Ordinanza cautelare 3 settembre 2020
Ordinanza collegiale 29 maggio 2023
Sentenza 6 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 06/12/2023, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2023
N. 00897/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. M_D ARM0 04 REG 2020 0011592 del 24.3.2020, con cui la Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica ha determinato l'inserimento in lista d'attesa dell'istanza di trasferimento presentata dal graduato ai sensi dell’art. 33, 5° comma, legge 104/92;
b) del provvedimento M_D ARM004 REG2020 0019464 del 15.6.2020, con cui la stessa Direzione ha confermato il provvedimento sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il 20.11.2023 il ricorrente ha depositato una “ istanza di rinuncia al ricorso depositato, stante la sopravvenuta carenza di interesse ”; l’atto è firmato dal difensore del ricorrente, al quale la procura alle liti conferisce espressamente il potere di “ rinunciare agli atti e al giudizio ”.
La rinuncia però non è stata previamente notificata a parte resistente, come prescrive l’art. 84, 3° comma, c.p.a., e pertanto non si può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Tuttavia la dichiarazione di rinuncia reca l’espressa affermazione che è sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente rispetto al ricorso, e pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile per tale ragione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, dell’art. 84, comma 4 e dell’art. 85, comma 9 c.p.a.
Le spese possono essere compensate perché, senza la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso sarebbe stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile per le ragioni evidenziate nell’ordinanza n. 480 del 29.5.2023, ma tali ragioni sono state rilevate d’ufficio e non eccepite dalla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Fede, Presidente FF, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Fede |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.