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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/07/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Andrea
Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13341/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., difeso Parte_1 dall'avv. Lombardo Danilo, giusta procura in atti;
-appellante- contro
, contumace; Controparte_1
-appellata-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
II. - Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora Parte_1 innanzi, per brevità, , in qualità di cessionaria del credito dovuto dalla Pt_1
Compagnia aerea nei confronti del cedente , conveniva in Persona_1 giudizio , per sentirla condannare al Controparte_1 pagina 1 di 10 pagamento della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/04 (€250,00) per il ritardo di oltre tre del volo
W65627, diretto da Bari a Verona, del 05/07/2021, nonché della somma di €
100,00 per l'intervento stragiudiziale del procuratore costituito.
III. - La Compagnia aerea si costituiva CP_1 Controparte_1 in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
IV. - Con sentenza n. 876/2023 pubblicata in data 11/04/2023, il Giudice di Pace di Bari, ritenuta la natura strettamente personale del credito oggetto di trasferimento e la conseguente nullità del contratto di cessione posto a fondamento dell'azione, rigettava la domanda.
V. – Avverso tale statuizione, è insorta l'odierna appellante, la quale, con atto di gravame ritualmente notificato, ha richiesto la riforma della sentenza impugnata.
VI. – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, nella contumacia della compagnia aerea appellata, è infine pervenuta all'udienza del 18/06/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione in base al combinato disposto di cui agli artt. 350 bis e 281 sexies, co. 3, c.p.c.
VII. – L'appello è fondato e deve essere pertanto deve essere accolto per i motivi che seguono.
VII.1. – Giova preliminarmente osservare che il credito azionato si fonda sul contratto di trasporto aereo di persone, che rientra nella fattispecie dei contratti di massa conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e formulari.
Ne deriva l'appellabilità della sentenza di primo grado avanti a questo Tribunale in quanto la stessa è stata pronunciata secondo diritto, statuendo su un rapporto giuridico relativo ad un contratto stipulato attraverso moduli e formulari.
VII.2. – Ciò detto, dall'esame del contratto stipulato tra l'odierna appellante e il sig. prodotto agli atti del fascicolo di primo grado, risulta che Per_1 quest'ultimo, quale titolare del diritto ad una compensazione pecuniaria previsto nei confronti della compagnia aerea in conformità a Controparte_1 quanto previsto dal Regolamento n. 261/2004, cedeva tale diritto di credito all'odierna appellante (doc. 3 fasc. primo grado attrice).
pagina 2 di 10 Quanto al prezzo di tale operazione, lo stesso veniva individuato attraverso il rinvio ad un listino prezzi, allegato all'accordo di “cessione di credito”, con la specificazione che il prezzo sarebbe stato corrisposto solo una volta che Pt_1 avrebbe ottenuto la compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea debitrice (cfr. art. 3 contratto di cessione). A fronte dell'obbligo di pagamento del prezzo della cessione, si impegnava ad adottare tutte le misure, Pt_1 giudiziali ed extragiudiziali, necessarie per conseguire la compensazione in questione.
Si tratta, all'evidenza, di un contratto di cessione del credito nel quale “la parte cedente trasferisce e assegna”, con il chiaro intento di trasferire la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Risulta, altresì, chiaro che tale cessione sia a titolo oneroso, essendo previsto un corrispettivo a favore del cedente (“il prezzo (…) di cui al listino”).
VII.3. – Tanto chiarito, la sentenza impugnata è meritevole di riforma nella parte in cui, accogliendo l'eccezione della convenuta compagnia aerea, ha ritenuto la incedibilità del credito in questione stante la sua asserita natura strettamente personale.
Invero, deve in primo luogo escludersi che il credito in questione debba qualificarsi come strettamente personale ai sensi dell'art. 1260 c.c.; tale caratteristica, infatti, si riferisce ai soli crediti aventi ad oggetto obblighi prestazionali per i quali il creditore ha un consistente interesse all'adempimento da parte di un determinato soggetto.
Il nostro ordinamento è generalmente improntato alla garanzia dell'autonomia contrattuale delle parti ed eventuali limitazioni costituiscono l'eccezione.
La Cassazione in più occasioni ha considerato cedibile qualunque credito di natura pecuniaria, ivi incluse le cessioni di crediti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da sinistri stradali, affermando che “il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa di un sinistro stradale, non essendo di natura strettamente personale e non sussistendo uno specifico divieto normativo, è suscettibile di cessione e pertanto il cessionario può agire in giudizio, anche contro l'assicuratore della responsabilità civile del
pagina 3 di 10 danneggiante, al fine di ottenere il pagamento dal debitore ceduto” (cfr. Cass. Civ. sent. 51/2012) e ancora “il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale può costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1260 c.c.” (cfr. Cass. Civ. sent. 22601/2013).
Il credito strettamente personale, caratterizzato dall'elemento intuitu personae, si configura invero quando l'identità del debitore è di essenziale importanza per il creditore, al punto che l'adempimento dell'obbligazione non può essere considerato equivalente se eseguito da persona diversa dal debitore stesso.
Strettamente personali sono infatti i diritti volti al soddisfacimento di un interesse immediato della persona, di un interesse fisico o morale del creditore, in relazione ai quali l'incedibilità può essere eccezionalmente prevista anche al fine di tutelare l'interesse del debitore a non essere tenuto a soddisfare pretese di un soggetto diverso da quello accettato come creditore (Cass. Civ. sent. n. 2013, n. 22601).
Esempio tipico di diritto strettamente personale è costituito dal credito alimentare, che oltre ad essere per espressa previsione normativa (art. 447 c.c.) incedibile (incedibilità eccezionalmente prevista anche a tutela dell'interesse dello stesso creditore, salvo che trattisi di prestazioni arretrate), insuscettibile di compensazione da parte dell'obbligato nonché di rinunzie e transazioni (così,
Cass., 5/8/1987, n. 6727).
Ciò che rileva, quindi, è la natura personale del rapporto obbligatorio basata sul principio di intangibilità della prestazione personale, che è inscindibile dall'identità del creditore.
Tuttavia, gli elementi appena descritti non sono suscettibili di applicazione al caso in questione, poiché l'indennizzo pecuniario in discussione rappresenta una forma di compensazione con funzione di ristoro del danno subito per inadempimento del vettore che viene quantificata in modo uniforme nei confronti di tutti i passeggeri presenti su un determinato volo e, perciò, “indipendente” dalle qualità personali dell'individuo che riceve la compensazione.
Pertanto, trattandosi di diritto patrimoniale di carattere indennitario finalizzato al ristoro, in via presuntiva, del danno derivante dall'inadempimento contrattuale del vettore, nulla autorizza ad imputare tale indennizzo a danni di natura non pagina 4 di 10 patrimoniale ma, anche se così fosse, tale natura non osterebbe alla cedibilità del credito (v. Cass. n. 4300 del 14/02/2019).
Né risulta alcuna disposizione di ostacolo in seno al Reg. 261/2004, non configurando, quello in esame, un credito di natura personale avendo pur sempre ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.
Ed infatti, l'indicazione dei passeggeri, quali destinatari della compensazione pecuniaria, è volta all'individuazione dei titolari del relativo diritto, ma, di per sé, non vale a precludere, da parte di questi, la cessione del credito una volta maturato, come peraltro chiarito dalla Corte di Giustizia UE da ultimo nella sentenza 29/02/2024 nella causa C-11/23, laddove, nel ritenere una “rinuncia inammissibile ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 261/2004” la clausola delle condizioni generali del contratto di trasporto che vieta la cessione dei diritti del passeggero aereo nei confronti del vettore aereo operativo, ha evidenziato che
“per garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri aerei e consentire a questi ultimi di esercitare efficacemente i loro diritti in conformità all'obiettivo enunciato al considerando 20 del regolamento n. 261/2004, occorre garantire al passeggero interessato dalla cancellazione di un volo la libertà di scegliere il modo più efficace di difendere i propri diritti, in particolare consentendogli di decidere di rivolgersi direttamente al vettore aereo operativo, di adire i giudici competenti oppure, se ciò è previsto dal diritto nazionale rilevante, di cedere il proprio credito
a un terzo per evitare difficoltà e costi che potrebbero dissuaderlo dall'intraprendere iniziative personali nei confronti di detto vettore per un interesse finanziario limitato”.
VII.4. – Passando alle ulteriori contestazioni mosse in primo grado dalla compagnia aerea convenuta si osserva quanto segue.
Quanto alla contestata assenza del documento in originale attestante la dedotta cessione del credito, va osservato che ai sensi dell'art. 2719 c.c. la copia fotografica o fotostatica di una scrittura privata ha la stessa efficacia probatoria di quella autentica, se la conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale o non è espressamente disconosciuta.
pagina 5 di 10 Si ritiene, nel silenzio della norma, che il disconoscimento della conformità all'originale debba essere effettuato nelle forme di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e nella sottoscrizione, se la parte contro cui è prodotta non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Inoltre, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, sebbene non sia soggetta all'adozione di particolari formule sacramentali, non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (così Cass. civ. n. 7775 del 03/04/2014, n. 7105 del
12/04/2016 e n. 12730 del 21/06/2016).
Nel caso di specie non può ritenersi validamente espresso alcun disconoscimento di conformità del documento all'originale.
Tale, infatti, non può essere considerata la generica contestazione formulata nella comparsa di risposta della compagnia convenuta in primo grado.
Peraltro, la giurisprudenza ha da sempre ritenuto che, prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale la conformità della copia all'originale, il giudice non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c. (cfr. ex multis Cass. civ.
n. 16998 del 20/08/2015). In altri termini, se anche il disconoscimento fosse stato validamente espresso, non comporterebbe di per sé l'esclusione dell'efficacia probatoria del documento, potendosene accertare aliunde la conformità all'originale.
pagina 6 di 10 Nel caso di specie, il fatto che l'attrice fosse in possesso del titolo di viaggio del passeggero (prodotto in giudizio) consente di dedurre l'esistenza della cessione di credito.
Quanto invece alla contestata mancata notifica dell'atto di cessione in originale, è sufficiente osservare che, come costantemente ribadito dalla Corte di legittimità,
“il contratto cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria dei pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso i, principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. n. 21277/2019;
Cass. n. 4713/2019; Cass. n. 12616/2017). In tale contesto, la notificazione della cessione “costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cass., n. 16566/2018; Cass. n. 28390/2018).
L'eccezione legata alla clausola 9.2 delle Condizioni di non è Pt_1 comprensibile, non essendo neppure stato allegato sotto quale profilo una cessione eventualmente regolata dal diritto tedesco sarebbe inopponibile.
La procura alle liti è stata poi validamente rilasciata dalla parte attrice da soggetto munito di potere rappresentativo, come attestato dalla certificazione notarile allegata alla documentazione prodotta in primo grado e corredata da traduzione giurata.
Quanto alle ulteriori contestazioni in ordine alla “inesistenza formale di un contratto di cessione” e alla indeterminatezza del suo contenuto, vale osservare che, nella specie, emerge dal regolamento contrattuale che il passeggero cedente ha acquisito immediatamente il diritto ai servizi espletati dalla (senza più Pt_1 nulla dover corrispondere alla stessa) oltre al diritto di conseguire il corrispettivo della cessione, mentre la cessionaria ha acquisito immediatamente il credito del pagina 7 di 10 passeggero (e la relativa facoltà di determinarsi liberamente circa le modalità di recupero), fatto salvo l'obbligo di versare al cedente il prezzo stabilito;
il tutto secondo uno schema che integra un accordo atipico (ex art. 1322 c.c.) diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
da quanto sopra discende che la ha agito a tutela di un proprio diritto e per il Pt_1 recupero di un credito proprio (in quanto ad essa definitivamente e validamente ceduto).
In casi come quello di specie, la Corte di legittimità ha invero condivisibilmente chiarito che “è stato concluso un contratto atipico comportante la cessione del credito del passeggero a fronte dei servizi offerti dalla;
con la Pt_1 conseguenza che il versamento al cedente di una quota della somma
(eventualmente) riscossa dalla cessionaria (a titolo di indennizzo dovuto dalla compagnia aerea) non costituisce propriamente il pagamento del prezzo della vendita del credito, ma il risultato utile dei servizi espletati dalla cessionaria (il cui svolgimento costituiva il “corrispettivo” della cessione)” (Cass., n. 4543/2024).
Da quanto esposto, pertanto, si può ritenere che era nel pieno diritto del passeggero cedere il suo credito, derivante da compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. CE n. 261/2044, all'odierna appellante la quale, a sua volta, era legittimata ad agire nei confronti della compagnia aerea per il ristoro di tale credito.
Sulla base di quanto esposto, deve riconoscersi la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo all'odierna attrice appellante facendo Pt_1 peraltro il contratto in atti specifico riferimento agli estremi identificativi della posizione soggettiva oggetto di trasferimento.
VII.5. – Nel merito, la domanda è fondata, nei termini di seguito indicati.
Il caso di specie è relativo al diritto alla compensazione pecuniaria dovuta nell'ipotesi di cancellazione/ritardo di volo aereo previsto ai sensi dell'art. 5 Reg.
CE 261/2004 che prevede la spettanza ai passeggeri di importo, in caso di ritardo oltre le 3 ore, nella misura stabilita dal successivo art.
7. Nel caso di tratte inferiori a 1.500 km è previsto il corrispettivo della somma di € 250,00 a passeggero.
pagina 8 di 10 La compensazione è dovuta a condizione che il vettore aereo non dimostri che il ritardo sia dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare pur adottando tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore ai sensi dell'art. 5 del regolamento.
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha prodotto in primo grado la carta di imbarco
(boarding pass) – del tutto idonea a provare l'acquisto del biglietto per il volo di linea in questione, atteso che il rilascio della medesima normalmente quest'ultimo presuppone (da ultimo, Cass., n. 17644/2025) – e il report del ritardo superiore a
3 ore (la circostanza non è peraltro neanche specificamente contestata).
La compagnia aerea non ha dedotto la sussistenza di circostanze eccezionali a giustificazione del ritardo.
Va dunque riconosciuto il pagamento della somma di euro 250,00.
Nulla è dovuto, invece, in relazione alle spese legali per l'attività stragiudiziale svolta, che è consistita nell'invio di una lettera di diffida al pagamento della compensazione pecuniaria prima dell'introduzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 20, D.M. n. 55/2014, che disciplina i compensi per le prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali, infatti, presupposto per la liquidazione di uno specifico compenso per tale attività è che la stessa rivesta “autonoma rilevanza” rispetto all'attività giudiziale. Deve, tuttavia, escludersi che il semplice invio di una lettera di diffida prima dell'avvio del giudizio, che peraltro avrebbe potuto essere inviata in prima battuta dallo stesso cedente, senza aggravio di spese, possa essere considerata una specifica prestazione stragiudiziale munita di una propria autonomia, rilevanza e utilità, dovendo la stessa, al contrario, ritenersi un mero atto prodromico all'introduzione del giudizio.
VIII. – La sentenza appellata va, pertanto, riformata e la domanda attorea accolta per quanto di ragione.
IX. – Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 876/2023 (R.G.
6120/2022) del Giudice di Pace di Bari, CONDANNA Controparte_1
a corrispondere in favore di la
[...] Parte_1 somma di € 250,00;
- CONDANNA l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida:
1) per il giudizio di primo grado, in euro 43 per esborsi e in euro 180,00, a titolo di compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA
e CAP come per legge;
2) per il giudizio di appello, in euro 64,5 per esborsi e in euro 462,00 a titolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Bari, 17 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Andrea
Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13341/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., difeso Parte_1 dall'avv. Lombardo Danilo, giusta procura in atti;
-appellante- contro
, contumace; Controparte_1
-appellata-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
II. - Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora Parte_1 innanzi, per brevità, , in qualità di cessionaria del credito dovuto dalla Pt_1
Compagnia aerea nei confronti del cedente , conveniva in Persona_1 giudizio , per sentirla condannare al Controparte_1 pagina 1 di 10 pagamento della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/04 (€250,00) per il ritardo di oltre tre del volo
W65627, diretto da Bari a Verona, del 05/07/2021, nonché della somma di €
100,00 per l'intervento stragiudiziale del procuratore costituito.
III. - La Compagnia aerea si costituiva CP_1 Controparte_1 in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
IV. - Con sentenza n. 876/2023 pubblicata in data 11/04/2023, il Giudice di Pace di Bari, ritenuta la natura strettamente personale del credito oggetto di trasferimento e la conseguente nullità del contratto di cessione posto a fondamento dell'azione, rigettava la domanda.
V. – Avverso tale statuizione, è insorta l'odierna appellante, la quale, con atto di gravame ritualmente notificato, ha richiesto la riforma della sentenza impugnata.
VI. – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, nella contumacia della compagnia aerea appellata, è infine pervenuta all'udienza del 18/06/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione in base al combinato disposto di cui agli artt. 350 bis e 281 sexies, co. 3, c.p.c.
VII. – L'appello è fondato e deve essere pertanto deve essere accolto per i motivi che seguono.
VII.1. – Giova preliminarmente osservare che il credito azionato si fonda sul contratto di trasporto aereo di persone, che rientra nella fattispecie dei contratti di massa conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e formulari.
Ne deriva l'appellabilità della sentenza di primo grado avanti a questo Tribunale in quanto la stessa è stata pronunciata secondo diritto, statuendo su un rapporto giuridico relativo ad un contratto stipulato attraverso moduli e formulari.
VII.2. – Ciò detto, dall'esame del contratto stipulato tra l'odierna appellante e il sig. prodotto agli atti del fascicolo di primo grado, risulta che Per_1 quest'ultimo, quale titolare del diritto ad una compensazione pecuniaria previsto nei confronti della compagnia aerea in conformità a Controparte_1 quanto previsto dal Regolamento n. 261/2004, cedeva tale diritto di credito all'odierna appellante (doc. 3 fasc. primo grado attrice).
pagina 2 di 10 Quanto al prezzo di tale operazione, lo stesso veniva individuato attraverso il rinvio ad un listino prezzi, allegato all'accordo di “cessione di credito”, con la specificazione che il prezzo sarebbe stato corrisposto solo una volta che Pt_1 avrebbe ottenuto la compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea debitrice (cfr. art. 3 contratto di cessione). A fronte dell'obbligo di pagamento del prezzo della cessione, si impegnava ad adottare tutte le misure, Pt_1 giudiziali ed extragiudiziali, necessarie per conseguire la compensazione in questione.
Si tratta, all'evidenza, di un contratto di cessione del credito nel quale “la parte cedente trasferisce e assegna”, con il chiaro intento di trasferire la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Risulta, altresì, chiaro che tale cessione sia a titolo oneroso, essendo previsto un corrispettivo a favore del cedente (“il prezzo (…) di cui al listino”).
VII.3. – Tanto chiarito, la sentenza impugnata è meritevole di riforma nella parte in cui, accogliendo l'eccezione della convenuta compagnia aerea, ha ritenuto la incedibilità del credito in questione stante la sua asserita natura strettamente personale.
Invero, deve in primo luogo escludersi che il credito in questione debba qualificarsi come strettamente personale ai sensi dell'art. 1260 c.c.; tale caratteristica, infatti, si riferisce ai soli crediti aventi ad oggetto obblighi prestazionali per i quali il creditore ha un consistente interesse all'adempimento da parte di un determinato soggetto.
Il nostro ordinamento è generalmente improntato alla garanzia dell'autonomia contrattuale delle parti ed eventuali limitazioni costituiscono l'eccezione.
La Cassazione in più occasioni ha considerato cedibile qualunque credito di natura pecuniaria, ivi incluse le cessioni di crediti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da sinistri stradali, affermando che “il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa di un sinistro stradale, non essendo di natura strettamente personale e non sussistendo uno specifico divieto normativo, è suscettibile di cessione e pertanto il cessionario può agire in giudizio, anche contro l'assicuratore della responsabilità civile del
pagina 3 di 10 danneggiante, al fine di ottenere il pagamento dal debitore ceduto” (cfr. Cass. Civ. sent. 51/2012) e ancora “il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale può costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1260 c.c.” (cfr. Cass. Civ. sent. 22601/2013).
Il credito strettamente personale, caratterizzato dall'elemento intuitu personae, si configura invero quando l'identità del debitore è di essenziale importanza per il creditore, al punto che l'adempimento dell'obbligazione non può essere considerato equivalente se eseguito da persona diversa dal debitore stesso.
Strettamente personali sono infatti i diritti volti al soddisfacimento di un interesse immediato della persona, di un interesse fisico o morale del creditore, in relazione ai quali l'incedibilità può essere eccezionalmente prevista anche al fine di tutelare l'interesse del debitore a non essere tenuto a soddisfare pretese di un soggetto diverso da quello accettato come creditore (Cass. Civ. sent. n. 2013, n. 22601).
Esempio tipico di diritto strettamente personale è costituito dal credito alimentare, che oltre ad essere per espressa previsione normativa (art. 447 c.c.) incedibile (incedibilità eccezionalmente prevista anche a tutela dell'interesse dello stesso creditore, salvo che trattisi di prestazioni arretrate), insuscettibile di compensazione da parte dell'obbligato nonché di rinunzie e transazioni (così,
Cass., 5/8/1987, n. 6727).
Ciò che rileva, quindi, è la natura personale del rapporto obbligatorio basata sul principio di intangibilità della prestazione personale, che è inscindibile dall'identità del creditore.
Tuttavia, gli elementi appena descritti non sono suscettibili di applicazione al caso in questione, poiché l'indennizzo pecuniario in discussione rappresenta una forma di compensazione con funzione di ristoro del danno subito per inadempimento del vettore che viene quantificata in modo uniforme nei confronti di tutti i passeggeri presenti su un determinato volo e, perciò, “indipendente” dalle qualità personali dell'individuo che riceve la compensazione.
Pertanto, trattandosi di diritto patrimoniale di carattere indennitario finalizzato al ristoro, in via presuntiva, del danno derivante dall'inadempimento contrattuale del vettore, nulla autorizza ad imputare tale indennizzo a danni di natura non pagina 4 di 10 patrimoniale ma, anche se così fosse, tale natura non osterebbe alla cedibilità del credito (v. Cass. n. 4300 del 14/02/2019).
Né risulta alcuna disposizione di ostacolo in seno al Reg. 261/2004, non configurando, quello in esame, un credito di natura personale avendo pur sempre ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.
Ed infatti, l'indicazione dei passeggeri, quali destinatari della compensazione pecuniaria, è volta all'individuazione dei titolari del relativo diritto, ma, di per sé, non vale a precludere, da parte di questi, la cessione del credito una volta maturato, come peraltro chiarito dalla Corte di Giustizia UE da ultimo nella sentenza 29/02/2024 nella causa C-11/23, laddove, nel ritenere una “rinuncia inammissibile ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 261/2004” la clausola delle condizioni generali del contratto di trasporto che vieta la cessione dei diritti del passeggero aereo nei confronti del vettore aereo operativo, ha evidenziato che
“per garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri aerei e consentire a questi ultimi di esercitare efficacemente i loro diritti in conformità all'obiettivo enunciato al considerando 20 del regolamento n. 261/2004, occorre garantire al passeggero interessato dalla cancellazione di un volo la libertà di scegliere il modo più efficace di difendere i propri diritti, in particolare consentendogli di decidere di rivolgersi direttamente al vettore aereo operativo, di adire i giudici competenti oppure, se ciò è previsto dal diritto nazionale rilevante, di cedere il proprio credito
a un terzo per evitare difficoltà e costi che potrebbero dissuaderlo dall'intraprendere iniziative personali nei confronti di detto vettore per un interesse finanziario limitato”.
VII.4. – Passando alle ulteriori contestazioni mosse in primo grado dalla compagnia aerea convenuta si osserva quanto segue.
Quanto alla contestata assenza del documento in originale attestante la dedotta cessione del credito, va osservato che ai sensi dell'art. 2719 c.c. la copia fotografica o fotostatica di una scrittura privata ha la stessa efficacia probatoria di quella autentica, se la conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale o non è espressamente disconosciuta.
pagina 5 di 10 Si ritiene, nel silenzio della norma, che il disconoscimento della conformità all'originale debba essere effettuato nelle forme di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e nella sottoscrizione, se la parte contro cui è prodotta non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Inoltre, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, sebbene non sia soggetta all'adozione di particolari formule sacramentali, non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (così Cass. civ. n. 7775 del 03/04/2014, n. 7105 del
12/04/2016 e n. 12730 del 21/06/2016).
Nel caso di specie non può ritenersi validamente espresso alcun disconoscimento di conformità del documento all'originale.
Tale, infatti, non può essere considerata la generica contestazione formulata nella comparsa di risposta della compagnia convenuta in primo grado.
Peraltro, la giurisprudenza ha da sempre ritenuto che, prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale la conformità della copia all'originale, il giudice non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c. (cfr. ex multis Cass. civ.
n. 16998 del 20/08/2015). In altri termini, se anche il disconoscimento fosse stato validamente espresso, non comporterebbe di per sé l'esclusione dell'efficacia probatoria del documento, potendosene accertare aliunde la conformità all'originale.
pagina 6 di 10 Nel caso di specie, il fatto che l'attrice fosse in possesso del titolo di viaggio del passeggero (prodotto in giudizio) consente di dedurre l'esistenza della cessione di credito.
Quanto invece alla contestata mancata notifica dell'atto di cessione in originale, è sufficiente osservare che, come costantemente ribadito dalla Corte di legittimità,
“il contratto cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria dei pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso i, principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. n. 21277/2019;
Cass. n. 4713/2019; Cass. n. 12616/2017). In tale contesto, la notificazione della cessione “costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cass., n. 16566/2018; Cass. n. 28390/2018).
L'eccezione legata alla clausola 9.2 delle Condizioni di non è Pt_1 comprensibile, non essendo neppure stato allegato sotto quale profilo una cessione eventualmente regolata dal diritto tedesco sarebbe inopponibile.
La procura alle liti è stata poi validamente rilasciata dalla parte attrice da soggetto munito di potere rappresentativo, come attestato dalla certificazione notarile allegata alla documentazione prodotta in primo grado e corredata da traduzione giurata.
Quanto alle ulteriori contestazioni in ordine alla “inesistenza formale di un contratto di cessione” e alla indeterminatezza del suo contenuto, vale osservare che, nella specie, emerge dal regolamento contrattuale che il passeggero cedente ha acquisito immediatamente il diritto ai servizi espletati dalla (senza più Pt_1 nulla dover corrispondere alla stessa) oltre al diritto di conseguire il corrispettivo della cessione, mentre la cessionaria ha acquisito immediatamente il credito del pagina 7 di 10 passeggero (e la relativa facoltà di determinarsi liberamente circa le modalità di recupero), fatto salvo l'obbligo di versare al cedente il prezzo stabilito;
il tutto secondo uno schema che integra un accordo atipico (ex art. 1322 c.c.) diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
da quanto sopra discende che la ha agito a tutela di un proprio diritto e per il Pt_1 recupero di un credito proprio (in quanto ad essa definitivamente e validamente ceduto).
In casi come quello di specie, la Corte di legittimità ha invero condivisibilmente chiarito che “è stato concluso un contratto atipico comportante la cessione del credito del passeggero a fronte dei servizi offerti dalla;
con la Pt_1 conseguenza che il versamento al cedente di una quota della somma
(eventualmente) riscossa dalla cessionaria (a titolo di indennizzo dovuto dalla compagnia aerea) non costituisce propriamente il pagamento del prezzo della vendita del credito, ma il risultato utile dei servizi espletati dalla cessionaria (il cui svolgimento costituiva il “corrispettivo” della cessione)” (Cass., n. 4543/2024).
Da quanto esposto, pertanto, si può ritenere che era nel pieno diritto del passeggero cedere il suo credito, derivante da compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. CE n. 261/2044, all'odierna appellante la quale, a sua volta, era legittimata ad agire nei confronti della compagnia aerea per il ristoro di tale credito.
Sulla base di quanto esposto, deve riconoscersi la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo all'odierna attrice appellante facendo Pt_1 peraltro il contratto in atti specifico riferimento agli estremi identificativi della posizione soggettiva oggetto di trasferimento.
VII.5. – Nel merito, la domanda è fondata, nei termini di seguito indicati.
Il caso di specie è relativo al diritto alla compensazione pecuniaria dovuta nell'ipotesi di cancellazione/ritardo di volo aereo previsto ai sensi dell'art. 5 Reg.
CE 261/2004 che prevede la spettanza ai passeggeri di importo, in caso di ritardo oltre le 3 ore, nella misura stabilita dal successivo art.
7. Nel caso di tratte inferiori a 1.500 km è previsto il corrispettivo della somma di € 250,00 a passeggero.
pagina 8 di 10 La compensazione è dovuta a condizione che il vettore aereo non dimostri che il ritardo sia dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare pur adottando tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore ai sensi dell'art. 5 del regolamento.
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha prodotto in primo grado la carta di imbarco
(boarding pass) – del tutto idonea a provare l'acquisto del biglietto per il volo di linea in questione, atteso che il rilascio della medesima normalmente quest'ultimo presuppone (da ultimo, Cass., n. 17644/2025) – e il report del ritardo superiore a
3 ore (la circostanza non è peraltro neanche specificamente contestata).
La compagnia aerea non ha dedotto la sussistenza di circostanze eccezionali a giustificazione del ritardo.
Va dunque riconosciuto il pagamento della somma di euro 250,00.
Nulla è dovuto, invece, in relazione alle spese legali per l'attività stragiudiziale svolta, che è consistita nell'invio di una lettera di diffida al pagamento della compensazione pecuniaria prima dell'introduzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 20, D.M. n. 55/2014, che disciplina i compensi per le prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali, infatti, presupposto per la liquidazione di uno specifico compenso per tale attività è che la stessa rivesta “autonoma rilevanza” rispetto all'attività giudiziale. Deve, tuttavia, escludersi che il semplice invio di una lettera di diffida prima dell'avvio del giudizio, che peraltro avrebbe potuto essere inviata in prima battuta dallo stesso cedente, senza aggravio di spese, possa essere considerata una specifica prestazione stragiudiziale munita di una propria autonomia, rilevanza e utilità, dovendo la stessa, al contrario, ritenersi un mero atto prodromico all'introduzione del giudizio.
VIII. – La sentenza appellata va, pertanto, riformata e la domanda attorea accolta per quanto di ragione.
IX. – Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 876/2023 (R.G.
6120/2022) del Giudice di Pace di Bari, CONDANNA Controparte_1
a corrispondere in favore di la
[...] Parte_1 somma di € 250,00;
- CONDANNA l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida:
1) per il giudizio di primo grado, in euro 43 per esborsi e in euro 180,00, a titolo di compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA
e CAP come per legge;
2) per il giudizio di appello, in euro 64,5 per esborsi e in euro 462,00 a titolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Bari, 17 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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