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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7521/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7521 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento del danno per lesioni personali ai sensi dell'art. 2051 e/o dell'art. 2043 cc tra
, nella qualità di erede del IG. , Parte_1 Persona_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Duca e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Caserta alla M. Buonarrotti n. 5;
ATTRICE
e
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Eleo- Controparte_1 nora Petrillo e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Caserta alla via R. De Martino n.14;
CONVENUTA
e
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza ex. art. 281sexies c.p.c. del 10 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
1
Con atto di citazione, la IG.ra , nella qualità di erede del Parte_1 padre IG. conveniva in giudizio il IG. Persona_1 CP_3 per accertarne l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art 2051 e/o
[...]
2043 cc e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Giudice Unico adi- to, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: - Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la piena ed esclusiva responsabilità del signor nella Controparte_1 causazione dell'evento lesivo per cui è causa ex art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c. nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non ritenga configurabile nel caso in specie una responsabilità per custodia, e conseguentemente, condannarlo al pagamento in favore di
, quale erede del defunto della somma di Euro Parte_1 Persona_1
25.803,70 o della diversa, maggiore o minore somma, che verrà accertata e quantificata in corso di causa, anche a mezzo dell'espletanda CTU che, sin d'ora, questa difesa chiede ammettersi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, oltre al maggior danno. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”
A fondamento della domanda, parte attrice adduceva: che in data
25.03.2015, alle ore 20.30/21,00 circa, il IG. , nello Persona_1 scendere le scale comuni dello stabile in cui era ubicata l'abitazione che conduceva in locazione, sita in Casapulla (CE) alla Via Nazionale Appia n.
366, di proprietà del convenuto IG. a causa della pre- Controparte_1 senza di acqua sulle stesse e sul corrimano, cadeva a terra;
che tale acqua non segnalata e non visibile, era determinata dalla rottura della guaina iso- lante del finestrone condominiale;
che il padre veniva soccorso immediata- mente dopo la caduta dal convenuto IG. e poco dopo dai familiari;
CP_1 che il padre rimaneva a riposo fino alla data del 28.03.2015, quando per l'acuirsi del dolore si recava presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospeda- liero S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, ove gli veniva diagnosticata “frattu- ra bimalleolare caviglia destra”, con prognosi di giorni 30 s.c. e successiva- mente dichiarato guarito con postumi da valutarsi in sede medico legale;
che il signor decedeva il 03.3.2017, a seguito di complica- Persona_1 zioni dello stato generale di salute, non ricollegabili all'evento caduta ogget- to del giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto IG. che, rassegnava Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a
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chiamare in causa e quindi ad integrare il contraddittorio la Controparte_2
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede le- P.IVA_1 gale in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), e di conseguenza, chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di com- parizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- NEL MERITO, respin- gersi le domande tutte formulate dall'attrice ed assolvere comunque, il convenuto CP_1 da ogni avversa domanda e per non essere responsabile dei danni fisici, morali
[...] ed economici nei confronti del defunto;
- SEMPRE NEL MERI- Persona_1
TO, in caso di accoglimento della domanda, in ragione delle motivazioni sopra esposte, di- chiarare tenuta a manlevare l'odierno convenuto, la in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t.; - IN VIA ISTRUTTORIA, con riserva di ulteriori argo- mentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi
e nei termini di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., dei quali si chiede fin d'ora la concessione anche in relazione al comportamento processuale della parte. IN OGNI
CASO, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.”
A fondamento della domanda, parte convenuta confermava tutto quanto dedotto da parte attrice nel proprio atto di citazione, deducendo, altresì, di aver provveduto a denunciare l'accaduto alla com- Controparte_4 pagnia che assicurava per la responsabilità civile l'immobile di sua proprietà con polizza n. 042405065. Provvedeva, inoltre, alla notifica dell'atto di cita- zione per chiamata in garanzia ex art. 106 c.p.c. alle , già Controparte_2
a mezzo pec in data 04.01.2023. Controparte_4
La convenuta regolarmente citata, rimaneva contuma- Controparte_2 ce.
Questioni preliminari
Va, in via preliminare, affermata la legittimazione attiva di parte attrice nella qualità di coerede ad agire per il pagamento dell'intero credito ereditario, co- sì come confermato dalla Corte di Cassazione con Sentenza a SS.UU. n.
24657/2007. I Giudici della Suprema Corte hanno, infatti, stabilito che: “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo auto- matico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilen-
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do che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli art. 1295 e 1314 stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale;
conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddit- torio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”.
Tale orientamento è stato da ultimo confermato con l'Ordinanza Corte di
Cassazione Sez. II n. 28581/2022 e, pertanto, il singolo coerede può agire per l'intero credito spettante al de cuius; tale credito, una volta entrato nell'attivo della massa ereditaria, è destinato ad essere oggetto di eventuale divisone pro quota tra i singoli eredi.
Va ulteriormente rilevato in via preliminarmente la carenza di legittimazione passiva della terza chiamata non costituita. Controparte_2
Invero, dagli atti causa risulta esclusivamente l'avvenuto deposito delle con- dizioni di una polizza assicurativa della Società rubricata “po- CP_5 lizza del Condominio, assicurazioni globali civili”; è stata depositata, inoltre, una comunicazione di “apertura sinistro” del 22/04/2015 della Società Cattolica di
Ass.ni. Alcun contratto assicurativo è stato, quindi, depositato tra la soc.
parte convenuta. CP_5
Non, è stata dimostrata, pertanto, la titolarità del rapporto assicurativo a ca- rico della chiamata in causa , non essendo stato fornito Controparte_2 un titolo idoneo a tale scopo. Vi è pero di più. Invero, oltre alla carenza del titolo assicurativo con la non vi è né allegazione, né Controparte_6 prova che a questa sia succeduta la terza chiamata in giudizio.
La domanda di manleva risulta, quindi, infondata nei confronti della
[...]
Controparte_
.
Nel merito
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La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
La controversia in esame è da ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051
c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, addotto che la responsabilità del convenuto per i danni sofferti dal padre, è dipesa dalla presenza di acqua sul corrimano e sulle scale comuni dello stabile di proprietà del IG. CP_1
Tale qualificazione giuridica non è inficiata dal richiamo effettua-
[...] to nella citazione introduttiva al concetto d'insidia, che non necessariamente evoca la diversa responsabilità sancita dall'art. 2043 cc, atteggiandosi l'insidia, quale situazione di fatto che nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc, ha solo l'effetto di caratterizzare in fatto l'oggetto concreto dell'onere probatorio a carico del custode, nel senso che questi per potere andare esente da responsabilità deve dimostrare l'insussistenza del nesso eziologico tra la custodia della cosa che ha prodotto l'insidia ed il danno
(Cass. 19 novembre 2009 n. 24428).
La responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in cu- stodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di espli- care riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche (Cass. 20 novembre 2009 n.
24529). La disciplina dell'art. 2051 cc esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che lo stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass. Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i ca- ratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass.Civ., 90/4257), escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass.Civ., 94/1332).
Sotto il profilo probatorio, inoltre, deve porsi in rilievo che, ai fini della re- sponsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento
è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass.Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra. Su tale responsabilità può influire certamente la con- dotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva
(con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, sol- tanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibi-
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lità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto.
Ciò posto, rilevato che i fatti di causa sono stati confermati dal convenuto che, ha anzi così riferito: “non può che confermare il sinistro Controparte_1 descritto da parte attrice nel proprio atto introduttivo”, pertanto l'onere probatorio ricadente su parte attrice (rectius nesso causale), risulta adeguatamente assol- to. Né è provato che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolu- tamente anomalo, poiché il IG. è caduto mentre per- Persona_1 correva le scale comuni dell'immobile per rientrare nell'abitazione dallo stesso condotta in locazione, utilizzando, quindi, il bene secondo la sua tipi- ca destinazione.
Quantificazione del danno.
Rilevato che, nel caso di specie, essendosi verificato il decesso dell'avente diritto prima della conclusione del giudizio, il danno biologico permanente da questa patito deve essere parametrato alla sola vita residua conosciuta del danneggiato e non a quella media considerata dalle Tabelle di Milano e, per- tanto, è da calcolarsi per il periodo compreso tra il 25.03.2015 data in cui si
è verificato l'evento, fino al 03.03.2017 data di decesso del danneggiato.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in caso di premorienza la liquidazione del danno biologico segue il principio della proporzionalità e non già della decrescenza. La Suprema Corte rammenta infatti che è principio di diritto che “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menoma- zione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli ere- di del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del dan- neggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spet- tante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass. 41933/ 2021; Cass. 15112/
2024)”. A fronte di ciò: “la liquidazione del danno biologico, tenuto conto della pre- morienza del danneggiato, va dunque effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso”.
Tale criterio può essere applicato analogicamente al caso di specie. Ciò det-
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to, sulla base delle tabelle Milanesi 2024 e partendo dalla richiesta attorea del
10%, non specificamente contestata da parte convenuta in giudizio, la somma spettante al IG. , di anni 81 all'epoca del sini- Persona_1 stro, se non fosse premorto alla data della definizione del presente giudizio, sarebbe stata pari ad € 19.750,00; rilevato che, diversamente, il IG. Persona_1
è deceduto in data 03.03.2017, tale risarcimento non può essere
[...] riconosciuto, ma bisogna applicare una diminuzione in relazione agli anni effettivamente vissuti dopo il verificarsi dell'evento.
Tale riduzione, quindi, viene calcolata tenendo come riferimento sia il pa- rametro massimo previsto dalle tabelle Milanesi 2024 (anni 100), sia l'età del danneggiato anni 81 e infine il tempo di sopravvivenza al sinistro (anni 2).
Pertanto tenuto conto del valore massimo concedibile al danneggiato se avesse vissuto fino all'età massima considerata dalle Tabelle milanesi, e rap- portato al numero di anni effettivamente vissuti dal medesimo, l'importo che si stima equo riconoscere è pari ad Euro 2.078,94 ( ovvero Euro
19.750,00 / 19 x 2) .
Sulla scorta delle quantificazioni riportate nell'atto di citazione, cui questo
Giudice ritiene di dover prestare completa adesione in quanto non contesta- te, i pregiudizi sofferti da IG. possono quantificarsi in Persona_1 misura pari a: 30 giorni di invalidità temporanea totale, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 40 giorni di invalidità temporanea parziale al
50% e 74 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Alla luce dei criteri espressi può quindi riconoscersi per l'invalidità temporanea totale, l'importo di € 3.450,00, per l' invalidità temporanea parziale al 75% l'importo di euro
2.587,50, per l'invalidità temporanea parziale al 50% l'importo di € 2.300,00
e per l'invalidità temporanea parziale al 25% l'importo di € 2.127,50.
In conclusione il danno alla persona patito da parte attrice può essere liqui- dato all'attualità in complessivi Euro 12543,94 ( Euro 2.078,94 + Euro
10.465,00).
Riguardo poi agli altri danni non patrimoniali di natura diversa (morali e/o esistenziali e/o alla vita di relazione), occorre rievocare i principi sanciti nel- le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sezioni Uni- te 11/11/2008 n. 26972; Cass. Sezioni Unite 11/11/2008 n. 26973; Cass.
Sezioni Unite 11/11/2008 n. 26974; Cass. Sezioni Unite 11/11/2008 n.
26975).
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Ed infatti, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri dell'illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.) competerebbe, ai sensi dell'art. 2059
c.c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale, la cui li- quidazione, tuttavia, risulta già compresa in quella del cd. danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle che, sulla scorta di quanto sostenuto dal Supremo Organo di nomofilachia, risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale con- seguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona su- scettibile di accertamento medico legale”, nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e di “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione.
In tali sentenze, invero, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che, una volta “accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sof- ferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve trattarsi, tuttavia, di sofferenza soggetti- va in sé considerata e non come componente di un più complesso pregiudi- zio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno bio- logico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindica- ti termini, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquida- zione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sof- ferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire ad un ri- storo del danno nella sua interezza”.
Tali affermazioni, quindi, consentono di ritenere che il ristoro del pregiudi- zio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico o, meglio ancora (adottan- do la sistematica concettuale delle Sezioni Unite) del danno non patrimonia-
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le genericamente inteso, unitariamente considerato e composto sia dai pre- giudizi di tipo esistenziale sia dalle sofferenze interne, alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate dall'interessato, anche in via pre- suntiva.
Come detto, infatti, le tabelle elaborate in materia lasciano salva (ed anzi prevedono espressamente) la possibilità di riconoscere percentuali di au- mento dei valori medi da esse previsti, da utilizzarsi – onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate, anche in via presuntiva, dal danneggiato, con riferimento sia agli aspetti anatomo- funzionali e relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Ebbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non vi è prova al- cuna che il danneggiato, a seguito della caduta, abbia subito un pregiudizio ulteriore in termini di sofferenza e di patema d'animo rispetto a quanto già liquidato a titolo di danno non patrimoniale sotto la voce “danno biologi- co”, il quale possa giustificare un adeguamento e, quindi, una “personalizza- zione” dell'importo già riconosciuto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'e- vento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalu- tate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritar- dato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (25.03.2015) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici
I.S.T.A.T. dal 25.03.2015 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
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Le spese di giudizio
L'accoglimento della domanda segue la soccombenza e si liquida in disposi- tivo in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto delle sole fasi svolte, delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara la contumacia della Controparte_2
Dichiara infondata la domanda nei confronti della terza chiamata;
Accerta e dichiara la responsabilità nel verificarsi dell'evento del convenuto IG. Controparte_1
Condanna il convenuto al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 12.543,94 in favore dell'attrice, oltre interessi come in motivazione.
Condanna il convenuto in favore della parte at- Controparte_1 trice, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
264,00 per esborsi, ed euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spe- se generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 07.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7521 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento del danno per lesioni personali ai sensi dell'art. 2051 e/o dell'art. 2043 cc tra
, nella qualità di erede del IG. , Parte_1 Persona_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Duca e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Caserta alla M. Buonarrotti n. 5;
ATTRICE
e
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Eleo- Controparte_1 nora Petrillo e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Caserta alla via R. De Martino n.14;
CONVENUTA
e
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza ex. art. 281sexies c.p.c. del 10 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
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Con atto di citazione, la IG.ra , nella qualità di erede del Parte_1 padre IG. conveniva in giudizio il IG. Persona_1 CP_3 per accertarne l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art 2051 e/o
[...]
2043 cc e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Giudice Unico adi- to, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: - Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la piena ed esclusiva responsabilità del signor nella Controparte_1 causazione dell'evento lesivo per cui è causa ex art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c. nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non ritenga configurabile nel caso in specie una responsabilità per custodia, e conseguentemente, condannarlo al pagamento in favore di
, quale erede del defunto della somma di Euro Parte_1 Persona_1
25.803,70 o della diversa, maggiore o minore somma, che verrà accertata e quantificata in corso di causa, anche a mezzo dell'espletanda CTU che, sin d'ora, questa difesa chiede ammettersi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, oltre al maggior danno. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”
A fondamento della domanda, parte attrice adduceva: che in data
25.03.2015, alle ore 20.30/21,00 circa, il IG. , nello Persona_1 scendere le scale comuni dello stabile in cui era ubicata l'abitazione che conduceva in locazione, sita in Casapulla (CE) alla Via Nazionale Appia n.
366, di proprietà del convenuto IG. a causa della pre- Controparte_1 senza di acqua sulle stesse e sul corrimano, cadeva a terra;
che tale acqua non segnalata e non visibile, era determinata dalla rottura della guaina iso- lante del finestrone condominiale;
che il padre veniva soccorso immediata- mente dopo la caduta dal convenuto IG. e poco dopo dai familiari;
CP_1 che il padre rimaneva a riposo fino alla data del 28.03.2015, quando per l'acuirsi del dolore si recava presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospeda- liero S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, ove gli veniva diagnosticata “frattu- ra bimalleolare caviglia destra”, con prognosi di giorni 30 s.c. e successiva- mente dichiarato guarito con postumi da valutarsi in sede medico legale;
che il signor decedeva il 03.3.2017, a seguito di complica- Persona_1 zioni dello stato generale di salute, non ricollegabili all'evento caduta ogget- to del giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto IG. che, rassegnava Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a
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chiamare in causa e quindi ad integrare il contraddittorio la Controparte_2
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede le- P.IVA_1 gale in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), e di conseguenza, chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di com- parizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- NEL MERITO, respin- gersi le domande tutte formulate dall'attrice ed assolvere comunque, il convenuto CP_1 da ogni avversa domanda e per non essere responsabile dei danni fisici, morali
[...] ed economici nei confronti del defunto;
- SEMPRE NEL MERI- Persona_1
TO, in caso di accoglimento della domanda, in ragione delle motivazioni sopra esposte, di- chiarare tenuta a manlevare l'odierno convenuto, la in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t.; - IN VIA ISTRUTTORIA, con riserva di ulteriori argo- mentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi
e nei termini di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., dei quali si chiede fin d'ora la concessione anche in relazione al comportamento processuale della parte. IN OGNI
CASO, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.”
A fondamento della domanda, parte convenuta confermava tutto quanto dedotto da parte attrice nel proprio atto di citazione, deducendo, altresì, di aver provveduto a denunciare l'accaduto alla com- Controparte_4 pagnia che assicurava per la responsabilità civile l'immobile di sua proprietà con polizza n. 042405065. Provvedeva, inoltre, alla notifica dell'atto di cita- zione per chiamata in garanzia ex art. 106 c.p.c. alle , già Controparte_2
a mezzo pec in data 04.01.2023. Controparte_4
La convenuta regolarmente citata, rimaneva contuma- Controparte_2 ce.
Questioni preliminari
Va, in via preliminare, affermata la legittimazione attiva di parte attrice nella qualità di coerede ad agire per il pagamento dell'intero credito ereditario, co- sì come confermato dalla Corte di Cassazione con Sentenza a SS.UU. n.
24657/2007. I Giudici della Suprema Corte hanno, infatti, stabilito che: “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo auto- matico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilen-
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do che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli art. 1295 e 1314 stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale;
conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddit- torio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”.
Tale orientamento è stato da ultimo confermato con l'Ordinanza Corte di
Cassazione Sez. II n. 28581/2022 e, pertanto, il singolo coerede può agire per l'intero credito spettante al de cuius; tale credito, una volta entrato nell'attivo della massa ereditaria, è destinato ad essere oggetto di eventuale divisone pro quota tra i singoli eredi.
Va ulteriormente rilevato in via preliminarmente la carenza di legittimazione passiva della terza chiamata non costituita. Controparte_2
Invero, dagli atti causa risulta esclusivamente l'avvenuto deposito delle con- dizioni di una polizza assicurativa della Società rubricata “po- CP_5 lizza del Condominio, assicurazioni globali civili”; è stata depositata, inoltre, una comunicazione di “apertura sinistro” del 22/04/2015 della Società Cattolica di
Ass.ni. Alcun contratto assicurativo è stato, quindi, depositato tra la soc.
parte convenuta. CP_5
Non, è stata dimostrata, pertanto, la titolarità del rapporto assicurativo a ca- rico della chiamata in causa , non essendo stato fornito Controparte_2 un titolo idoneo a tale scopo. Vi è pero di più. Invero, oltre alla carenza del titolo assicurativo con la non vi è né allegazione, né Controparte_6 prova che a questa sia succeduta la terza chiamata in giudizio.
La domanda di manleva risulta, quindi, infondata nei confronti della
[...]
Controparte_
.
Nel merito
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La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
La controversia in esame è da ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051
c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, addotto che la responsabilità del convenuto per i danni sofferti dal padre, è dipesa dalla presenza di acqua sul corrimano e sulle scale comuni dello stabile di proprietà del IG. CP_1
Tale qualificazione giuridica non è inficiata dal richiamo effettua-
[...] to nella citazione introduttiva al concetto d'insidia, che non necessariamente evoca la diversa responsabilità sancita dall'art. 2043 cc, atteggiandosi l'insidia, quale situazione di fatto che nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc, ha solo l'effetto di caratterizzare in fatto l'oggetto concreto dell'onere probatorio a carico del custode, nel senso che questi per potere andare esente da responsabilità deve dimostrare l'insussistenza del nesso eziologico tra la custodia della cosa che ha prodotto l'insidia ed il danno
(Cass. 19 novembre 2009 n. 24428).
La responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in cu- stodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di espli- care riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche (Cass. 20 novembre 2009 n.
24529). La disciplina dell'art. 2051 cc esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che lo stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass. Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i ca- ratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass.Civ., 90/4257), escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass.Civ., 94/1332).
Sotto il profilo probatorio, inoltre, deve porsi in rilievo che, ai fini della re- sponsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento
è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass.Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra. Su tale responsabilità può influire certamente la con- dotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva
(con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, sol- tanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibi-
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lità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto.
Ciò posto, rilevato che i fatti di causa sono stati confermati dal convenuto che, ha anzi così riferito: “non può che confermare il sinistro Controparte_1 descritto da parte attrice nel proprio atto introduttivo”, pertanto l'onere probatorio ricadente su parte attrice (rectius nesso causale), risulta adeguatamente assol- to. Né è provato che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolu- tamente anomalo, poiché il IG. è caduto mentre per- Persona_1 correva le scale comuni dell'immobile per rientrare nell'abitazione dallo stesso condotta in locazione, utilizzando, quindi, il bene secondo la sua tipi- ca destinazione.
Quantificazione del danno.
Rilevato che, nel caso di specie, essendosi verificato il decesso dell'avente diritto prima della conclusione del giudizio, il danno biologico permanente da questa patito deve essere parametrato alla sola vita residua conosciuta del danneggiato e non a quella media considerata dalle Tabelle di Milano e, per- tanto, è da calcolarsi per il periodo compreso tra il 25.03.2015 data in cui si
è verificato l'evento, fino al 03.03.2017 data di decesso del danneggiato.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in caso di premorienza la liquidazione del danno biologico segue il principio della proporzionalità e non già della decrescenza. La Suprema Corte rammenta infatti che è principio di diritto che “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menoma- zione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli ere- di del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del dan- neggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spet- tante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass. 41933/ 2021; Cass. 15112/
2024)”. A fronte di ciò: “la liquidazione del danno biologico, tenuto conto della pre- morienza del danneggiato, va dunque effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso”.
Tale criterio può essere applicato analogicamente al caso di specie. Ciò det-
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to, sulla base delle tabelle Milanesi 2024 e partendo dalla richiesta attorea del
10%, non specificamente contestata da parte convenuta in giudizio, la somma spettante al IG. , di anni 81 all'epoca del sini- Persona_1 stro, se non fosse premorto alla data della definizione del presente giudizio, sarebbe stata pari ad € 19.750,00; rilevato che, diversamente, il IG. Persona_1
è deceduto in data 03.03.2017, tale risarcimento non può essere
[...] riconosciuto, ma bisogna applicare una diminuzione in relazione agli anni effettivamente vissuti dopo il verificarsi dell'evento.
Tale riduzione, quindi, viene calcolata tenendo come riferimento sia il pa- rametro massimo previsto dalle tabelle Milanesi 2024 (anni 100), sia l'età del danneggiato anni 81 e infine il tempo di sopravvivenza al sinistro (anni 2).
Pertanto tenuto conto del valore massimo concedibile al danneggiato se avesse vissuto fino all'età massima considerata dalle Tabelle milanesi, e rap- portato al numero di anni effettivamente vissuti dal medesimo, l'importo che si stima equo riconoscere è pari ad Euro 2.078,94 ( ovvero Euro
19.750,00 / 19 x 2) .
Sulla scorta delle quantificazioni riportate nell'atto di citazione, cui questo
Giudice ritiene di dover prestare completa adesione in quanto non contesta- te, i pregiudizi sofferti da IG. possono quantificarsi in Persona_1 misura pari a: 30 giorni di invalidità temporanea totale, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 40 giorni di invalidità temporanea parziale al
50% e 74 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Alla luce dei criteri espressi può quindi riconoscersi per l'invalidità temporanea totale, l'importo di € 3.450,00, per l' invalidità temporanea parziale al 75% l'importo di euro
2.587,50, per l'invalidità temporanea parziale al 50% l'importo di € 2.300,00
e per l'invalidità temporanea parziale al 25% l'importo di € 2.127,50.
In conclusione il danno alla persona patito da parte attrice può essere liqui- dato all'attualità in complessivi Euro 12543,94 ( Euro 2.078,94 + Euro
10.465,00).
Riguardo poi agli altri danni non patrimoniali di natura diversa (morali e/o esistenziali e/o alla vita di relazione), occorre rievocare i principi sanciti nel- le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sezioni Uni- te 11/11/2008 n. 26972; Cass. Sezioni Unite 11/11/2008 n. 26973; Cass.
Sezioni Unite 11/11/2008 n. 26974; Cass. Sezioni Unite 11/11/2008 n.
26975).
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Ed infatti, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri dell'illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.) competerebbe, ai sensi dell'art. 2059
c.c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale, la cui li- quidazione, tuttavia, risulta già compresa in quella del cd. danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle che, sulla scorta di quanto sostenuto dal Supremo Organo di nomofilachia, risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale con- seguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona su- scettibile di accertamento medico legale”, nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e di “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione.
In tali sentenze, invero, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che, una volta “accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sof- ferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve trattarsi, tuttavia, di sofferenza soggetti- va in sé considerata e non come componente di un più complesso pregiudi- zio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno bio- logico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindica- ti termini, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquida- zione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sof- ferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire ad un ri- storo del danno nella sua interezza”.
Tali affermazioni, quindi, consentono di ritenere che il ristoro del pregiudi- zio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico o, meglio ancora (adottan- do la sistematica concettuale delle Sezioni Unite) del danno non patrimonia-
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le genericamente inteso, unitariamente considerato e composto sia dai pre- giudizi di tipo esistenziale sia dalle sofferenze interne, alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate dall'interessato, anche in via pre- suntiva.
Come detto, infatti, le tabelle elaborate in materia lasciano salva (ed anzi prevedono espressamente) la possibilità di riconoscere percentuali di au- mento dei valori medi da esse previsti, da utilizzarsi – onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate, anche in via presuntiva, dal danneggiato, con riferimento sia agli aspetti anatomo- funzionali e relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Ebbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non vi è prova al- cuna che il danneggiato, a seguito della caduta, abbia subito un pregiudizio ulteriore in termini di sofferenza e di patema d'animo rispetto a quanto già liquidato a titolo di danno non patrimoniale sotto la voce “danno biologi- co”, il quale possa giustificare un adeguamento e, quindi, una “personalizza- zione” dell'importo già riconosciuto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'e- vento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalu- tate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritar- dato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (25.03.2015) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici
I.S.T.A.T. dal 25.03.2015 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
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Le spese di giudizio
L'accoglimento della domanda segue la soccombenza e si liquida in disposi- tivo in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto delle sole fasi svolte, delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara la contumacia della Controparte_2
Dichiara infondata la domanda nei confronti della terza chiamata;
Accerta e dichiara la responsabilità nel verificarsi dell'evento del convenuto IG. Controparte_1
Condanna il convenuto al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 12.543,94 in favore dell'attrice, oltre interessi come in motivazione.
Condanna il convenuto in favore della parte at- Controparte_1 trice, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
264,00 per esborsi, ed euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spe- se generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 07.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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