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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2099 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 12.02.2025, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Galletti (C.F.
) per procura in atti APPELLANTE C.F._2
e
(C.F. .), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Viarengo (C.F.
) per procura in atti APPELLATA C.F._3
OGGETTO: diritto subentro alloggio Ater
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio, per chiedere il subentro e la voltura Parte_1 in suo favore, dell'alloggio ERP sito in via Castellaneta n. 12, scala CP_1
O, interno 11, già interno 15, ex art. 12 L. Regionale n. 12/99.
La domanda poggia sulle seguenti circostanze: la convivenza da sempre con la madre, assegnataria dell'immobile, e la permanenza nell'immobile, anche dopo il suo decesso, avvenuto in data 29.10.1978; il piano di rientro ricevuto dall'amministrazione, per il pagamento dei crediti, maturati a seguito delle variazioni della determinazione dei canoni, tutti onorati;
il successivo matrimonio, in regime di separazione dei beni, con il trasferimento della moglie nell'immobile e la nascita di una figlia;
l'acquisto, da parte della moglie, in data 2/08/2013, di un diritto di usufrutto su un bene in comproprietà con i fratelli, per successione ereditaria, intestando la nuda proprietà alla figlia, bene poi venduto in data 8/06/2017; l'allontanamento della donna dalla casa familiare dall'anno 2014 ed il successivo rientro, comunicato all' per la regolarizzazione della rapporto di CP_1
assegnazione/locazione; il rigetto della domanda di subentro, notificato in data 22.12.2017, in quanto il nucleo familiare era incorso nella decadenza per la perdita dei requisiti di legge durante la permanenza nell'alloggio, di cui all'art. 11, comma 1, lett. c della legge regione Lazio 12/1999. L'Ater ha chiesto il rigetto della domanda, attesa la natura dichiarativa della decadenza e la necessità della permanenza dei requisiti per l'assegnazione - di cui all'art.11 L.R n.12/99 - per tutta la durata del rapporto.
Il tribunale di Roma, con la sentenza n. 3764/2020 ha rigettato la domanda, dichiarando la compensazione integrale delle spese di lite. Il tribunale ha qualificato la domanda come richiesta di accertamento della permanenza del diritto soggettivo all'assegnazione; dopo aver esaminato la disciplina che regola la materia, ha ritenuto l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. c) e comma 2, lg. reg. Lazio n. 12/99 e dell'art. 14, regolamento regionale n. 2/2000 perché modificata la condizione economica del nucleo familiare, a seguito dell'acquisto, da parte della moglie di un immobile, nel territorio di residenza, adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare. Ha ritenuto irrilevante la separazione di fatto dei coniugi, che rimangono legati dal vincolo matrimoniale, e così venuto meno il requisito di impossidenza - da considerare in relazione ai diversi componenti del nucleo familiare - che legittima il perdurare dell'assegnazione dell'immobile. Non ha dato rilievo nemmeno al regolare pagamento dei canoni e degli oneri accessori, in ragione della forma scritta ad substantiam, per l'atto di assegnazione/subentro, non potendo la volontà della pubblica amministrazione manifestarsi per fatti concludenti.
ha impugnato la decisione, articolando due motivi di Parte_1
appello.
Ricostruendo la vicenda, emerge che l' dopo la morte della Parte_1 madre, avvenuta nell'anno 1978, ha continuato di fatto ad abitare l'immobile, provvedendo al pagamento dei canoni ed oneri accessori ed avanzando domanda di subentro/regolarizzazione, il 23 giugno 2017, a cui
è seguito il provvedimento di rigetto impugnato.
Il diritto al subentro è sorto al momento della morte della madre;
non è automatico, conseguente alle vicende successorie, ma rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione la valutazione di una nuova assegnazione anche in favore di soggetti conviventi con l'assegnatario deceduto, che hanno un titolo preferenziale, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente da valutare per tutto il periodo di permanenza nell'immobile. Non valgono, dunque, comportamenti concludenti, ma è necessario un provvedimento motivato da notificare all'interessato. Il quadro normativo di riferimento non è in contestazione, se non nella parte in cui si lamenta la mancata applicazione della modifica apportata dalla legge regione Lazio n. 17/2016, all'art. 11 della legge reg. n. 12/1999, con l'introduzione del comma 2 bis (“Nel caso in cui un componente del nucleo familiare non sia più in possesso del requisito di cui alla lettera c), che rimane obbligatorio per il titolare e il coniuge, e decida di permanere nell'alloggio lo stesso deve privarsi della titolarità dei diritti.”)
La norma, anche se applicabile, non incide in alcun modo sulla decisione, perché riguarda soggetti diversi dal coniuge di colui che ha diritto al subentro;
né può valere la diversa argomentazione che la moglie, al momento della domanda di subentro, avesse già venduto l'immobile di sua proprietà, perché, come si è detto, i requisiti vanno valutati nella permanenza del rapporto, dal momento in cui è sorto il diritto al subentro;
non è poi chiaro il riferimento al diritto all'ampliamento, quando è invocato il diritto al subentro e non risulta alcun provvedimento di assegnazione.
Riguardo alla consistenza dell'immobile, l'appellante propone diversi elementi di valutazione, privi di qualsiasi elemento di riscontro, a fronte di una motivazione del tribunale basata sui dati catastali in atti, da cui emerge la presenza di 4,5 vani e dunque, una grandezza adeguata ai tre componenti il nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 d.p.r. n. 1035/1972. La decisione è conforme ai principi generali che regolano la materia, che assolve ad esigenze di carattere pubblicistico di assistenza abitativa, e, pertanto, l'appello va rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, da applicare nella misura minima, considerato il numero e la facile trattazione delle questioni proposte, nonché l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012, di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 3764/2020, del Tribunale Ordinario di Parte_1 Roma, con la condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di controparte, che si liquidano in complessivi € 3800,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 25.6.2025
Il Presidente relatore