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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/09/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 15.9.25, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 588/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra
Parte_1
(c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con P.IVA_1
l'Avv. Marco Capece, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Velia, 76,
p.e.c.: appellante Email_1
e
Controparte_1
appellato
Oggetto: LAVORO DIPENDENTE / INQUADRAMENTO PROFILO PROFESSIONALE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 732/2023 pubblicata il 27.4.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal sig. nei confronti del CP_1 Parte_1
(di seguito, il “ ”), e per l'effetto, ha:
[...] Parte_1
1 - riconosciuto il diritto del ricorrente a essere inquadrato nel profilo professionale di cui all'area D, parametro 116, CCNL dipendenti consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, a decorrere dall'aprile 2014;
- condannato il resistente a corrispondere le differenze retributive relative al periodo aprile 2014 – aprile 2019, calcolabili tra quanto già percepito sulla base del parametro 104 e il parametro 116, oltre accessori come per legge;
- condannato il medesimo al pagamento delle spese di lite, liquidate per intero in euro 1.200,00, oltre agli accessori di legge.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che dalle risultanze processuali era emerso che il ricorrente, pur inquadrato nel livello basico di operaio comune – area D, parametro 104 – non richiedente alcuna competenza specifica, era stato formato, mediante tirocinio pratico, all'uso di strumenti meccanizzati specifici;
• che, conseguentemente, il sig. doveva essere inquadrato nel superiore CP_1
livello di cui all'area D, parametro 116, cui appartengono “gli operai specializzati in possesso di adeguata preparazione tecnica, congiunta a un prolungato tirocinio pratico ovvero titolari di un brevetto o di un diploma richiesto come tirocinio per l'assunzione (cfr, artt. 2 e 150 ccnl per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario)”;
• che le differenze retributive erano dovute per il periodo di cui alla domanda
(aprile 2014 – aprile 2019), non essendo stata sollevata eccezione di prescrizione, neppure parziale, dal resistente.
° 3. Avverso tale sentenza il ha proposto appello il 27.10.2023, dolendosi Parte_1
del parziale accoglimento del ricorso del sig. e concludendo per la CP_1
riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
2 • che il giudice di prime cure aveva erratamente ritenuto provato lo svolgimento da parte del sig. di mansioni di livello superiore rispetto a quelle di CP_1
inquadramento;
• che, in ogni caso, le mansioni svolte dal lavoratore, così come descritte nel ricorso e confermate dall'istruttoria, potevano ricondursi all'area D, parametro
104;
• che, conseguentemente, il Tribunale aveva erroneamente condannato il alla corresponsione delle differenze retributive. Parte_1
° 4. Nelle more del procedimento, in data 25.7.2025, l'appellante depositava in atti verbale dell'intervenuta conciliazione sindacale con il sig. Arminante e formulava istanza chiedendo che la Corte dichiarasse cessata la materia del contendere.
° 5. La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
In via preliminare, occorre verificare la permanenza dell'interesse al gravame, stante l'intervenuta conciliazione sindacale con la quale il e il sig. Parte_1
hanno, in sostanza, rispettivamente rinunciato al presente giudizio e CP_1
alla sentenza impugnata.
Ciò premesso, si rileva che:
• l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente dall'eventuale accoglimento del gravame (cfr. Cass., Sez.
VI, ord. 11.9.2018, n. 22098; Cass. 11.09.2015, n. 17969; Cass. 11.07.2014, n.
16016; Cass. 12.4.2013, n. 8934);
• l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati (Cass.
3.5.2017, n. 10728);
3 • la cessazione della materia del contendere è una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile;
essa costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio;
• effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. 9.4.1997, n. 3075; Cass., sez. lav., 16.3.2000, n. 3096;
Cass., 4.6.2009, n. 12887).
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9.7.1997, n. 6226).
° 6. Con riferimento alle spese del giudizio, la suddetta declaratoria obbliga il giudice a provvedervi soltanto qualora sul punto permanga un contrasto tra le parti
(v. Cass., sez. II, 27.3.99 n. 2937). Diversamente, nel caso di specie, è stata richiesta la compensazione delle spese di lite, cui segue la relativa statuizione, preso atto dell'avvenuta composizione dei contrapposti interessi, della rilevanza e della soddisfazione in altra sede del diritto dedotto in giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di
Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 732/2023, pubblicata il 27/04/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 I. dichiara cessata la materia del contendere;
II. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 15/9/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
5
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 15.9.25, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 588/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra
Parte_1
(c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con P.IVA_1
l'Avv. Marco Capece, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Velia, 76,
p.e.c.: appellante Email_1
e
Controparte_1
appellato
Oggetto: LAVORO DIPENDENTE / INQUADRAMENTO PROFILO PROFESSIONALE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 732/2023 pubblicata il 27.4.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal sig. nei confronti del CP_1 Parte_1
(di seguito, il “ ”), e per l'effetto, ha:
[...] Parte_1
1 - riconosciuto il diritto del ricorrente a essere inquadrato nel profilo professionale di cui all'area D, parametro 116, CCNL dipendenti consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, a decorrere dall'aprile 2014;
- condannato il resistente a corrispondere le differenze retributive relative al periodo aprile 2014 – aprile 2019, calcolabili tra quanto già percepito sulla base del parametro 104 e il parametro 116, oltre accessori come per legge;
- condannato il medesimo al pagamento delle spese di lite, liquidate per intero in euro 1.200,00, oltre agli accessori di legge.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che dalle risultanze processuali era emerso che il ricorrente, pur inquadrato nel livello basico di operaio comune – area D, parametro 104 – non richiedente alcuna competenza specifica, era stato formato, mediante tirocinio pratico, all'uso di strumenti meccanizzati specifici;
• che, conseguentemente, il sig. doveva essere inquadrato nel superiore CP_1
livello di cui all'area D, parametro 116, cui appartengono “gli operai specializzati in possesso di adeguata preparazione tecnica, congiunta a un prolungato tirocinio pratico ovvero titolari di un brevetto o di un diploma richiesto come tirocinio per l'assunzione (cfr, artt. 2 e 150 ccnl per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario)”;
• che le differenze retributive erano dovute per il periodo di cui alla domanda
(aprile 2014 – aprile 2019), non essendo stata sollevata eccezione di prescrizione, neppure parziale, dal resistente.
° 3. Avverso tale sentenza il ha proposto appello il 27.10.2023, dolendosi Parte_1
del parziale accoglimento del ricorso del sig. e concludendo per la CP_1
riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
2 • che il giudice di prime cure aveva erratamente ritenuto provato lo svolgimento da parte del sig. di mansioni di livello superiore rispetto a quelle di CP_1
inquadramento;
• che, in ogni caso, le mansioni svolte dal lavoratore, così come descritte nel ricorso e confermate dall'istruttoria, potevano ricondursi all'area D, parametro
104;
• che, conseguentemente, il Tribunale aveva erroneamente condannato il alla corresponsione delle differenze retributive. Parte_1
° 4. Nelle more del procedimento, in data 25.7.2025, l'appellante depositava in atti verbale dell'intervenuta conciliazione sindacale con il sig. Arminante e formulava istanza chiedendo che la Corte dichiarasse cessata la materia del contendere.
° 5. La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
In via preliminare, occorre verificare la permanenza dell'interesse al gravame, stante l'intervenuta conciliazione sindacale con la quale il e il sig. Parte_1
hanno, in sostanza, rispettivamente rinunciato al presente giudizio e CP_1
alla sentenza impugnata.
Ciò premesso, si rileva che:
• l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente dall'eventuale accoglimento del gravame (cfr. Cass., Sez.
VI, ord. 11.9.2018, n. 22098; Cass. 11.09.2015, n. 17969; Cass. 11.07.2014, n.
16016; Cass. 12.4.2013, n. 8934);
• l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati (Cass.
3.5.2017, n. 10728);
3 • la cessazione della materia del contendere è una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile;
essa costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio;
• effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. 9.4.1997, n. 3075; Cass., sez. lav., 16.3.2000, n. 3096;
Cass., 4.6.2009, n. 12887).
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9.7.1997, n. 6226).
° 6. Con riferimento alle spese del giudizio, la suddetta declaratoria obbliga il giudice a provvedervi soltanto qualora sul punto permanga un contrasto tra le parti
(v. Cass., sez. II, 27.3.99 n. 2937). Diversamente, nel caso di specie, è stata richiesta la compensazione delle spese di lite, cui segue la relativa statuizione, preso atto dell'avvenuta composizione dei contrapposti interessi, della rilevanza e della soddisfazione in altra sede del diritto dedotto in giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di
Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 732/2023, pubblicata il 27/04/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 I. dichiara cessata la materia del contendere;
II. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 15/9/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
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