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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16917/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA ER Presidente relatrice
ES DI IC
ND SI IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 16917/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CAVALLI DEBORA che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso /a margine del ricorso e
( ) elettivamente domiciliato a Brescia Parte_2 CodiceFiscale_2
(BS) presso lo studio dell'Avv. FERRARI FRANCO che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio, anche per i figli minori;
1 2) Affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 collocazione privilegiato presso l'abitazione materna.
La responsabilità genitoriale continua ad essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti istruzione, educazione, salute.
3) La casa coniugale sita a Lograto (Bs) Via Madre Teresa di Calcutta n. 38, di proprietà comune, viene assegnata, con tutti gli arredi in essa contenuti, fatta accezione dei beni personali del sig. CP_1
, alla sig.ra , che vi abiterà con le figlie minori, sino al raggiungimento
[...] Parte_1 dell'indipendenza economica delle stesse.
Il sig. s'impegna a cedere, senza richiedere alcuna corresponsione in denaro, la Controparte_1
propria quota del 50 per cento di cui è titolare dell'immobile coniugale sito a Lograto (Bs), immobile censito a N.C.E.U. Sez. NCT al mappale 495 sub. 31, Via Madre Teresa di Calcutta n. 38, piano 1-S1, categoria
A/2, classe 4, vani 4,5, con sup cat. di mq. 106, R.C. 290,51, mappale 495 sub 32, Via Madre Teresa di
Calcutta n. 42, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq 29, con sup. cat. di mq 34, R.C. 40,44; oltre alla quota proporzionale della proprietà esclusiva delle parti comuni e condominiali.
Fino a tal momento tutte le spese relative alle utenze, nonché le tasse inerenti i rifiuti, le spese condominiali ordinarie, le spese di manutenzione ordinarie del suddetto immobile saranno esclusivamente a carico della sig.ra ; mentre le spese condominiali straordinarie o di manutenzione straordinarie saranno Parte_1
sostenute al 50 per cento dai due coniugi.
4) Il sig. ha già provveduto, in accordo con la coniuge, a liberare l'immobile adibito Controparte_1
a residenza familiare trasferendosi dalla madre, la quale è proprietaria di un'abitazione sita a Mairano (BS), via G. Mazzini n. 3/b, ove s'impegna a trasferire anche la propria residenza anagrafica.
5) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé le figlie quando lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo il seguente calendario:
- Fine settimana alternati, con pernottamento, dal venerdì uscita scuola alla domenica sera alle ore 21.00, salvo diverso accordo tra i genitori ed a condizione che venga garantita la presenza della nonna materna od altro famigliare del sig. CP_1
- Nella settimana in cui le figlie non trascorrono il fine settimana con il padre, due giorni, con pernottamento
(indicativamente dalla conclusione della scuola sino alla mattina seguente quando il padre s'impegna ad accompagnare la figlia a scuola) da concordarsi con la sig.ra , in caso di disaccordo i Per_2 Parte_1
giorni vengono individuati nel martedì e mercoledi;
2 - Nella settimana in cui le figlie trascorrono il fine settimana con il padre un giorno con pernottamento
(indicativamente dalla conclusione della scuola sino alla mattina seguente quando il padre s'impegna ad accompagnare la figlia a scuola), da concordarsi con la sig.ra , in caso di disaccordo Per_2 Parte_1
il giorno viene individuato nel giovedì;
Quanto alla primogenita , adolescente, di anni 16, i genitori s'impegnano, al fine di favorire un Per_1
incontro libero con il genitore non collocatario, qualora la minore manifesti specifiche esigenze o preferenze riguardo alle modalità di frequentazione del padre, a valutare congiuntamente il calendario, sempre nell'ottica di preservare il rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
-Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali, le figlie trascorreranno con il padre la metà dei giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico, previo accordo fra i genitori in merito alla loro suddivisione.
Più in dettaglio: le vacanze natalizie, da intendersi il periodo tra il 23 dicembre e il 7 gennaio, saranno disciplinato secondo le regole dell'alternanza (i genitori avranno con sé le figlie ad anni alterni e segnatamente per i periodi 23 dicembre/29 dicembre [Natale] e 30 dicembre/07 gennaio [Capodanno]).
- Le vacanze pasquali, da intendersi il periodo dal mercoledì al lunedì dell'Angelo, saranno disciplinate secondo le regole dell'alternanza (i genitori avranno con sé le figlie ad anni alterni e segnatamente i periodi verranno suddivisi dal mercoledì al venerdì e dal sabato al lunedì dell'Angelo.
- Le vacanze estive, da intendersi il periodo che va dalla chiusura dell'anno scolastico alla riapertura;
il padre trascorrerà con le figlie, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di venticinque giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Ogni genitore provvederà a sostenere le spese di viaggio e di soggiorno per le vacanze organizzate insieme ai figli.
6) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra , quale contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento delle figlie minori, la somma di 500,00 euro mensili (250,00 euro per ciascuna figlia) entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente ricorso. Tale somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT nella misura del 100% e corrisposta mediante prelevamento diretto sulla busta paga di o, subordinatamente in mancanza, con bonifico bancario intestato alla sig.ra Controparte_1
. I genitori provvederanno nella misura del 50 per cento ciascuno al pagamento delle spese Parte_1
straordinarie delle figlie, secondo il Protocollo dei Tribunale di Brescia: “Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli tra Tribunale di Brescia e Ordine Avvocati di Brescia” n. 2208/16 del 14.07.2016.
Il ricorso a una baby-sitter per la cura delle figlie minori durante le ore lavorative del genitore collocatario rientra tra le spese ordinarie relative al mantenimento della prole. Pertanto, ciascun genitore dovrà farsi carico in proprio di tali spese qualora si renda necessario ricorrere a tale forma di assistenza durante il proprio periodo di collocamento o permanenza con le minori.
3 Il sig. s'impegna a richiedere al proprio datore di lavoro che l'assegno di Controparte_1
mantenimento venga versato direttamente dal datore di lavoro alla sig.ra al seguente IBAN: Parte_1
[...].
7) I coniugi gli stessi concordano espressamente che:
- provvederà in via esclusiva a pagare le rate che ancora residuano del mutuo fondiario, il cui Parte_1
importo ad oggi ammonta ad euro 127.700=
- l'Assegno Unico riconosciuto dall'INPS verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Resta Parte_1 inteso che, se il sig. farà richiesta della quota di spettanza dell'assegno unico all'INPS dovrà CP_1
farsi carico altresì della quota del 50 per cento del mutuo della casa coniugale;
a tal fine il sig. CP_1 provvederà pertanto ad modificare l'iban di accredito della propria quota di spettanza
[...]
accedendo alla propria posizione INPS.
8) La vettura LANCIA Y con targa EJ389VW acquistata durante il matrimonio, intestata al sig. CP_1
, ma in uso alla sig.ra , verrà trasferita a quest'ultima gratuitamente;
gli eventuali
[...] Parte_1 bolli arretrati dall'anno 2022 all'effettivo trasferimento verranno corrisposti al 50% da ciascun coniuge. Le parti si impegnano a traferire tra loro, e pertanto a formalizzare il passaggio di proprietà dell'autovettura -
i cui costi saranno a carico dell'acquirente sig.ra - entro 30 giorni dall'omologa. La vettura Parte_1
VOLKSWAGEN 6, con targa DY444NT, acquistata durante il matrimonio, intestata al sig. CP_1
rimane in uso esclusivo allo stesso.
[...]
9) I coniugi danno atto di svolgere entrambi attività lavorativa, sicché gli stessi, allo stato di fatto, rinunciano a pretendere reciprocamente qualsiasi contributo al proprio mantenimento.
10) I ricorrenti dichiarano di avere regolato e definito tra loro ogni questione di natura patrimoniale derivante dal matrimonio e di non aver più in seguito nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione e di non aver altro da assegnare e/o dividere.
11) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a AT (BS) in data 20.6.2015, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di AT al n. 2, parte I, anno 2015, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie il 31.1.2009 e il 10.6.2018. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
4 ***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle figlie della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_2
nonché in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA ER
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA ER Presidente relatrice
ES DI IC
ND SI IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 16917/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CAVALLI DEBORA che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso /a margine del ricorso e
( ) elettivamente domiciliato a Brescia Parte_2 CodiceFiscale_2
(BS) presso lo studio dell'Avv. FERRARI FRANCO che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio, anche per i figli minori;
1 2) Affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 collocazione privilegiato presso l'abitazione materna.
La responsabilità genitoriale continua ad essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti istruzione, educazione, salute.
3) La casa coniugale sita a Lograto (Bs) Via Madre Teresa di Calcutta n. 38, di proprietà comune, viene assegnata, con tutti gli arredi in essa contenuti, fatta accezione dei beni personali del sig. CP_1
, alla sig.ra , che vi abiterà con le figlie minori, sino al raggiungimento
[...] Parte_1 dell'indipendenza economica delle stesse.
Il sig. s'impegna a cedere, senza richiedere alcuna corresponsione in denaro, la Controparte_1
propria quota del 50 per cento di cui è titolare dell'immobile coniugale sito a Lograto (Bs), immobile censito a N.C.E.U. Sez. NCT al mappale 495 sub. 31, Via Madre Teresa di Calcutta n. 38, piano 1-S1, categoria
A/2, classe 4, vani 4,5, con sup cat. di mq. 106, R.C. 290,51, mappale 495 sub 32, Via Madre Teresa di
Calcutta n. 42, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq 29, con sup. cat. di mq 34, R.C. 40,44; oltre alla quota proporzionale della proprietà esclusiva delle parti comuni e condominiali.
Fino a tal momento tutte le spese relative alle utenze, nonché le tasse inerenti i rifiuti, le spese condominiali ordinarie, le spese di manutenzione ordinarie del suddetto immobile saranno esclusivamente a carico della sig.ra ; mentre le spese condominiali straordinarie o di manutenzione straordinarie saranno Parte_1
sostenute al 50 per cento dai due coniugi.
4) Il sig. ha già provveduto, in accordo con la coniuge, a liberare l'immobile adibito Controparte_1
a residenza familiare trasferendosi dalla madre, la quale è proprietaria di un'abitazione sita a Mairano (BS), via G. Mazzini n. 3/b, ove s'impegna a trasferire anche la propria residenza anagrafica.
5) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé le figlie quando lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo il seguente calendario:
- Fine settimana alternati, con pernottamento, dal venerdì uscita scuola alla domenica sera alle ore 21.00, salvo diverso accordo tra i genitori ed a condizione che venga garantita la presenza della nonna materna od altro famigliare del sig. CP_1
- Nella settimana in cui le figlie non trascorrono il fine settimana con il padre, due giorni, con pernottamento
(indicativamente dalla conclusione della scuola sino alla mattina seguente quando il padre s'impegna ad accompagnare la figlia a scuola) da concordarsi con la sig.ra , in caso di disaccordo i Per_2 Parte_1
giorni vengono individuati nel martedì e mercoledi;
2 - Nella settimana in cui le figlie trascorrono il fine settimana con il padre un giorno con pernottamento
(indicativamente dalla conclusione della scuola sino alla mattina seguente quando il padre s'impegna ad accompagnare la figlia a scuola), da concordarsi con la sig.ra , in caso di disaccordo Per_2 Parte_1
il giorno viene individuato nel giovedì;
Quanto alla primogenita , adolescente, di anni 16, i genitori s'impegnano, al fine di favorire un Per_1
incontro libero con il genitore non collocatario, qualora la minore manifesti specifiche esigenze o preferenze riguardo alle modalità di frequentazione del padre, a valutare congiuntamente il calendario, sempre nell'ottica di preservare il rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
-Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali, le figlie trascorreranno con il padre la metà dei giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico, previo accordo fra i genitori in merito alla loro suddivisione.
Più in dettaglio: le vacanze natalizie, da intendersi il periodo tra il 23 dicembre e il 7 gennaio, saranno disciplinato secondo le regole dell'alternanza (i genitori avranno con sé le figlie ad anni alterni e segnatamente per i periodi 23 dicembre/29 dicembre [Natale] e 30 dicembre/07 gennaio [Capodanno]).
- Le vacanze pasquali, da intendersi il periodo dal mercoledì al lunedì dell'Angelo, saranno disciplinate secondo le regole dell'alternanza (i genitori avranno con sé le figlie ad anni alterni e segnatamente i periodi verranno suddivisi dal mercoledì al venerdì e dal sabato al lunedì dell'Angelo.
- Le vacanze estive, da intendersi il periodo che va dalla chiusura dell'anno scolastico alla riapertura;
il padre trascorrerà con le figlie, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di venticinque giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Ogni genitore provvederà a sostenere le spese di viaggio e di soggiorno per le vacanze organizzate insieme ai figli.
6) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra , quale contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento delle figlie minori, la somma di 500,00 euro mensili (250,00 euro per ciascuna figlia) entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente ricorso. Tale somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT nella misura del 100% e corrisposta mediante prelevamento diretto sulla busta paga di o, subordinatamente in mancanza, con bonifico bancario intestato alla sig.ra Controparte_1
. I genitori provvederanno nella misura del 50 per cento ciascuno al pagamento delle spese Parte_1
straordinarie delle figlie, secondo il Protocollo dei Tribunale di Brescia: “Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli tra Tribunale di Brescia e Ordine Avvocati di Brescia” n. 2208/16 del 14.07.2016.
Il ricorso a una baby-sitter per la cura delle figlie minori durante le ore lavorative del genitore collocatario rientra tra le spese ordinarie relative al mantenimento della prole. Pertanto, ciascun genitore dovrà farsi carico in proprio di tali spese qualora si renda necessario ricorrere a tale forma di assistenza durante il proprio periodo di collocamento o permanenza con le minori.
3 Il sig. s'impegna a richiedere al proprio datore di lavoro che l'assegno di Controparte_1
mantenimento venga versato direttamente dal datore di lavoro alla sig.ra al seguente IBAN: Parte_1
[...].
7) I coniugi gli stessi concordano espressamente che:
- provvederà in via esclusiva a pagare le rate che ancora residuano del mutuo fondiario, il cui Parte_1
importo ad oggi ammonta ad euro 127.700=
- l'Assegno Unico riconosciuto dall'INPS verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Resta Parte_1 inteso che, se il sig. farà richiesta della quota di spettanza dell'assegno unico all'INPS dovrà CP_1
farsi carico altresì della quota del 50 per cento del mutuo della casa coniugale;
a tal fine il sig. CP_1 provvederà pertanto ad modificare l'iban di accredito della propria quota di spettanza
[...]
accedendo alla propria posizione INPS.
8) La vettura LANCIA Y con targa EJ389VW acquistata durante il matrimonio, intestata al sig. CP_1
, ma in uso alla sig.ra , verrà trasferita a quest'ultima gratuitamente;
gli eventuali
[...] Parte_1 bolli arretrati dall'anno 2022 all'effettivo trasferimento verranno corrisposti al 50% da ciascun coniuge. Le parti si impegnano a traferire tra loro, e pertanto a formalizzare il passaggio di proprietà dell'autovettura -
i cui costi saranno a carico dell'acquirente sig.ra - entro 30 giorni dall'omologa. La vettura Parte_1
VOLKSWAGEN 6, con targa DY444NT, acquistata durante il matrimonio, intestata al sig. CP_1
rimane in uso esclusivo allo stesso.
[...]
9) I coniugi danno atto di svolgere entrambi attività lavorativa, sicché gli stessi, allo stato di fatto, rinunciano a pretendere reciprocamente qualsiasi contributo al proprio mantenimento.
10) I ricorrenti dichiarano di avere regolato e definito tra loro ogni questione di natura patrimoniale derivante dal matrimonio e di non aver più in seguito nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione e di non aver altro da assegnare e/o dividere.
11) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a AT (BS) in data 20.6.2015, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di AT al n. 2, parte I, anno 2015, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie il 31.1.2009 e il 10.6.2018. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
4 ***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle figlie della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_2
nonché in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA ER
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