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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/12/2024, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2869/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Senna Parte_1 C.F._1 Lodigiana (LO) in Via A. Manzoni n. 7; nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 anzo entrambi rappresentati e difesi dalle Avv.te Marina Motta e Giada Maria Invernizzi del Foro di Lodi.
Con la seguente figlia: ata a Piacenza il 13.06.2023. Persona_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 22.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità g o ia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso entrambi, in considerazione della su ne paritetica del tempo, ma con residenza presso la madre.
La figlia minore, infatti, trascorrerà settimane alterne con il padre e con la madre.
Nella settimana in cui non permarrà con il padre/la madre, l'altro genitore potrà vedere la figlia liberamente, previo accordo.
2) Le festività natalizie: trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore il periodo di vacanza Per_1 compreso tra il 23/1 /12 e quello compreso tra il 31/12 e il 06/01, con alternanza della giornata di Natale e Santo Stefano.
A partire dal Natale 2024, la prima settimana verrà trascorsa dalla figlia con il padre, la seconda con la madre, e così alternativamente a partire dall'anno successivo.
- Le festività pasquali: verranno divise in due periodi: il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera, mentre il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo. - Tutte le altre festività (Santo Patrono, 25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno, 1° novembre, 8 Dicembre) ed eventuali ponti durante l'anno seguiranno il principio dell'alternanza fra i genitori.
- Per quanto attiene le vacanze estive: la figlia trascorrerà due settimane non consecutive con ciascun genitore.
Suddetto periodo verrà deciso entro il mese di maggio di ogni anno.
- I genitori concordano che la figlia trascorrerà con ciascuno di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni nonché la festa della mamma e la festa del papà.
- I genitori si impegnano, ove possibile, a trascorrere insieme il compleanno della figlia.
3) La casa di convivenza di proprietà esclusiva del signor rimarrà allo stesso che l'abiterà con la Parte_1 figlia minore nel periodo di sua spettanza.
4) In considerazione del collocamento paritetico della figlia minore, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della stessa nel periodo di sua spettanza. Il signor inoltre, Parte_1 corrisponderà alla signora fino a che la stessa non rientrerà full time al lavoro, le suddette somme: € Pt_2 100,00= per il mantenim el mese di settembre 2024 € 200,00= per il mantenimento del mese di ottobre 2024 € 200,00= per il mantenimento del mese di Novembre 2024.
5) L'Assegno unico familiare previsto dal D.lgs. 230/2021 verrà percepito, in misura del 100% dalla signora
Pt_2
6) Le spese straordinarie a favore della figlia, così come da protocollo del Tribunale di Milano che segue, verranno sopportate in misura del 50% dai genitori:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposti dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout);
e) baby-sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso per la quota al genitore anticipatario precisando che:
i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o e- mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) La signora asporterà dalla casa di convivenza i suoi effetti personali. La stessa lascerà, nella casa di Pt_2 convivenza obilio e gli oggetti da lei acquistati (materasso, lavatrice e l'asciugatrice, mobili della camera e della sala) che verranno acquistati dal signor dietro il corrispettivo di € 2.500,00=, da versarsi Parte_1 il giorno dell'udienza.
8) Il finanziamento aperto dal signor ma intestato anche alla signora verrà terminato di Parte_1 Pt_2 pagare dallo stesso.
9) Per quanto riguarda i rapporti tra la figlia minore il nuovo/a compagno/a del padre/madre ci si atterrà alla opinione della sentenza della Cassazione n. 283 del 09/01/2009 secondo la quale l'incontro tra gli stessi potrà avvenire solo nei casi in cui la relazione sentimentale potesse considerarsi stabile e duratura.
10) Le parti concordano di dare immediata esecuzione alle condizioni di cui al presente ricorso.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e ha confermato le condizioni ed ha provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte il 08.11.2024 depositate in sostituzione dell'udienza ha confermato le condizioni ed ha rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
1) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Lodi, il 04.12.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2869/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Senna Parte_1 C.F._1 Lodigiana (LO) in Via A. Manzoni n. 7; nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 anzo entrambi rappresentati e difesi dalle Avv.te Marina Motta e Giada Maria Invernizzi del Foro di Lodi.
Con la seguente figlia: ata a Piacenza il 13.06.2023. Persona_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 22.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità g o ia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso entrambi, in considerazione della su ne paritetica del tempo, ma con residenza presso la madre.
La figlia minore, infatti, trascorrerà settimane alterne con il padre e con la madre.
Nella settimana in cui non permarrà con il padre/la madre, l'altro genitore potrà vedere la figlia liberamente, previo accordo.
2) Le festività natalizie: trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore il periodo di vacanza Per_1 compreso tra il 23/1 /12 e quello compreso tra il 31/12 e il 06/01, con alternanza della giornata di Natale e Santo Stefano.
A partire dal Natale 2024, la prima settimana verrà trascorsa dalla figlia con il padre, la seconda con la madre, e così alternativamente a partire dall'anno successivo.
- Le festività pasquali: verranno divise in due periodi: il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera, mentre il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo. - Tutte le altre festività (Santo Patrono, 25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno, 1° novembre, 8 Dicembre) ed eventuali ponti durante l'anno seguiranno il principio dell'alternanza fra i genitori.
- Per quanto attiene le vacanze estive: la figlia trascorrerà due settimane non consecutive con ciascun genitore.
Suddetto periodo verrà deciso entro il mese di maggio di ogni anno.
- I genitori concordano che la figlia trascorrerà con ciascuno di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni nonché la festa della mamma e la festa del papà.
- I genitori si impegnano, ove possibile, a trascorrere insieme il compleanno della figlia.
3) La casa di convivenza di proprietà esclusiva del signor rimarrà allo stesso che l'abiterà con la Parte_1 figlia minore nel periodo di sua spettanza.
4) In considerazione del collocamento paritetico della figlia minore, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della stessa nel periodo di sua spettanza. Il signor inoltre, Parte_1 corrisponderà alla signora fino a che la stessa non rientrerà full time al lavoro, le suddette somme: € Pt_2 100,00= per il mantenim el mese di settembre 2024 € 200,00= per il mantenimento del mese di ottobre 2024 € 200,00= per il mantenimento del mese di Novembre 2024.
5) L'Assegno unico familiare previsto dal D.lgs. 230/2021 verrà percepito, in misura del 100% dalla signora
Pt_2
6) Le spese straordinarie a favore della figlia, così come da protocollo del Tribunale di Milano che segue, verranno sopportate in misura del 50% dai genitori:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposti dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout);
e) baby-sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso per la quota al genitore anticipatario precisando che:
i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o e- mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) La signora asporterà dalla casa di convivenza i suoi effetti personali. La stessa lascerà, nella casa di Pt_2 convivenza obilio e gli oggetti da lei acquistati (materasso, lavatrice e l'asciugatrice, mobili della camera e della sala) che verranno acquistati dal signor dietro il corrispettivo di € 2.500,00=, da versarsi Parte_1 il giorno dell'udienza.
8) Il finanziamento aperto dal signor ma intestato anche alla signora verrà terminato di Parte_1 Pt_2 pagare dallo stesso.
9) Per quanto riguarda i rapporti tra la figlia minore il nuovo/a compagno/a del padre/madre ci si atterrà alla opinione della sentenza della Cassazione n. 283 del 09/01/2009 secondo la quale l'incontro tra gli stessi potrà avvenire solo nei casi in cui la relazione sentimentale potesse considerarsi stabile e duratura.
10) Le parti concordano di dare immediata esecuzione alle condizioni di cui al presente ricorso.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e ha confermato le condizioni ed ha provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte il 08.11.2024 depositate in sostituzione dell'udienza ha confermato le condizioni ed ha rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
1) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Lodi, il 04.12.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello