Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1747/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2189/2021 emessa in data 08.03.2021, e pubblicata in pari data, vertente
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Liquidatore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Carile
e Alessandra Carile;
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Fusco;
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.04.2019, la chiedeva al Parte_1
Tribunale di Napoli di ingiungere alla il Controparte_1
pagamento di €. 36.600,00 per la sosta di un container rimasto ancora in giacenza in custodia della in Deposito Doganale. Parte_1
Il Tribunale di Napoli, in data 28.05.2019, emetteva Decreto Ingiuntivo n.
4013/2019, con il quale ingiungeva alla Controparte_1
il pagamento di €. 36.600,00 in favore della Parte_1
Con atto di citazione in opposizione, la conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_1
chiedendo la revoca del predetto decreto ingiuntivo e la vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. A sostegno dell'opposizione, la Controparte_1
deduceva la propria carenza di legittimazione passiva nella vicenda de qua, poiché non essendo la proprietaria della merce contenuta nel container giacente, aveva agito esclusivamente quale mandataria senza rappresentanza, pertanto, le pretese economiche dovevano essere rivolte direttamente nei confronti del proprietario della merce.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2189/2021 del 08.03.2021, accoglieva l'opposizione e compensava tra le parti le spese di lite.
In data 19.04.2021, la proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 2189/2921 emessa dal Tribunale di Napoli, con due motivi di gravame:
1) Sulla prova del credito azionato, argomentando che il Giudice di prime cure si sia convinto erroneamente sulla base della scrittura privata del 2015,
Pagina 2 che invece è stata richiamata in giudizio solo per individuare il “dies a quo” della richiesta di pagamento;
2) Sul mandato nel contratto di spedizione, eccependo che la spedizione viene qualificata in dottrina dominante come un mandato senza rappresentanza, e che caratterizzano “operazioni accessorie”, non solo le attività necessarie a stipulare il contratto di trasporto, ma anche le attività complementari che il committente avrebbe posto in essere se avesse realizzato egli stesso l'attività dello spedizioniere. Tra queste rientrerebbe il pagamento dei dazi doganali, poiché lo spedizioniere doganale è obbligato al pagamento dei dazi evasi ed è altresì obbligato al controllo sulla natura delle merci trasportate.
Per i suesposti motivi, l'appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'opposizione proposta dalla nonché la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, chiedendo quindi la condanna dell'appellata al pagamento dell'importo pari ad €. 46.925,00 quale corrispettivo delle soste maturate dal 23.03.2015 al 15.05.2020, detratto l'importo liquidato in decreto, con la rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Il 14 luglio 2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1
deducendo che il deposito della merce oggetto di contestazione era
[...]
stato eseguito da e non da Parte_1 Controparte_1
e che ciò dimostrerebbe solo ed esclusivamente il
[...]
perfezionamento del trasporto per conto dello shipper, ossia la società
Shangai OY TEX CO.LTD, senza che l'appellata si sia assunta alcun onere in relazione al pagamento dei diritti di sosta dei container.
Pagina 3 Dopo alcuni rinvii d'ufficio, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
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L'appello risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
1. La pretesa azionata dalla ha ad oggetto il Controparte_2
pagamento, nei confronti della del servizio di sosta, presso Controparte_1
il magazzino doganale, del container TRHU1788299 per il periodo successivo alla transazione intervenuta tra le parti in data 24.3.2015.
Il rigetto della domanda si è basato sul difetto di legittimazione della che aveva agito in qualità di spedizioniere e, in quanto tale, Controparte_1
non responsabile della violazione dell'obbligo di ritiro del container né titolare della polizza di carico.
Le censure sollevate dall'appellante risultano meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, va osservato che il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.
Il contratto di spedizione è un rapporto di commissione qualificato dall'oggetto.
Va poi determinata la natura e la portata delle prestazioni accessorie previste dall'ordinamento. Tali prestazioni vanno inquadrate in tutte quelle attività senza le quali non sarebbe possibile, per lo spedizioniere, stipulare un contratto di trasporto, come quelle di custodia dei beni, la consegna, il caricamento e il ritiro a domicilio delle merci, gli adempimenti doganali
Pagina 4 amministrativi e dunque tutte quelle operazioni che, pur non essendo assolutamente indispensabili al trasporto, ne facilitano comunque la realizzazione.
In sintesi, dunque, sono accessorie tutte quelle operazioni complementari che il committente avrebbe posto in essere se avesse realizzato egli stesso l'attività dello spedizioniere. Tra queste ultime, come sostenuto dall'appellante, rientra certamente il pagamento dei dazi doganali, poiché lo spedizioniere doganale è obbligato al pagamento dei dazi evasi ed è altresì, obbligato al controllo sulla natura delle merci trasportate.
Pertanto, sulla base dei principi sopra enunciati in relazione al contratto di spedizione ed alle sue prestazioni accessorie, deve rilevarsi che l'inadempimento commesso dall'odierna appellata è ravvisabile nel mancato pagamento della sosta di un container che, invece, era tenuta ad eseguire in virtù del proprio ruolo di mandataria che ha agito in nome proprio e come tale ha acquistato i diritti ed ha assunto gli obblighi derivanti dagli atti compiuti nei confronti dei terzi. Di talché, il mancato ritiro dei containers da parte della , non può esimerla dall'obbligo CP_1
del pagamento della sosta di questi maturata negli anni.
2. Inoltre, in favore della dimostrazione dell'assunzione di responsabilità da parte della va richiamato l'atto di Controparte_1
transazione sottoscritto dalla e dalla in CP_1 Parte_1
data 24.02.2015.
In effetti, il predetto documento può inquadrarsi più come una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., che come una vera e propria transazione.
Esso, al contrario di quanto sostenuto dall'appellata, riguardava anche il container oggetto della presente controversia. Ciò si desume dalla lettera datata 9.11.2018 in cui la , in relazione alla raccomandata di CP_1
Pagina 5 controparte del 7.11.2018, precisa che il container n. THRU1788299 –
IMA N. 960H, oggetto della controversia, “è stato introdotto presso i magazzini in data 3/5/2013, con un lotto di circa 30 container”. Pt_1
Del resto, non è stato neppure prospettato che nel 2013 fossero stati installati 30 container e che soltanto quello oggetto di causa sarebbe stato depositato al momento della transazione.
Ora, va evidenziato che, nel documento suddetto, la si qualifica CP_1
espressamente come debitrice e la come creditrice. Parte_1
Difatti, nel documento in commento, l'odierna appellata “si riconosce debitrice verso la creditrice dell'importo di euro 24.133,81
(ventiquattromilacentotrentatre/81) per rapporti commerciali come da
“prospetto degli insoluti”…” al pagamento di quanto dovuto in 4 rate mensili dell'importo di euro 6.033,45 (semilatrentatre/45) etc…”.
Con tale transazione, configurabile come documento confessorio, la
, quindi, si è impegnata a riconoscere come da essa dovuto il CP_1
pagamento della somma maturata per la giacenza del container de quo nel periodo suindicato, oltre che degli altri 29, presso il deposito doganale dell'odierna appellante, così come desumibile anche dalla lettera del
9.11.2018 (che riferisce la transazione del 2015 al ritiro dei 30 containers).
Del resto, stante l'assoluta identità della fonte costitutiva del rapporto e della prestazione perdurata nel corso del tempo, non è configurabile una qualche spiegazione alternativa secondo cui l'obbligazione di pagamento per il primo periodo di cui la si è dichiarata debitrice non CP_1
dovrebbe estendersi anche al periodo successivo cui si riferisce la pretesa azionata.
Inoltre, sotto il profilo indiziario depongono a favore dell'assunto attoreo sia la mail del 4.6.2018, in cui il rappresentante della si lamenta CP_1
Pagina 6 della “scomparsa” dello shipper e chiede la possibilità di dichiarare la merce abbandonata recuperando dalla vendita anche i costi delle giacenze, sia quella del 5.11.2018, in cui lo stesso rappresentante chiede di concordare i tempi del ritiro;
in entrambi i casi senza mettere in discussione la riferibilità della prestazione alla . CP_1
Tale complessivo quadro probatorio rende del tutto irrilevante la polizza di carico numero cosu 60458446950 emessa tra altre parti, su mandato del proprietario della merce in cui la figura solo come Notify Party. CP_1
Il che vale pure per l'altra documentazione relativa sempre al rapporto con la Shangai Port.
Nessuna documentazione, del resto, depone nel senso dell'esistenza di un qualche rapporto tra shipper e la essendosi presentata nei Parte_1
confronti di quest'ultima soltanto la quale soggetto incaricato di CP_1
tutte le attività poste in essere nell'ambito della spedizione e di quelle connesse.
Pertanto, deve ritenersi che il credito azionato dall'odierna appellante nei confronti della risulti adeguatamente provato. CP_1
Per tutti questi motivi, va rilevata la fondatezza dell'appello proposto dalla
, con la conseguenza che, fermo Parte_1
restando la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4013/2019 disposta dal primo giudice, la società deve essere condannata al CP_1
pagamento della somma di € 46.925,00 (non oggetto di contestazione), oltre gli interessi legali dalla domanda, per la sosta del container giacente dal 23.03.2015 al 15.05.2020.
Ne deriva la consequenziale infondatezza dell'appello incidentale con il quale la società appellata ha chiesto la riforma della compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure.
Pagina 7 3. Con riguardo alle spese processuali, la piena soccombenza della società appellata giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione relativo alla somma oggetto di condanna (scaglione da
€. 26.001 ad €. 52.000), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, ad esclusione della fase istruttoria che in appello non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2189/2021, pubblicata il 08.03.2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, condanna la
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
, della somma di €. 46.925,00 per la causale di cui in
[...]
motivazione, oltre gli interessi legali dal 19.4.2019 al soddisfo;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna la al pagamento, in favore Controparte_1
della , delle spese processuali che Parte_1
liquida, quanto al primo grado di giudizio, in €. 7.616,00 per i compensi, e, quanto al presente grado di giudizio, in €. 835,00 per esborsi ed €. 6.946,00 per i compensi, oltre – per entrambi i gradi – il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Carlo Carile ed Alessandra Carile dichiaratisi anticipatari.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Pagina 8 quello dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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