TRIB
Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/02/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8589/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERRINO GIACOMO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BERRINO GIACOMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERRINO GIACOMO, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATA BISAGNO 6 16129 GENOVA ITALIA presso il difensore avv. BERRINO GIACOMO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MONTEROSSO TITO, elettivamente domiciliato in VIALE V.E. ORLANDO 56
95128 CATANIA presso il difensore avv. MONTEROSSO TITO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 La presente causa ha ad oggetto la fideiussione omnibus prestata da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e della il 19.3.2003 a garanzia delle
[...] Controparte_2 CP_3 obbligazioni contratte e da contrarre da parte della società “Io e loro società cooperativa di consumo” ed il mutuo impresa chirografario contratto da quest'ultima il 15.6.2009. A fronte del mancato pagamento da parte della debitrice principale, essendo succeduta a titolo particolare Controparte_1
nel rapporto giuridico dedotto in causa, ha chiesto tramite la sua mandataria il Controparte_1
pagamento delle rate insolute e del debito residuo ai fideiussori.
e si sono opposti contestando in particolare: Parte_1 Parte_2
1. La legittimazione dell'opposta, non essendovi la prova delle diverse cessioni dello specifico credito qui azionato;
2. Il merito della pretesa;
3. La prescrizione del diritto;
4. La nullità della fideiussione (specificamente delle clausole B, F ed H) perché riproducente lo schema unilaterale costituente intesa vietata secondo il provvedimento della Banca d'LI n. 55 del 2 maggio 2005;
5. La decadenza ex art. 1957 c.c.;
6. La decadenza ex art. 1956 c.c.;
7. L'invalidità dell'avallo cambiario richiamato dall'opposta in sede di comparsa di costituzione
Deve qui brevemente darsi conto che, a fronte di un iniziale disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione - prodotto in copia dall'opposta - in seguito al deposito dell'originale, gli opponenti hanno dichiarato, all'udienza del 16 aprile 2024, di rinunciare al disconoscimento, mantenendolo solo in riferimento alle sottoscrizioni apposte in calce all'avallo, prodotto in copia e del quale non è stato invece depositato l'originale.
Sulla copia prodotta è stata espletata CTU che ha riconosciuto con altissima probabilità la riconducibilità delle firme agli opponenti. Indipendentemente dall'attendibilità di una valutazione peritale condotta sulla sola copia (v. Cassa 8161/23), come si vedrà di qui a breve, il rigetto delle altre eccezioni, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, rende ultroneo l'esame di tale profilo.
1. Sulla legittimazione pagina 2 di 13 La contestazione attorea è sulla mancanza di prova delle diverse cessioni e, specificamente, dell'inclusione del credito qui azionato in giudizio.
Occorre ripercorrere gli ultimi arresti giurisprudenziali in materia per focalizzare quale sia l'ampiezza dell'onere probatorio posto in capo alle parti.
Con l'ordinanza n. 10200/2021 la Corte di Cassazione, in conformità di orientamento consolidato, dopo aver rafforzato il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.u.b., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti (“Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio
(Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile”) è tornata sulla problematica specifica della disciplina della cessione in blocco dei crediti prevista dall'art. 58 del T.u.b. e della legge 130/1999. La Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che tale normativa ha eliminato i numerosi ostacoli che le norme di diritto comune hanno posto nelle operazioni di cartolarizzazione, prevedendo la deroga alle norme generali in materia di opponibilità della cessione dei crediti ai debitori ceduti e ai terzi, atteso che l'art. 58 del T.ub. prevede un passaggio ad una forma di opponibilità “erga omnes” la quale si basa sulla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e nella iscrizione della stessa nel Registro delle imprese, ed il comma 2°, in combinato con il 4° comma, prevede che le formalità anzidette siano equiparate a tutti gli effetti alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo la previsione dell'art. 1264 del c.c.
pagina 3 di 13 Altra semplificazione prevista dalla normativa richiamata è rappresentata dal trasferimento automatico delle garanzie che assistono il credito senza l'espletamento delle formalità necessarie al trasferimento delle stesse: l'art. 1263, co. 1 c.c. prescrive che in ipotesi di cessione, il credito principale sia trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori. Mentre in tema di garanzia ipotecaria, l'art. 2843 del c.c. subordina l'efficacia della cessione dell'ipoteca alla formale annotazione del trasferimento della stessa a margine dell'iscrizione ipotecaria, diversamente, nelle cessioni di credito in blocco, l'art. 58, co. 3 T.u.b. esonera il cessionario dall'annotazione del trasferimento della garanzia. La pubblicità prevista dalla norma speciale dell'art. 58 del T.u.b. è di tipo
“dichiarativo”, ed il contratto di cessione del credito, di natura consensuale, si perfeziona con l'incontro dei consensi tra cedente e cessionario, mentre la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale è funzionale solo agli effetti liberatori del pagamento (da parte del debitore ceduto) o alla regolazione dei conflitti tra plurimi cessionari. Venendo alla prova “processuale” della cessione del credito in blocco, con l'ordinanza de qua, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza anche in termini di prova
“processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, atteso che frequentemente nei contenziosi di merito si è ritenuto il difetto di titolarità del credito – e conseguentemente il difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto – proprio per il mancato raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione. Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Corte di Cassazione, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, integrando la prova, ad esempio, anche con gli atti d'intimazione del cessionario. Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del
“Ndg” specifico); b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. Si tratta di un elenco meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo, rispetto al quale la Corte di
Cassazione ha ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due distinti criteri: 1) che risulti provata la cessione;
2) che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto. Così, nel caso esaminato nell'ordinanza citata, la Corte ha riconosciuto che la produzione della dichiarazione del cedente (così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato) fosse elemento idoneo a provare che un determinato credito fosse stato effettivamente ceduto, con cessazione di ogni questione e contestazione sul punto. Con ordinanza del 5 novembre 2020, n. 24798 la Cassazione ha ulteriormente chiarito che, nel caso di contestazione in sede processuale del credito pagina 4 di 13 della cessionaria, non è sufficiente provare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, ma occorre altresì “…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”.
In sintesi, la Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione, con l'unica eccezione che il debitore intimato non abbia esplicitamente o implicitamente già riconosciuto la cessione (sul punto, v. Cass. n. 4116-16). La S.C. ha precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto. La valutazione del giudice è quindi una valutazione di fatto, che deve tenere conto dell'insieme del corredo documentale, facendo anche uso di presunzioni, che nel caso di specie portano a ritenere provata la legittimazione del convenuto opposto.
Venendo al caso di specie, si ritiene che l'opposta abbia fornito la prova della sua legittimazione.
La fideiussione oggetto di causa venne resa il 19.3.2003, a favore del per tutti i Controparte_2 rapporti facenti capo alla società “Io e cooperativa”. Successivamente, il BA di Parte_3
Chiavari e della , con l'atto di scissione del 28/12/2003, notaio di Milano, rep. CP_3 Per_1
n. 17796 e racc. n. 2428 (cfr. doc. n.20 comparsa), conferì al BA Popolare di Lodi una parte degli sportelli bancari, tra cui l'agenzia n. 11 presso cui è stata stipulata la garanzia in esame. Le successive comunicazioni di cessione (v. doc. 6) fanno riferimento per l'appunto nell'intestazione al CP_2
[...]
Presso la Banca di Lodi venne infatti stipulato il contratto di mutuo impresa chirografario del quale oggi viene richiesto il pagamento (v. doc. 12 opposto), azionando la garanzia fideiussoria a riprova che i rapporti contrattuali continuarono senza soluzione di continuità con il soggetto che aveva incorporato l'agenzia di Chiavari.
La è stata fusa per incorporazione nel Controparte_4 Controparte_5
con atto del 20/12/2011, Notaio di Verona, n.56755 Rep. e n.20929 Racc Persona_2
(Doc. B opposta).
pagina 5 di 13 Il BA Popolare Soc Coop ha ceduto ai sensi e per gli effetti degli artt.1 e 4 L. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. – come da avviso sulla G.U. - parte seconda - n. 126 del 22/10/2016 a CP_6
(cessionario) una parte dei suoi crediti (doc. 23 opposta). Nell'avviso di cessione n. 126 del 22.10.2016
(doc. 5 opposta) si legge testualmente:
Tale categorizzazione permette, confrontando il credito per cui è causa, di considerare la sua inclusione tra i crediti ceduti. Ed infatti: ha natura chirografaria;
deriva da un rapporto di finanziamento;
è di importo inferiore a € 250.000,00; è stato girato a sofferenza come risulta dal saldo del 30/06/2016 (v. doc. n. 11 opposta).
pagina 6 di 13 a sua volta, ha ceduto in data 22/11/2019, ai sensi e per gli effetti artt.1 e 4 L. Controparte_6
130/99 e dell'art. 58 T.U.B. – come da avviso sulla G.U. - parte seconda - n. 141 del 30 novembre 2019
a (cessionario) una parte dei suoi crediti, tra cui è compreso quello vantato nei Controparte_1 confronti della società (v. doc. 24). Parte_4
Nell'avviso di cessione n. 141 del 30/11/2019 (cfr. doc. n.8 n/s fascicolo monitorio), relativo alla cessione intervenuta tra e si legge: “(b) crediti acquistati dal Controparte_6 Controparte_1
Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con BA Popolare Societa' Cooperativa in data 13 ottobre 2016 ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica LIna n. 126 del 22 ottobre 2016, Parte II”. Essendovi la prova dell'inclusione del presente credito nella precedente cessione pubblicizzata in GU 126/2016 vi è “a cascata” anche la prova dell'inclusione nella successiva cessione di cui all'avviso 141 del 30.11.2019.
A ciò si aggiunge la dichiarazione di cessione di (doc. 25) e la dichiarazione di CP_6
cessione di BA PM (doc. 35) e la produzione da parte dell'opposta dei contratti (anche in originale,
v. fideiussione) dei quali oggi si richiede l'esecuzione e che, se non vi fosse stata la cessione, non si comprende come potrebbero essere nella disponibilità fisica di . Ed ancora il numero CP_1
200030885 (identificante la posizione di sofferenza) viene richiamato nell'epigrafe di tutte le comunicazioni di cessioni depositate in atti nonché nel sald conto ex art. 50 TUB certificato conforme
(cfr. doc. n.11 n/s produzione monitorio).
Tali elementi, complessivamente considerati, si ritiene costituiscano sufficiente prova della legittimazione della attrice sostanziale, odierna opposta.
2. Il merito della pretesa pagina 7 di 13 ha azionato il mutuo chirografario e non anche il contratto di conto corrente: ciò è CP_1 stato chiaro fin dall'inizio della causa ed è anche il motivo per il quale vi è una differenza tra l'importo indicato nelle comunicazioni delle cessioni (€ 115.625,73 comprensivo anche del debito da conto corrente) e quello oggetto di ingiunzione (€ 94.703,44, limitato al mutuo). È anche il motivo per il quale non vi è - differentemente da quanto affermato da parte opponente – la necessità di avere gli estratti conto dall'inizio del rapporto, non essendo stato azionato il conto corrente. Sono stati prodotti: il contratto di mutuo (doc. 12 del fascicolo monitorio), con il piano di ammortamento;
la lettera di fideiussione del 19.3.2003 (doc. 13 del fascicolo monitorio) e la prova dell'erogazione della somma (v.
Doc. 28 parte opposta1). A fronte di tale documentazione doveva essere parte opponente a fornire la prova dell'avvenuto adempimento. Altre contestazioni specifiche non sono state sollevate.
Deve quindi ritenersi il credito provato
3. La prescrizione del diritto
Il contratto di mutuo è stato stipulato il 15.06.2009 e l'ultima rata aveva la scadenza al 15.6.2014, ma prima di tale scadenza, in data 30.12.2010, visto il mancato pagamento delle rate concordate, il
BA di Lodi ha dichiarato la debitrice e decaduta dal beneficio del termine, CP_7 Pt_3 intimandole così l'intero pagamento insieme ai garanti, , e (v. Parte_1 Parte_2 Parte_5
doc. 14 parte opposta). Tale comunicazione è stata inviata al debitore principale in data 10.1.2011 ed è questa la data dalla quale far decorrere la prescrizione decennale, avendo perso di rilevanza la data prevista del 15.6.2014 in forza della decadenza dal beneficio del termine. Pur avendo negato gli opponenti di avere ricevuto la suddetta missiva (e quindi ciò ne escluderebbe ogni effetto, facendo rivivere l'originario termine di scadenza del 15.6.2014), deve considerarsi che da tale momento decorre anche nei loro confronti il termine di prescrizione, poichè la debitrice – rispetto alla quale non ci sono dubbi sull'avvenuta comunicazione - è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine. Ed allora il dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione è quello del 10.1.2011: da tale momento, quindi, devono essere computati i dieci anni di prescrizione. 1
pagina 8 di 13 Ed ancora, l'11.3.2011 è stata presentata la domanda di ammissione al passivo (v. Doc. 18) e il
30.7.2012 vi è stata la chiusura del fallimento (v. Visura camerale doc. 17 parte opposta). In proposito si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione rimane interrotto durante tutta la procedura: “la presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, comma 2, c.c. e tale interruzione opera ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, pur se questi non abbia opposto, diversamente dagli altri condebitori solidali, il decreto ingiuntivo, sia pure con riferimento, per il predetto obbligato, al termine di prescrizione dell'actio iudicati” (Cassazione sez. III, n. 16408/14)
Essendovi stata una nuova interruzione della prescrizione, deve considerarsi il momento in cui l'evento interruttivo è venuto meno, ossia il 30.7.2012: da questo momento hanno nuovamente iniziato a decorrere i dieci anni di prescrizione. Il 17.01.2022 - quindi prima che si esaurisse la prescrizione – la creditrice ha inviato lettera di costituzione in mora con chiaro contenuto interruttivo: essa è stata regolarmente ricevuta da entrambi gli opponenti, rispettivamente, in data 27/01/2022 per Parte_2 compiuta giacenza e direttamente l'08/02/2022, come risulta dalla documentazione in atti Parte_1
(cfr. doc. n. 15 fascicolo monitorio). Ed ancora, il 17.01.2022, la medesima comunicazione è stata consegnata all'altro debitore ingiunto non opponente (v. Doc. 16 fascicolo monitorio) con Parte_5
piena efficacia interruttiva ex art. 1310 c.c.
Il ricorso monitorio è stato depositato il 26.6.2003. Non si è quindi verificata l'eccepita prescrizione.
4. La nullità della fideiussione (specificamente delle clausole B, F ed H) perché riproducenti lo schema unilaterale costituente intesa vietata secondo il provvedimento della Banca d'LI n. 55 del 2 maggio 2005 e la decadenza ex art. 1957 c.c.
Nel caso di specie, anche a volersi ritenere la fideiussione nulla, nelle clausole riproducenti l'intesa oggetto di accertamento della Banca d'LI, deve notarsi come è stato comunque rispettato dalla banca il termine semestrale ex art. 1957 c.c. e ciò rende ultroneo l'accertamento dell'eventuale nullità.
Si tenga altresì conto che si è dinanzi ad una fideiussione cd “a prima richiesta”. La lettura del contratto ne rende evidente l'autonomia delle garanzie rispetto al rapporto garantito, in particolar modo la clausola G dispone: “il fideiussore è tenuto a pagare senza indugio alla banca che ne faccia richiesta scritta” (v. doc. 13 parte convenuta). Non può affermarsi di essere in presenza di un contratto pagina 9 di 13 autonomo di garanzia, per l'assenza di altre clausole che sgancino completamente la fideiussione dal rapporto principale, ma la previsione del pagamento “a prima richiesta” permette comunque di ravvisare una certa autonomia. È però sufficiente una mera richiesta, anche non giudiziale, perchè sia considerata l'attivazione del creditore. A tal proposito si è osservato in giurisprudenza che, ove il fideiussore si sia impegnato ad adempiere “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto dal soggetto garantito, l'onere in capo al creditore di escutere il garante entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito, previsto dall'art. 1957 c.c., deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, anche in via stragiudiziale, senza necessità di proporre entro lo stesso termine azione giudiziale: tale previsione pattizia costituisce deroga - sotto il profilo formale - alle modalità che il creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., deve osservare nel proporre le sue richieste al fideiussore nel termine previsto dalla norma (Trib. Cremona 18.10.2022 n. 502).
La clausola « a semplice richiesta » si pone come deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., in quanto costituisce espressione della comune intenzione dei contraenti di ritenere sufficiente la semplice richiesta scritta allo scopo di evitare la decadenza prevista dalla predetta norma, con esonero per il creditore dal proporre un'azione giudiziaria;
tale clausola è stata inoltre ritenuta dalla Banca d'LI perfettamente legittima perché strumentale al corretto funzionamento del sistema economico, rispetto al quale l'erogazione del credito è funzionale (app. Venezia 10.10.2023 n. 1983, Cass. 13078/2008 e
App. Milano 220/2023).
Nel caso di specie la banca ha comunicato diverse richieste scritte di pagamento (14, 15 e 16), come sopra visto ricevute il 10.1.2011 (e datate 30.12.2010) e l'11.3.2011 ha depositato domanda di ammissione al passivo del fallimento, entro quindi 6 mesi da tale data ed ancora dalla dichiarazione di fallimento il 28.12.2020 (v. Doc. 17 visura camerale). Tali argomenti sono di per sè assorbenti per ritenere che non si sia verificata alcuna decadenza e quindi sollevano dall'esame sia della dedotta nullità della fideiussione sia della validità dell'avallo (essendovi già valida garanzia fideiussoria validamente esercitata).
5. Sul 1956 c.c.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione per avere con mala fede controparte aggravato la posizione della società debitrice principale concedendo credito pur in presenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali. È stato affermato in giurisprudenza che grava sul fideiussore l'onere della prova della consapevolezza del creditore delle condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (si veda Cass. Civ. n. 23422 del 2016
“Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956
c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e
pagina 10 di 13 cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”); onere che nel caso di specie non è stato adempiuto. Non solo. Si consideri che sia sia ricoprivano, al momento della stipula del Parte_2 Pt_1
contratto di mutuo, la carica di socia e di presidente del Consiglio di Amministrazione la prima e socio e amministratore unico il secondo (v. Visura camerale doc. 17 del fascicolo monitorio): qualifiche che di per sé portano ad escludere la mancanza di consapevolezza della situazione patrimoniale della società. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato più volte “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo
"sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice”. (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 16822 del 17/06/2024, Sez. 3, Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023)
Tali ragioni sono di per sè sufficienti a rigettare l'opposizione svolta da e Parte_2 Pt_1
e rendono ultroneo l'esame delle altre ragioni di opposizione.
[...]
pagina 11 di 13
Per questi motivi
l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo e sua dichiarazione di esecutività ex art. 654 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei sottoindicati parametri
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato: € 4.000,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 12.433,00
Le spese di CTU, essendo stata la consulenza resa nell'interesse di entrambe le parti, vengono poste a carico di ognuna nella misura del 50%
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• Rigetta l'opposizione presentata da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 1871/2023 emesso il 4.7.2023 dal Tribunale di Genova e per l'effetto lo dichiara esecutivo ex art. 654 c.p.c.
pagina 12 di 13 • Condanna e , in solido tra di loro, a rifondere all'opposta le spese di Parte_1 Parte_2 lite che liquida in € 12.433,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA.
• Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice e parte convenuta nella misura del 50% ciascuna
Genova, 22 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8589/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERRINO GIACOMO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BERRINO GIACOMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERRINO GIACOMO, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATA BISAGNO 6 16129 GENOVA ITALIA presso il difensore avv. BERRINO GIACOMO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MONTEROSSO TITO, elettivamente domiciliato in VIALE V.E. ORLANDO 56
95128 CATANIA presso il difensore avv. MONTEROSSO TITO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 La presente causa ha ad oggetto la fideiussione omnibus prestata da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e della il 19.3.2003 a garanzia delle
[...] Controparte_2 CP_3 obbligazioni contratte e da contrarre da parte della società “Io e loro società cooperativa di consumo” ed il mutuo impresa chirografario contratto da quest'ultima il 15.6.2009. A fronte del mancato pagamento da parte della debitrice principale, essendo succeduta a titolo particolare Controparte_1
nel rapporto giuridico dedotto in causa, ha chiesto tramite la sua mandataria il Controparte_1
pagamento delle rate insolute e del debito residuo ai fideiussori.
e si sono opposti contestando in particolare: Parte_1 Parte_2
1. La legittimazione dell'opposta, non essendovi la prova delle diverse cessioni dello specifico credito qui azionato;
2. Il merito della pretesa;
3. La prescrizione del diritto;
4. La nullità della fideiussione (specificamente delle clausole B, F ed H) perché riproducente lo schema unilaterale costituente intesa vietata secondo il provvedimento della Banca d'LI n. 55 del 2 maggio 2005;
5. La decadenza ex art. 1957 c.c.;
6. La decadenza ex art. 1956 c.c.;
7. L'invalidità dell'avallo cambiario richiamato dall'opposta in sede di comparsa di costituzione
Deve qui brevemente darsi conto che, a fronte di un iniziale disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione - prodotto in copia dall'opposta - in seguito al deposito dell'originale, gli opponenti hanno dichiarato, all'udienza del 16 aprile 2024, di rinunciare al disconoscimento, mantenendolo solo in riferimento alle sottoscrizioni apposte in calce all'avallo, prodotto in copia e del quale non è stato invece depositato l'originale.
Sulla copia prodotta è stata espletata CTU che ha riconosciuto con altissima probabilità la riconducibilità delle firme agli opponenti. Indipendentemente dall'attendibilità di una valutazione peritale condotta sulla sola copia (v. Cassa 8161/23), come si vedrà di qui a breve, il rigetto delle altre eccezioni, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, rende ultroneo l'esame di tale profilo.
1. Sulla legittimazione pagina 2 di 13 La contestazione attorea è sulla mancanza di prova delle diverse cessioni e, specificamente, dell'inclusione del credito qui azionato in giudizio.
Occorre ripercorrere gli ultimi arresti giurisprudenziali in materia per focalizzare quale sia l'ampiezza dell'onere probatorio posto in capo alle parti.
Con l'ordinanza n. 10200/2021 la Corte di Cassazione, in conformità di orientamento consolidato, dopo aver rafforzato il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.u.b., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti (“Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio
(Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile”) è tornata sulla problematica specifica della disciplina della cessione in blocco dei crediti prevista dall'art. 58 del T.u.b. e della legge 130/1999. La Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che tale normativa ha eliminato i numerosi ostacoli che le norme di diritto comune hanno posto nelle operazioni di cartolarizzazione, prevedendo la deroga alle norme generali in materia di opponibilità della cessione dei crediti ai debitori ceduti e ai terzi, atteso che l'art. 58 del T.ub. prevede un passaggio ad una forma di opponibilità “erga omnes” la quale si basa sulla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e nella iscrizione della stessa nel Registro delle imprese, ed il comma 2°, in combinato con il 4° comma, prevede che le formalità anzidette siano equiparate a tutti gli effetti alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo la previsione dell'art. 1264 del c.c.
pagina 3 di 13 Altra semplificazione prevista dalla normativa richiamata è rappresentata dal trasferimento automatico delle garanzie che assistono il credito senza l'espletamento delle formalità necessarie al trasferimento delle stesse: l'art. 1263, co. 1 c.c. prescrive che in ipotesi di cessione, il credito principale sia trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori. Mentre in tema di garanzia ipotecaria, l'art. 2843 del c.c. subordina l'efficacia della cessione dell'ipoteca alla formale annotazione del trasferimento della stessa a margine dell'iscrizione ipotecaria, diversamente, nelle cessioni di credito in blocco, l'art. 58, co. 3 T.u.b. esonera il cessionario dall'annotazione del trasferimento della garanzia. La pubblicità prevista dalla norma speciale dell'art. 58 del T.u.b. è di tipo
“dichiarativo”, ed il contratto di cessione del credito, di natura consensuale, si perfeziona con l'incontro dei consensi tra cedente e cessionario, mentre la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale è funzionale solo agli effetti liberatori del pagamento (da parte del debitore ceduto) o alla regolazione dei conflitti tra plurimi cessionari. Venendo alla prova “processuale” della cessione del credito in blocco, con l'ordinanza de qua, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza anche in termini di prova
“processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, atteso che frequentemente nei contenziosi di merito si è ritenuto il difetto di titolarità del credito – e conseguentemente il difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto – proprio per il mancato raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione. Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Corte di Cassazione, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, integrando la prova, ad esempio, anche con gli atti d'intimazione del cessionario. Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del
“Ndg” specifico); b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. Si tratta di un elenco meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo, rispetto al quale la Corte di
Cassazione ha ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due distinti criteri: 1) che risulti provata la cessione;
2) che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto. Così, nel caso esaminato nell'ordinanza citata, la Corte ha riconosciuto che la produzione della dichiarazione del cedente (così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato) fosse elemento idoneo a provare che un determinato credito fosse stato effettivamente ceduto, con cessazione di ogni questione e contestazione sul punto. Con ordinanza del 5 novembre 2020, n. 24798 la Cassazione ha ulteriormente chiarito che, nel caso di contestazione in sede processuale del credito pagina 4 di 13 della cessionaria, non è sufficiente provare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, ma occorre altresì “…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”.
In sintesi, la Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione, con l'unica eccezione che il debitore intimato non abbia esplicitamente o implicitamente già riconosciuto la cessione (sul punto, v. Cass. n. 4116-16). La S.C. ha precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto. La valutazione del giudice è quindi una valutazione di fatto, che deve tenere conto dell'insieme del corredo documentale, facendo anche uso di presunzioni, che nel caso di specie portano a ritenere provata la legittimazione del convenuto opposto.
Venendo al caso di specie, si ritiene che l'opposta abbia fornito la prova della sua legittimazione.
La fideiussione oggetto di causa venne resa il 19.3.2003, a favore del per tutti i Controparte_2 rapporti facenti capo alla società “Io e cooperativa”. Successivamente, il BA di Parte_3
Chiavari e della , con l'atto di scissione del 28/12/2003, notaio di Milano, rep. CP_3 Per_1
n. 17796 e racc. n. 2428 (cfr. doc. n.20 comparsa), conferì al BA Popolare di Lodi una parte degli sportelli bancari, tra cui l'agenzia n. 11 presso cui è stata stipulata la garanzia in esame. Le successive comunicazioni di cessione (v. doc. 6) fanno riferimento per l'appunto nell'intestazione al CP_2
[...]
Presso la Banca di Lodi venne infatti stipulato il contratto di mutuo impresa chirografario del quale oggi viene richiesto il pagamento (v. doc. 12 opposto), azionando la garanzia fideiussoria a riprova che i rapporti contrattuali continuarono senza soluzione di continuità con il soggetto che aveva incorporato l'agenzia di Chiavari.
La è stata fusa per incorporazione nel Controparte_4 Controparte_5
con atto del 20/12/2011, Notaio di Verona, n.56755 Rep. e n.20929 Racc Persona_2
(Doc. B opposta).
pagina 5 di 13 Il BA Popolare Soc Coop ha ceduto ai sensi e per gli effetti degli artt.1 e 4 L. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. – come da avviso sulla G.U. - parte seconda - n. 126 del 22/10/2016 a CP_6
(cessionario) una parte dei suoi crediti (doc. 23 opposta). Nell'avviso di cessione n. 126 del 22.10.2016
(doc. 5 opposta) si legge testualmente:
Tale categorizzazione permette, confrontando il credito per cui è causa, di considerare la sua inclusione tra i crediti ceduti. Ed infatti: ha natura chirografaria;
deriva da un rapporto di finanziamento;
è di importo inferiore a € 250.000,00; è stato girato a sofferenza come risulta dal saldo del 30/06/2016 (v. doc. n. 11 opposta).
pagina 6 di 13 a sua volta, ha ceduto in data 22/11/2019, ai sensi e per gli effetti artt.1 e 4 L. Controparte_6
130/99 e dell'art. 58 T.U.B. – come da avviso sulla G.U. - parte seconda - n. 141 del 30 novembre 2019
a (cessionario) una parte dei suoi crediti, tra cui è compreso quello vantato nei Controparte_1 confronti della società (v. doc. 24). Parte_4
Nell'avviso di cessione n. 141 del 30/11/2019 (cfr. doc. n.8 n/s fascicolo monitorio), relativo alla cessione intervenuta tra e si legge: “(b) crediti acquistati dal Controparte_6 Controparte_1
Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con BA Popolare Societa' Cooperativa in data 13 ottobre 2016 ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica LIna n. 126 del 22 ottobre 2016, Parte II”. Essendovi la prova dell'inclusione del presente credito nella precedente cessione pubblicizzata in GU 126/2016 vi è “a cascata” anche la prova dell'inclusione nella successiva cessione di cui all'avviso 141 del 30.11.2019.
A ciò si aggiunge la dichiarazione di cessione di (doc. 25) e la dichiarazione di CP_6
cessione di BA PM (doc. 35) e la produzione da parte dell'opposta dei contratti (anche in originale,
v. fideiussione) dei quali oggi si richiede l'esecuzione e che, se non vi fosse stata la cessione, non si comprende come potrebbero essere nella disponibilità fisica di . Ed ancora il numero CP_1
200030885 (identificante la posizione di sofferenza) viene richiamato nell'epigrafe di tutte le comunicazioni di cessioni depositate in atti nonché nel sald conto ex art. 50 TUB certificato conforme
(cfr. doc. n.11 n/s produzione monitorio).
Tali elementi, complessivamente considerati, si ritiene costituiscano sufficiente prova della legittimazione della attrice sostanziale, odierna opposta.
2. Il merito della pretesa pagina 7 di 13 ha azionato il mutuo chirografario e non anche il contratto di conto corrente: ciò è CP_1 stato chiaro fin dall'inizio della causa ed è anche il motivo per il quale vi è una differenza tra l'importo indicato nelle comunicazioni delle cessioni (€ 115.625,73 comprensivo anche del debito da conto corrente) e quello oggetto di ingiunzione (€ 94.703,44, limitato al mutuo). È anche il motivo per il quale non vi è - differentemente da quanto affermato da parte opponente – la necessità di avere gli estratti conto dall'inizio del rapporto, non essendo stato azionato il conto corrente. Sono stati prodotti: il contratto di mutuo (doc. 12 del fascicolo monitorio), con il piano di ammortamento;
la lettera di fideiussione del 19.3.2003 (doc. 13 del fascicolo monitorio) e la prova dell'erogazione della somma (v.
Doc. 28 parte opposta1). A fronte di tale documentazione doveva essere parte opponente a fornire la prova dell'avvenuto adempimento. Altre contestazioni specifiche non sono state sollevate.
Deve quindi ritenersi il credito provato
3. La prescrizione del diritto
Il contratto di mutuo è stato stipulato il 15.06.2009 e l'ultima rata aveva la scadenza al 15.6.2014, ma prima di tale scadenza, in data 30.12.2010, visto il mancato pagamento delle rate concordate, il
BA di Lodi ha dichiarato la debitrice e decaduta dal beneficio del termine, CP_7 Pt_3 intimandole così l'intero pagamento insieme ai garanti, , e (v. Parte_1 Parte_2 Parte_5
doc. 14 parte opposta). Tale comunicazione è stata inviata al debitore principale in data 10.1.2011 ed è questa la data dalla quale far decorrere la prescrizione decennale, avendo perso di rilevanza la data prevista del 15.6.2014 in forza della decadenza dal beneficio del termine. Pur avendo negato gli opponenti di avere ricevuto la suddetta missiva (e quindi ciò ne escluderebbe ogni effetto, facendo rivivere l'originario termine di scadenza del 15.6.2014), deve considerarsi che da tale momento decorre anche nei loro confronti il termine di prescrizione, poichè la debitrice – rispetto alla quale non ci sono dubbi sull'avvenuta comunicazione - è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine. Ed allora il dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione è quello del 10.1.2011: da tale momento, quindi, devono essere computati i dieci anni di prescrizione. 1
pagina 8 di 13 Ed ancora, l'11.3.2011 è stata presentata la domanda di ammissione al passivo (v. Doc. 18) e il
30.7.2012 vi è stata la chiusura del fallimento (v. Visura camerale doc. 17 parte opposta). In proposito si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione rimane interrotto durante tutta la procedura: “la presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, comma 2, c.c. e tale interruzione opera ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, pur se questi non abbia opposto, diversamente dagli altri condebitori solidali, il decreto ingiuntivo, sia pure con riferimento, per il predetto obbligato, al termine di prescrizione dell'actio iudicati” (Cassazione sez. III, n. 16408/14)
Essendovi stata una nuova interruzione della prescrizione, deve considerarsi il momento in cui l'evento interruttivo è venuto meno, ossia il 30.7.2012: da questo momento hanno nuovamente iniziato a decorrere i dieci anni di prescrizione. Il 17.01.2022 - quindi prima che si esaurisse la prescrizione – la creditrice ha inviato lettera di costituzione in mora con chiaro contenuto interruttivo: essa è stata regolarmente ricevuta da entrambi gli opponenti, rispettivamente, in data 27/01/2022 per Parte_2 compiuta giacenza e direttamente l'08/02/2022, come risulta dalla documentazione in atti Parte_1
(cfr. doc. n. 15 fascicolo monitorio). Ed ancora, il 17.01.2022, la medesima comunicazione è stata consegnata all'altro debitore ingiunto non opponente (v. Doc. 16 fascicolo monitorio) con Parte_5
piena efficacia interruttiva ex art. 1310 c.c.
Il ricorso monitorio è stato depositato il 26.6.2003. Non si è quindi verificata l'eccepita prescrizione.
4. La nullità della fideiussione (specificamente delle clausole B, F ed H) perché riproducenti lo schema unilaterale costituente intesa vietata secondo il provvedimento della Banca d'LI n. 55 del 2 maggio 2005 e la decadenza ex art. 1957 c.c.
Nel caso di specie, anche a volersi ritenere la fideiussione nulla, nelle clausole riproducenti l'intesa oggetto di accertamento della Banca d'LI, deve notarsi come è stato comunque rispettato dalla banca il termine semestrale ex art. 1957 c.c. e ciò rende ultroneo l'accertamento dell'eventuale nullità.
Si tenga altresì conto che si è dinanzi ad una fideiussione cd “a prima richiesta”. La lettura del contratto ne rende evidente l'autonomia delle garanzie rispetto al rapporto garantito, in particolar modo la clausola G dispone: “il fideiussore è tenuto a pagare senza indugio alla banca che ne faccia richiesta scritta” (v. doc. 13 parte convenuta). Non può affermarsi di essere in presenza di un contratto pagina 9 di 13 autonomo di garanzia, per l'assenza di altre clausole che sgancino completamente la fideiussione dal rapporto principale, ma la previsione del pagamento “a prima richiesta” permette comunque di ravvisare una certa autonomia. È però sufficiente una mera richiesta, anche non giudiziale, perchè sia considerata l'attivazione del creditore. A tal proposito si è osservato in giurisprudenza che, ove il fideiussore si sia impegnato ad adempiere “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto dal soggetto garantito, l'onere in capo al creditore di escutere il garante entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito, previsto dall'art. 1957 c.c., deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, anche in via stragiudiziale, senza necessità di proporre entro lo stesso termine azione giudiziale: tale previsione pattizia costituisce deroga - sotto il profilo formale - alle modalità che il creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., deve osservare nel proporre le sue richieste al fideiussore nel termine previsto dalla norma (Trib. Cremona 18.10.2022 n. 502).
La clausola « a semplice richiesta » si pone come deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., in quanto costituisce espressione della comune intenzione dei contraenti di ritenere sufficiente la semplice richiesta scritta allo scopo di evitare la decadenza prevista dalla predetta norma, con esonero per il creditore dal proporre un'azione giudiziaria;
tale clausola è stata inoltre ritenuta dalla Banca d'LI perfettamente legittima perché strumentale al corretto funzionamento del sistema economico, rispetto al quale l'erogazione del credito è funzionale (app. Venezia 10.10.2023 n. 1983, Cass. 13078/2008 e
App. Milano 220/2023).
Nel caso di specie la banca ha comunicato diverse richieste scritte di pagamento (14, 15 e 16), come sopra visto ricevute il 10.1.2011 (e datate 30.12.2010) e l'11.3.2011 ha depositato domanda di ammissione al passivo del fallimento, entro quindi 6 mesi da tale data ed ancora dalla dichiarazione di fallimento il 28.12.2020 (v. Doc. 17 visura camerale). Tali argomenti sono di per sè assorbenti per ritenere che non si sia verificata alcuna decadenza e quindi sollevano dall'esame sia della dedotta nullità della fideiussione sia della validità dell'avallo (essendovi già valida garanzia fideiussoria validamente esercitata).
5. Sul 1956 c.c.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione per avere con mala fede controparte aggravato la posizione della società debitrice principale concedendo credito pur in presenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali. È stato affermato in giurisprudenza che grava sul fideiussore l'onere della prova della consapevolezza del creditore delle condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (si veda Cass. Civ. n. 23422 del 2016
“Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956
c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e
pagina 10 di 13 cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”); onere che nel caso di specie non è stato adempiuto. Non solo. Si consideri che sia sia ricoprivano, al momento della stipula del Parte_2 Pt_1
contratto di mutuo, la carica di socia e di presidente del Consiglio di Amministrazione la prima e socio e amministratore unico il secondo (v. Visura camerale doc. 17 del fascicolo monitorio): qualifiche che di per sé portano ad escludere la mancanza di consapevolezza della situazione patrimoniale della società. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato più volte “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo
"sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice”. (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 16822 del 17/06/2024, Sez. 3, Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023)
Tali ragioni sono di per sè sufficienti a rigettare l'opposizione svolta da e Parte_2 Pt_1
e rendono ultroneo l'esame delle altre ragioni di opposizione.
[...]
pagina 11 di 13
Per questi motivi
l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo e sua dichiarazione di esecutività ex art. 654 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei sottoindicati parametri
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato: € 4.000,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 12.433,00
Le spese di CTU, essendo stata la consulenza resa nell'interesse di entrambe le parti, vengono poste a carico di ognuna nella misura del 50%
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• Rigetta l'opposizione presentata da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 1871/2023 emesso il 4.7.2023 dal Tribunale di Genova e per l'effetto lo dichiara esecutivo ex art. 654 c.p.c.
pagina 12 di 13 • Condanna e , in solido tra di loro, a rifondere all'opposta le spese di Parte_1 Parte_2 lite che liquida in € 12.433,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA.
• Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice e parte convenuta nella misura del 50% ciascuna
Genova, 22 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 13 di 13