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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/10/2025, n. 3790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3790 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ON Paone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero 2624 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Frattamaggiore Dr. Luigi D'Aniello n. 3559/20 del 23/09/2020 depositata in cancelleria il
29/10/2020 munita della formula esecutiva in data 18/12/2020 e notificata unitamente alla richiesta di pagamento spese in data 25/01/2021, resa nel giudizio R.G. n. 6864/17 pe vertente
TRA
Codice Fiscale n° con sede legale in Roma alla Piazza Parte_1 P.IVA_1
Capranica n. 96, in persona del Presidente del C.d.a. Sig. rappresentata e Parte_2
difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gennaro Melchiorre giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati con loro presso la sede operativa della in Caserta al Corso Giannone n. 96 Parte_1
-APPELLANTE-
E
Avv. , nata ad [...] il [...], C.F. , e Controparte_1 C.F._1
residente in [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Marianna Abate,
C.F. in virtù di mandato in atti e con la stessa elett.te dom.to in C.F._2
Aversa (CE) alla Via S. Francesco di Paola n. 3.
- APPELLATO –
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato presso la Casa Controparte_2
comunale in Caserta alla P.zza Vanvitelli - APPELLATA CONTUMACE –
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore Dr. Luigi D'Aniello n. 3559/20
del 23/09/2020 depositata in cancelleria il 29/10/2020 munita della formula esecutiva in data 18/12/2020 e notificata unitamente alla richiesta di pagamento spese in data
25/01/2021, resa nel giudizio R.G. n. 6864/17, lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto non regolare la notifica del verbale di accertamento infrazione CDS n.
2078621/2013/P posto a base dell'ingiunzione fiscale n. 5593/2016/8400 notificata a mezzo pec in data 9.5.2017 così annullando quest'ultima. Chiedeva per l'effetto riformarsi la sentenza impugnata con il rigetto della domanda proposta in primo grado e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
1.1. Si è costituita l'appellata deducendo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza dell'appello.
1.2. Non si è costituito il benché regolarmente citata, per cui ne va Controparte_2
dichiarata la contumacia.
1.3. Si dà atto che la decisione viene assunta allo stato degli atti, non essendo pervenuto il fascicolo di primo grado, sulla scorta della ricostruzione documentale offerta dalle parti su autorizzazione del giudice.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. proposta da
è infondata. Controparte_1
L'atto di appello contiene un'indicazione sufficientemente analitica dei motivi di gravame,
alla luce della formulazione della norma, menzionando espressamente le parti della motivazione della sentenza impugnata delle quali si chiede la riforma integrale, con annesse ragioni a supporto, formulando da ultimo una domanda chiara di pronuncia di rigetto della domanda proposta in primo grado con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
3.1. L'odierna appellante ha prodotto in atti relata di notifica dell'ordinanza ingiunzione
1601/R/2014/Area III e relativo provvedimento annesso da cui si desume che l'odierna appellata abbia presentato, prima del presente giudizio, in relazione al verbale di accertamento posto a base dell'ingiunzione fiscale, un ricorso al Prefetto per ottenerne l'annullamento.
Va anzitutto chiarito che non si verte in tema di inesistenza della notifica, atteso che, a fronte di un disconoscimento di firma non accompagnato da querela di falso, la riprova che un tentativo, ammesso pure che sia viziato, sia stato fatto è data dal fatto che l'appellata abbia proposto ricorso al Prefetto in merito al verbale di accertamento.
Tale circostanza comporta l'applicabilità del seguente principio: la proposizione di tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacché l'art. 18 quarto comma, della predetta legge dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell'art. 14,
che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l'art. 156 cod.
proc. civ. sull'irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo”(Cass. n.
20975 del 2014; Cass. n. 11548 del 2007; Cass. n. 4028 del 2007).
Ciò posto, a sua volta l'ordinanza ingiunzione emessa in risposta al ricorso al Prefetto
presentato dall'odierna appellata è stata regolarmente notificata, come da avviso di ricevimento agli atti, recante la barratura del destinatario persona fisica,
[...]
in relazione all'ordinanza ingiunzione i cui estremi sono compiutamente CP_1
riportati, firma del destinatario stesso, sebbene illeggibile, senza che risulti presentata querela di falso, e sottoscrizione del notificante.
Al riguardo l'ordinanza n. 14528 del 2009 enuncia il seguente principio di diritto: "se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.".
3.2. Conseguentemente, non essendovi vizi di notifica, il giudice di pace avrebbe dovuto rigettare la domanda proposta, assorbendo la detta valutazione anche l'eccezione sottoposta di prescrizione, atteso il mancato decorso di un lasso temporale quinquennale tra una notifica e l'altra.
L'appello, pertanto, va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace
di Frattamaggiore Dr. Luigi D'Aniello n. 3559/20 del 23/09/2020 depositata in cancelleria il
29/10/2020 munita della formula esecutiva in data 18/12/2020 e notificata unitamente alla richiesta di pagamento spese in data 25/01/2021, resa nel giudizio R.G. n. 6864/17, va rigettata l'opposizione proposta in primo grado da . Controparte_1
4. La soccombente è tenuta a rifondere in favore della le Controparte_1 Parte_1
spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per compensi difensivi in € 346,00 per il primo grado e in € 462,00 per questo grado (esclusa la fase istruttoria, non svoltasi),
nonché per esborsi in € 91,50 per il giudizio di appello, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
ON Paone, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2624/2021 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia del Controparte_2
- 2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Frattamaggiore Dr. Luigi D'Aniello n. 3559/20 del 23/09/2020, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_1
- 3) condanna a pagare, in favore di , Controparte_1 Controparte_3
le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 91.50 per esborsi ed € 808,00, come specificato in motivazione, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa il 30.10.2025
Il Giudice
dott.ssa ON Paone