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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/09/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2317 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 30/09/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Alessandroni ( , pec: CodiceFiscale_2
e Paolo D'Amico (C.F. Email_1
, pec: , entrambi del Foro C.F._3 Email_2 di L'Aquila ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in L'Aquila alla Via Vittorio
Veneto n. 11, in virtù di delega in atti
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._4
FAX. ) e (cf. Email_3 P.IVA_2 Parte_2 C.F._5
– – – fax 0862/666470) elettivamente domiciliato in
[...] Email_4
Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo –
1 Sede di Teramo.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale:
- accertare e dichiarare che le attuali condizioni psico-fisiche del sig. Parte_1 sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000, così come quantificate dal CTP Dr. ovvero a seguito di espletanda CTU medico-legale che sin da adesso si Per_2 richiede, sommate alle preesistenze già riconosciute dall' determinano un CP_1 complessivo grado di menomazione della sua integrità psico-fisica permanente pari al 28%;
- condannare, per l'effetto, in persona del Presidente pro tempore, al CP_1 riconoscimento ed alla conseguente corresponsione in favore del ricorrente sig.
[...] della rendita vitalizia nella misura pari al 28% secondo le tabelle previste dal D. Pt_1 Lgs. 38/2000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati come per legge, dalla data della domanda amministrativa e/o dalla differente data risultante di giustizia;
In subordine: condannare in persona del Presidente pro tempore, a riconoscere CP_1 e di conseguenza corrispondere al ricorrente sig. il dovuto indennizzo Parte_1 qualora, all'esito del giudizio e dell'espletanda CTU, gli venga riconosciuta una menomazione dell'integrità psico-fisica ricompresa nella forbice tra il 6% ed il 15% secondo la vigente “Tabella indennizzo danno biologico in capitale”; In ogni caso, con vittoria e competenze professionali in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano sin d'ora antistatari”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 03.12.2024, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo il riconoscimento delle maggiori indennità a titolo di danno biologico valutato nella misura complessiva del 28% e rivendicato per aggravamento dei postumi subiti a causa della malattia professionale (Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso di grado medio lieve) riconosciuta per effetto della sentenza n. 655/2022 del 21.12.2022 emessa dal
Tribunale di Teramo nell'ambito del giudizio iscritto al N. r.g. 963/2020, a fronte del riconoscimento da parte dell' del minor grado di danno biologico nella misura del 6%. CP_1
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, ha sostenuto la
[...] correttezza della valutazione dei postumi nella misura complessiva del 6% ritenendo insussistente il preteso aggravamento anche sulla scorta della mancata dimostrazione del nesso di causalità con l'attività lavorativa espletata, cessata nel 2021.
2 1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico legale all'esito della quale è stata rinviata all'udienza del 30/09/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo l CP_1 ha depositato le proprie note di udienza, insistendo nelle conclusioni rassegnate e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
2. Nel merito la domanda appare fondata nei limiti di seguito indicati.
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del maggior grado di danno biologico preteso per aggravamento dei postumi permanenti subiti a causa della malattia professionale (Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso di grado medio lieve) riconosciuta con sentenza n. 655/2022 del 21.12.2022 emessa dal Tribunale di Teramo nell'ambito del giudizio iscritto al N. r.g. 963/2020.
In particolare, a fronte del riconoscimento pari al 6% da parte dell' , il ricorrente CP_1 sostiene di aver subito un aggravamento da valutare nella misura del 28%.
Dagli atti di causa risulta che il ricorrente, a seguito del mancato accoglimento in sede amministrativa della domanda per riconoscimento dei postumi permanenti denunciati in data
24.07.2017, otteneva, nell'ambito del giudizio di lavoro iscritto al N.r.g. 963/2020, il riconoscimento giudiziale della malattia professionale (Disturbo dell'adattamento) con quantificazione dei postumi indennizzabili nella misura del 6%.
In data 10.04.2024 il ricorrente proponeva istanza di revisione con richiesta di rivalutazione dei postumi nella misura del 45%.
Con provvedimento dell'8.05.2024 l' confermava il danno già accertato nella misura CP_1 del 6%.
Tanto ricostruito in punto di evoluzione cronologica dei fatti di causa, al fine di verificare, sotto il profilo medico legale, il ritenuto aggravamento è stato nominato il CTU, dott.
il quale, dopo un'approfondita disamina del caso di specie e precise Persona_3 considerazioni medico legali, sulla base della documentazione sanitaria in atti e degli esami disponibili, ha riscontrato la presenza del ritenuto peggioramento della patologi psichica di origine professionale sofferta dal ricorrente e ha valutato il grado di menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'8%, in misura, dunque, maggiore rispetto al
3 riconoscimento dei postumi effettuato dall' e pari al 6%. Ma lontana dalla richiesta del CP_1
28% di parte ricorrente.
Più in particolare, il Ctu ha riscontrato quanto segue: “L'esplorazione clinica conferma un quadro psichico modicamente disturbato (cfr. relazione dr correlato a pregresse Per_4 condizioni di lavoro stressanti.
La patologia cardiaca documentata con le certificazioni allegate alla relazione del
[...] non è riferibile con criteri di certezza o di fondata probabilità all'attività Persona_5 lavorativa.
Infatti, la documentazione cardiologica depositata in atti che copre il periodo 19.2.2010/
7.10.2016 non presenta dati che indichino una correlazione tra patologia cardiaca e lavoro svolto dal soggetto. Attualmente e già nel periodo 2010-2016 era presente una condizione di sovrappeso con aumento del colesterolo ed una familiarità per ipertensione arteriosa ed il
Soggetto esaminato veniva trattato con terapia farmacologica anti colesterolemica. D'altra parte, la patologia cardiaca stando all'ultima certificazione depositata in atti mostra dal
7.10.2016 “Esiti favorevoli di valvulopatia della mitrale e chiusura del PFO (persistenza forame ovale). Assenza di versamento pericardico. Miglioramento della cinesi globale e segmentaria. Normale funzione sistolica e diastolica. Lieve dilatazione della cavità atriale sinistra e della radice aortica.
Per quanto la diagnosi di D.A. diagnosticato con la CTU redatta in data 13.3.2022 dal DT che evidenzia come le condizioni di lavoro “possono avere avuto un ruolo Per_6 concausale nello sviluppo di un Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso di grado medio lieve con un danno biologico secondo la letteratura accreditata pari al 6%.
Diagnosi sostanzialmente confermata dal test MMP1-2 e dal certificato del 28.3.2024 redatto dal DR OLIVIERI DIRETTORE UOC CSM DEL P.O. DI TERAMO che ci segnala
“Disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia di grave entità”. Detti documenti sono stati allegati sia alla domanda di aggravamento inoltrata all' il 10.4.24 e sia al CP_1 ricorso (2.12.2024) al giudice del lavoro (cfr. la relazione del Dr del 28.5.24 e Per_2 documenti medici allegati).
A livello psichico la condizione patologica D.A. è frequentemente la conseguenza dell'esposizione allo stress e può manifestarsi con sintomi ansiosi e/o depressivi.
Nel caso in esame si associa al DA uno stato depressivo grave che quantomeno con criterio concausale è in relazione con gli stress lavorativi subiti alle dipendenze della Pt_3
[...]
4 Sul punto, si concorda con quanto segnalato dal e cioè “la componente Parte_4 ansiosa gioca un ruolo di primo piano nelle reazioni da stress;
il rapporto fra ansia e prestazione si sviluppa secondo una curva a V rovesciata. L'apice della V corrisponde al rapporto ottimale fra ansia e prestazione, un livello troppo basso è indicativo di apatia e scarso impegno motivazionale, mentre un livello d'ansia troppo elevato si traduce nella incapacità di portare a termine efficacemente la prestazione.
Uno sbilanciamento della curva in un senso o nell'altro determina la rottura dell'equilibrio omeostatico e lo sviluppo di sintomi depressivi nel primo caso o ansiosi nell'altro.
Non è invece prospettabile lo sviluppo di un PTSD (Post Traumatic Stress Disorders) che vede la sua genesi esclusivamente in eventi stressanti iperacuti e dotati di carica emozionale estremamente negativa, rari in ambito lavorativo”.
Nel caso che ci occupa non sono state rilevate le situazioni caratteristiche del PTSD quali aggressione, esclusione o emarginazione, persecuzioni psicologiche, minacce di uno o più lavoratori da parte dei loro superiori o colleghi che possano dare origine al fenomeno del
Mobbing.
(…) Sicuramente lo stress protratto nel tempo legato ad un sovraccarico della normale attività lavorativa, all'utilizzo di radionuclidi potenzialmente pericolosi, al lavoro distribuito su due ospedali ed alle responsabilità che questo comportava hanno avuto con criterio di fondata probabilità, quantomeno, un ruolo concausale nello sviluppo di una patologia stress correlata (Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso) di grado inizialmente lieve e nel tempo progredito in grado medio-grave con danno biologico quantificabile, per analogia, con riferimento alla voce 181 della Tabella , pari all'8% sin dalla data della CP_1 domanda amministrativa.”
Il Ctu ha, pertanto, concluso come segue: “Sulla base dell'attuale quadro clinico e della documentazione allegata in atti è stato riconosciuto affetto in sentenza in Parte_1 data 13.3.2022 da Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso di grado medio lieve con conseguente danno biologico stimato nel 6%.
Il Ricorrente presenta un peggioramento delle condizioni (cfr. certificazione in data
28.3.2024 rilasciata dal Dr Direttore CSM P.O. Teramo). Tale peggioramento Per_4 caratterizzato da depressione con ansia medio grave è evidente ed è, quantomeno con criterio concausale, in relazione con i disturbi riconducibili allo stress da rievocazione degli effetti del lavoro stressante accumulato dal soggetto dal 1993 al 2021”.
La modificazione del quadro clinico evidenzia un discreto peggioramento dello stato
d'ansia e della depressione documentato con indagine testistica MMPI gennaio 2024 e visita
5 psichiatrica del marzo 2024. Disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia di entità grave a fronte del riscontro del 13.3.2022 (in sentenza) Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso di grado medio lieve.
Il D.A. che non è direttamente previsto nella tabella delle menomazioni di cui al DM
12.07.2020, con criterio analogico e sulla base del quadro clinico presentato attualmente, è quantificabile con grado percentuale dell'8% e decorrenza dalla data domanda del
10.4.2024”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Il Ctu ha anche risposto in maniera esauriente ai rilievi critici fatti pervenire dalle parti, meglio chiarendo che le indagini diagnostiche in atti (in particolare, test MMPI di gennaio
2024) e la visita psichiatrica effettuata nel marzo 2024 hanno evidenziato un peggioramento della patologia psichica sofferta dal ricorrente che da Disturbo dell'adattamento di grado medio-lieve si è evoluto in Disturbo dell'adattamento grave in ragione del ruolo quantomeno concausale svolto dall'attività lavorativa espletata nello sviluppo in senso peggiorativo della predetta patologia, che giustifica una rivalutazione dei postumi permanenti nella maggiore misura dell'8%.
In definitiva sintesi, le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
Deve, dunque, riconoscersi il maggior grado di danno biologico valutabile nella misura complessiva dell'8% per postumi invalidanti derivati dalla malattia professionale (Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso di grado medio-grave), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di revisione del 10.04.2024.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità dell'8% dalla data del 10.04.2024 secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
6 3. Considerata la rilevante distanza tra il grado di danno biologico richiesto e quello accertato, essendo la differenza di soli due punto percentuale rispetto al richiesto, le spese di lite vanno integralmente compensate.
Si pongono definitivamente a carico solidale delle parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2317/2024 così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da postumi permanenti derivanti da malattia professionale - Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso di grado medio-grave - che ha comportato una inabilità dell'8% dalla data del 10.04.2024;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo dell'8% dalla data del 10.04.2024 secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
• pone definitivamente a carico delle parti le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Teramo, 30/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 30/09/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Alessandroni ( , pec: CodiceFiscale_2
e Paolo D'Amico (C.F. Email_1
, pec: , entrambi del Foro C.F._3 Email_2 di L'Aquila ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in L'Aquila alla Via Vittorio
Veneto n. 11, in virtù di delega in atti
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._4
FAX. ) e (cf. Email_3 P.IVA_2 Parte_2 C.F._5
– – – fax 0862/666470) elettivamente domiciliato in
[...] Email_4
Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo –
1 Sede di Teramo.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale:
- accertare e dichiarare che le attuali condizioni psico-fisiche del sig. Parte_1 sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000, così come quantificate dal CTP Dr. ovvero a seguito di espletanda CTU medico-legale che sin da adesso si Per_2 richiede, sommate alle preesistenze già riconosciute dall' determinano un CP_1 complessivo grado di menomazione della sua integrità psico-fisica permanente pari al 28%;
- condannare, per l'effetto, in persona del Presidente pro tempore, al CP_1 riconoscimento ed alla conseguente corresponsione in favore del ricorrente sig.
[...] della rendita vitalizia nella misura pari al 28% secondo le tabelle previste dal D. Pt_1 Lgs. 38/2000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati come per legge, dalla data della domanda amministrativa e/o dalla differente data risultante di giustizia;
In subordine: condannare in persona del Presidente pro tempore, a riconoscere CP_1 e di conseguenza corrispondere al ricorrente sig. il dovuto indennizzo Parte_1 qualora, all'esito del giudizio e dell'espletanda CTU, gli venga riconosciuta una menomazione dell'integrità psico-fisica ricompresa nella forbice tra il 6% ed il 15% secondo la vigente “Tabella indennizzo danno biologico in capitale”; In ogni caso, con vittoria e competenze professionali in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano sin d'ora antistatari”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 03.12.2024, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo il riconoscimento delle maggiori indennità a titolo di danno biologico valutato nella misura complessiva del 28% e rivendicato per aggravamento dei postumi subiti a causa della malattia professionale (Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso di grado medio lieve) riconosciuta per effetto della sentenza n. 655/2022 del 21.12.2022 emessa dal
Tribunale di Teramo nell'ambito del giudizio iscritto al N. r.g. 963/2020, a fronte del riconoscimento da parte dell' del minor grado di danno biologico nella misura del 6%. CP_1
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, ha sostenuto la
[...] correttezza della valutazione dei postumi nella misura complessiva del 6% ritenendo insussistente il preteso aggravamento anche sulla scorta della mancata dimostrazione del nesso di causalità con l'attività lavorativa espletata, cessata nel 2021.
2 1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico legale all'esito della quale è stata rinviata all'udienza del 30/09/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo l CP_1 ha depositato le proprie note di udienza, insistendo nelle conclusioni rassegnate e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
2. Nel merito la domanda appare fondata nei limiti di seguito indicati.
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del maggior grado di danno biologico preteso per aggravamento dei postumi permanenti subiti a causa della malattia professionale (Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso di grado medio lieve) riconosciuta con sentenza n. 655/2022 del 21.12.2022 emessa dal Tribunale di Teramo nell'ambito del giudizio iscritto al N. r.g. 963/2020.
In particolare, a fronte del riconoscimento pari al 6% da parte dell' , il ricorrente CP_1 sostiene di aver subito un aggravamento da valutare nella misura del 28%.
Dagli atti di causa risulta che il ricorrente, a seguito del mancato accoglimento in sede amministrativa della domanda per riconoscimento dei postumi permanenti denunciati in data
24.07.2017, otteneva, nell'ambito del giudizio di lavoro iscritto al N.r.g. 963/2020, il riconoscimento giudiziale della malattia professionale (Disturbo dell'adattamento) con quantificazione dei postumi indennizzabili nella misura del 6%.
In data 10.04.2024 il ricorrente proponeva istanza di revisione con richiesta di rivalutazione dei postumi nella misura del 45%.
Con provvedimento dell'8.05.2024 l' confermava il danno già accertato nella misura CP_1 del 6%.
Tanto ricostruito in punto di evoluzione cronologica dei fatti di causa, al fine di verificare, sotto il profilo medico legale, il ritenuto aggravamento è stato nominato il CTU, dott.
il quale, dopo un'approfondita disamina del caso di specie e precise Persona_3 considerazioni medico legali, sulla base della documentazione sanitaria in atti e degli esami disponibili, ha riscontrato la presenza del ritenuto peggioramento della patologi psichica di origine professionale sofferta dal ricorrente e ha valutato il grado di menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'8%, in misura, dunque, maggiore rispetto al
3 riconoscimento dei postumi effettuato dall' e pari al 6%. Ma lontana dalla richiesta del CP_1
28% di parte ricorrente.
Più in particolare, il Ctu ha riscontrato quanto segue: “L'esplorazione clinica conferma un quadro psichico modicamente disturbato (cfr. relazione dr correlato a pregresse Per_4 condizioni di lavoro stressanti.
La patologia cardiaca documentata con le certificazioni allegate alla relazione del
[...] non è riferibile con criteri di certezza o di fondata probabilità all'attività Persona_5 lavorativa.
Infatti, la documentazione cardiologica depositata in atti che copre il periodo 19.2.2010/
7.10.2016 non presenta dati che indichino una correlazione tra patologia cardiaca e lavoro svolto dal soggetto. Attualmente e già nel periodo 2010-2016 era presente una condizione di sovrappeso con aumento del colesterolo ed una familiarità per ipertensione arteriosa ed il
Soggetto esaminato veniva trattato con terapia farmacologica anti colesterolemica. D'altra parte, la patologia cardiaca stando all'ultima certificazione depositata in atti mostra dal
7.10.2016 “Esiti favorevoli di valvulopatia della mitrale e chiusura del PFO (persistenza forame ovale). Assenza di versamento pericardico. Miglioramento della cinesi globale e segmentaria. Normale funzione sistolica e diastolica. Lieve dilatazione della cavità atriale sinistra e della radice aortica.
Per quanto la diagnosi di D.A. diagnosticato con la CTU redatta in data 13.3.2022 dal DT che evidenzia come le condizioni di lavoro “possono avere avuto un ruolo Per_6 concausale nello sviluppo di un Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso di grado medio lieve con un danno biologico secondo la letteratura accreditata pari al 6%.
Diagnosi sostanzialmente confermata dal test MMP1-2 e dal certificato del 28.3.2024 redatto dal DR OLIVIERI DIRETTORE UOC CSM DEL P.O. DI TERAMO che ci segnala
“Disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia di grave entità”. Detti documenti sono stati allegati sia alla domanda di aggravamento inoltrata all' il 10.4.24 e sia al CP_1 ricorso (2.12.2024) al giudice del lavoro (cfr. la relazione del Dr del 28.5.24 e Per_2 documenti medici allegati).
A livello psichico la condizione patologica D.A. è frequentemente la conseguenza dell'esposizione allo stress e può manifestarsi con sintomi ansiosi e/o depressivi.
Nel caso in esame si associa al DA uno stato depressivo grave che quantomeno con criterio concausale è in relazione con gli stress lavorativi subiti alle dipendenze della Pt_3
[...]
4 Sul punto, si concorda con quanto segnalato dal e cioè “la componente Parte_4 ansiosa gioca un ruolo di primo piano nelle reazioni da stress;
il rapporto fra ansia e prestazione si sviluppa secondo una curva a V rovesciata. L'apice della V corrisponde al rapporto ottimale fra ansia e prestazione, un livello troppo basso è indicativo di apatia e scarso impegno motivazionale, mentre un livello d'ansia troppo elevato si traduce nella incapacità di portare a termine efficacemente la prestazione.
Uno sbilanciamento della curva in un senso o nell'altro determina la rottura dell'equilibrio omeostatico e lo sviluppo di sintomi depressivi nel primo caso o ansiosi nell'altro.
Non è invece prospettabile lo sviluppo di un PTSD (Post Traumatic Stress Disorders) che vede la sua genesi esclusivamente in eventi stressanti iperacuti e dotati di carica emozionale estremamente negativa, rari in ambito lavorativo”.
Nel caso che ci occupa non sono state rilevate le situazioni caratteristiche del PTSD quali aggressione, esclusione o emarginazione, persecuzioni psicologiche, minacce di uno o più lavoratori da parte dei loro superiori o colleghi che possano dare origine al fenomeno del
Mobbing.
(…) Sicuramente lo stress protratto nel tempo legato ad un sovraccarico della normale attività lavorativa, all'utilizzo di radionuclidi potenzialmente pericolosi, al lavoro distribuito su due ospedali ed alle responsabilità che questo comportava hanno avuto con criterio di fondata probabilità, quantomeno, un ruolo concausale nello sviluppo di una patologia stress correlata (Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso) di grado inizialmente lieve e nel tempo progredito in grado medio-grave con danno biologico quantificabile, per analogia, con riferimento alla voce 181 della Tabella , pari all'8% sin dalla data della CP_1 domanda amministrativa.”
Il Ctu ha, pertanto, concluso come segue: “Sulla base dell'attuale quadro clinico e della documentazione allegata in atti è stato riconosciuto affetto in sentenza in Parte_1 data 13.3.2022 da Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso di grado medio lieve con conseguente danno biologico stimato nel 6%.
Il Ricorrente presenta un peggioramento delle condizioni (cfr. certificazione in data
28.3.2024 rilasciata dal Dr Direttore CSM P.O. Teramo). Tale peggioramento Per_4 caratterizzato da depressione con ansia medio grave è evidente ed è, quantomeno con criterio concausale, in relazione con i disturbi riconducibili allo stress da rievocazione degli effetti del lavoro stressante accumulato dal soggetto dal 1993 al 2021”.
La modificazione del quadro clinico evidenzia un discreto peggioramento dello stato
d'ansia e della depressione documentato con indagine testistica MMPI gennaio 2024 e visita
5 psichiatrica del marzo 2024. Disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia di entità grave a fronte del riscontro del 13.3.2022 (in sentenza) Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso di grado medio lieve.
Il D.A. che non è direttamente previsto nella tabella delle menomazioni di cui al DM
12.07.2020, con criterio analogico e sulla base del quadro clinico presentato attualmente, è quantificabile con grado percentuale dell'8% e decorrenza dalla data domanda del
10.4.2024”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Il Ctu ha anche risposto in maniera esauriente ai rilievi critici fatti pervenire dalle parti, meglio chiarendo che le indagini diagnostiche in atti (in particolare, test MMPI di gennaio
2024) e la visita psichiatrica effettuata nel marzo 2024 hanno evidenziato un peggioramento della patologia psichica sofferta dal ricorrente che da Disturbo dell'adattamento di grado medio-lieve si è evoluto in Disturbo dell'adattamento grave in ragione del ruolo quantomeno concausale svolto dall'attività lavorativa espletata nello sviluppo in senso peggiorativo della predetta patologia, che giustifica una rivalutazione dei postumi permanenti nella maggiore misura dell'8%.
In definitiva sintesi, le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
Deve, dunque, riconoscersi il maggior grado di danno biologico valutabile nella misura complessiva dell'8% per postumi invalidanti derivati dalla malattia professionale (Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso di grado medio-grave), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di revisione del 10.04.2024.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità dell'8% dalla data del 10.04.2024 secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
6 3. Considerata la rilevante distanza tra il grado di danno biologico richiesto e quello accertato, essendo la differenza di soli due punto percentuale rispetto al richiesto, le spese di lite vanno integralmente compensate.
Si pongono definitivamente a carico solidale delle parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2317/2024 così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da postumi permanenti derivanti da malattia professionale - Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso di grado medio-grave - che ha comportato una inabilità dell'8% dalla data del 10.04.2024;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo dell'8% dalla data del 10.04.2024 secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
• pone definitivamente a carico delle parti le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Teramo, 30/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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