Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 70
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Tassazione scrittura privata non enunciata nell'atto giudiziario

    Il ricorso per decreto ingiuntivo evidenziava che la scrittura privata del 13.2.2023 era un atto ricognitivo di debito, derivante dal contratto di locazione. La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso. Il deposito del documento ai fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce “caso d'uso” in relazione all'art. 6 del D.P.R. n. 131 del 1986.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 70
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi
    Numero : 70
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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