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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/12/2024, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 598/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 598 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del giorno 27.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
PISTILLO MARIA ANTONIETTA e FRANCESCO PICCINELLI presso il cui studio sito in Andria al viale Istria N.66 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. PISTILLO FRANCESCA presso il cui studio sito in Andria al Viale Venezia Giulia n.88 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Per le parti: conclusioni congiunte come da note sostitutive dell'udienza del 27.11.2024 con le quali hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con recepimento quanto alle statuizioni accessorie delle condizioni stabilite nella convenzione depositata telematicamente in data 7.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n.
898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia conforme del decreto di omologa del 23.4.2018 si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
E' inoltre decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale che, come noto, costituisce il dies a quo del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, non avendo il resistente contestato tale dato di fatto, né eccepito l'interruzione della separazione.
È, pertanto, certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite, aventi ad oggetto diritti disponibili tra le parti, non sono contrarie a norme imperative (dall'unione matrimoniale sono nati due figli ora maggiorenni ed economicamente indipendenti) per cui possono essere poste a base della presente decisione.
Le spese processuali vanno infine compensate integralmente in virtù dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, garantito l'intervento in causa del p.m., definitivamente pronunciando:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Andria il 01/08/1988 trascritto negli atti dello stato civile di quel Comune Controparte_1
sotto il n. 351 parte II, serie A, anno 1988 alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta e depositata in data 7.11.2024, che ivi devono intendersi richiamate e trascritte;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 10.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Emanuela Gallo dr. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 598 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del giorno 27.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
PISTILLO MARIA ANTONIETTA e FRANCESCO PICCINELLI presso il cui studio sito in Andria al viale Istria N.66 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. PISTILLO FRANCESCA presso il cui studio sito in Andria al Viale Venezia Giulia n.88 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Per le parti: conclusioni congiunte come da note sostitutive dell'udienza del 27.11.2024 con le quali hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con recepimento quanto alle statuizioni accessorie delle condizioni stabilite nella convenzione depositata telematicamente in data 7.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n.
898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia conforme del decreto di omologa del 23.4.2018 si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
E' inoltre decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale che, come noto, costituisce il dies a quo del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, non avendo il resistente contestato tale dato di fatto, né eccepito l'interruzione della separazione.
È, pertanto, certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite, aventi ad oggetto diritti disponibili tra le parti, non sono contrarie a norme imperative (dall'unione matrimoniale sono nati due figli ora maggiorenni ed economicamente indipendenti) per cui possono essere poste a base della presente decisione.
Le spese processuali vanno infine compensate integralmente in virtù dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, garantito l'intervento in causa del p.m., definitivamente pronunciando:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Andria il 01/08/1988 trascritto negli atti dello stato civile di quel Comune Controparte_1
sotto il n. 351 parte II, serie A, anno 1988 alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta e depositata in data 7.11.2024, che ivi devono intendersi richiamate e trascritte;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 10.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Emanuela Gallo dr. Giuseppe Rana