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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/05/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego ROrio Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2677/2020, pendente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo De Luca per delega Parte 1 (c.f. P.IVA 1
,
in atti appellante
E
Controparte_1 a socio unico, ora Controparte_2
[...] a socio unico (già Controparte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Lombardi e Manuela Soligo in forza di procura in atti appellata e appellante incidentale
E
,rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Di Falco giusta delega in atti intervenuta e appellante incidentale
E
del legale rappresentante pro tempore, contumace Controparte_4 in
, persona appellata
E
Controparte_5 in persona del curatore, contumace appellato
OGGETTO: revocazione di credito ammesso al passivo del Controparte_5
CONCLUSIONI Per Parte 1 "Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza per tutti i motivi esposti nell'atto d'appello, e nei termini ivi dedotti, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvedere:
In accoglimento della domanda formulata dall'appellante col primo motivo d'appello, voglia revocare l'ammissione al passivo dei crediti vantati da Controparte_6 (oggi [...] del Controparte 5 ed indicati al punto b) delle premesse del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, Controparte 1 in tutto ovvero in parte;
con ogni conseguenziale pronuncia e con la relativa modifica dello stato passivo e dei piani di riparto sin qui effettuati.
Solo in via del tutto subordinata, voglia accertare il minor importo, rispetto a quello ammesso al passivo, del credito vantato
(oggi Controparte_3 nei da Controparte_6
confronti del con conseguente modifica dello stato passivo e dei piani di riparto. Controparte_5
Voglia, altresì, autorizzare le conseguenziali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate. In accoglimento del secondo motivo d'appello (ove non dovessero ricorrere per altri profili le condizioni per modificare il regime e l'entità delle spese liquidate dal Tribunale), voglia riformare la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, compensandole, ovvero riducendone congruamente l'entità.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio".
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, rigettata ogni contraria Per Controparte_1
domanda, eccezione o istanza, in principalità:
a) dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale promosso da Parte_1 per le ragioni in atti;
Parte 1 nella riferita b) dichiarare l'inammissibilità della costituzione in giudizio e dell'appello incidentale di per le ragioni in atti;
qualità di cessionaria del preteso credito di Controparte_4
c) in via di appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata,
1) dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di "impugnazione anche per revocazione" del credito di
Parte 1 ai sensi dell'art. 102 L.F., Controparte_7
in quanto: i) notificata a [...] cui aveva aderito in prime cure il Controparte_5
oltre il termine perentorio di cui all'art. 102 L.F.; ii) preclusa dalla mancata proposizione Controparte_7
di domanda di impugnazione ex art. 100 L.F. del credito di Controparte_7
entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo del fallimento di Controparte_5 per le ragioni in atti;
2) dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità di tutte le domande formulate in giudizio contro
[...]
per difetto di legittimazione attiva di Parte 1 per le ragioni in atti;
Controparte_7
3) dichiarare la decadenza dalla proposizione di tutte le domande formulate in giudizio contro
[...]
Controparte_7 ai sensi dell'art. 26 L.F. e/o dell'art. 327 c.p.c. ovvero dell'art. 739 c.p.c., con riguardo alla mancata impugnazione dell'autorizzazione al pagamento dell'11 aprile 2012 del Giudice Delegato, per le ragioni in atti;
in subordine:
in qualità d) rigettare l'appello principale di Parte 1 nonché l'appello incidentale di Parte 1
in quanto improcedibili e/o inammissibili e/o infondati, in fatto di asserita avente causa di Controparte_4
e in diritto, per i motivi in atti, confermando le statuizioni della sentenza impugnata ovvero in ogni caso dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità e/o infondatezza di tutte le domande formulate nei confronti di
[...]
a Socio Unico, per le ragioni in atti;
Parte 2
in via istruttoria:
e) ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi:
1) "Vero che il documento prodotto sub doc. n. 7 del fascicolo di CP 7 che si rammostra al teste, indica l'importo giacente sul libretto RO TA (€ 21.445.931,03, pari a lire 41.525.132.262) alla data del 28 dicembre 1995, come risulta dall'ultima annotazione sul predetto libretto, e di cui al doc. n. 10 del fascicolo di CP 7 che si rammostra al teste?";
a CP 7 nella sua qualità di garante 2) "Vero che, per calcolare gli importi residui dovuti dall'ing. Parte 3
l'importo giacente sul libretto RO delle obbligazioni assunte nei confronti di CP 7 medesimo dalla Controparte_5
TA (lire 41.525.132.262) alla data del 28 dicembre 1995 è stato maggiorato degli interessi legali conteggiati dal 31
dicembre 1995 al 4 gennaio 2008, secondo quanto risulta dal prospetto prodotto sub doc. n. 6 del fascicolo di CP 7 che si rammostra al teste?";
Si indicano quali testi il dott. Testimone_1 e il rag. Testimone 2 già domiciliati presso [...]
Controparte 7
f) in via subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'intervento di Controparte_4
disporre l'esibizione:
- a carico di Controparte 4 e dei suoi soci Controparte_8 e Controparte_9 della
documentazione concernente i soci di queste ultime;
- a carico di Controparte_4 della documentazione contabile a supporto dei bilanci degli anni 2002, 2003
e depositati dal 2010 ad oggi;
- a carico di Controparte_4 dell'originale integrale dell'atto di cessione di credito del 4 marzo 2002
comprensivo degli allegati ivi menzionati all'art. 2;
- a carico di Controparte_4 della documentazione concernente i pagamenti dell'importo di lire 200.000.000
di lire 800.000.000 quale prezzo della cessione del credito del 4 marzo 2002 dichiarati corrisposti dalla predetta società e al sig. Parte 4
in ogni caso: g) con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Controparte_4 |:"voglia codesta Ecc.ma Per Parte 1 quale avente causa da
Corte-disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione...
Controparte_4 dal presente giudizio, ai sensi dell'art. a) in via preliminare, disporre l'estromissione della
108 c.p.c., per le ragioni supra esposte.
Parte b) all'esito dell'accoglimento dell'appello principale di in accoglimento dell'appello incidentale formulato, riformare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, all'intervenuta escussione del pegno di cui al libretto "RO TA", accogliere di ammissione al passivo l'istanza di Parte 1 in qualità di avente causa di Controparte_4 و
per l'importo €. 28.730.219,65 o della maggiore o minore somma ritenuta di del Controparte_5
giustizia in surroga alla posizione della CP 7 nei confronti del Parte_5
per l'effetto di quanto sopra, modificare lo stato passivo ed i piani di riparto intervenuti, procedendo alla distribuzione delle somme di competenza dell'appellante incidentale nella misura dovuta, previo - se necessario – ordine di ripetizione ex art. 2033 c.c. in favore del CP_5 dell'importo indebitamente pagato a CP 7 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio e con attribuzione ai procuratori antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 1.7.1996 il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della società
Controparte_5 ammettendo al passivo, tra gli altri:
i) credito vantato dal Controparte_7 per l'importo di L. 55.629.462.398, pari ad €
28.730.219,65, afferente ad un fido illo tempore concesso alla fallita mediante apertura di credito allo scoperto sul conto corrente bancario n. 38347, aperto presso il medesimo istituto per l'importo di L.
21.400.000.000;
ii) il credito vantato da Controparte_10 poi ceduto, con atto del 4.5.2000, a odierna appellante principale. Parte 1
Parte (di seguito, con ricorso depositato in data 28.5.2013 (introduttivo del giudizio Parte 1
poi rubricato al n. 16325/2014), dichiarando di aver “recentemente" appreso “la circostanza, decisiva ai fini della
Con sua ammissione, che il credito vantato [da verso la fallita era in realtà assistito da pegno concesso da terzi... e che poi, tale pegno era stato concretamente escusso [nel gennaio 2008 per la somma di € 31.005.248,92], con conseguente incasso di tutti i predetti importi", ha adito il Tribunale di Roma domandando la revoca ex art. 102 l.f. (nel testo all'epoca vigente) dell'ammissione al passivo del credito chirografario vantato dall'istituto bancario,
ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dalla citata norma (e segnatamente, il rinvenimento di documenti decisivi, prima ignorati, e l'errore essenziale di fatto, con falsa percezione della realtà da parte del Giudice, determinato "dall'omissione (necessariamente dolosa) da parte dell'istituto delle vicende poi emerse in tutta la loro gravità").
Parte Secondo la prospettazione di la conoscenza del pegno e della sua escussione (per un importo asseritamente superiore a quello del credito ammesso) sarebbe emersa in momento successivo alla formazione dello stato passivo, grazie alla "domanda di ammissione al passivo" del Fallimento formulata da ex art. 101 1.f., con istanza di revocazione ex art. 102 1.f.Controparte_4
Tale ultima società, assumendo di essere l'effettiva titolare dei diritti nascenti dal pegno, perché in tesi costituito con i danari del proprio dante causa sig. Parte_4 aveva dato atto nel ricorso
Parte introduttivo del giudizio r.g.n. 81852/2013 (v. infra) dell'esistenza (prima ignorata da della garanzia
Con sottesa al credito di e aveva richiesto la tardiva ammissione al passivo del fallimento per l'importo di
€ 28.730.219,65 e, per l'effetto, la modifica del piano di riparto e la contestale revoca dell'ammissione del
Con medesimo credito in favore di
Con decreto del 20.9.2013 il Giudice Delegato ha fissato nel giudizio r.g. 16325/2014 udienza di comparizione delle parti per il 14.5.2014 e concesso termine di 60 giorni prima dell'udienza per la notifica al curatore e alle controparti del ricorso e del decreto.
Parte, ha dato corso all'incombente esclusivamente nei riguardi della curatela e all'udienza del 14.5.2014,
su richiesta della ricorrente, il Tribunale ha concesso un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio.
Controparte_7 (nelAlla successiva udienza del 17.12.2014 si è costituito in giudizio il prosieguo, chiedendo il rigetto delle domande formulate da erché infondate e, prima ancora,Con Parte
Parte "la declaratoria di inammissibilità/ improcedibilità delle" stesse: i) per aver notificato oltre i termini l'atto
introduttivo ed il decreto di fissazione d'udienza; ii) in ragione della carenza di legittimazione attiva della ricorrente, la quale non avrebbe fornito la prova della dedotta qualità di cessionaria del credito già vantato da CP 10 e ammesso al passivo del fallimento;
iii) la tardività dell'azione in ragione della conoscenza in capo a CP 10 dante causa della ricorrente, dell'esistenza del pegno sin dal momento della sua costituzione, perché concesso personalmente dal sig. amministratore e legale Parte 3
rappresentante della società CP 10 In data 16.2.2017 Controparte_4 (di seguito, CP_4 ) ha depositato "comparsa di intervento
Parte volontario" nel giudizio di revocazione, con la quale ha “aderito" alle domande formulate da proposto
CP 7 nei confronti del Fall. Controparte_5."autonoma domanda di surroga nei diritti della deducendo l'infondatezza delle eccezioni preliminariAll'udienza del 17.6.2017 si è costituito il CP_5
Parte Con formulate da e aderendo alla domanda di
Con sentenza n. 22302 del 7.11.2019, pubblicata in data 19.11.2019, il Tribunale di Roma, dopo aver rigettato tutte le eccezioni preliminari formulate dall'istituto di credito, ha così deciso:
"definitivamente pronunciando, rigettata e/o ritenuta assorbita nella decisione ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione formulata dalle parti, così dispone:
1) rigetta l'impugnazione per revocazione del credito ammesso allo stato passivo del Controparte_5 afferente al creditore CP 7 , proposta ai sensi dell'art. 102 l.f. da Parte 1 e dal Controparte_5
2) dichiara inammissibile la medesima azione proposta dalla Controparte 11 con comparsa di intervento;
و3) condanna le predette parti Parte 1 Controparte_5 e Controparte_4 in
solido, al pagamento delle spese di lite in favore della resistente CP 7 che liquida in complessivi €. 80.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge".
Parte Avverso il suddetto provvedimento ha proposto impugnazione lamentando:
1) l'omesso e/o insufficiente esame della natura giuridica del pegno e la conseguente erroneità della sentenza, dovendo a suo avviso ritenersi la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di revocazione ex art. 102 L.F., sia nell'ipotesi di pegno irregolare che di pegno regolare;
2) l'erroneità della statuizione in punto di condanna alle spese di lite.
Parte Con atto del 30.3.2021 si è costituita in giudizio nella sua qualità di avente causa di CP 4, la quale ha formulato appello incidentale lamentando l'erroneità della pronuncia laddove il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande da lei azionate in primo grado e ritenuto assorbita ogni ulteriore questione in contestazione tra le parti nonché in punto di condanna alle spese. Con atto dell'1.4.2021 si è costituita la Controparte_1 (già CP 7 la quale:
i)ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in ragione del passaggio in giudicato (per acquiescenza) del capo della sentenza con il quale il Tribunale aveva rigettato la domanda ex art. 102 l.f. sul presupposto della necessità di esperire i rimedi endofallimentari in sede di riparto nonché l'inammissibilità del primo motivo di appello per la novità delle questioni sottese all'impugnazione (afferenti alla natura del pegno);
ii)ha formulato appello incidentale censurando la pronuncia nella parte in cui aveva escluso la perentorietà
del termine per la notifica del ricorso introduttivo;
iii) ha lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di inammissibilità delle domande avversarie per mancato esperimento dell'impugnazione del provvedimento del Giudice Delegato con il
Con quale era stato ordinato il pagamento in favore di in esecuzione del piano di riparto finale.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
*
Dagli atti di causa emerge che il giudizio che ci occupa è stato preceduto da altri contenziosi istaurati la quale, ritenendosi l'effettiva titolare dei diritti afferenti al libretto alControparte_4
portatore di deposito al risparmio oggetto del pegno (v. supra):
Con ed il sig. Parte 3 al fine di ottenerei) nel 2011 ha convenuto innanzi al Tribunale di Roma
l'accertamento della nullità dell'atto di pegno e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di asserite condotte illecite dagli stessi poste in essere;
la causa è attualmente pendente avanti al Tribunale di Roma (r.g.n. 10523/2022) in ragione del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, con sentenza n. 31963/2021 per questioni di giurisdizione;
Con e la curatela chiedendo di essereii) nel maggio 2013 ha convenuto innanzi al Tribunale di Roma
ammessa ex art. 101 L.F. al passivo del Controparte_5 , contestualmente formulando istanza di revoca '
- a torto in favore diCon dello stesso credito ammesso - secondo la prospettazione di CP 4 il giudizio di primo grado (già rubricato al n. r.g. 81852/2013) si è concluso con provvedimento di rigetto delle domande di parte ricorrente ed è attualmente pendente avanti alla Corte d'Appello di Roma (r.g.
117/2023), con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 29.10.2025. *
Chiariti i contorni fattuali del gravame, si passa all'esame delle singole ragioni di impugnazione.
Contr
§1. In via preliminare censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale rigettato l'eccezione di
Parte inammissibilità della domanda azionata in primo grado da onostante il mancato rispetto del termine per la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, termine che l'art. 102 l.f. (nel testo vigente ratione temporis) qualifica espressamente come perentorio e perciò non prorogabile.
Avrebbe dunque errato il Tribunale a ritenerlo ordinatorio e a concedere un ulteriore termine per l'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Le censura non è recepibile.
Pur dovendo ritenersi la natura perentoria del termine, che trova inconfutabile conferma nel dato letterale della norma, occorre considerare che l'azione ex art. 102 l.f. configura una fattispecie di litisconsorzio sostanziale necessario tra la curatela e le altre parti interessate, in primis i titolari del credito revocando.
Si ritiene pertanto applicabile per analogia il disposto dell'art. 102 c.p.c. secondo cui il giudice, laddove rilevi che il giudizio è stato promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti (come è nel caso di specie in cui la notifica si era inizialmente perfezionata solo nei confronti della curatela), “ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito".
Ciò è esattamente quanto avvenuto nella specie all'udienza del 14.5.2014 in cui, verificate la notifica nei
Con confronti della sola curatela e l'omessa notifica nei confronti di il Tribunale ha concesso nuovo
Parte termine (rispettato da fino al 20.11.2014 per la notifica all'istituto bancario, con rinvio all'udienza del 17.12.2014.
Contr Anche l'ulteriore eccezione preliminare svolta da con quale l'inammissibilità della
Il giudizio di revocazione è stato dunque correttamente radicato, con conseguente rigetto del primo
Contr motivo di appello incidentale formulato da necessità di esaminare il gravame principale nel merito.
Parte
§2. Con il primo motivo di impugnazione censura la sentenza impugnata lamentando l'omesso esame della natura del pegno, il cui corretto vaglio da parte del Tribunale avrebbe, ad avviso dell'appellante, deposto per la fondatezza della domanda di revoca ex art. 102 l.f.. Con Assume infatti l'appellante che, qualora si fosse ritenuto il pegno come "regolare", avrebbe dovuto
formulare istanza di ammissione al passivo in via condizionata ex art. 55 l.f., dichiarando l'esistenza della garanzia: "se lo avesse fatto, non si sarebbe verificata l'errata percezione della realtà indotta dal mendacio al momento dell'ammissione al passivo, e l'istituto non avrebbe potuto escutere il pegno e contemporaneamente partecipare al riparto finale, incassando importanti somme assolutamente non dovute" (così a p. 11 atto di appello).
In caso di pegno irregolare, invece, “poiché l'irregolarità presuppone che i titoli siano passati in proprietà del creditore,
l'istituto si sarebbe dovuto del tutto astenere dal chiedere di essere ammesso al passivo, e si sarebbe dovuto limitare alla mera escussione del pegno (v. sempre p. 11 dell'atto di appello).
La conoscenza dell'esistenza del pegno avrebbe comportato, insomma, l'ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 55 l.f. (in caso di pegno regolare) oppure la sua esclusione o, ancora, il rigetto della domanda di insinuazione per carenza di interesse (in caso di pegno irregolare).
Contr Come sopra accennato, per il predetto motivo d'appello dovrebbe dichiararsi inammissibile perché
afferente a questioni nuove, non essendo stata in primo grado sottoposta al vaglio del Tribunale la questione relativa alla natura giuridica della garanzia, con conseguente inconfigurabilità del dedotto vizio di "omesso e/o insufficiente esame".
Contr La tesi prospettata da non è condivisibile.
Ritiene il Collegio che la valutazione, espressamente deferita in primo grado al Giudice, circa l'incidenza dell'omessa comunicazione dell'esistenza del pegno e della sua escussione rispetto all'ammissione del credito al passivo fallimentare presupponesse necessariamente l'esame dell'atto di garanzia e della sua natura.
Si aggiunga che la qualificazione giuridica dei fatti posti a fondamento della domanda è atto dovuto per il Giudice ai fini della risoluzione della controversia.
Da ciò consegue l'ammissibilità del primo motivo di appello, seppur ritenuto infondato per quanto appresso si dirà.
Contr Al fine di dirimere la controversia si premette quanto segue in relazione alla garanzia vantata da in relazione al credito ammesso al CP_5 Il pegno di cui si tratta, costituito con scrittura privata autenticata da notaio del 12.1.1990 dall'Ing. [...]
Con e portante il Parte 3 sul "libretto di deposito a risparmio al portatore di sua proprietà emesso il 12.1.1990 da n. 8332.4 intestato a "RO TA” ed avente un saldo di L. 21.400.000.000", ha ad oggetto beni non del fallito ma di un terzo.
Ai sensi del contratto era consentito alla CP 7 "in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio", "...di prelevare dal libretto costituito in pegno la somma dovutale".
Alla luce del chiaro dato negoziale deve concludersi per la natura irregolare del pegno in conformità al disposto dell'art. 1851 c.c. e all'orientamento ormai granitico e risalente della giurisprudenza di legittimità
secondo cui "Il pegno di un libretto di deposito bancario al portatore, costituito a favore della banca depositaria che lo ha emesso, si configura come pegno irregolare... allorchè [come è nel caso di specie] sia conferita espressamente alla banca la facoltà di disporre del relativo diritto"; come precisato dalla Suprema Corte, poi, "l'attribuzione di tale facoltà non fa venir meno la finalità di garanzia del pegno, almeno nella fase della costituzione, verificandosi la funzione solutoria soltanto nella successiva fase di escussione della garanzia, sia pure attraverso un meccanismo semplificato di
«autosoddisfazione» che sottrae il creditore alla necessità di procedere in via esecutiva salvo l'obbligo di restituire l'eccedenza"
(in questi termini, Cass., 15.2.2008, n. 3794).
Fintanto dunque che la parte titolare del pegno non decida di escluderlo non si configura alcun fatto rilevante per il Fallimento del debitore, tantopiù nel caso - come quello che ci occupa – in cui la garanzia
-
era stata offerta da un terzo datore di pegno, con beni estranei alla massa fallimentare.
La fattispecie è infatti assimilabile a quella della fideiussione senza pattuizione di preventiva escussione,
in cui al creditore è riconosciuto il diritto di escutere il proprio credito indifferentemente nei confronti del garante (in questo caso escutendo il pegno) o nei confronti del fallimento del debitore principale (in questa ipotesi chiedendo di essere ammesso al passivo del fallimento), che è esattamente quanto avvenuto nella specie.
L'omissione perpetrata dalla CP 7 insita nel non aver dichiarato che il credito nei confronti del fallimento era assistito anche da una garanzia reale prestata da un terzo, non può quindi ritenersi censurabile né idonea a giustificare la revoca richiesta, essendo rimesso alla discrezionalità del soggetto garantito la modalità di soddisfazione del credito vantato. Parte resi in piùNel caso di specie non possono pertanto trovare applicazione i principi, richiamati da occasione dalla Corte di legittimità (tra le quali, Cass, SS. UU., 14.5.2001, n. 202 e successive conformi,
tra le quali, di recente, Cass., ord., 6.2.2018, n. 2818) nella diversa fattispecie - non qui ricorrente - di pegno costituito con i beni del fallito secondo cui (in quel caso) il creditore assistito da pegno irregolare non è né legittimato (per carenza di interesse, ben potendo operare la "compensazione automatica" tra il credito iscritto al fallimento e i beni detenuti in pegno), né tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 1.f.
Con Per l'effetto, anche laddove avesse dato atto nella propria domanda di ammissione al passivo della titolarità del pegno, la circostanza non avrebbe, per le ragioni anzidette, sortito alcun effetto,
Parte il che renderebbe superfluo l'esame dei vizi revocatori dedotti da (dolo, falsità e rinvenimento di documenti decisivi, i cui tratti distintivi e rilevanti ai fini dell'azione ex art. 102 sono stati correttamente individuati dal giudice di prime cure nell'impugnata sentenza, cui si rimanda).
Per quanto necessario, le considerazioni sul punto svolte dal Tribunale sono condivisibili e tali da condurre al rigetto della domanda di revocazione.
Non è contestabile che la valutazione circa l'esistenza dei presupposti della revoca del credito ammesso vada fatta con riferimento alle circostanze esistenti al momento dell'ammissione del credito, seppur emerse successivamente, in tal senso deponendo il tenore letterale del previgente art. 102 l.f. (laddove dava rilievo, appunto, all'ammissione del credito, quale conseguenza di falsità, dolo o errore essenziale di fatto o dell'ignoranza di documenti decisivi successivamente rinvenuti) e la ratio sottesa alla norma, che è quella di escludere dalla massa fallimentare il credito che il Giudice non avrebbe ammesso allo stato passivo in assenza dei citati vizi idonei a compromettere la compiuta e corretta percezione della realtà fattuale e giuridica.
Ebbene, considerato che al momento del decreto di ammissione al passivo del fallimento del credito della banca CP_7 il pegno non era stato escusso e che, per le ragioni sinora esposte, l'esistenza della garanzia, trattandosi di pegno concesso da un terzo con propri beni, era da considerarsi irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di insinuazione al passivo, si deve concludere per l'infondatezza della
Parte domanda di revoca azionata da Ciò che invece avrebbe potuto, in ipotesi, ritenersi reprensibile sarebbe stata l'escussione della garanzia per un importo che, sommato a quello soddisfatto in seno alla procedura, fosse risultato superiore all'ammontare del credito verso la CP_5
Tale evenienza, però, non è suscettibile di assumere rilievo ai fini della decisione, per due ordini di ragioni.
Par In primo luogo in considerazione del fatto che la stessa ha negato di avere dedotto, "quale motivo
,Con fondante la richiesta di revocazione del credito del - l'escussione del pegno del 2008 (fatto sopravvenuto)", avendo da ultimo affermato di avere piuttosto fondato la domanda sulla circostanza della “sottaciuta esistenza del pegno
(fatto anteriore all'ammissione del credito del Con" (così in comparsa conclusionale).
In ogni caso perché la sopravvenuta escussione del pegno non appare più censurabile stante il passaggio
Contr in giudicato per mancata impugnazione, così come eccepito da del capo della gravata sentenza ove viene espressamente dichiarato che "tale circostanza [i.e. l'escussione del pegno], una volta verificatasi, pur irrilevante ai fini della revocazione del credito ammesso, avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere, quantomeno con riferimento ai rimedi endofallimentari, in sede di riparto delle somme costituenti l'attivo fallimentare, eventualmente mediante impugnazione/reclamo avverso il progetto del curatore o del provvedimento giudiziale di esecutorietà di quest'ultimo", rimedi
Parte che non ha neppure allegato, né dimostrato, di non aver potuto esperire per fatto a lei non imputabile.
Parte non meritaAlla luce delle considerazioni che precedono il primo motivo dell'appello promosso da ad avviso di questa Corte di essere accolto, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado, Contr di rigetto della domanda di revocazione del credito di ammesso al passivo del Controparte_5
Il rigetto del primo motivo di appello rende superfluo, in ossequio al principio della “ragione più liquida",
Contr l'esame dei motivi posti a fondamento dell'appello incidentale proposto da da ritenere assorbiti.
Parte
§3. Con il secondo motivo d'appello censura la sentenza impugnata in punto spese, poste dal
Tribunale solidalmente a carico di Parte 1 Controparte_5 e […]
CP_4 ed in favore dell'istituto bancario, lamentando l'erronea applicazione del principio della
Contr in primo grado, e l'abnormità della loro soccombenza, stante il rigetto delle eccezioni formulate da quantificazione in euro 80.000,00 per compensi.
Entrambe le censure devono essere disattese. Quanto al primo aspetto, il fatto che le eccezioni e difese svolte dalla convenuta, in via preliminare, non siano state accolte, non è tale all'evidenza da escludere l'integrale soccombenza dell'attrice nel merito, per effetto della quale le spese sono state regolate secondo la previsione di cui all'art. 91 del codice di rito.
Con riguardo alla loro liquidazione, si rileva come il valore della controversia fosse pari a 28 milioni di euro (pari all'importo del credito ammesso al passivo di cui si chiedeva la revocazione) e non già a 1,17
milioni di euro (corrispondente alla quota parte del credito ammesso al passivo in concreto soddisfatto in esito al riparto finale); il compenso liquidato, pari ad 80.000,00, in tale prospettiva, era inferiore al medio edittale, pari a circa 103.000,00 euro, dovendo riconoscersi la fase istruttoria, stante il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.
L'importo liquidato, per quanto necessario, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'aumento per il numero delle parti, era comunque compreso nel range di cui alle previgenti tariffe,
quand'anche si volesse applicare lo scaglione da uno a due milioni di euro.
La pronuncia in punto spese del giudizio di primo grado va dunque confermata.
Parte S4. Quanto all'appello incidentale spiegato da nella sua diversa qualità di avente causa di [...]
Controparte_4 si osserva quanto segue.
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Contr Parte ne ha eccepito l'inammissibilità, deducendo che "se quando ha proposto Nel costituirsi in giudizio l'appello principale era, come essa stessa sostiene, già cessionaria del credito di CP_4 avrebbe dovuto impugnare anche quelle parti della Sentenza che ad CP_4 si riferivano e rispetto alle quali tale società era risultata soccombente. Così non
Parte è stato, ed anzi l'appello di uale cessionaria di CP_4 è stato proposto (surrettiziamente in via incidentale) nel marzo 2021, una volta decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c. con conseguente, inevitabile, intervenuta consumazione dall'impugnazione e comunque decadenza dalla stessa (anche della supposta cedente CP_4 ".
Parte Premessa la ritenuta sussistenza del diritto di in veste di cessionaria a titolo particolare del credito di CP 10 e di CP_4 di agire con un unico atto a tutela delle diverse posizioni di entrambi i propri danti causa, o singolarmente per ciascuna di esse, si osserva quanto segue.
Per la giurisprudenza di legittimità, ormai univoca e risalente, l'appello incidentale tardivo è consentito nei limiti in cui l'interesse ad impugnare sia sorto in conseguenza dell'impugnazione principale, e ciò
evidentemente al fine di evitare una ingiustificata rimessione in termini della parte il cui interesse al gravame era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza (Cass., 21.10.2022, n. 31135). Questa Corte, aderendo al principio secondo cui “La impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale, trattandosi di una impugnazione che non dipende da quella avversa, nel senso che l'interesse ad impugnare non nasce dalla impugnazione altrui e secondo cui "Non sussiste l'interesse a proporre appello incidentale tardivo ove quest'ultimo investa la sentenza del tribunale su un capo estraneo all'appello principale e per una ragione diversa da quest'ultimo", dichiara pertanto inammissibile l'appello incidentale formulato da CP 12 perché
promosso oltre i termini ordinari di impugnazione e per motivi di censura del tutto autonomi, ed afferenti
Parte a capi diversi del provvedimento, rispetto a quelli censurati da quale cessionaria di CP_10
spese del presente grado seguono la soccombenza di S4. Le Parte 1 (nella sua duplice veste) Cont e si liquidano in favore dell'appellata costituita nella misura di cui in dispositivo, in funzione dell'attività processuale in concreto svolta.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n. 2677/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da Parte 1
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale promosso da Parte 1 nella sua qualità di cessionaria di Controparte 14 ;
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore c) condanna Parte 1
che si liquidano in € 40.000,00 per compensi, oltre di Controparte_2
rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatoParte 1
pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Roma, 27 novembre 2024.
Il Presidente Il Consigliere estensore dott. Diego ROrio Antonio Pinto dott. Elena Gelato