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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n. 21838/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21838/2021 promossa da:
, in pers. leg. rapp. p.t., dr.ssa , Parte_1 Parte_1
con sede in S. Anastasia alla p.zza Ammiraglio Cattaneo n 12, C.F. , P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Maurizio Marino, cf
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Portici C.F._1
(NA), alla via F. De Gregorio, 10, Pal Aprea
ATTRICE
contro in pers. leg. rapp. p.t., con sede in Somma Vesuviana, alla via Controparte_1
pagina 1 di 11
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate il difensore di parte attrice si richiamava ai propri scritti difensivi e il Giudice in data 13.3.2025 assegnava la causa a sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 6-9-2021 la Parte_1
(d'ora innanzi CED, per brevità) ha convenuto in giudizio la
[...] [...]
(d'ora innanzi per brevità), onde sentirla condannare al CP_1 CP_1
pagamento della somma di euro € 25.942,00, ovvero della somma, maggiore o minore,
ritenuta di giustizia, da maggiorarsi di oneri fiscali e assistenziali, interessi e rivalutazione.
L'attrice esponeva quanto segue:
-la società istante si occupa da decenni di consulenza aziendale dal punto di vista fiscale,
tributario, lavorativo e previdenziale;
-sin dal 2013 si rivolgeva alla società attrice la con sede in Somma Controparte_1
Parte Vesuviana, alla via Macedonia n. 120, cf , onde affidare alla la P.IVA_2
gestione della parte fiscale, lavoristica, previdenziale e tributaria della società;
pagina 2 di 11 -la odierna attrice provvedeva a svolgere proficuamente l'incarico professionale, giusta fatture che si depositano;
-il 29.06.2016 era sottoscritto tra le parti nuovo contratto di incarico professionale che si allega;
-la durata del contratto, annuale, prevedeva l'automatico rinnovo dello stesso;
- con patto espressamente accettato, giusta duplice sottoscrizione, si individuava come
Foro esclusivo delle controversie quello di Napoli;
-nel corso degli anni la convenuta non ha versato tutti i compensi dovuti alla istante;
- la provvedeva a versare la somma di € 15.000,00, oltre iva e cassa (fattura n 22 CP_1
del 02.12.20) e quella di € 4.578,00, oltre iva e cassa, (fattura n 23 del 05.12.2020);
-detratte le somme di cui al punto precedente, residua un credito della istante di €
25.942,00, cui aggiungere iva e cassa;
Parte in data 08.03.2021 la tramite il suo legale, chiedeva il pagamento della predetta somma, ma tale comunicazione rimaneva priva di riscontro.
Sulla base di tali premesse, l'attrice chiedeva accertarsi il suo residuo credito nei confronti della convenuta e condannare la stessa al pagamento della relativa somma. Con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Non si costituiva in giudizio la pur regolarmente citata. CP_1
Con ordinanza in data 21.4.2022 il G.I. dichiarava la contumacia della convenuta e pagina 3 di 11 assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc;
all'esito degli stessi,
non ammetteva i mezzi di prova e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda attorea appare fondata e, pertanto, va accolta, sia pure nei limiti di cui si dirà.
Parte Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ha dedotto l'inadempimento della controparte, non avendo quest'ultima provveduto al pagamento del saldo del corrispettivo ad essa spettante per le prestazioni rese in forza di un rapporto
Parte contrattuale intercorso tra le parti sin dal 2013 e in virtù del quale la doveva interessarsi della gestione della parte fiscale, lavoristica, previdenziale e tributaria della società CP_1
L'attrice ha, dunque, esercitato un'azione di adempimento contrattuale, posto che fonda le sue pretese su un contratto di prestazione di opera professionale.
Ciò premesso, in base ai principi delineati dalla Suprema Corte (Cass.Sez.Unite 30
ottobre 2001, n. 13533), era onere del creditore fornire la prova della fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, limitandosi a dedurre l'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore, convenuto in giudizio, fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la pagina 4 di 11 risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte
hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (Cass. Sez.Unite n.13533/2001).
pagina 5 di 11 Parte attrice ha, dunque, depositato il contratto di conferimento di incarico professionale del 29-6-2016, avente durata annuale, ma con rinnovo tacito, nel caso di mancata disdetta ad opera di una delle parti.
Parte La ha, dunque, assolto all'onere probatorio su di essa gravante mediante la produzione del contratto di prestazione di opera.
Dalle allegazioni di parte attrice e dalla documentazione in atti (cfr.fatture) si evince, però, che le pretese creditorie dell'istante sono relative anche a prestazioni rese in periodi antecedenti alla stipula del contratto scritto del 29-6-2016.
Ebbene, anche per i crediti relativi a tali prestazioni può ritenersi che risulti acclarata, sulla base della documentazione in atti, la fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, ossia che risulti comprovato il titolo negoziale, posto a base
Parte delle pretese economiche della .
Ed infatti, quest'ultima ha prodotto le fatture emesse all'ordine della e CP_1
innumerevoli pec di messa in mora, trasmesse alla convenuta.
Orbene, si rammenta che se è pur vero che le fatture, in quanto atti a formazione unilaterale, provenienti dalla stessa parte interessata, non possono fornire piena prova del credito in esse documentato, è altrettanto vero che ciò vale nell'ipotesi in cui il rapporto tra le parti sia contestato.
Giova ricordare che secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione pagina 6 di 11 unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”
(Cass.n.299/2016; in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995 n°
1798; Cass. 03/07/1998 n°6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass.
15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n°
11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass.
13/01/2014 n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena
16/05/2012 n° 816; Tribunale di Milano 02/12/2014 n° 14364;
Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532; Tribunale di Messina
03/05/2006 n° 189; Tribunale di Padova 25/11/2014 n° 3159;
Cassazione 2016 n.299).
Pertanto, quando il rapporto contrattuale sia contestato fra le parti, la fattura non puo' costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma puo' al massimo costituire un mero indizio
Per giurisprudenza consolidata, l'esistenza di un rapporto contrattuale non si può
presumere unicamente dall'allegazione di una fattura commerciale: tale documento,
essendo un atto a formazione unilaterale, si qualifica come atto giuridico a contenuto partecipativo attraverso il quale vengono resi noti alla controparte negoziale gli elementi di un rapporto contrattuale intercorrente tra le stesse parti e già costituito;
sicchè, nel pagina 7 di 11 caso in cui tale rapporto venga contestato, non è possibile riconoscere alla fattura il valore di piena prova, dovendosi al contrario attribuire alla stessa valore di mero indizio.
Orbene, nella fattispecie in esame non risulta, sulla base degli atti, che la CP_1
abbia mai contestato il rapporto contrattuale in essere tra le parti.
Parte La trasmetteva alla convenuta vari solleciti di pagamento (v.pec del 14-1-2020,
del 3-9-2020; del 18-10-2020; del 10-11-2020 e del 10-3-2021), ma non risulta che la abbia mai contestato il rapporto contrattuale tra le parti. CP_1
In particolare, si evidenzia che nella pec del 10-11-2020, che la CP_1
Parte trasmetteva alla in riscontro alla pec di quest'ultima del 18-10-2020, la prima si limitava ad affermare che “ad oggi nessun resoconto specifico delle competenze
da voi richieste ci è stato consegnato, ivi compresi gli acconti ricevuti”, senza contestare il rapporto contrattuale in essere con la controparte, né l'effettiva esecuzione delle prestazioni ad opera dell'attrice.
Anzi, con la stessa pec del 10-11-2020 la convenuta ribadiva la disponibilità della
Parte a versare alla quanto eventualmente dovuto (si legge nella pec: “Si CP_1
ribadisce ancora una volta la Ns.disponibilità a versarvi quanto eventualmente
dovuto”).
Per tutte le considerazioni svolte deve, dunque, ritenersi che dagli atti emerga la prova della fonte negoziale del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
A questo punto era onere della convenuta-debitrice fornire la prova del fatto pagina 8 di 11 estintivo dell'altrui pretesa, ciò che non è avvenuto, essendo la stessa rimasta contumace.
Le pretese creditorie dell'attrice appaiono, dunque, fondate, sia pure per la minor somma di euro 20.329,43, per le ragioni che si vanno ad esporre.
La somma di cui l'istante è a tutt'oggi creditrice nei confronti della convenuta non è, infatti, pari ad euro 25.942,00, oltre oneri fiscali e assistenziali, bensì è pari ad euro 20.329,43 già comprensiva di IVA e Cassa.
Ed infatti, nello stesso atto di citazione l'attrice ha dichiarato “Detratti gli acconti
regolarmente fatturati ed analiticamente indicati nella predetta pec del 10.11.2020,
residuava un credito in capo alla odierna attrice di € 45.520,00 al lordo di iva e cassa
professionale; la provvedeva a versare la somma di € 15.000,00, oltre iva e CP_1
cassa (fattura n 22 del 02.12.20) e quella di € 4.578,00, oltre iva e cassa, (fattura n 23
del 05.12.2020)”.
Anche nella messa in mora del 10-11-2020 (v.pec del 10-11-2020 versata in atti)
la CED affermava che il totale delle competenze dovute dalla era pari ad CP_1
euro 45.520,00 precisando che “gli importi delle nostre competenze sono al lordo
dell'IVA e della Cassa Professionale”.
Di conseguenza, detraendo dall'importo di euro 45.520,00 (già comprensivo di IVA
e CASSA) l'importo di euro 19.032,00 (comprensivo di IVA e CASSA) di cui alla fattura n.22/2020 e l'importo di euro 6158,57 (comprensivo di IVA e CASSA) di pagina 9 di 11 cui alla fattura n.23/2020, saldate dalla convenuta, si perviene alla somma di euro
20.329,43, già comprensiva di IVA e Cassa.
Parte La va, dunque, condannata al pagamento in favore della della somma CP_1
di euro 20.329,43, oltre interessi legali dal 6-9-2021 (data di proposizione della domanda giudiziale ) al saldo.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio e introduttiva, nel valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito della memoria ex art.183 comma 6 cpc, e nel valore minimo per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così
provvede:
-accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro Controparte_1
20.329,43 (già comprensiva di IVA e CASSA), oltre interessi legali dal 6-9-2021 al saldo;
-condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 3387,00 per compenso professionale, oltre pagina 10 di 11 rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 14/03/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 11 di 11