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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7874 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Marco Ulzega Consigliere relatore
In seguito a trattazione cartolare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4410/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato in [...] il 20 aprile Parte_1
1970 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
DR IN, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Via Fabio Massimo, n. 107
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t.
[...]
APPELLATO
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO avente ad oggetto: appello avverso sentenza ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c. emessa il 30.06.2024 dal Tribunale di Roma – Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, nel procedimento iscritto al n. 55258/2023 R.G. – diniego rilascio di visto per ricongiungimento familiare con titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Conclusioni:
APPELLANTE: “In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il Proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza sentenza n. 11667/2024, resa inter partes dal Tribunale di Roma, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
BA CO – R.G. n.55258/2023, pubblicata il 30/06/2024, notificata
l'08/07/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATO: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondato l'appello di controparte
e, per l'effetto, confermare la gravata pronuncia. Con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
nato in [...] il [...], Parte_1
con ricorso ex artt. 281 undecies comma 2 c.p.c. e 30 comma 6, D.lgs. 286/98 impugnava innanzi al Tribunale di Roma il provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Colombo il 31.05.2023, con il quale gli era stato negato il visto per motivi familiari al fine dell'ottenimento del ricongiungimento familiari con i figli Parte_2
(n. Sri Lanka, 10 aprile 2003) e
[...] Parte_3
(n. Sri Lanka, 20 marzo 2001), in quanto il ricorrente avrebbe
[...]
dovuto, - prima, durante o dopo l'avvio dell'iter di legalizzazione ma, in ogni
Pag. 2 di 8 caso, nei termini di validità del nulla osta - presentare domanda di ottenimento del visto secondo le modalità previste;
Il ricorrente lamentava:
Violazione di legge: art. 29, titolo IV in materia di diritto all'unità familiare e tutela dei Minori, d.lg.vo 25.7.98 n. 286 – art. 29 Costituzione - Eccesso di potere
Chiedeva di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il rilascio del visto per motivi familiari, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con sentenza emessa il 30 giugno 2024, il Tribunale Ordinario di Roma rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Avverso detta ordinanza propone appello il , con atto di Parte_1
citazione notificato il 27 agosto 2024, lamentando:
1) Violazione di legge - Violazione del giusto procedimento
2) Violazione di legge: art. 29, titolo IV in materia di diritto all'unità familiare e tutela dei Minori, d.lg.vo 25.7.98 n. 286 – art. 29
Costituzione - Eccesso di potere;
In particolare, l'appellante ritiene che il Primo Giudice abbia omesso di considerare i reiterati tentativi posti in essere dal ricorrente e dalla coniuge al fine di acquisire informazioni presso l'Ambasciata sullo stato della relativa istanza, nonché la richiesta di appuntamento formalmente trasmessa a mezzo
PEC dall'Avv. Sasso. Alla luce degli elementi esposti, l'appellante insiste sul punto per il quale il ritardo non sarebbe imputabile alla parte appellante, bensì sarebbe riconducibile a disfunzioni organizzative e alla inefficienza della struttura burocratica dell'Ambasciata d'Italia a Colombo (Sri Lanka), come risulterebbe comprovato dalle notizie diffuse dagli organi di stampa locali,
Pag. 3 di 8 dalle discussioni parlamentari in Sri Lanka e dalle dichiarazioni rese da un ufficiale del Consolato dello Sri Lanka in Napoli.
L'appellante insiste nel chiedere di accertare il diritto del ricorrente al rilascio del visto per motivi familiari, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
Il Presidente di questa Sezione in data 13 novembre 2024 ha designato il
Consigliere Relatore della causa e con decreto del 13 novembre 2024 ha disposto la sostituzione dell'udienza fissata per il 12 dicembre 2024 con il deposito di brevi note fino alla data di udienza indicata.
L'appellato, ritualmente citato, si è costituito in giudizio e ha depositato comparsa di risposta in appello il 12 dicembre 2024.
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 13 novembre 2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte fino al giorno antecedente alla data di udienza con decreto presidenziale del 13 ottobre 2025.
Il Procuratore Generale in data 31 ottobre 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
L'appellante in data 11 novembre 2025 ha depositato note di trattazione scritta.
L'appellato in data 12 novembre 2025 ha depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa da questa Corte in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale Ordinario abbia omesso di considerare, per valutare il rispetto dei termini del nulla osto al
Pag. 4 di 8 ricongiungimento familiare, i reiterati tentativi posti in essere dal ricorrente e dalla coniuge al fine di acquisire informazioni presso l'Ambasciata italiana nello Sri Lanka (e presso l'Istituto V.F.S. da quella delegato) sullo stato della richiesta di rilascio di visto per motivi familiari.
Sul punto si deve rammentare che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998
n. 286 '…lo straniero può chiedere il ricongiungimento per […] il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni [ed i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso'.
Prosegue la norma evidenziando che '…la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare […] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che]
l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante
i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'.
Il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.
394 prevede, di poi, all'art. 6, che '…la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo
Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo,
Pag. 5 di 8 competente per il luogo di dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo
Sportello unico'.
Per come desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del visto per l'attuazione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della Prefettura, ne segue una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica, che è caratterizzata dall'indispensabile impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo.
Nel presente procedimento, il ricorrente ha conseguito il nulla osta rilasciato dalla Prefettura competente in data 6 luglio 2021. Tuttavia, la prenotazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto è avvenuta mediante l'apposita piattaforma telematica soltanto nelle date del 4 e 5 aprile
2023, con effettiva presentazione della relativa istanza presso il soggetto delegato (outsourcer VFS) in data 20 aprile 2023, ossia in un momento ampiamente successivo alla scadenza del suddetto nulla osta prefettizio.
Pag. 6 di 8 Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, deve precisarsi che
è privo di rilievo il fatto che l'istante, anteriormente alla scadenza del nulla osta, abbia presentato richiesta di legalizzazione dei documenti necessari.
Si evidenzia, infatti, che le procedure di legalizzazione e di richiesta di visto sono ontologicamente distinte e non necessariamente correlate, potendo la legalizzazione essere richiesta per finalità diverse dall'ottenimento del visto, quali – a titolo esemplificativo – la trascrizione di atti di stato civile o pratiche di cittadinanza.
Ne consegue che l'avvio del processo di legalizzazione non può essere considerato quale formale istanza di avvio del procedimento per il rilascio del visto, il quale presuppone la presentazione di apposita domanda, secondo le modalità previste nel regolamento.
Pertanto, nel caso di specie, la parte avrebbe dovuto – prima, durante o dopo l'avvio dell'iter di legalizzazione, ma comunque entro il termine di validità del nulla osta – presentare la domanda di visto nelle forme prescritte.
Dagli atti del giudizio di primo grado emerge, invece, che nessuna istanza di visto è stata formalmente proposta nei termini di legge. In tale contesto, devono ritenersi irrilevanti le comunicazioni di sollecito trasmesse via PEC dall'avvocato Sasso all'Ambasciata, in quanto comunque intervenute successivamente al termine semestrale di scadenza del nulla osta prefettizio.
Alla luce di quanto sopra, e come correttamente evidenziato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, non può in alcun modo configurarsi una condotta omissiva o lesiva da parte dell'Amministrazione, atteso che, ove la domanda fosse stata tempestivamente presentata, l'Ambasciata avrebbe potuto sospendere il termine di validità semestrale del nulla osta fino al completamento della legalizzazione da parte dell'ente competente.
Pag. 7 di 8 In definitiva, l' appello proposto da Parte_1
non può trovare accoglimento, in ragione della mancata presentazione della domanda di rilascio del visto entro i termini previsti dalla normativa sopra indicata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, in quanto il ritardo nell'Amministrazione consolare nella legalizzazione della documentazione prodromica alla richiesta di visto può comunque aver indotto in errore l'appellante sulla permanente validità del nulla osta per il ricongiungimento familiare.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da
[...]
nato in [...] il [...] con atto di Parte_1
citazione notificato il 27 agosto 2024, avverso la sentenza emessa dal
Tribunale Ordinario di Roma - XVIII Sezione Civile il 30 giugno 2024, acquisito il parere del P.G., così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Spese compensate;
Così deciso in Roma, 13 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE
Dott. Marco Ulzega dott.ssa Sofia Rotunno
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Marco Ulzega Consigliere relatore
In seguito a trattazione cartolare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4410/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato in [...] il 20 aprile Parte_1
1970 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
DR IN, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Via Fabio Massimo, n. 107
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t.
[...]
APPELLATO
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO avente ad oggetto: appello avverso sentenza ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c. emessa il 30.06.2024 dal Tribunale di Roma – Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, nel procedimento iscritto al n. 55258/2023 R.G. – diniego rilascio di visto per ricongiungimento familiare con titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Conclusioni:
APPELLANTE: “In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il Proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza sentenza n. 11667/2024, resa inter partes dal Tribunale di Roma, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
BA CO – R.G. n.55258/2023, pubblicata il 30/06/2024, notificata
l'08/07/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATO: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondato l'appello di controparte
e, per l'effetto, confermare la gravata pronuncia. Con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
nato in [...] il [...], Parte_1
con ricorso ex artt. 281 undecies comma 2 c.p.c. e 30 comma 6, D.lgs. 286/98 impugnava innanzi al Tribunale di Roma il provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Colombo il 31.05.2023, con il quale gli era stato negato il visto per motivi familiari al fine dell'ottenimento del ricongiungimento familiari con i figli Parte_2
(n. Sri Lanka, 10 aprile 2003) e
[...] Parte_3
(n. Sri Lanka, 20 marzo 2001), in quanto il ricorrente avrebbe
[...]
dovuto, - prima, durante o dopo l'avvio dell'iter di legalizzazione ma, in ogni
Pag. 2 di 8 caso, nei termini di validità del nulla osta - presentare domanda di ottenimento del visto secondo le modalità previste;
Il ricorrente lamentava:
Violazione di legge: art. 29, titolo IV in materia di diritto all'unità familiare e tutela dei Minori, d.lg.vo 25.7.98 n. 286 – art. 29 Costituzione - Eccesso di potere
Chiedeva di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il rilascio del visto per motivi familiari, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con sentenza emessa il 30 giugno 2024, il Tribunale Ordinario di Roma rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Avverso detta ordinanza propone appello il , con atto di Parte_1
citazione notificato il 27 agosto 2024, lamentando:
1) Violazione di legge - Violazione del giusto procedimento
2) Violazione di legge: art. 29, titolo IV in materia di diritto all'unità familiare e tutela dei Minori, d.lg.vo 25.7.98 n. 286 – art. 29
Costituzione - Eccesso di potere;
In particolare, l'appellante ritiene che il Primo Giudice abbia omesso di considerare i reiterati tentativi posti in essere dal ricorrente e dalla coniuge al fine di acquisire informazioni presso l'Ambasciata sullo stato della relativa istanza, nonché la richiesta di appuntamento formalmente trasmessa a mezzo
PEC dall'Avv. Sasso. Alla luce degli elementi esposti, l'appellante insiste sul punto per il quale il ritardo non sarebbe imputabile alla parte appellante, bensì sarebbe riconducibile a disfunzioni organizzative e alla inefficienza della struttura burocratica dell'Ambasciata d'Italia a Colombo (Sri Lanka), come risulterebbe comprovato dalle notizie diffuse dagli organi di stampa locali,
Pag. 3 di 8 dalle discussioni parlamentari in Sri Lanka e dalle dichiarazioni rese da un ufficiale del Consolato dello Sri Lanka in Napoli.
L'appellante insiste nel chiedere di accertare il diritto del ricorrente al rilascio del visto per motivi familiari, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
Il Presidente di questa Sezione in data 13 novembre 2024 ha designato il
Consigliere Relatore della causa e con decreto del 13 novembre 2024 ha disposto la sostituzione dell'udienza fissata per il 12 dicembre 2024 con il deposito di brevi note fino alla data di udienza indicata.
L'appellato, ritualmente citato, si è costituito in giudizio e ha depositato comparsa di risposta in appello il 12 dicembre 2024.
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 13 novembre 2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte fino al giorno antecedente alla data di udienza con decreto presidenziale del 13 ottobre 2025.
Il Procuratore Generale in data 31 ottobre 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
L'appellante in data 11 novembre 2025 ha depositato note di trattazione scritta.
L'appellato in data 12 novembre 2025 ha depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa da questa Corte in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale Ordinario abbia omesso di considerare, per valutare il rispetto dei termini del nulla osto al
Pag. 4 di 8 ricongiungimento familiare, i reiterati tentativi posti in essere dal ricorrente e dalla coniuge al fine di acquisire informazioni presso l'Ambasciata italiana nello Sri Lanka (e presso l'Istituto V.F.S. da quella delegato) sullo stato della richiesta di rilascio di visto per motivi familiari.
Sul punto si deve rammentare che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998
n. 286 '…lo straniero può chiedere il ricongiungimento per […] il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni [ed i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso'.
Prosegue la norma evidenziando che '…la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare […] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che]
l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante
i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'.
Il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.
394 prevede, di poi, all'art. 6, che '…la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo
Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo,
Pag. 5 di 8 competente per il luogo di dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo
Sportello unico'.
Per come desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del visto per l'attuazione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della Prefettura, ne segue una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica, che è caratterizzata dall'indispensabile impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo.
Nel presente procedimento, il ricorrente ha conseguito il nulla osta rilasciato dalla Prefettura competente in data 6 luglio 2021. Tuttavia, la prenotazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto è avvenuta mediante l'apposita piattaforma telematica soltanto nelle date del 4 e 5 aprile
2023, con effettiva presentazione della relativa istanza presso il soggetto delegato (outsourcer VFS) in data 20 aprile 2023, ossia in un momento ampiamente successivo alla scadenza del suddetto nulla osta prefettizio.
Pag. 6 di 8 Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, deve precisarsi che
è privo di rilievo il fatto che l'istante, anteriormente alla scadenza del nulla osta, abbia presentato richiesta di legalizzazione dei documenti necessari.
Si evidenzia, infatti, che le procedure di legalizzazione e di richiesta di visto sono ontologicamente distinte e non necessariamente correlate, potendo la legalizzazione essere richiesta per finalità diverse dall'ottenimento del visto, quali – a titolo esemplificativo – la trascrizione di atti di stato civile o pratiche di cittadinanza.
Ne consegue che l'avvio del processo di legalizzazione non può essere considerato quale formale istanza di avvio del procedimento per il rilascio del visto, il quale presuppone la presentazione di apposita domanda, secondo le modalità previste nel regolamento.
Pertanto, nel caso di specie, la parte avrebbe dovuto – prima, durante o dopo l'avvio dell'iter di legalizzazione, ma comunque entro il termine di validità del nulla osta – presentare la domanda di visto nelle forme prescritte.
Dagli atti del giudizio di primo grado emerge, invece, che nessuna istanza di visto è stata formalmente proposta nei termini di legge. In tale contesto, devono ritenersi irrilevanti le comunicazioni di sollecito trasmesse via PEC dall'avvocato Sasso all'Ambasciata, in quanto comunque intervenute successivamente al termine semestrale di scadenza del nulla osta prefettizio.
Alla luce di quanto sopra, e come correttamente evidenziato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, non può in alcun modo configurarsi una condotta omissiva o lesiva da parte dell'Amministrazione, atteso che, ove la domanda fosse stata tempestivamente presentata, l'Ambasciata avrebbe potuto sospendere il termine di validità semestrale del nulla osta fino al completamento della legalizzazione da parte dell'ente competente.
Pag. 7 di 8 In definitiva, l' appello proposto da Parte_1
non può trovare accoglimento, in ragione della mancata presentazione della domanda di rilascio del visto entro i termini previsti dalla normativa sopra indicata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, in quanto il ritardo nell'Amministrazione consolare nella legalizzazione della documentazione prodromica alla richiesta di visto può comunque aver indotto in errore l'appellante sulla permanente validità del nulla osta per il ricongiungimento familiare.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da
[...]
nato in [...] il [...] con atto di Parte_1
citazione notificato il 27 agosto 2024, avverso la sentenza emessa dal
Tribunale Ordinario di Roma - XVIII Sezione Civile il 30 giugno 2024, acquisito il parere del P.G., così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Spese compensate;
Così deciso in Roma, 13 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE
Dott. Marco Ulzega dott.ssa Sofia Rotunno
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