in Parte_1
giudizio e e Controparte_6 Controparte_7 Persona_3 CP_1
(detta ,
[...] Persona_2 CP_14 Persona_4 [...]
e Persona_5 Persona_1 CP_13 Parte_7
al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto dei convenuti all'allaccio delle rispettive condotte di scarico alla sua conduttura fognaria e la loro condanna, ai sensi degli artt. 949 o 2058 c.c., alla rimozione dell'allaccio abusivo nonché al risarcimento degli ulteriori danni ad esso conseguenti.
Alla prima udienza del 12.03.2009 si è costituito in giudizio Persona_3 all'udienza dell'11.12.2009 si è costituito in giudizio Persona_5
All'udienza del 28.11.2013 l'attore ha dato atto del decesso della convenuta
[...]
prima della notifica dell'atto di citazione e ha chiesto di essere Persona_4
2 TRIBUNALE di MESSINA autorizzato alla citazione dei suoi eredi, e Parte_3 Parte_4
ha, inoltre, dato atto del fatto che titolari di uno degli immobili Parte_5
collegati al proprio impianto fognario erano e CP_3 CP_4
e non anche i soggetti inizialmente ritenuti tali, e cioè Controparte_5 CP_13
e e ha quindi chiesto di essere autorizzato alla loro
[...] Parte_7
citazione in giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 11.10.2013, si sono costituiti in giudizio e CP_3 CP_4 Controparte_5
All'udienza del 18.06.2014 l'attore ha rinunciato all'azione nei confronti dei convenuti e CP_13 Parte_7
Dichiarato interrotto il giudizio all'udienza del 11.10.2017 per il decesso di
è stato riassunto nei confronti di e Persona_3 Controparte_6
degli eredi di collettivamente ed Controparte_7 Persona_3
impersonalmente e di di di Controparte_1 Persona_2 Pt_3
, e di degli
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_5
eredi di nel frattempo deceduta – e cioè Persona_1 CP_10
, e – di
[...] Controparte_1 CP_11 CP_12
e e di CP_13 Parte_7 CP_3 CP_4
e
[...] Controparte_5
Con comparsa di risposta, depositata in data 16.04.2019, si è costituita in giudizio Controparte_1
Con atto depositato in data 25.03.2022 l'attore ha rinunciato alla domanda nei confronti degli eredi di e ha dato atto dell'accettazione dell'eredità Persona_3
di a seguito dello svolgimento di apposito procedimento in corso Persona_1
di causa, da parte di insistendo nella domanda articolata nei suoi Controparte_1
confronti.
Con successivo atto, depositato in data 03.06.2022, l'attore ha rinunciato alla domanda nei confronti di ha ribadito la rinuncia all'azione nei Controparte_6
confronti di e e ha chiesto l'integrazione CP_13 Parte_7
3 TRIBUNALE di MESSINA del contraddittorio nei confronti di e di CP_2 CP_2 Parte_6
quali titolari degli immobili collegati al proprio impianto fognario.
[...]
Dichiarata nuovamente l'interruzione del giudizio all'udienza del 01.02.2023 per il decesso di il procedimento è stato riassunto nei confronti Persona_5 di dell'erede di nel frattempo deceduta, Controparte_7 Persona_2
e cioè di e Controparte_2 Parte_3 Parte_4
degli eredi di collettivamente ed Parte_5 Persona_5
impersonalmente, di e di e Controparte_1 CP_3 CP_4
Controparte_5
Con comparsa di risposta, depositata in data 22.01.2024, si è costituito in giudizio in qualità di erede di Controparte_2 Persona_2
Successivamente, a seguito di ordine del Giudice ex art. 102 c.p.c., è stato integrato il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti Controparte_2
e di con comparsa di risposta depositata in data 05.07.2024, Parte_6
si è costituito in giudizio anche in proprio. Controparte_2
L'attore, dopo aver dato prova di aver ritualmente riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di collettivamente ed impersonalmente Persona_5
nell'ultimo domicilio del defunto, con note di trattazione scritta depositate in data
08.07.2024 ha prodotto la dichiarazione di accettazione dell'eredità di Per_5
da parte del coniuge e delle figlie
[...] Parte_6 Controparte_8
e Controparte_9
I convenuti e gli eredi di Controparte_6 Controparte_7 Per_3
, e in proprio e
[...] Parte_3 Pt_4 Parte_5 Parte_6
nella qualità di erede di , e e Persona_5 Controparte_8 CP_9
, e
[...] Controparte_10 CP_11 CP_12
e pur ritualmente citati, non si sono CP_13 Parte_7
costituiti e ne va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, appare opportuno richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità
4 TRIBUNALE di MESSINA assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 19845/2019).
L'attore ha espressamente rinunciato all'azione nei confronti di CP_13
e tramite dichiarazione resa personalmente all'udienza
[...] Parte_7
del 18.06.2014; ha, poi, rinunciato all'azione nei confronti degli eredi di Per_3
con memoria depositata in data 25.03.2022 e nei confronti di
[...] CP_6
con note di trattazione scritta depositate in data 03.06.2022:
[...]
conseguentemente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei loro riguardi.
Per quanto concerne la posizione degli eredi di a seguito Persona_1 di accettazione dell'eredità da parte di l'attore ha insistito nella Controparte_1
domanda proposta nei suoi confronti e non anche nei confronti dei convenuti in riassunzione e Controparte_10 CP_11 CP_12
deve, pertanto, ritenersi implicitamente rinunciata la domanda nei loro riguardi e, conseguentemente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere anche nei loro confronti.
Per quanto concerne la posizione della convenuta e degli Persona_4
eredi e si osserva che, Parte_3 Parte_4 Parte_5
secondo il principio affermato dalla Corte di legittimità, “[…] Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1, cod. civ.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato
5 TRIBUNALE di MESSINA contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile. […]” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 11688/01).
All'udienza del 28.11.2013 l'attore, dopo aver riconosciuto che la notificazione dell'atto di citazione alla convenuta era avvenuta in data Persona_4
28.10.2008, ovvero successivamente al suo decesso avvenuto in data 22.10.2008 e documentato mediante la produzione del certificato anagrafico storico prodotto agli atti, ha chiesto l'autorizzazione a rinotificare l'atto di citazione ai suoi eredi Pt_3
, e
[...] Parte_4 Pt_3 Parte_5
Alla luce del principio di diritto sopra esposto, la notificazione doveva essere ritenuta inesistente;
conseguentemente, non si sarebbe dovuta autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_3 Parte_4
e quali eredi della convenuta deceduta (v. Cass. Civ., sent. n. Parte_5
11688/01).
Tuttavia, è principio consolidato quello per cui “L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio,
l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è
6 TRIBUNALE di MESSINA configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo.”
(cfr. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 22835/24).
In sostanza, nel caso di azione di accertamento dell'inesistenza di diritti sul proprio fondo ex art. 949 c.c. si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo nei confronti di tutti i soggetti comproprietari degli immobili dominanti laddove l'azione sia diretta, oltre che all'accertamento dell'inesistenza di diritti altrui sul proprio bene, anche alla modificazione della cosa comune.
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto dei convenuti di allacciare il loro impianto fognario al proprio ma anche una modificazione della cosa mediante la rimozione di tale allaccio abusivo;
pertanto, deve affermarsi che sono litisconsorti necessari dal lato passivo rispetto alla domanda di condanna ad un facere tutti i soggetti comproprietari degli immobili serviti dall'unico impianto fognario asseritamente abusivo ed allacciato a quello dell'attore i quali da una eventuale pronuncia di condanna alla rimozione del collegamento all'impianto fognario potrebbero essere pregiudicati.
Alla luce di tali premesse l'autorizzazione alla citazione in giudizio dei convenuti e deve ritenersi Parte_3 Parte_4 Parte_5
legittima in quanto necessaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
Medesimo ragionamento deve essere fatto in merito alla posizione dei convenuti e CP_3 CP_4 Controparte_5
Al riguardo si osserva che, all'udienza del 28.11.2013, l'attore ha dato atto di aver scoperto, a seguito di ricerche compiute presso l'Agenzia del Territorio, che i titolari dell'immobile collegato al proprio impianto fognario e, come tali, legittimati passivi rispetto all'azione esercitata dall'attore, erano CP_3 CP_4
e e non anche i loro genitori e
[...] Controparte_5 CP_13
– nei cui confronti ha, infatti, espressamente rinunciato alla Parte_7
domanda – ed ha chiesto al Giudice di essere autorizzato a citarli in giudizio.
Astrattamente, nemmeno tale autorizzazione avrebbe dovuto essere concessa in quanto, per un verso, è onere dell'attore provvedere prima dell'instaurazione del giudizio all'esatta individuazione del soggetto nei cui confronti proporre la domanda e
7 TRIBUNALE di MESSINA che è concessa all'attore la facoltà di chiamare in causa terzi esclusivamente alla prima udienza ove tale esigenza difensiva sorga in conseguenza delle difese esposte dal convenuto – circostanza, quest'ultima, non verificatasi nel caso di specie – e che, per altro verso, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Condizione legittimante l'adozione dell'ordine di chiamata in causa di un terzo è la negazione da parte dell'originario convenuto della titolarità passiva della obbligazione azionata e della indicazione in capo al terzo di detta titolarità. Pertanto, qualora il convenuto sia rimasto contumace, il giudice che, di ufficio, ipotizzi la esistenza di un diverso obbligato e ne ordini la sostituzione a quello individuato dall'attore, manifesta non già il legittimo intento di consentire, nel "simultaneus procesus", la individuazione del vero obbligato, bensì la indebita intenzione di correggere in via officiosa la supposta erroneità della "vocatio in iudicio" da parte attrice, incorrendo, così, nel vizio di extrapetizione.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 1, n. 13165/07).
Tuttavia, alla luce dei principi sopra affermati, anche tali soggetti devono essere ritenuti litisconsorti necessari talché l'autorizzazione alla loro citazione in giudizio deve ritenersi non tanto autorizzata ai sensi dell'art. 107 c.p.c. quanto piuttosto necessaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c. sotto il cui diverso ambito applicativo è certamente legittima.
Ciò premesso in punto di verifica dell'integrità del contraddittorio, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad agire dal lato attivo.
Preliminarmente si ricorda che, nell'azione reale di "negatoria servitutis", la legittimazione processuale attiva compete “…non soltanto al proprietario, ma anche al titolare di un diritto reale di godimento sul fondo servente diverso da quello di proprietà” (v. Cass. Civ., ord. n. 11823/18).
La legittimazione processuale attiva – ma lo stesso dicasi per quella passiva –
“…compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù…” e “…rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali, sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende
8 TRIBUNALE di MESSINA proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi.”
(v. Cass. Civ., sent. 26769/14).
In merito, poi, all'individuazione della parte gravata dall'onere della prova della condizione dell'azione, la Suprema Corte ha, più volte, affermato che la prova della sua sussistenza grava, in ossequio al normale dispiegarsi del criterio di riparto ex art. 2697 c.c., su colui il quale avanza la relativa domanda (v., in fattispecie analoghe, sent.
n. 10579/12 e sent. n. 25342/16).
Infine, con riguardo all'estensione dell'onere probatorio gravante su chi esercita l'actio negatoria ex art. 949 c.c. la Corte ha chiarito che “[…] Nell'actio negatoria servitutis, infatti, la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario non ha l'onere di fornire, come nell'azione di revindica (e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprietà del fondo servente (Cass. n. 2838 del 1999; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 21851 del 2014). Tuttavia, nel caso, come quello in esame, in cui il convenuto lo contesti, l'attore ha l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente anche se può fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni (Cass. n. 803 del 2022; Cass. n. 472 del 2017; Cass. n. 21851 del 2014; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 2838 del 1999). […]”.
Ha ulteriormente precisato che “[…] Nell'azione negatoria, in effetti, la titolarità del bene (che, pertanto, il giudice, specie se contestata, come nella specie, deve sempre accertare, sia pur in via incidentale, anche se la relativa domanda non è stata espressamente proposta) si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, per contro, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un
9 TRIBUNALE di MESSINA rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 24183 del 2021, in motiv.). […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n.
1905/23).
Quindi sebbene, nel caso di esercizio dell'actio negatoria ex art. 949 c.c., la parte che agisce in giudizio non sia tenuta a fornire la prova rigorosa della proprietà del bene di cui invoca la tutela reale o di altro diritto reale su cosa altrui – non costituendo l'accertamento di tale diritto l'oggetto principale del giudizio – questa è, tuttavia, tenuta a dimostrare di esserne titolare o di possederlo in forza di un diritto reale diverso dalla proprietà e di essere, perciò, legittimata ad esercitare la relativa azione: ciò vale soprattutto ove la legittimazione attiva sia stata contestata dalle controparti.
Ebbene, l'attore ha agìto in giudizio asserendo di essere proprietario di un impianto fognario da lui realizzato a seguito al rilascio di regolari autorizzazioni amministrative;
ha prodotto, quale prova a sostegno di tale affermazione, esclusivamente la copia di una comunicazione di fine lavori del 14.07.1999, indirizzata alla Provincia di Messina – nella quale è indicato l'oggetto dei lavori consistenti nello scavo e nella posa di una condotta fognaria lungo il suolo provinciale e vengono richiamate un'autorizzazione provinciale prot. n. 22749 del 16.06.1999 e un'autorizzazione comunale prot. n. 1224 del 04.09.1998 – nonché la copia di una comunicazione di fine lavori del 14.07.1999, indirizzata al nella Controparte_15
quale è indicato l'oggetto dei lavori consistenti nell'allaccio alla fognatura comunale e vengono richiamate le medesime autorizzazioni amministrative già oggetto della precedente comunicazione di inizio lavori, anch'essa prodotta in atti, datata
29.06.1999 ed anch'essa richiamante le predette autorizzazioni comunale e provinciale.
La convenuta ha contestato la titolarità in capo all'attore CP_1
dell'impianto in questione asserendo che, sebbene nella documentazione prodotta vi sia un richiamo alle autorizzazioni amministrative rilasciate per la sua realizzazione sul suolo pubblico, tuttavia queste non erano state prodotte talché il relativo contenuto e termini erano ignoti;
conseguentemente, in mancanza di una prova rigorosa della
10 TRIBUNALE di MESSINA concessione del diritto alla realizzazione della conduttura e della natura di tale diritto, quest'ultima, in quanto insistente sul suolo provinciale, sarebbe di proprietà del titolare del suolo ai sensi dell'art. 934 c.c., il che priverebbe l'attore della legittimazione ad agire in negatoria servitutis.
Preliminarmente, dall'esame della documentazione prodotta dall'attore, e cioè sia la comunicazione di inizio lavori indirizzata alla Provincia di Messina sopra richiamata, sia la denuncia del 23.04.2007 – nella quale il evidenziava Pt_1
che “…avendo riscontrato da ispezione periodica, una immissione abusiva di scarico fognario sulla condotta fognaria privata del detto fabbricato, ubicata parte in terreno di proprietà esclusiva e parte su suolo di competenza della Provincia. Che
l'immissione abusiva è stata effettuata nel tratto di rete privata ubicata nel suolo della
Provincia…” – emerge che l'impianto per cui è causa è stato realizzato nel sottosuolo del terreno provinciale.
È stata anche espletata una consulenza tecnica d'ufficio ed il C.T.U., nel descrivere lo stato dei luoghi, ha riscontrato che “… L'immobile dell'attore è ubicato in posizione arretrata rispetto alla viabilità pubblica comunale (via Nazionale o
S.S.114) su cui insiste la condotta fognaria principale;
si accede all'immobile percorrendo una strada secondaria della lunghezza di circa 25m, prevalentemente pedonale ed aperta al pubblico transito, definita negli atti di causa “suolo provinciale”. Lungo tale tracciato sono posizionati anche l'ingresso per l'immobile dei convenuti e l'accesso ad una corte comune tra l'immobile e CP_13 CP_13
quello dei convenuti ”; con particolare riguardo Controparte_16 all'impianto fognario realizzato dall'attore il C.T.U. ha accertato che “…Da quanto emerge dagli atti di causa, l'attore ha realizzato nell'anno 1999 una condotta di scarico dei reflui provenienti dalla propria abitazione che, transitando lungo la stradella secondaria precedentemente descritta, si collega direttamente alla “nuova fognatura comunale” esistente sulla via Nazionale.”.
In ordine, poi, al punto di allaccio dell'impianto fognario dei convenuti alla condotta esistente, il consulente tecnico d'ufficio ha rappresentato che “…è stata realizzata una nuova tubazione fognaria per gli scarichi dei convenuti che però non è
11 TRIBUNALE di MESSINA stata collegata alla fognatura comunale, ma ha intercettato la condotta realizzata dall'attore; in pratica è stato realizzato un pozzetto unico di raccolta, utilizzando come collegamento alla fognatura comunale la porzione di tubazione della condotta dell'attore rimasta a valle di tale pozzetto…”; ha, inoltre, allegato una planimetria dell'impianto fognario dalla quale emerge che l'allaccio abusivo era stato realizzato proprio nel tratto terminale insistente nella stradella secondaria provinciale.
L'attore stesso, infine, nella propria comparsa conclusionale depositata in data
02.12.2024, alla pag. 4) ha ammesso che l'allaccio all'impianto fognario è avvenuto sul suolo pubblico.
Ritenuta, quindi, pacifica la circostanza per la quale l'impianto fognario oggetto di causa è stato realizzato dall'attore nel sottosuolo della strada provinciale, ritiene il
Tribunale che il non ha fornito la prova della titolarità del suddetto Pt_1
impianto che costituisce una condizione dell'actio negatoria servitutis.
Invero, costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà
l'accessione disciplinata dall'art. 934 c.c. secondo cui “Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.”.
È, quindi, normativamente prevista una presunzione relativa di acquisto del diritto di proprietà di tutte le opere presenti sopra e sotto il suolo in capo al proprietario del suolo stesso, anche laddove queste siano state realizzate da terzi con materiali propri.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'acquisto per accessione delle opere in favore del proprietario del suolo, ai sensi dell'art. 934 cod. civ., si realizza istantaneamente, senza che occorra alcuna manifestazione di volontà di questo volta a ritenere quanto edificato sul proprio terreno, costituendo invece la manifestazione di volontà acquisitiva del medesimo proprietario condizione per l'insorgere dell'obbligo di pagamento dell'indennità prevista dall'art. 936, secondo comma, cod. civ.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 11742/13; sent. n. 23347/09).
12 TRIBUNALE di MESSINA L'art. 934 c.c. fa, tuttavia, salva la possibilità che la legge o un titolo di diversa natura attribuiscano ad un soggetto diverso dal proprietario del suolo un diritto di superficie, cioè il diritto di costruire sopra o sotto lo stesso e di mantenere la proprietà dell'opera realizzata, oppure un diritto di servitù con collegato diritto alla realizzazione delle opere necessarie al relativo esercizio.
Ebbene, l'attore ha soltanto affermato l'esistenza del titolo in ragione del quale sarebbe stato autorizzato a realizzare un impianto fognario nel sottosuolo pubblico – e cioè il titolo di natura pubblicistica con il quale gli sarebbe stato attribuito il diritto di realizzare l'opera acquisendone la proprietà superficiaria o, alternativamente, il diritto di utilizzarla per il passaggio delle proprie acque reflue – ma non ha prodotto la documentazione comprovante l'esistenza di tale titolo al fine di comprenderne natura, contenuto e limiti.
L'attore, infatti, ha depositato in giudizio esclusivamente le comunicazioni di inizio e di fine lavori da lui effettuate ma non le autorizzazioni amministrative da queste richiamate;
in particolare, l'autorizzazione amministrativa prot. n. 22749 del
16.06.1999 rilasciata dalla Provincia di Messina con la quale era stata autorizzata la realizzazione dell'impianto fognario sotto il suolo provinciale e che costituisce il titolo eventualmente attributivo di un diritto, allo stato di ignota natura, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 c.c., eviterebbe che l'opera debba essere considerata di proprietà della Provincia per accessione.
In mancanza, quindi, della prova dell'esistenza del titolo in ragione del quale l'attore avrebbe acquisito il diritto di superficie sull'impianto fognario realizzato sul suolo pubblico o, alternativamente, il diritto di servitù di scarico delle acque impure attraverso l'impianto fognario di proprietà della Provincia – in sostanza, in mancanza della prova della legittimazione processuale attiva che costituisce una condizione dell'azione – le domande di negatoria servitutis e di condanna alla rimozione dell'allaccio abusivo devono essere dichiarate inammissibili.
Inoltre, alla luce delle superiori argomentazioni, anche qualificando la domanda avanzata dall'attore non come azione negatoria ex art. 949 c.c. bensì come domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2057 c.c.,
13 TRIBUNALE di MESSINA ugualmente la stessa andrebbe rigettata per mancanza di prova della titolarità del diritto di cui è stata affermata la lesione o la compressione.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nulla sulle spese del giudizio nei rapporti tra e Parte_1 CP_13
, gli eredi di
[...] Parte_7 Persona_3 Controparte_6
e data la rinuncia Controparte_10 CP_11 CP_12 dell'attore alla domanda e la contumacia dei convenuti.
Nulla sulle spese del giudizio anche nei rapporti tra e Parte_1
e Controparte_7 Parte_3 Parte_4 Parte_5
data la Parte_6 Controparte_8 Controparte_9
soccombenza dell'attore e la contumacia dei convenuti.
Per le altre parti le spese del giudizio seguono la soccombenza;
vanno, pertanto, poste a carico dell'attore e, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate, liquidate in favore di in Controparte_1
complessivi € 5.000,00 per compensi di avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione di legge;
in favore di in complessivi € 5.000,00 per compensi di Controparte_2
avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, €
1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
in favore di e CP_3 CP_4 in complessivi € 5.000,00 per compensi di avvocato di cui € Controparte_5
1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese e gli onorari di C.T.U. vanno posti definitivamente a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni ed a carico del solo attore soccombente nei rapporti interni, con obbligo di quest'ultimo di rifonderle ove anticipate, integralmente o parzialmente, dai convenuti.
14 TRIBUNALE di MESSINA
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_13
gli eredi di Parte_7 Persona_3 Controparte_6
e Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_7
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
e Pt_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_8 [...]
e CP_9 CP_3 CP_4 Controparte_5
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra e Parte_1
gli eredi di CP_13 Parte_7 Persona_3 CP_6
e
[...] Controparte_10 CP_11 CP_12
2) dichiara l'inammissibilità della domanda articolata da Parte_1
nei confronti di , Controparte_7 Controparte_1 Controparte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e Controparte_8 Controparte_9 CP_3 CP_4
Controparte_5
3) nulla sulle spese di lite tra e Parte_1 CP_13
gli eredi di Parte_7 Persona_3 Controparte_6
e data la rinuncia Controparte_10 CP_11 CP_12 dell'attore alla domanda e la contumacia dei convenuti;
4) nulla sulle spese di lite tra e Parte_1 Controparte_7
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e data la soccombenza dell'attore e la Controparte_8 Controparte_9
contumacia dei convenuti;
5) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore di che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi di Controparte_1 avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, €
1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario che
15 TRIBUNALE di MESSINA ha reso la rituale dichiarazione di legge;
in favore di che Controparte_2 liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi di avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, €
1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
in favore di e che liquida CP_3 CP_4 Controparte_5
in complessivi € 5.000,00 per compensi di avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U. a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni ed esclusivamente a carico dell'attore soccombente nei rapporti interni, con obbligo di quest'ultimo di rifonderle ove anticipate, integralmente o parzialmente, dai convenuti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 16.03.2025. Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco
Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6526 del Registro Generale Contenzioso 2008
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
residente in [...], Vill. elettivamente Parte_2
domiciliato in Messina, Via Cavalluccio, n. 3/A, presso lo studio dell'avv. Annunziata
DI PER dalla quale è rappresentato e difeso ATTORE
CONTRO
in proprio e nella qualità di erede di nata a Controparte_1 Persona_1
Messina il 14.03.1958, c.f. , residente in [...], Briga M., C.F._2
Via Comunale, n. 251, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Cadorna, n. 32, presso lo studio dell'avv. Caterina D'ANGELO dalla quale è rappresentata e difesa
E
in proprio e nella qualità di erede di Controparte_2 Per_2
nato a [...] il [...], c.f. ,
[...] C.F._3
residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, Via San Paolino, n. 40, presso lo studio dell'avv. Maria
PAGANO dalla quale è rappresentato e difeso
E
nata ad [...] il [...], c.f. , CP_3 C.F._4
residente in [...], nata a [...] il CP_4
1 TRIBUNALE di MESSINA 16.01.1970, c.f. , residente in [...]
Rinnovata, n. 2, e nato a [...] il [...], c.f. Controparte_5
, residente in [...], elettivamente domiciliati in C.F._6
Messina, Via S. Elia, n. 11, presso lo studio dell'avv. Giuseppe RUSSO dal quale sono rappresentati e difesi CONVENUTI
E
e Controparte_6 Controparte_7
Eredi di Persona_3
e nella qualità di Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi di Persona_4
in proprio e nella qualità di erede di Parte_6 Persona_5
e nella qualità di eredi di Controparte_8 Controparte_9 Per_5
;
[...]
e nella qualità Controparte_10 CP_11 CP_12
di eredi di Persona_1
e CONVENUTI CP_13 Parte_7
avente per OGGETTO: actio negatoria servitutis e risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30.09.2008 ha convenuto in Parte_1
giudizio e e Controparte_6 Controparte_7 Persona_3 CP_1
(detta ,
[...] Persona_2 CP_14 Persona_4 [...]
e Persona_5 Persona_1 CP_13 Parte_7
al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto dei convenuti all'allaccio delle rispettive condotte di scarico alla sua conduttura fognaria e la loro condanna, ai sensi degli artt. 949 o 2058 c.c., alla rimozione dell'allaccio abusivo nonché al risarcimento degli ulteriori danni ad esso conseguenti.
Alla prima udienza del 12.03.2009 si è costituito in giudizio Persona_3 all'udienza dell'11.12.2009 si è costituito in giudizio Persona_5
All'udienza del 28.11.2013 l'attore ha dato atto del decesso della convenuta
[...]
prima della notifica dell'atto di citazione e ha chiesto di essere Persona_4
2 TRIBUNALE di MESSINA autorizzato alla citazione dei suoi eredi, e Parte_3 Parte_4
ha, inoltre, dato atto del fatto che titolari di uno degli immobili Parte_5
collegati al proprio impianto fognario erano e CP_3 CP_4
e non anche i soggetti inizialmente ritenuti tali, e cioè Controparte_5 CP_13
e e ha quindi chiesto di essere autorizzato alla loro
[...] Parte_7
citazione in giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 11.10.2013, si sono costituiti in giudizio e CP_3 CP_4 Controparte_5
All'udienza del 18.06.2014 l'attore ha rinunciato all'azione nei confronti dei convenuti e CP_13 Parte_7
Dichiarato interrotto il giudizio all'udienza del 11.10.2017 per il decesso di
è stato riassunto nei confronti di e Persona_3 Controparte_6
degli eredi di collettivamente ed Controparte_7 Persona_3
impersonalmente e di di di Controparte_1 Persona_2 Pt_3
, e di degli
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_5
eredi di nel frattempo deceduta – e cioè Persona_1 CP_10
, e – di
[...] Controparte_1 CP_11 CP_12
e e di CP_13 Parte_7 CP_3 CP_4
e
[...] Controparte_5
Con comparsa di risposta, depositata in data 16.04.2019, si è costituita in giudizio Controparte_1
Con atto depositato in data 25.03.2022 l'attore ha rinunciato alla domanda nei confronti degli eredi di e ha dato atto dell'accettazione dell'eredità Persona_3
di a seguito dello svolgimento di apposito procedimento in corso Persona_1
di causa, da parte di insistendo nella domanda articolata nei suoi Controparte_1
confronti.
Con successivo atto, depositato in data 03.06.2022, l'attore ha rinunciato alla domanda nei confronti di ha ribadito la rinuncia all'azione nei Controparte_6
confronti di e e ha chiesto l'integrazione CP_13 Parte_7
3 TRIBUNALE di MESSINA del contraddittorio nei confronti di e di CP_2 CP_2 Parte_6
quali titolari degli immobili collegati al proprio impianto fognario.
[...]
Dichiarata nuovamente l'interruzione del giudizio all'udienza del 01.02.2023 per il decesso di il procedimento è stato riassunto nei confronti Persona_5 di dell'erede di nel frattempo deceduta, Controparte_7 Persona_2
e cioè di e Controparte_2 Parte_3 Parte_4
degli eredi di collettivamente ed Parte_5 Persona_5
impersonalmente, di e di e Controparte_1 CP_3 CP_4
Controparte_5
Con comparsa di risposta, depositata in data 22.01.2024, si è costituito in giudizio in qualità di erede di Controparte_2 Persona_2
Successivamente, a seguito di ordine del Giudice ex art. 102 c.p.c., è stato integrato il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti Controparte_2
e di con comparsa di risposta depositata in data 05.07.2024, Parte_6
si è costituito in giudizio anche in proprio. Controparte_2
L'attore, dopo aver dato prova di aver ritualmente riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di collettivamente ed impersonalmente Persona_5
nell'ultimo domicilio del defunto, con note di trattazione scritta depositate in data
08.07.2024 ha prodotto la dichiarazione di accettazione dell'eredità di Per_5
da parte del coniuge e delle figlie
[...] Parte_6 Controparte_8
e Controparte_9
I convenuti e gli eredi di Controparte_6 Controparte_7 Per_3
, e in proprio e
[...] Parte_3 Pt_4 Parte_5 Parte_6
nella qualità di erede di , e e Persona_5 Controparte_8 CP_9
, e
[...] Controparte_10 CP_11 CP_12
e pur ritualmente citati, non si sono CP_13 Parte_7
costituiti e ne va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, appare opportuno richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità
4 TRIBUNALE di MESSINA assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 19845/2019).
L'attore ha espressamente rinunciato all'azione nei confronti di CP_13
e tramite dichiarazione resa personalmente all'udienza
[...] Parte_7
del 18.06.2014; ha, poi, rinunciato all'azione nei confronti degli eredi di Per_3
con memoria depositata in data 25.03.2022 e nei confronti di
[...] CP_6
con note di trattazione scritta depositate in data 03.06.2022:
[...]
conseguentemente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei loro riguardi.
Per quanto concerne la posizione degli eredi di a seguito Persona_1 di accettazione dell'eredità da parte di l'attore ha insistito nella Controparte_1
domanda proposta nei suoi confronti e non anche nei confronti dei convenuti in riassunzione e Controparte_10 CP_11 CP_12
deve, pertanto, ritenersi implicitamente rinunciata la domanda nei loro riguardi e, conseguentemente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere anche nei loro confronti.
Per quanto concerne la posizione della convenuta e degli Persona_4
eredi e si osserva che, Parte_3 Parte_4 Parte_5
secondo il principio affermato dalla Corte di legittimità, “[…] Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1, cod. civ.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato
5 TRIBUNALE di MESSINA contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile. […]” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 11688/01).
All'udienza del 28.11.2013 l'attore, dopo aver riconosciuto che la notificazione dell'atto di citazione alla convenuta era avvenuta in data Persona_4
28.10.2008, ovvero successivamente al suo decesso avvenuto in data 22.10.2008 e documentato mediante la produzione del certificato anagrafico storico prodotto agli atti, ha chiesto l'autorizzazione a rinotificare l'atto di citazione ai suoi eredi Pt_3
, e
[...] Parte_4 Pt_3 Parte_5
Alla luce del principio di diritto sopra esposto, la notificazione doveva essere ritenuta inesistente;
conseguentemente, non si sarebbe dovuta autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_3 Parte_4
e quali eredi della convenuta deceduta (v. Cass. Civ., sent. n. Parte_5
11688/01).
Tuttavia, è principio consolidato quello per cui “L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio,
l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è
6 TRIBUNALE di MESSINA configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo.”
(cfr. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 22835/24).
In sostanza, nel caso di azione di accertamento dell'inesistenza di diritti sul proprio fondo ex art. 949 c.c. si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo nei confronti di tutti i soggetti comproprietari degli immobili dominanti laddove l'azione sia diretta, oltre che all'accertamento dell'inesistenza di diritti altrui sul proprio bene, anche alla modificazione della cosa comune.
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto dei convenuti di allacciare il loro impianto fognario al proprio ma anche una modificazione della cosa mediante la rimozione di tale allaccio abusivo;
pertanto, deve affermarsi che sono litisconsorti necessari dal lato passivo rispetto alla domanda di condanna ad un facere tutti i soggetti comproprietari degli immobili serviti dall'unico impianto fognario asseritamente abusivo ed allacciato a quello dell'attore i quali da una eventuale pronuncia di condanna alla rimozione del collegamento all'impianto fognario potrebbero essere pregiudicati.
Alla luce di tali premesse l'autorizzazione alla citazione in giudizio dei convenuti e deve ritenersi Parte_3 Parte_4 Parte_5
legittima in quanto necessaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
Medesimo ragionamento deve essere fatto in merito alla posizione dei convenuti e CP_3 CP_4 Controparte_5
Al riguardo si osserva che, all'udienza del 28.11.2013, l'attore ha dato atto di aver scoperto, a seguito di ricerche compiute presso l'Agenzia del Territorio, che i titolari dell'immobile collegato al proprio impianto fognario e, come tali, legittimati passivi rispetto all'azione esercitata dall'attore, erano CP_3 CP_4
e e non anche i loro genitori e
[...] Controparte_5 CP_13
– nei cui confronti ha, infatti, espressamente rinunciato alla Parte_7
domanda – ed ha chiesto al Giudice di essere autorizzato a citarli in giudizio.
Astrattamente, nemmeno tale autorizzazione avrebbe dovuto essere concessa in quanto, per un verso, è onere dell'attore provvedere prima dell'instaurazione del giudizio all'esatta individuazione del soggetto nei cui confronti proporre la domanda e
7 TRIBUNALE di MESSINA che è concessa all'attore la facoltà di chiamare in causa terzi esclusivamente alla prima udienza ove tale esigenza difensiva sorga in conseguenza delle difese esposte dal convenuto – circostanza, quest'ultima, non verificatasi nel caso di specie – e che, per altro verso, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Condizione legittimante l'adozione dell'ordine di chiamata in causa di un terzo è la negazione da parte dell'originario convenuto della titolarità passiva della obbligazione azionata e della indicazione in capo al terzo di detta titolarità. Pertanto, qualora il convenuto sia rimasto contumace, il giudice che, di ufficio, ipotizzi la esistenza di un diverso obbligato e ne ordini la sostituzione a quello individuato dall'attore, manifesta non già il legittimo intento di consentire, nel "simultaneus procesus", la individuazione del vero obbligato, bensì la indebita intenzione di correggere in via officiosa la supposta erroneità della "vocatio in iudicio" da parte attrice, incorrendo, così, nel vizio di extrapetizione.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 1, n. 13165/07).
Tuttavia, alla luce dei principi sopra affermati, anche tali soggetti devono essere ritenuti litisconsorti necessari talché l'autorizzazione alla loro citazione in giudizio deve ritenersi non tanto autorizzata ai sensi dell'art. 107 c.p.c. quanto piuttosto necessaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c. sotto il cui diverso ambito applicativo è certamente legittima.
Ciò premesso in punto di verifica dell'integrità del contraddittorio, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad agire dal lato attivo.
Preliminarmente si ricorda che, nell'azione reale di "negatoria servitutis", la legittimazione processuale attiva compete “…non soltanto al proprietario, ma anche al titolare di un diritto reale di godimento sul fondo servente diverso da quello di proprietà” (v. Cass. Civ., ord. n. 11823/18).
La legittimazione processuale attiva – ma lo stesso dicasi per quella passiva –
“…compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù…” e “…rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali, sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende
8 TRIBUNALE di MESSINA proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi.”
(v. Cass. Civ., sent. 26769/14).
In merito, poi, all'individuazione della parte gravata dall'onere della prova della condizione dell'azione, la Suprema Corte ha, più volte, affermato che la prova della sua sussistenza grava, in ossequio al normale dispiegarsi del criterio di riparto ex art. 2697 c.c., su colui il quale avanza la relativa domanda (v., in fattispecie analoghe, sent.
n. 10579/12 e sent. n. 25342/16).
Infine, con riguardo all'estensione dell'onere probatorio gravante su chi esercita l'actio negatoria ex art. 949 c.c. la Corte ha chiarito che “[…] Nell'actio negatoria servitutis, infatti, la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario non ha l'onere di fornire, come nell'azione di revindica (e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprietà del fondo servente (Cass. n. 2838 del 1999; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 21851 del 2014). Tuttavia, nel caso, come quello in esame, in cui il convenuto lo contesti, l'attore ha l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente anche se può fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni (Cass. n. 803 del 2022; Cass. n. 472 del 2017; Cass. n. 21851 del 2014; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 2838 del 1999). […]”.
Ha ulteriormente precisato che “[…] Nell'azione negatoria, in effetti, la titolarità del bene (che, pertanto, il giudice, specie se contestata, come nella specie, deve sempre accertare, sia pur in via incidentale, anche se la relativa domanda non è stata espressamente proposta) si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, per contro, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un
9 TRIBUNALE di MESSINA rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 24183 del 2021, in motiv.). […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n.
1905/23).
Quindi sebbene, nel caso di esercizio dell'actio negatoria ex art. 949 c.c., la parte che agisce in giudizio non sia tenuta a fornire la prova rigorosa della proprietà del bene di cui invoca la tutela reale o di altro diritto reale su cosa altrui – non costituendo l'accertamento di tale diritto l'oggetto principale del giudizio – questa è, tuttavia, tenuta a dimostrare di esserne titolare o di possederlo in forza di un diritto reale diverso dalla proprietà e di essere, perciò, legittimata ad esercitare la relativa azione: ciò vale soprattutto ove la legittimazione attiva sia stata contestata dalle controparti.
Ebbene, l'attore ha agìto in giudizio asserendo di essere proprietario di un impianto fognario da lui realizzato a seguito al rilascio di regolari autorizzazioni amministrative;
ha prodotto, quale prova a sostegno di tale affermazione, esclusivamente la copia di una comunicazione di fine lavori del 14.07.1999, indirizzata alla Provincia di Messina – nella quale è indicato l'oggetto dei lavori consistenti nello scavo e nella posa di una condotta fognaria lungo il suolo provinciale e vengono richiamate un'autorizzazione provinciale prot. n. 22749 del 16.06.1999 e un'autorizzazione comunale prot. n. 1224 del 04.09.1998 – nonché la copia di una comunicazione di fine lavori del 14.07.1999, indirizzata al nella Controparte_15
quale è indicato l'oggetto dei lavori consistenti nell'allaccio alla fognatura comunale e vengono richiamate le medesime autorizzazioni amministrative già oggetto della precedente comunicazione di inizio lavori, anch'essa prodotta in atti, datata
29.06.1999 ed anch'essa richiamante le predette autorizzazioni comunale e provinciale.
La convenuta ha contestato la titolarità in capo all'attore CP_1
dell'impianto in questione asserendo che, sebbene nella documentazione prodotta vi sia un richiamo alle autorizzazioni amministrative rilasciate per la sua realizzazione sul suolo pubblico, tuttavia queste non erano state prodotte talché il relativo contenuto e termini erano ignoti;
conseguentemente, in mancanza di una prova rigorosa della
10 TRIBUNALE di MESSINA concessione del diritto alla realizzazione della conduttura e della natura di tale diritto, quest'ultima, in quanto insistente sul suolo provinciale, sarebbe di proprietà del titolare del suolo ai sensi dell'art. 934 c.c., il che priverebbe l'attore della legittimazione ad agire in negatoria servitutis.
Preliminarmente, dall'esame della documentazione prodotta dall'attore, e cioè sia la comunicazione di inizio lavori indirizzata alla Provincia di Messina sopra richiamata, sia la denuncia del 23.04.2007 – nella quale il evidenziava Pt_1
che “…avendo riscontrato da ispezione periodica, una immissione abusiva di scarico fognario sulla condotta fognaria privata del detto fabbricato, ubicata parte in terreno di proprietà esclusiva e parte su suolo di competenza della Provincia. Che
l'immissione abusiva è stata effettuata nel tratto di rete privata ubicata nel suolo della
Provincia…” – emerge che l'impianto per cui è causa è stato realizzato nel sottosuolo del terreno provinciale.
È stata anche espletata una consulenza tecnica d'ufficio ed il C.T.U., nel descrivere lo stato dei luoghi, ha riscontrato che “… L'immobile dell'attore è ubicato in posizione arretrata rispetto alla viabilità pubblica comunale (via Nazionale o
S.S.114) su cui insiste la condotta fognaria principale;
si accede all'immobile percorrendo una strada secondaria della lunghezza di circa 25m, prevalentemente pedonale ed aperta al pubblico transito, definita negli atti di causa “suolo provinciale”. Lungo tale tracciato sono posizionati anche l'ingresso per l'immobile dei convenuti e l'accesso ad una corte comune tra l'immobile e CP_13 CP_13
quello dei convenuti ”; con particolare riguardo Controparte_16 all'impianto fognario realizzato dall'attore il C.T.U. ha accertato che “…Da quanto emerge dagli atti di causa, l'attore ha realizzato nell'anno 1999 una condotta di scarico dei reflui provenienti dalla propria abitazione che, transitando lungo la stradella secondaria precedentemente descritta, si collega direttamente alla “nuova fognatura comunale” esistente sulla via Nazionale.”.
In ordine, poi, al punto di allaccio dell'impianto fognario dei convenuti alla condotta esistente, il consulente tecnico d'ufficio ha rappresentato che “…è stata realizzata una nuova tubazione fognaria per gli scarichi dei convenuti che però non è
11 TRIBUNALE di MESSINA stata collegata alla fognatura comunale, ma ha intercettato la condotta realizzata dall'attore; in pratica è stato realizzato un pozzetto unico di raccolta, utilizzando come collegamento alla fognatura comunale la porzione di tubazione della condotta dell'attore rimasta a valle di tale pozzetto…”; ha, inoltre, allegato una planimetria dell'impianto fognario dalla quale emerge che l'allaccio abusivo era stato realizzato proprio nel tratto terminale insistente nella stradella secondaria provinciale.
L'attore stesso, infine, nella propria comparsa conclusionale depositata in data
02.12.2024, alla pag. 4) ha ammesso che l'allaccio all'impianto fognario è avvenuto sul suolo pubblico.
Ritenuta, quindi, pacifica la circostanza per la quale l'impianto fognario oggetto di causa è stato realizzato dall'attore nel sottosuolo della strada provinciale, ritiene il
Tribunale che il non ha fornito la prova della titolarità del suddetto Pt_1
impianto che costituisce una condizione dell'actio negatoria servitutis.
Invero, costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà
l'accessione disciplinata dall'art. 934 c.c. secondo cui “Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.”.
È, quindi, normativamente prevista una presunzione relativa di acquisto del diritto di proprietà di tutte le opere presenti sopra e sotto il suolo in capo al proprietario del suolo stesso, anche laddove queste siano state realizzate da terzi con materiali propri.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'acquisto per accessione delle opere in favore del proprietario del suolo, ai sensi dell'art. 934 cod. civ., si realizza istantaneamente, senza che occorra alcuna manifestazione di volontà di questo volta a ritenere quanto edificato sul proprio terreno, costituendo invece la manifestazione di volontà acquisitiva del medesimo proprietario condizione per l'insorgere dell'obbligo di pagamento dell'indennità prevista dall'art. 936, secondo comma, cod. civ.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 11742/13; sent. n. 23347/09).
12 TRIBUNALE di MESSINA L'art. 934 c.c. fa, tuttavia, salva la possibilità che la legge o un titolo di diversa natura attribuiscano ad un soggetto diverso dal proprietario del suolo un diritto di superficie, cioè il diritto di costruire sopra o sotto lo stesso e di mantenere la proprietà dell'opera realizzata, oppure un diritto di servitù con collegato diritto alla realizzazione delle opere necessarie al relativo esercizio.
Ebbene, l'attore ha soltanto affermato l'esistenza del titolo in ragione del quale sarebbe stato autorizzato a realizzare un impianto fognario nel sottosuolo pubblico – e cioè il titolo di natura pubblicistica con il quale gli sarebbe stato attribuito il diritto di realizzare l'opera acquisendone la proprietà superficiaria o, alternativamente, il diritto di utilizzarla per il passaggio delle proprie acque reflue – ma non ha prodotto la documentazione comprovante l'esistenza di tale titolo al fine di comprenderne natura, contenuto e limiti.
L'attore, infatti, ha depositato in giudizio esclusivamente le comunicazioni di inizio e di fine lavori da lui effettuate ma non le autorizzazioni amministrative da queste richiamate;
in particolare, l'autorizzazione amministrativa prot. n. 22749 del
16.06.1999 rilasciata dalla Provincia di Messina con la quale era stata autorizzata la realizzazione dell'impianto fognario sotto il suolo provinciale e che costituisce il titolo eventualmente attributivo di un diritto, allo stato di ignota natura, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 c.c., eviterebbe che l'opera debba essere considerata di proprietà della Provincia per accessione.
In mancanza, quindi, della prova dell'esistenza del titolo in ragione del quale l'attore avrebbe acquisito il diritto di superficie sull'impianto fognario realizzato sul suolo pubblico o, alternativamente, il diritto di servitù di scarico delle acque impure attraverso l'impianto fognario di proprietà della Provincia – in sostanza, in mancanza della prova della legittimazione processuale attiva che costituisce una condizione dell'azione – le domande di negatoria servitutis e di condanna alla rimozione dell'allaccio abusivo devono essere dichiarate inammissibili.
Inoltre, alla luce delle superiori argomentazioni, anche qualificando la domanda avanzata dall'attore non come azione negatoria ex art. 949 c.c. bensì come domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2057 c.c.,
13 TRIBUNALE di MESSINA ugualmente la stessa andrebbe rigettata per mancanza di prova della titolarità del diritto di cui è stata affermata la lesione o la compressione.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nulla sulle spese del giudizio nei rapporti tra e Parte_1 CP_13
, gli eredi di
[...] Parte_7 Persona_3 Controparte_6
e data la rinuncia Controparte_10 CP_11 CP_12 dell'attore alla domanda e la contumacia dei convenuti.
Nulla sulle spese del giudizio anche nei rapporti tra e Parte_1
e Controparte_7 Parte_3 Parte_4 Parte_5
data la Parte_6 Controparte_8 Controparte_9
soccombenza dell'attore e la contumacia dei convenuti.
Per le altre parti le spese del giudizio seguono la soccombenza;
vanno, pertanto, poste a carico dell'attore e, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate, liquidate in favore di in Controparte_1
complessivi € 5.000,00 per compensi di avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione di legge;
in favore di in complessivi € 5.000,00 per compensi di Controparte_2
avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, €
1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
in favore di e CP_3 CP_4 in complessivi € 5.000,00 per compensi di avvocato di cui € Controparte_5
1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese e gli onorari di C.T.U. vanno posti definitivamente a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni ed a carico del solo attore soccombente nei rapporti interni, con obbligo di quest'ultimo di rifonderle ove anticipate, integralmente o parzialmente, dai convenuti.
14 TRIBUNALE di MESSINA
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_13
gli eredi di Parte_7 Persona_3 Controparte_6
e Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_7
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
e Pt_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_8 [...]
e CP_9 CP_3 CP_4 Controparte_5
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra e Parte_1
gli eredi di CP_13 Parte_7 Persona_3 CP_6
e
[...] Controparte_10 CP_11 CP_12
2) dichiara l'inammissibilità della domanda articolata da Parte_1
nei confronti di , Controparte_7 Controparte_1 Controparte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e Controparte_8 Controparte_9 CP_3 CP_4
Controparte_5
3) nulla sulle spese di lite tra e Parte_1 CP_13
gli eredi di Parte_7 Persona_3 Controparte_6
e data la rinuncia Controparte_10 CP_11 CP_12 dell'attore alla domanda e la contumacia dei convenuti;
4) nulla sulle spese di lite tra e Parte_1 Controparte_7
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e data la soccombenza dell'attore e la Controparte_8 Controparte_9
contumacia dei convenuti;
5) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore di che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi di Controparte_1 avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, €
1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario che
15 TRIBUNALE di MESSINA ha reso la rituale dichiarazione di legge;
in favore di che Controparte_2 liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi di avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, €
1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
in favore di e che liquida CP_3 CP_4 Controparte_5
in complessivi € 5.000,00 per compensi di avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U. a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni ed esclusivamente a carico dell'attore soccombente nei rapporti interni, con obbligo di quest'ultimo di rifonderle ove anticipate, integralmente o parzialmente, dai convenuti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 16.03.2025. Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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