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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/12/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1290/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Bubbo;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Serafina CP_1 C.F._2
Pettinato; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in data 13.08.2005 in RO (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 12 – parte II – serie A – 2005), dal quale sono nati i figli il 30.05.2006 e il 15.02.2011; che i coniugi si sono separati come da Per_1 Per_2 sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1448 del 2024 del 19.06.2024 depositata il 15.07.2024,
e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
1 Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 1448 del 2024 del 19.06.2024 depositata il 15.07.2024.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 13.08.2005 in RO (trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 di tale Comune al n. 12 – parte II – serie A – 2005), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1290/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Bubbo;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Serafina CP_1 C.F._2
Pettinato; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in data 13.08.2005 in RO (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 12 – parte II – serie A – 2005), dal quale sono nati i figli il 30.05.2006 e il 15.02.2011; che i coniugi si sono separati come da Per_1 Per_2 sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1448 del 2024 del 19.06.2024 depositata il 15.07.2024,
e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
1 Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 1448 del 2024 del 19.06.2024 depositata il 15.07.2024.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 13.08.2005 in RO (trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 di tale Comune al n. 12 – parte II – serie A – 2005), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa Alessandra Angiuli
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