Sentenza 15 aprile 2022
Accoglimento
Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 15/04/2022, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/04/2022
N. 00602/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01691/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2021, proposto da
Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
- Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni “Montedoro”, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
di: Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del diniego implicito opposto alla istanza di accesso ai documenti amministrativi, ex artt. 22 e s.s. della legge n. 241/1990 e 53 del d.lgs. n. 50/2016, presentata dalla ricorrente, in data 14 ottobre 2021, relativa alla documentazione inerente alla gara con oggetto: “Art. 23 D.Lgs. n. 50/2016. Approvazione progetto di gara per i servizi esternalizzati da affidarsi mediante procedura accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016. Adozione quadro economico approvazione schema di procedura e servizi”, lotto n. 4 CIG 845579893F;
- nonché per la condanna all'esibizione e al rilascio di copia di tutta la documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. G. Erroi, in sostituzione dell'avv. A. Senatore, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente, classificatasi seconda, dopo la prima classificata Cooperativa Sociale Onlus Raggio di Sole, nella gara per la conclusione di accordo quadro con unico operatore economico regolante i servizi di cui al lotto 4 per Asilo Nido e Sezione Primavera del Comune di Manduria, presentava, dopo la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione in data 8 ottobre 2021 (doc. 4 ricorso), domanda di accesso del 14 ottobre 2021 (doc. 9 ricorso), con la quale chiedeva la seguente documentazione:
“ 1) documentazione amministrativa presentata dalla Cooperativa Sociale Raggio di Sole; 2) offerta tecnica presentata dalla Cooperativa Sociale Raggio di Sole; 3) offerta economica presentata dalla Cooperativa Sociale Raggio di Sole, ivi compresa tutta la documentazione inerente la verifica dell’anomalia dell’offerta; 4) eventuali giustificativi presentati dalla Cooperativa Sociale Raggio di Sole ”.
2) Col gravame in esame, notificato il 10 dicembre 2021 al Comune di Manduria, alla Centrale Unica di Committenza e alla controinteressata (e depositato il 15 dicembre 2021), la ricorrente si duole del silenzio diniego formatosi, in data 13 novembre 2021 (30 gg. dal 14 ottobre 2021), sulla predetta istanza.
3) Si è costituita in giudizio la controinteressata.
4) Con memoria difensiva del 16 marzo 2022, preceduta dal deposito di documentazione in data 14 marzo 2022, la ricorrente ha dedotto che il Comune, dopo la notifica del ricorso, ha parzialmente riscontrato la richiesta di accesso e ha precisato quanto segue:
- a) sono state trasmesse la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica, l’offerta economica dell’aggiudicataria nonché i verbali delle sedute della Commissione di gara;
- b) alla fase di valutazione dell’anomalia dell’offerta sono dedicati i contenuti del verbale del 3 maggio 2021 (doc. 2 del 14 marzo 2022, pagg. 31 e ss. doc. cit.), a cui è allegata la nota del R.U.P. del 20 maggio 2021 (pagg. 33 ss. doc. 2 cit.), recante la relazione di esame delle giustificazioni dell’aggiudicataria (a quest’ultima favorevole), trasmessi entrambi con p.e.c. del 16 dicembre 2021;
- c) non sono state trasmesse i) la richiesta di giustificazione del ribasso offerto dalla controinteressata, fatta dallo stesso R.U.P. con nota prot. n. 12685 del 10 marzo 2021, richiamata nella suddetta relazione del R.U.P. del 20 maggio 2021 e ii) la relazione della controinteressata a giustificazione dell’offerta dichiarata e del ribasso presentato, inclusa la tabella a quest’ultima allegata, presentata con lettera del 20 marzo 2021, richiamata sempre nella relazione R.U.P. del 20 maggio 2021 (pagg. 33 ss. doc. 2 cit.);
- d) benchè nella relazione del R.U.P. del 20 maggio 2021 si precisi che detta documentazione della controinteressata costituisca “parte integrante e sostanziale” della stessa nota, tale documentazione non è stata trasmessa.
5) Parte ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento della domanda di accesso non soddisfatta.
6) Con memoria difensiva del 18 marzo 2022, la controinteressata ha dedotto che:
- a) il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’ostensione degli atti è satisfattiva delle avverse pretese, posto che il contenuto degli atti della controinteressata è stato riversato nei documenti ostesi e che la ricorrente è quindi stata messa nelle condizioni di verificare la correttezza dell’offerta della controinteressata;
- b) non risulta nemmeno che, dalla data (16 dicembre 2021) di trasmissione della documentazione alla ricorrente, sia stato proposto ricorso avverso l’aggiudicazione, il cui termine spirava il 15 gennaio 2022;
- c) la ricorrente non ha dimostrato la concreta necessità di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio, mentre vale, di contro, la tutela, in capo alla controinteressata, di segreti tecnici e commerciali, che le hanno consentito di risultare aggiudicataria.
7) Parte ricorrente e la controinteressata hanno depositato ulteriori scritti difensivi e, alla camera di consiglio del 5 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Con riferimento alla parte di domanda di accesso concernente la documentazione che è poi stata pacificamente ostesa dalla P.A., va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (come da avviso a verbale della camera di consiglio del 5 aprile 2022), risultando soddisfatto l’interesse della ricorrente.
9) Con riferimento alla residua domanda di accesso, volta alla ostensione i) della richiesta di giustificazione del ribasso offerto dalla controinteressata, fatta dallo stesso R.U.P. con nota prot. n. 12685 del 10 marzo 2021, richiamata nella suddetta relazione del R.U.P. del 20 maggio 2021 e ii) della relazione della controinteressata a giustificazione dell’offerta dichiarata e del ribasso presentato, inclusa la tabella a quest’ultima allegata, presentata con lettera del 20 marzo 2021, richiamata sempre nella relazione R.U.P. del 20 maggio 2021 (pagg. 33 ss. doc. 2 cit.), va rilevato che:
- a) effettivamente, la ricorrente, dopo aver ricevuto la relazione del R.U.P. del 20 maggio 2021, non ha motivato il residuo interesse specifico all’ostensione della documentazione citata, per estremi, in tale relazione né la persistenza di tale interesse è ricavabile dal LL IU , non risultando nemmeno proposta impugnazione avverso gli esiti della gara;
- b) così stando le cose, si deve concludere che l’insistenza di parte ricorrente ad accedere alla documentazione residua denoti una richiesta esplorativa, come tale da respingere.
10) In conclusione, va dichiarata la parziale, sopravvenuta cessazione della materia del contendere e, per la restante parte del gravame, il ricorso va respinto.
11) Le spese di lite possono essere compensate nei confronti di tutte le parti, considerata la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e in parte lo respinge, secondo quanto esposto in motivazione.
Spese di lite compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO