Articolo 3 della Legge 21 dicembre 1961, n. 1501
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 febbraio 1962
Art. 3.
Il contributo del quarantesimo dei canone di cui all' articolo 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , non puo' essere inferiore a lire 10.000.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1962
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