Art. 3.
Il contributo del quarantesimo dei canone di cui all' articolo 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , non puo' essere inferiore a lire 10.000.
Il contributo del quarantesimo dei canone di cui all' articolo 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , non puo' essere inferiore a lire 10.000.