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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CASSANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20230010000006610001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta, e irrogazione sanzioni, n. 2023/001/DI/000000661/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi, notificato a mezzo raccomandata ricevuta in data 30.7.2024, concernente la registrazione del decreto ingiuntivo n. 661/2023, del 30.8.2023, emesso dal Tribunale di Brindisi, per gli importi di € 613,00 per l'imposta in misura proporzionale per la scrittura privata del 13.2.2023, non registrata, ed € 245,00 per la sanzione per omessa registrazione, ex artt. 22 e 69 del D.P.R. n. 131/1986 ed art. 9, tar. all., parte I, oltre € 27,00 per interessi per omessa registrazione;
nonchè di € 549,00 per l'imposta in misura proporzionale per la condanna al pagamento di somme, ex art. 8, tariffa parte I, lett. b, D.P.R. n. 131/1986; per un totale, quindi, di € 1.434,00, oltre spese di notifica.
Assume a tal fine che l'Agenzia delle Entrate di Brindisi ha ritenuto erroneamente di sottoporre a imposta di registro, oltre al decreto ingiuntivo azionato anche una non meglio precisata scrittura privata del 13.2.2023, le cui disposizioni sarebbero state enunciate nel decreto ingiuntivo stesso. Richiama l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ex art. 22 DPR n. 131/1986,
l'atto enunciato è tassabile soltanto se è interamente contenuto, nei suoi elementi essenziali, nell'atto giudiziario soggetto a registrazione (vd., ex multis, Cass. n. 24107/2014). Nel caso di specie, nell'atto giudiziario non vi sarebbe alcun riferimento alla scrittura privata del 13.2.2023, né alle sue disposizioni, con la conseguente illegittimità della pretesa delle maggiori somme per la tassazione della scrittura, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n. 131/1986.
Si è costituita l'AdE Brindisi contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento monitorio è stato emesso a seguito del ricorso per decreto ingiuntivo presentato dal sig. Ricorrente_1 il 2 agosto 2023. Il ricorrente evidenziava che il 12 dicembre 2019 aveva locato alla società Società_1
di Nominativo_1 s.r.l.s. un immobile ad uso commerciale, sito in Brindisi alla Indirizzo_1 n. 62/64/66 (identificato nel catasto fabbricati di detto Comune al fl. 53, p.lla 132, sub. 78), con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brindisi il 17 dicembre 2019, al n. 005201, serie 3T, cod. id. contratto TUH19T005201000II. A causa delle reiterate inadempienze della conduttrice, il contratto di locazione era stato risolto. Con scrittura privata del 13 febbraio 2023, le parti avevano quantificato il debito della società conduttrice, sia per canoni di locazione sia per spese condominiali, in euro 17.500,00. Con tale scrittura privata, la Società_1 di Nominativo_1 s.r.l.s. si era impegnata ad estinguere il debito mediante il versamento di rate mensili dell'importo di euro 100,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese,
a partire dal marzo 2023 e sino alla estinzione del debito;
il tutto, con espressa previsione che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro la scadenza mensile prevista, avrebbe comportato la decadenza dal beneficio della rateizzazione, e reso immediatamente esigibile l'intero credito residuo. Il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto proprio al fine di ottenere un provvedimento giudiziario volto a conseguire il credito vantato.
Orbene, assume l'Agenzia resistente che la scrittura privata, più volte citata nel ricorso per decreto ingiuntivo,
e poi espressamente richiamata nel decreto ingiuntivo stesso (“per tutte le ragioni esposte in ricorso”), costituiva il presupposto necessario ed indefettibile per la richiesta e per il conseguimento del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la doppia tassa di registro pretesa dall'Ufficio riguardava, per un verso, il decreto ingiuntivo e, per altro verso, la scrittura privata enunciata nel ricorso per decreto ingiuntivo.
L'assunto difensivo non può essere condiviso.
Invero, il ricorso per decreto ingiuntivo evidenzia che la scrittura privata del 13.2.2023 era un atto ricognitivo di debito, derivante dal rapporto scaturente dal contratto di locazione inter partes, della cui registrazione non si è mai dubitato.
Costiuisce jus receptum il principio per cui “la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso. Il deposito del documento ai fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce “caso d'uso” in relazione all'art. 6 del D.P.R. n. 131 del 1986, ancorché il deposito sia effettuato nell'ambito della fase monitoria che precede l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto tale attività non costituisce frutto di una valutazione discrezionale della parte che la compie” (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 7682/2023).
Ne discende la illegittimità della pretesa concernente la tassazione della scrittura del 13.2.2023, con la conseguenza che l'atto impugnato, per tale parte illegittimo, deve essere annullato.
Le spese della procedura, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resitente, Agenzia delle Entrate DP Brindisi, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 950,00, per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CASSANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20230010000006610001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta, e irrogazione sanzioni, n. 2023/001/DI/000000661/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi, notificato a mezzo raccomandata ricevuta in data 30.7.2024, concernente la registrazione del decreto ingiuntivo n. 661/2023, del 30.8.2023, emesso dal Tribunale di Brindisi, per gli importi di € 613,00 per l'imposta in misura proporzionale per la scrittura privata del 13.2.2023, non registrata, ed € 245,00 per la sanzione per omessa registrazione, ex artt. 22 e 69 del D.P.R. n. 131/1986 ed art. 9, tar. all., parte I, oltre € 27,00 per interessi per omessa registrazione;
nonchè di € 549,00 per l'imposta in misura proporzionale per la condanna al pagamento di somme, ex art. 8, tariffa parte I, lett. b, D.P.R. n. 131/1986; per un totale, quindi, di € 1.434,00, oltre spese di notifica.
Assume a tal fine che l'Agenzia delle Entrate di Brindisi ha ritenuto erroneamente di sottoporre a imposta di registro, oltre al decreto ingiuntivo azionato anche una non meglio precisata scrittura privata del 13.2.2023, le cui disposizioni sarebbero state enunciate nel decreto ingiuntivo stesso. Richiama l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ex art. 22 DPR n. 131/1986,
l'atto enunciato è tassabile soltanto se è interamente contenuto, nei suoi elementi essenziali, nell'atto giudiziario soggetto a registrazione (vd., ex multis, Cass. n. 24107/2014). Nel caso di specie, nell'atto giudiziario non vi sarebbe alcun riferimento alla scrittura privata del 13.2.2023, né alle sue disposizioni, con la conseguente illegittimità della pretesa delle maggiori somme per la tassazione della scrittura, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n. 131/1986.
Si è costituita l'AdE Brindisi contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento monitorio è stato emesso a seguito del ricorso per decreto ingiuntivo presentato dal sig. Ricorrente_1 il 2 agosto 2023. Il ricorrente evidenziava che il 12 dicembre 2019 aveva locato alla società Società_1
di Nominativo_1 s.r.l.s. un immobile ad uso commerciale, sito in Brindisi alla Indirizzo_1 n. 62/64/66 (identificato nel catasto fabbricati di detto Comune al fl. 53, p.lla 132, sub. 78), con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brindisi il 17 dicembre 2019, al n. 005201, serie 3T, cod. id. contratto TUH19T005201000II. A causa delle reiterate inadempienze della conduttrice, il contratto di locazione era stato risolto. Con scrittura privata del 13 febbraio 2023, le parti avevano quantificato il debito della società conduttrice, sia per canoni di locazione sia per spese condominiali, in euro 17.500,00. Con tale scrittura privata, la Società_1 di Nominativo_1 s.r.l.s. si era impegnata ad estinguere il debito mediante il versamento di rate mensili dell'importo di euro 100,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese,
a partire dal marzo 2023 e sino alla estinzione del debito;
il tutto, con espressa previsione che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro la scadenza mensile prevista, avrebbe comportato la decadenza dal beneficio della rateizzazione, e reso immediatamente esigibile l'intero credito residuo. Il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto proprio al fine di ottenere un provvedimento giudiziario volto a conseguire il credito vantato.
Orbene, assume l'Agenzia resistente che la scrittura privata, più volte citata nel ricorso per decreto ingiuntivo,
e poi espressamente richiamata nel decreto ingiuntivo stesso (“per tutte le ragioni esposte in ricorso”), costituiva il presupposto necessario ed indefettibile per la richiesta e per il conseguimento del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la doppia tassa di registro pretesa dall'Ufficio riguardava, per un verso, il decreto ingiuntivo e, per altro verso, la scrittura privata enunciata nel ricorso per decreto ingiuntivo.
L'assunto difensivo non può essere condiviso.
Invero, il ricorso per decreto ingiuntivo evidenzia che la scrittura privata del 13.2.2023 era un atto ricognitivo di debito, derivante dal rapporto scaturente dal contratto di locazione inter partes, della cui registrazione non si è mai dubitato.
Costiuisce jus receptum il principio per cui “la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso. Il deposito del documento ai fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce “caso d'uso” in relazione all'art. 6 del D.P.R. n. 131 del 1986, ancorché il deposito sia effettuato nell'ambito della fase monitoria che precede l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto tale attività non costituisce frutto di una valutazione discrezionale della parte che la compie” (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 7682/2023).
Ne discende la illegittimità della pretesa concernente la tassazione della scrittura del 13.2.2023, con la conseguenza che l'atto impugnato, per tale parte illegittimo, deve essere annullato.
Le spese della procedura, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resitente, Agenzia delle Entrate DP Brindisi, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 950,00, per compensi, oltre accessori come per legge.