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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 33976/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
CRESCENZO MATTEO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
La società come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, Parte_1 preliminarmente insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c. e specificamente l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) “Vero è che, in qualità di amministratore della società Palmar snc di V. Palermo e G.
Marzocchi, nel mese di settembre 2023, ero in procinto di concludere con la società la compravendita di un immobile sito in Airola (BN) alla via Parte_1
Domenico Romano n. 67/69, in catasto Comune di Airola, foglio 5 particella 1441 sub 16, in vendita per € 35.000,00”; 2) “Vero è che l'amministratore della società sig. Parte_1 Testimone_1 quando ormai le trattative per l'acquisto dell'immobile di cui al capo 1) erano state definite, nel corso di un incontro finalizzato a fissare l'appuntamento per la sottoscrizione della pagina 1 di 5 formale proposta d'acquisto, mi comunicò che non poteva più concludere l'acquisto in quanto si trovava in una improvvisa carenza di fondi, determinata dalla necessità di destinare la liquidità esistente sui conti della società alla leasing , la quale Controparte_1 aveva preteso il pagamento di oneri consortili richiesti dal Consorzio Ge.se.ce.di, assumendo che erano dovuti in virtù del contratto di leasing con la stessa intercorrente relativo all'immobile sito in Napoli al Centro Direzionale Lotto F11”; 3) “Vero è che successivamente ho alienato l'immobile sito in Airola (BN) alla via
Domenico Romano n. 67/69, in catasto Comune di Airola, foglio 5 particella 1441 sub 16, ad altri acquirenti”.
Si indica, quale testimone, sulle circostanze di cui ai capi da 1) a 3), il sig. Tes_2
, nato a [...] il [...] Viale della Libertà 279 81020 San Marco
[...]
Evangelista (CE);
4) “Vero è che richiese alla società nel gennaio CP_1 CP_1 Parte_1
2017 un contributo di circa € 1.500,00 oltre accessori per proporre un'azione giudiziaria contro il Consorzio Ge.se.ce.di., finalizzato a vedere accertata la non debenza da parte della stessa degli oneri consortili pretesi da esso Consorzio Ge.se.ce.di.”; Controparte_1
5) “Vero che l'importo di € 1.820,98, di cui alla fattura n. 1898 del 12-1-2017 (doc.32) da rammostrarsi al teste se ritenuto, fu corrisposta dalla a seguito di Parte_1 espressa richiesta della , quale rimborso delle spese legali necessarie Controparte_1 per instaurare la vertenza in confronto al Consorzio Ge.se.ce.di., onde veder riconosciuta la non debenza degli oneri consortili richesti dalla stessa.”;
6) “Vero è che , dopo essersi rifiutata di per un lunghissimo periodo Controparte_1 di tempo di fornire informazioni circa l'esito della azione di cui al capo 5), infine ha espressamente ammesso di non aver mai intrapreso alcuna azione contro il consorzio
Ge.se.ce.di.”.
Si indica, quale testimone, sulle circostanze da 4) a 6) il sig. nato a Tes_3
Montreal (Canada) il 2-2-1963 e residente in [...].
Ove ritenuto necessario, si chiede anche la nomina di un CTU il quale verifichi sulla base della documentazione versata in atti: a) la natura volontaria del Consorzio Ge.se.ce.di. e degli oneri consortili richiesti da;
b) l'insussistenza, nel contratto di Controparte_1 leasing finanziario n. IF1011907 dell'1-6-2007 e nel decreto di trasferimento dell'immobile, della previsione relativa al pagamento degli oneri consortili in favore del Ge.Se.Ge.Di. ovvero la mera indicazione del menzionato Consorzio;
c) l'utile che la società attrice avrebbe realizzato dall'acquisto di un immobile del valore di circa € 70.000,00 nel
2023, pari al valore locativo dello stesso, ovvero determini la misura degli interessi passivi corrisposti su tale importo al ceto bancario dal 2023 sino alla definizione del presente giudizio.
In ogni caso, rassegna le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza e richiesta della società convenuta, in accoglimento dei motivi su esposti: 1) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, che la società in relazione al contratto di Parte_1
pagina 2 di 5 leasing finanziario n. IF1011907, dell'1-6-2007, non è obbligata a corrispondere le somme richieste da relative ai presunti oneri consortili versati in favore del Controparte_1
Consorzio Ge.se.ce.di.; 2) per l'effetto, condannare alla restituzione Controparte_1 dell'importo di € 73.002,73, corrisposta dall'attrice a titolo di oneri consortili, in quanto illegittimamente ed indebitamente richiesti e percepiti dalla convenuta oltre le somme che saranno corrisposte fino all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) in ogni caso, accertare la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, per le ragioni e motivi dedotti in atti, e per l'effetto condannare
[...] al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito dalla CP_1 società nella misura indicata in premessa, ovvero in quella maggiore Parte_1
o minore che risulterà in corso di causa, o che sarà determinata dall'On.le Tribunale anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di causa in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 73.002,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vantato da parte attrice nei confronti della convenuta a titolo di ripetizione di indebito.
Tra le parti in data 1/6/2009 è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria n. IF
1011907 (doc. 2), relativo a due immobili siti nel Centro direzionale di Napoli e la predetta somma è stata pagata dall'utilizzatrice su richiesta della concedente, in varie soluzioni, quale rimborso degli oneri consortili corrisposti al Consorzio Ge.Se.Ce.Di.
2. Parte attrice ha allegato che gli oneri contestati non sono previsti nel contratto di leasing
e che non era tenuta al loro pagamento perché si tratta di un consorzio Controparte_1
volontario e la concedente non ha manifestato in modo espresso e valido la volontà di aderirvi.
Ha aggiunto che la condotta della concedente ha realizzato un abuso del contratto, che non
è stato eseguito secondo buona fede, con conseguente domanda di risarcimento del danno.
3. L'attore che agisce in ripetizione deve provare la mancanza di titolo e tale prova non è stata raggiunta, con conseguente rigetto della domanda.
Il Consorzio in questione ha ad oggetto, tra l'altro, “la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, infrastrutture, ed aree pubbliche, ovvero di uso pubblico, e la pagina 3 di 5 manutenzione e l'esercizio degli impianti e servizi pubblici e/o di uso pubblico” nella zona del Centro direzionale di Napoli (v. art. 2 statuto, doc. 23).
In materia di consorzi urbanistici deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio (nella specie, il Centro Direzionale di Napoli), essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente (cfr. in questo senso Cass. n.
18560/2016, n. 14440/2019 e n. 14407/2024).
Parte attrice ha allegato che non avrebbe aderito al Consorzio. In realtà CP_1 CP_1
ha acquistato l'immobile in sede di esecuzione forzata, tramite decreto del g.e., che
[...]
ha trasferito l'immobile nello stato di fatto e diritto in cui si trovava (v. doc. 3). L'attrice avrebbe, invece, dovuto produrre l'atto di acquisto del primo proprietario, dal quale avrebbe dovuto emergere la non adesione al consorzio. In mancanza di tale atto, manca la prova del fatto negativo, che incombe su parte attrice.
Per completezza, si osserva che secondo lo statuto il consorzio è obbligatorio e quindi non può sussistere alcuna presunzione in favore della tesi di parte attrice.
Inoltre, il contratto di leasing (doc. 2) all'art. 10 (pag. 8) onera l'utilizzatore di tutte le
“spese, imposte e tasse … anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare o prevedere l'esistenza”, di modo che la rivalsa operata dalla concedente circa gli oneri consortili è legittima e prevista contrattualmente. Pertanto, tale condotta non può essere ritenuta contraria ai principi di correttezza e buona fede, invocati da parte attrice, né può costituire fonte di responsabilità contrattuale.
4. Parte attrice ha altresì chiesto la ripetizione della somma di euro 2.500,00, che sarebbe stata versata alla concedente per intraprendere un'azione legale verso il Consorzio, in effetti mai iniziata. Al riguardo si osserva, in primo luogo, che la fattura prodotta in merito è per un imponibile di euro 1.492,61 (v. doc. 32) e quindi non corrisponde all'allegazione.
Inoltre, anche in questo caso difetta la prova del fatto negativo relativo alla mancata azione pagina 4 di 5 verso il Consorzio. Infatti, sul punto parte attrice ha dedotto il cap. 6: “Vero è che
[...]
dopo essersi rifiutata di per un lunghissimo periodo di tempo di fornire CP_1 informazioni circa l'esito della azione di cui al capo 5), infine ha espressamente ammesso di non aver mai intrapreso alcuna azione contro il consorzio Ge.se.ce.di.”, che però è palesemente inammissibile per la totale genericità, sia in merito alla persona che avrebbe agito per conto della concedente, sia relativamente alle circostanze di tempo e di modo della “ammissione”.
5. Nulla sulle spese, attesa la soccombenza nei confronti di una parte contumace.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice.
Milano, 1 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Francesco Zapparoli, magistrato ordinario in tirocinio.
dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 33976/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
CRESCENZO MATTEO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
La società come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, Parte_1 preliminarmente insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c. e specificamente l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) “Vero è che, in qualità di amministratore della società Palmar snc di V. Palermo e G.
Marzocchi, nel mese di settembre 2023, ero in procinto di concludere con la società la compravendita di un immobile sito in Airola (BN) alla via Parte_1
Domenico Romano n. 67/69, in catasto Comune di Airola, foglio 5 particella 1441 sub 16, in vendita per € 35.000,00”; 2) “Vero è che l'amministratore della società sig. Parte_1 Testimone_1 quando ormai le trattative per l'acquisto dell'immobile di cui al capo 1) erano state definite, nel corso di un incontro finalizzato a fissare l'appuntamento per la sottoscrizione della pagina 1 di 5 formale proposta d'acquisto, mi comunicò che non poteva più concludere l'acquisto in quanto si trovava in una improvvisa carenza di fondi, determinata dalla necessità di destinare la liquidità esistente sui conti della società alla leasing , la quale Controparte_1 aveva preteso il pagamento di oneri consortili richiesti dal Consorzio Ge.se.ce.di, assumendo che erano dovuti in virtù del contratto di leasing con la stessa intercorrente relativo all'immobile sito in Napoli al Centro Direzionale Lotto F11”; 3) “Vero è che successivamente ho alienato l'immobile sito in Airola (BN) alla via
Domenico Romano n. 67/69, in catasto Comune di Airola, foglio 5 particella 1441 sub 16, ad altri acquirenti”.
Si indica, quale testimone, sulle circostanze di cui ai capi da 1) a 3), il sig. Tes_2
, nato a [...] il [...] Viale della Libertà 279 81020 San Marco
[...]
Evangelista (CE);
4) “Vero è che richiese alla società nel gennaio CP_1 CP_1 Parte_1
2017 un contributo di circa € 1.500,00 oltre accessori per proporre un'azione giudiziaria contro il Consorzio Ge.se.ce.di., finalizzato a vedere accertata la non debenza da parte della stessa degli oneri consortili pretesi da esso Consorzio Ge.se.ce.di.”; Controparte_1
5) “Vero che l'importo di € 1.820,98, di cui alla fattura n. 1898 del 12-1-2017 (doc.32) da rammostrarsi al teste se ritenuto, fu corrisposta dalla a seguito di Parte_1 espressa richiesta della , quale rimborso delle spese legali necessarie Controparte_1 per instaurare la vertenza in confronto al Consorzio Ge.se.ce.di., onde veder riconosciuta la non debenza degli oneri consortili richesti dalla stessa.”;
6) “Vero è che , dopo essersi rifiutata di per un lunghissimo periodo Controparte_1 di tempo di fornire informazioni circa l'esito della azione di cui al capo 5), infine ha espressamente ammesso di non aver mai intrapreso alcuna azione contro il consorzio
Ge.se.ce.di.”.
Si indica, quale testimone, sulle circostanze da 4) a 6) il sig. nato a Tes_3
Montreal (Canada) il 2-2-1963 e residente in [...].
Ove ritenuto necessario, si chiede anche la nomina di un CTU il quale verifichi sulla base della documentazione versata in atti: a) la natura volontaria del Consorzio Ge.se.ce.di. e degli oneri consortili richiesti da;
b) l'insussistenza, nel contratto di Controparte_1 leasing finanziario n. IF1011907 dell'1-6-2007 e nel decreto di trasferimento dell'immobile, della previsione relativa al pagamento degli oneri consortili in favore del Ge.Se.Ge.Di. ovvero la mera indicazione del menzionato Consorzio;
c) l'utile che la società attrice avrebbe realizzato dall'acquisto di un immobile del valore di circa € 70.000,00 nel
2023, pari al valore locativo dello stesso, ovvero determini la misura degli interessi passivi corrisposti su tale importo al ceto bancario dal 2023 sino alla definizione del presente giudizio.
In ogni caso, rassegna le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza e richiesta della società convenuta, in accoglimento dei motivi su esposti: 1) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, che la società in relazione al contratto di Parte_1
pagina 2 di 5 leasing finanziario n. IF1011907, dell'1-6-2007, non è obbligata a corrispondere le somme richieste da relative ai presunti oneri consortili versati in favore del Controparte_1
Consorzio Ge.se.ce.di.; 2) per l'effetto, condannare alla restituzione Controparte_1 dell'importo di € 73.002,73, corrisposta dall'attrice a titolo di oneri consortili, in quanto illegittimamente ed indebitamente richiesti e percepiti dalla convenuta oltre le somme che saranno corrisposte fino all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) in ogni caso, accertare la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, per le ragioni e motivi dedotti in atti, e per l'effetto condannare
[...] al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito dalla CP_1 società nella misura indicata in premessa, ovvero in quella maggiore Parte_1
o minore che risulterà in corso di causa, o che sarà determinata dall'On.le Tribunale anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di causa in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 73.002,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vantato da parte attrice nei confronti della convenuta a titolo di ripetizione di indebito.
Tra le parti in data 1/6/2009 è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria n. IF
1011907 (doc. 2), relativo a due immobili siti nel Centro direzionale di Napoli e la predetta somma è stata pagata dall'utilizzatrice su richiesta della concedente, in varie soluzioni, quale rimborso degli oneri consortili corrisposti al Consorzio Ge.Se.Ce.Di.
2. Parte attrice ha allegato che gli oneri contestati non sono previsti nel contratto di leasing
e che non era tenuta al loro pagamento perché si tratta di un consorzio Controparte_1
volontario e la concedente non ha manifestato in modo espresso e valido la volontà di aderirvi.
Ha aggiunto che la condotta della concedente ha realizzato un abuso del contratto, che non
è stato eseguito secondo buona fede, con conseguente domanda di risarcimento del danno.
3. L'attore che agisce in ripetizione deve provare la mancanza di titolo e tale prova non è stata raggiunta, con conseguente rigetto della domanda.
Il Consorzio in questione ha ad oggetto, tra l'altro, “la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, infrastrutture, ed aree pubbliche, ovvero di uso pubblico, e la pagina 3 di 5 manutenzione e l'esercizio degli impianti e servizi pubblici e/o di uso pubblico” nella zona del Centro direzionale di Napoli (v. art. 2 statuto, doc. 23).
In materia di consorzi urbanistici deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio (nella specie, il Centro Direzionale di Napoli), essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente (cfr. in questo senso Cass. n.
18560/2016, n. 14440/2019 e n. 14407/2024).
Parte attrice ha allegato che non avrebbe aderito al Consorzio. In realtà CP_1 CP_1
ha acquistato l'immobile in sede di esecuzione forzata, tramite decreto del g.e., che
[...]
ha trasferito l'immobile nello stato di fatto e diritto in cui si trovava (v. doc. 3). L'attrice avrebbe, invece, dovuto produrre l'atto di acquisto del primo proprietario, dal quale avrebbe dovuto emergere la non adesione al consorzio. In mancanza di tale atto, manca la prova del fatto negativo, che incombe su parte attrice.
Per completezza, si osserva che secondo lo statuto il consorzio è obbligatorio e quindi non può sussistere alcuna presunzione in favore della tesi di parte attrice.
Inoltre, il contratto di leasing (doc. 2) all'art. 10 (pag. 8) onera l'utilizzatore di tutte le
“spese, imposte e tasse … anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare o prevedere l'esistenza”, di modo che la rivalsa operata dalla concedente circa gli oneri consortili è legittima e prevista contrattualmente. Pertanto, tale condotta non può essere ritenuta contraria ai principi di correttezza e buona fede, invocati da parte attrice, né può costituire fonte di responsabilità contrattuale.
4. Parte attrice ha altresì chiesto la ripetizione della somma di euro 2.500,00, che sarebbe stata versata alla concedente per intraprendere un'azione legale verso il Consorzio, in effetti mai iniziata. Al riguardo si osserva, in primo luogo, che la fattura prodotta in merito è per un imponibile di euro 1.492,61 (v. doc. 32) e quindi non corrisponde all'allegazione.
Inoltre, anche in questo caso difetta la prova del fatto negativo relativo alla mancata azione pagina 4 di 5 verso il Consorzio. Infatti, sul punto parte attrice ha dedotto il cap. 6: “Vero è che
[...]
dopo essersi rifiutata di per un lunghissimo periodo di tempo di fornire CP_1 informazioni circa l'esito della azione di cui al capo 5), infine ha espressamente ammesso di non aver mai intrapreso alcuna azione contro il consorzio Ge.se.ce.di.”, che però è palesemente inammissibile per la totale genericità, sia in merito alla persona che avrebbe agito per conto della concedente, sia relativamente alle circostanze di tempo e di modo della “ammissione”.
5. Nulla sulle spese, attesa la soccombenza nei confronti di una parte contumace.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice.
Milano, 1 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Francesco Zapparoli, magistrato ordinario in tirocinio.
dott. Antonio S. Stefani
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