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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/11/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 228/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Orlando Presidente dott. Eleonora M. Pappalettere Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 228/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DAVIDE MAERO, Parte_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CORSO TURATI, 11/C 10128 TORINO, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc parte appellante contro
(GIA' (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO GIORGIO SILIMBANI, presso il cui studio è P.IVA_2 elettivamente domiciliata in CORSO RE UMBERTO, 57 10128 TORINO, per procura allegata ex art. 83,
3° co., cpc, alla comparsa di risposta parte appellata
OGGETTO: rapporti bancari-assegno-responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni dell'appellante Parte_1
“Si chiede che questa Corte d'Appello, respinto l'appello incidentale proposto dalla e rigettate tutte le Controparte_1 domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in via principale, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 282/2025, emessa il 18 gennaio 2025 e pubblicata il 20 gennaio 2025,
pagina 1 di 19 dichiari prescritte le domande proposte dalla In subordine salvo gravame, in totale riforma della
Controparte_1 sentenza di primo grado, previo, se del caso, ammissione della prova testimoniale dedotta in primo grado nella comparsa di costituzione e ordine di acquisizione del fascicolo del procedimento penale, RGNR n. 3471/2007 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, respinga le domande proposte dalla in quanto infondate in fatto ed in
Controparte_1 diritto. In estremo subordine salvo gravame, in parziale riforma della sentenza appellata, accertato sia il concorso di colpa nella causazione dell'evento sia l'aggravamento del danno da parte della per la ragioni esposte nel terzo e quarto
Controparte_1 motivo di appello, contenga la condanna di in un importo non superiore ad € 6.340,22. In ogni caso, con Parte_1 condanna della alla restituzione della somma di € 19.027,60 pagata in forza della sentenza appellata,
Controparte_1
e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in esse compreso il contributo unificato per l'appello, ovvero in subordine con l'integrale compensazione delle stesse”
Conclusioni dell'appellata e appellante incidentale Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: In via preliminare: dichiarare l'appello principale proposto da inammissibile, improcedibile o comunque infondato. Per Parte_1 conseguenza e comunque: In via principale in opposizione all'appello principale: rigettare l'appello principale proposto da
[...]
e confermare la sentenza del Tribunale di Torino n. 282/2025, pubblicata in data 20 gennaio 2025, nel Parte_1 procedimento R.G. n. 19819/2023, salvo quanto oggetto dell'appello incidentale proposto da In Controparte_1 via incidentale: in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata: accertato che nessun concorso di colpa o un concorso di colpa inferiore al 50% sia imputabile a Controparte_1 nella causazione del danno, dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore di
[...] Parte_1 [...] dell'integrale somma di € 30.200,00, ovvero della maggiore somma che risulterà dovuta all'esito di una Controparte_1 diversa e più equa valutazione del concorso di colpa. Dichiarare che sulla somma che verrà liquidata spettano ad
[...] non solo gli interessi legali, ma anche la rivalutazione monetaria, e per l'effetto condannare Controparte_1 Parte_1 al pagamento della somma liquidata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 12/10/2007 al saldo effettivo.
[...]
In via istruttoria: richiedersi, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., informazioni all'Anagrafe Tributaria circa l'esistenza anagrafica di un soggetto di nome nato a [...] il [...] e informazioni all'ufficio centrale operativo della Persona_1 motorizzazione di Roma con riferimento alla emissione della patente di guida n. asseritamente rilasciata il NumeroD_1
21.6.2007 a nato a [...] il [...]. Si oppone ogni avversa istanza istruttoria in quanto Persona_1 superflua, inammissibile e/o irrilevante. Con condanna di al pagamento delle spese e compensi Parte_1 professionali del doppio grado di giudizio in favore di oltre rimborso spese generali, CPA e IVA Controparte_1 come per legge, inclusi gli oneri relativi alla fase stragiudiziale di negoziazione assistita non coltivata da Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL FATTO pagina 2 di 19 La controversia origina da un assegno di traenza non trasferibile n. 9101996646 dell'importo di euro
30.200,00, emesso in data 3 ottobre 2007. successivamente incorporata in Parte_2 [...]
e quindi confluita nell'attuale aveva richiesto alla i predisporre CP_2 Controparte_1 Parte_3 tale titolo fornendone la provvista e intestandolo quale beneficiario a . L'assegno venne inviato Persona_1 al beneficiario mediante il servizio postale di . CP_3
Il titolo fu presentato all'incasso presso una filiale del Banco di Napoli, istituto poi incorporato in
[...]
, che provvide a mettere la somma a disposizione del presentatore e a farsi corrispondere il Pt_1 pagamento da In data 30 ottobre 2007, il beneficiario, , si presentò presso la Parte_3 Persona_1
Questura di Crotone per sporgere denuncia di furto di assegno e sostituzione di persona, dichiarando di non aver mai ricevuto né incassato il titolo. Dalla denuncia emerge che il denunciante aveva comunicato alla compagnia di assicurazioni il mancato ricevimento dell'assegno.
Il beneficiario effettivo risulta essere nato a [...] l'[...], mentre il soggetto Persona_1 presentatosi presso la filiale bancaria aveva esibito documenti intestati a nato a [...] Persona_1
Lucania il 9 agosto 1973. A seguito della denuncia venne instaurato procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, iscritto al n. RGNR 3471/2007, poi archiviato in data 13 ottobre 2010. Nel corso delle indagini venne disposto con provvedimento del 12 dicembre 2007 il sequestro delle somme giacenti sul conto corrente n. 1000/569 intestato a presso la filiale di Potenza del Persona_1
Banco di Napoli. Le somme sequestrate ammontavano alla data di estinzione del conto corrente, avvenuta il
30 novembre 2007, a euro 17.519,55 e confluirono nel Fondo Unico Giustizia.
Secondo la prospettazione di la società avrebbe avanzato richiesta di risarcimento a Banco di CP_2
Napoli con raccomandata del 19 ottobre 2016, cui avrebbe risposto negativamente Parte_1 rappresentando l'esistenza del procedimento penale. verificò presso la Procura lo stato del CP_2 procedimento, accertando che era già stato archiviato. Dato l'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita introdotto mediante invito del 4 luglio 2023, venne promosso il giudizio di primo grado. La società attrice fondò la domanda sulla responsabilità contrattuale della banca negoziatrice ai sensi dell'art. 43 della Legge Assegni per aver consentito l'incasso del titolo non trasferibile a persona diversa dal legittimo prenditore.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con ricorso depositato in data 16 novembre 2023, promosso con le forme di cui agli articoli 281 decies e seguenti c.p.c., convenne in giudizio davanti al Tribunale di Torino , Controparte_2 Parte_1 chiedendo la condanna al pagamento di euro 30.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, qualificando la pretesa come diritto a ricevere l'indennizzo o risarcimento o restituzione per il pagamento effettuato dalla banca negoziatrice in violazione dell'art. 43 della Legge Assegni.
pagina 3 di 19 si costituì in data 22 febbraio 2024, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione Parte_1 dell'azione, sostenendo che erano decorsi oltre quindici anni tra la negoziazione dell'assegno avvenuta l'11 ottobre 2007 e il primo atto interruttivo costituito dalla lettera del 4 luglio 2023. Contestò che la lettera prodotta sub documento 5 di controparte fosse mai stata ricevuta e che la mail prodotta quale documento 4 potesse avere efficacia interruttiva, contenendo solo una richiesta di informazioni sul procedimento penale.
Nel merito, eccepì l'infondatezza della domanda, sostenendo di aver adempiuto con la dovuta diligenza professionale, identificando correttamente il portatore del titolo. Rappresentò che il pagamento era stato effettuato a soggetto apparentemente legittimato, recando l'assegno come unico dato anagrafico il nominativo “ ” senza ulteriori indicazioni. Aggiunse che il presentatore aveva già acceso un Persona_1 conto corrente presso la filiale ed era stato identificato in quella occasione.
Eccepì, inoltre, il concorso di colpa di articolato su tre profili: la scelta della modalità di pagamento CP_1 mediante assegno di traenza anziché strumenti più sicuri;
la modalità di spedizione mediante servizio postale ordinario anziché forme garantite;
la mancata indicazione sul titolo di dati anagrafici ulteriori che avrebbero consentito di rilevare la discrepanza. Contestò infine l'ammontare della domanda, eccependo l'aggravamento del danno per omessa richiesta di dissequestro della somma di euro 17.519,55 confluita nel Fondo Unico
Giustizia.
In sede di prima udienza del 4 marzo 2024 la resistente insistette per l'eccezione di prescrizione contestata dalla ricorrente. Entrambe le parti instarono per i termini ex art. 281 duodecies, co. 4°, cpc, che vennero concessi. formulò istanza di prova testimoniale e di acquisizione del fascicolo del Parte_1
Par procedimento penale RGNR n. 3471/2007. produsse documentazione, tra cui la copia CP_1 dell'assegno, la denuncia, la lettera del 19 ottobre 2016, la mail del 20 ottobre 2016 con risposta del 3 novembre 2016 e documenti attestanti l'inesistenza anagrafica del soggetto nato a [...] Persona_1
Lucania il 9 agosto 1973. produsse la copia dell'assegno, la distinta e contabile di versamento, Parte_1
l'ordine di sequestro e il modulo di trasmissione al Fondo Unico Giustizia.
All'udienza del 23 settembre 2024 le parti discussero la causa. Il Tribunale non si pronunciò espressamente sulle istanze istruttorie proposte da e assunse la decisione sulla base della documentazione Parte_1 prodotta e delle argomentazioni svolte.
3. DECISIONE IMPUGNATA
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 282/2025 pubblicata il 20 gennaio 2025, respinse l'eccezione di prescrizione, accolse parzialmente la domanda di e condannò al pagamento di CP_2 Parte_1 euro 15.100,00, oltre interessi legali dal 12 ottobre 2007, compensando integralmente le spese.
Sulla prescrizione, il Primo Giudice ritenne che il termine, non decorrendo dalla negoziazione del titolo (11 ottobre 2007) ma dal momento di oggettiva percepibilità del danno, fosse stato interrotto dalla mail del 20
pagina 4 di 19 ottobre 2016, unitamente all'allegata comunicazione del 19 ottobre 2016, contenente non solo richiesta di informazioni ma anche rivendicazione del diritto e invito alla composizione bonaria.
Nel merito, richiamati i principi delle Sezioni Unite sulla natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice, rilevò l'incontestato pagamento a soggetto diverso dal beneficiario e l'omessa prova da parte di della diligenza nell'identificazione del prenditore. Pt_1
Sul concorso di colpa, escluse la rilevanza della scelta del mezzo di pagamento e dell'omessa indicazione di ulteriori generalità, ma riconobbe il concorso per la spedizione mediante posta non assicurata, non avendo provato l'utilizzo di modalità più sicure. Respinse l'eccezione di aggravamento del danno per CP_2 omesso dissequestro delle somme confluite nel FUG.
Ritenuta equivalente la negligenza delle parti, quantificò il risarcimento in euro 15.100,00 (50% dell'importo dell'assegno), qualificandolo come debito di valuta con interessi dalla data dell'illecito.
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
4.1 L'appello principale di Parte_1
ha proposto appello articolando quattro motivi graduati secondo subordinazione.
[...]
Con il primo motivo ha censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che la mail del 20 ottobre 2016 non conteneva alcun allegato (mancando dicitura e simbolo della graffetta) né manifestazione di volontà di far valere un diritto, limitandosi a una richiesta informativa sul sequestro penale. Ha contestato l'attribuzione di efficacia interruttiva al generico riferimento al "bonario componimento" e ha evidenziato che la comunicazione era stata inviata a un dipendente privo di poteri rappresentativi. Ha inoltre precisato che il dies a quo costituisce questione giuridica rimessa al giudice e che ra a conoscenza dell'incasso CP_1 prima del 30 ottobre 2007, come risulta dalla denuncia.
Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea affermazione della propria responsabilità, sostenendo di aver adempiuto con la dovuta diligenza identificando correttamente il presentatore, già noto alla filiale per aver acceso un conto corrente. Ha contestato il rigetto delle istanze istruttorie (prova testimoniale e acquisizione del fascicolo penale) e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'identificazione può avvenire tramite riscontro di un solo documento.
Con il terzo motivo ha censurato l'erronea attribuzione di un concorso di colpa pari al 50%, sostenendo la prevalente responsabilità di per: la scelta dell'assegno di traenza in luogo di strumenti più sicuri;
CP_1
l'omessa indicazione di ulteriori generalità che avrebbe consentito di rilevare l'alterazione (il presentatore risultava nato il [...], mentre il beneficiario l'8.9.1972).
Con il quarto motivo ha eccepito l'aggravamento del danno per omessa richiesta di dissequestro della somma confluita nel FUG (euro 17.519,55), ritenendo che quale parte lesa e soggetto che aveva costituito la CP_1 provvista, avesse la legittimazione e l'onere di attivarsi, richiamando il precedente di questa Corte (sentenza n. 353/2014 confermata in Cassazione). pagina 5 di 19
4.2 Le difese di l'appello incidentale CP_1
i è costituita contestando integralmente l'appello principale e proponendo appello incidentale. CP_1
In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse, sostenendo che , Pt_1 avendo pagato a un soggetto anagraficamente inesistente, non potrebbe dimostrare né il pagamento né la propria diligenza.
Nel merito ha contestato l'eccezione di prescrizione, ribadendo che il termine decorre dalla piena conoscenza dell'illecito e che la mail del 20 ottobre 2016 era idonea a interrompere la prescrizione, costituendo risposta alla raccomandata del 19 ottobre 2016. Ha sostenuto la propria responsabilità contrattuale di per non Pt_1 aver fornito prova documentale di adeguata verifica, ritenendo che l'apertura di un conto a soggetto inesistente integri violazione gravissima degli obblighi antiriciclaggio. Ha escluso il proprio concorso di colpa, ritenendo legittima la scelta dell'assegno di traenza e irrilevante l'omessa indicazione di dati non imposti dalla legge. Ha contestato l'eccezione di aggravamento del danno, sostenendo che le somme depositate divengono di proprietà della banca ex art. 1834 c.c.
Con l'appello incidentale ha chiesto la condanna di all'integrale somma di euro 30.200,00, sostenendo Pt_1 che la responsabilità primaria ricade sulla banca per non aver identificato un soggetto inesistente, con conseguente interruzione del nesso causale rispetto alla modalità di spedizione. Ha inoltre censurato la qualificazione del credito come debito di valuta, rivendicando la natura di debito di valore con diritto alla rivalutazione monetaria.
4.3 Le ulteriori difese nelle memorie
Nelle successive difese scritte, ha contestato integralmente le deduzioni avversarie chiedendo il rigetto Pt_1 dell'appello incidentale e delle istanze istruttorie, mentre a ribadito l'inammissibilità dell'appello per CP_1 difetto di prova del pagamento a soggetto inesistente.
Nelle comparse conclusionali, ha sviluppato il primo motivo d'appello insistendo sull'assenza di allegati Pt_1 nella mail del 20 ottobre 2016 e sulla natura meramente informativa della comunicazione, ribadendo la conoscenza dell'incasso da parte di già prima del 30 ottobre 2007. ha sviluppato ulteriori CP_1 CP_1 argomentazioni sulla prescrizione, confermando la correttezza della responsabilità della banca e l'infondatezza delle eccezioni di concorso di colpa e aggravamento del danno.
Nella memoria di replica, ha ribadito la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e la piena Pt_1 conoscibilità del sequestro da parte di mentre quest'ultima, nelle note di trattazione, ha contestato la CP_1 ricostruzione avversaria negando la conoscenza anticipata del mancato ricevimento dell'assegno e sostenendo l'immutabilità dell'eccezione di prescrizione rispetto ai fatti allegati in primo grado.
5. TEMA DEL CONTENDERE
pagina 6 di 19 L'esame degli atti consente di individuare il perimetro delle questioni controverse, distinguendo tra profili pacifici e aspetti oggetto di contestazione.
5.1 Fatti storici non controversi
Costituiscono acquisizioni processuali non contestate: l'emissione dell'assegno di traenza non trasferibile n.
9101996646 dell'importo di euro 30.200,00 in data 3 ottobre 2007; la spedizione al beneficiario mediante servizio postale;
la presentazione all'incasso l'11 ottobre 2007 e il pagamento il 12 ottobre 2007; la denuncia del beneficiario effettivo per furto e sostituzione di persona del 30 ottobre 2007; l'instaurazione e successiva archiviazione (13 ottobre 2010) del procedimento penale;
il sequestro delle somme giacenti sul conto del falso prenditore;
l'incasso da parte di soggetto diverso dal beneficiario (fatto non contestato da , che Pt_1 sostiene tuttavia di aver pagato al soggetto apparentemente legittimato); lo scambio di comunicazioni elettroniche tra le parti in data 20 ottobre e 3 novembre 2016.
5.2 Prospettazioni giuridiche condivise
Le parti concordano sulla natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice per indebita identificazione del presentatore dell'assegno, sulla non oggettività di tale responsabilità (che richiede la verifica della diligenza professionale qualificata) e sulla possibilità che il pagamento a persona diversa dal beneficiario integri responsabilità in presenza di violazioni degli obblighi di verifica dell'identità.
5.3 Le questioni controverse
Il giudizio d'appello si incentra su sei questioni principali: l'ammissibilità dell'appello principale (eccepita da per difetto di interesse ad agire); la prescrizione del diritto azionato (primo motivo dell'appello CP_1 principale); la responsabilità di per asserito inadempimento, con il correlato profilo dell'ammissibilità Pt_1 delle istanze istruttorie;
il concorso di colpa di per la scelta del mezzo di pagamento, la modalità di CP_1 spedizione e l'omessa indicazione di ulteriori dati anagrafici;
l'aggravamento del danno per omessa richiesta di dissequestro della somma confluita nel FUG;
la natura del credito (debito di valuta o di valore) e i relativi accessori.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1. – Sulla pretesa inammissibilità o improcedibilità dell'appello principale
L'eccezione preliminare formulata da con la quale si deduce l'inammissibilità – o Controparte_1 improcedibilità – dell'appello principale, è del tutto infondata e deve essere disattesa.
Secondo l'appellata, difetterebbe di interesse a proporre gravame in quanto, avendo essa Parte_1 stessa sostenuto che il soggetto presentatosi all'incasso dell'assegno sarebbe risultato anagraficamente inesistente, non potrebbe, per ciò solo, né dimostrare di aver effettivamente pagato il titolo né, soprattutto, fornire la prova liberatoria della propria diligenza professionale nell'identificazione del prenditore. Da tale prospettazione l'appellata fa discendere l'impossibilità per di trarre “utilità” dall'impugnazione, e Pt_1 dunque la pretesa inammissibilità del gravame. pagina 7 di 19 L'assunto non può essere condiviso.
In primo luogo, l'interesse ad impugnare nel giudizio di appello discende direttamente dalla soccombenza subita nel primo grado ed è integrato, in modo evidente, dalla condanna al pagamento della somma di euro
15.100,00 oltre accessori.
Quando l'impugnazione è rivolta contro una sentenza non meramente dichiarativa, ma recante una condanna pecuniaria a carico della parte soccombente, l'interesse ad impugnare è in re ipsa, poiché l'accoglimento del gravame determinerebbe, anche solo in via potenziale, la rimozione di tale condanna.
Non rileva, sotto il profilo in esame, valutare la maggiore o minore probabilità che l'appello possa essere accolto: l'esistenza dell'interesse ad agire attiene all'astratta idoneità dell'impugnazione a procurare un vantaggio, non alla sua concreta fondatezza.
In secondo luogo, la tesi di si fonda su un evidente non sequitur, confondendo piani processuali del CP_1 tutto distinti: l'ammissibilità del gravame e la fondatezza dei suoi motivi.
L'eventuale difficoltà probatoria dell'appellante – o il suo presunto difetto di diligenza – non può mai tradursi in un difetto di interesse ad impugnare.
L'inammissibilità dell'appello è configurabile soltanto quando manchi una delle condizioni processuali stabilite dagli artt. 342 ss. c.p.c. (tempestività, forma, specificità dei motivi, soccombenza), oppure quando sia insussistente un interesse ad ottenere una decisione più favorevole.
L'argomento dell'appellata – secondo cui non potrebbe dimostrare la propria diligenza e, quindi, non Pt_1 avrebbe alcun beneficio dall'annullamento della sentenza – non attiene all'interesse ad impugnare, ma si risolve in una mera critica di merito, anticipatoria e non pertinente, circa la possibilità dell'appellante di fornire adeguata prova liberatoria.
In altri termini, l'appellata deduce una pretesa infondatezza dell'appello per farne discendere la sua inammissibilità, invertendo impropriamente i termini del ragionamento.
In terzo luogo – e ciò basta, da solo, a sgomberare ogni dubbio residuo – l'appello proposto da
[...]
non verte affatto solo sul tema della propria responsabilità quale banca negoziatrice e sulla prova Pt_1 della diligenza ex art. 1176, comma 2, cod. civ.
Il gravame è invece articolato su più profili preliminari, autonomi e indipendenti rispetto al giudizio sulla condotta professionale della banca, tra cui:
1. l'eccezione di prescrizione, che incide strutturalmente sulla proponibilità stessa della domanda attorea e prescinde del tutto dal tema della diligenza nell'identificazione del prenditore;
2. la deduzione di concorso di colpa della compagnia nella causazione dell'evento dannoso, relativo alle modalità di emissione e spedizione dell'assegno, nonché all'assenza di dati identificativi supplementari;
pagina 8 di 19 3. la contestazione dell'aggravamento del danno per omessa attivazione al fine di ottenere il dissequestro delle somme confluite nel Fondo Unico Giustizia;
4. la messa in discussione del nesso causale, anche sotto il profilo della causalità alternativa, tra eventuali omissioni della banca e verificarsi dell'evento lesivo.
Si tratta di profili di merito anteriori e autonomi rispetto al giudizio sulla diligenza bancaria e la cui valutazione può condurre – come in effetti conduce – a una decisione integralmente favorevole all'appellante, senza nemmeno esaminare il tema dell'identificazione del portatore dell'assegno.
Ne consegue che, anche solo a voler ragionare iuxta allegata, l'appello è potenzialmente idoneo a determinare un esito più favorevole per , indipendentemente dalla sua capacità di dimostrare la correttezza Parte_1 del proprio operato al momento della negoziazione del titolo.
Per tutte queste ragioni, l'eccezione di inammissibilità sollevata da va senz'altro Controparte_1 respinta, con conseguente passaggio all'esame dei motivi di merito dedotti dall'appellante.
6.2. Sul primo motivo di appello: l'eccezione di prescrizione
Il primo motivo di appello, che riveste carattere assorbente rispetto ai successivi motivi graduati in subordine, investe la questione della prescrizione del diritto fatto valere da La questione si articola Controparte_1 in molteplici profili che richiedono separata trattazione: la natura dell'eccezione di prescrizione e l'onere di allegazione dei fatti costitutivi;
l'individuazione del dies a quo della prescrizione;
l'idoneità della mail del 20 ottobre 2016 (doc. 5 a interrompere la prescrizione;
la ricezione della lettera del 19 ottobre 2016 CP_1
(doc. 4 ; la conoscenza da parte di del mancato ricevimento dell'assegno. CP_1 Parte_2
6.2.1 Natura dell'eccezione di prescrizione e oneri di allegazione
L'eccezione di prescrizione è ritualmente formulata quando la parte deduce l'inerzia del titolare del diritto per un periodo superiore a quello stabilito dalla legge e chiede la relativa declaratoria estintiva;
non è invece necessario che l'eccipiente individui con precisione matematica il dies a quo, trattandosi di un profilo di qualificazione giuridica rimesso al giudice e non di un fatto costitutivo dell'eccezione stessa. Tale principio è stato espressamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'eccezione è validamente proposta anche quando l'eccipiente abbia erroneamente indicato la data di decorrenza del termine, non essendo il giudice vincolato sul punto dalle sue deduzioni (Cass., Sez. I, 27 luglio 2016, n. 15631).
In questo quadro, è infondata la tesi di secondo cui avrebbe introdotto “fatti nuovi” CP_1 Pt_1 modificando, nel corso del giudizio, l'individuazione del dies a quo tra la data della negoziazione dell'assegno e quella della denuncia sporta il 30 ottobre 2007. Entrambe tali date sono infatti circostanze documentali già presenti agli atti sin dall'origine: il loro richiamo in chiave alternativa non introduce alcun nuovo fatto storico, ma esprime una diversa qualificazione giuridica del momento in cui il diritto azionabile poteva essere pagina 9 di 19 esercitato, qualificazione che l'art. 2935 c.c. e il principio iura novit curia rimettono in ogni caso alla valutazione del giudice.
Peraltro, anche secondo Cass., Sez. II, 18 giugno 2018, n. 15991, grava sull'eccipiente l'onere di allegare e provare il fatto impeditivo che consente l'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c. — fatto che, nel caso di specie, è stato individuato nella mancanza di atti interruttivi idonei nel decennio successivo ai fatti del
2007/2010. Ne consegue che l'indicazione difensiva di una data piuttosto che un'altra nell'ambito di un arco temporale già integralmente definito negli atti non si traduce né in un mutamento del fatto costitutivo né in un'aggiunta fattuale preclusa.
Assume, invece, rilievo decisivo la circostanza — comune a tutte le possibili ricostruzioni temporali — che l'azione risulti esercitabile da en prima della metà degli anni Dieci e che il primo atto potenzialmente CP_1 idoneo a interrompere la prescrizione risulti essere l'invito alla negoziazione del 4 luglio 2023. Ciò rende, di fatto, irrilevante la disputa tra la data dell'11/12 ottobre 2007 (negoziazione e pagamento) e la data del 30 ottobre 2007 (denuncia), atteso che in entrambe le ipotesi — e persino individuando un dies a quo più favorevole per l'attrice — il termine decennale risulta comunque spirato da molti anni alla data dell'unico atto successivo, in assenza di valido atto interruttivo (del che, infra).
In conclusione:
• l'eccezione di prescrizione è stata validamente proposta dall'appellante secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza citata;
• l'oscillazione sull'individuazione della data iniziale non integra mutamento di fatto, trattandosi di qualificazione giuridica rimessa al giudice;
• la disputa sull'esatto momento dell'ottobre 2007 è, in definitiva, priva di conseguenze pratiche, risultando in ogni caso integrata la maturazione del termine decennale in assenza di atti interruttivi efficaci.
6.2.2 Sull'individuazione del dies a quo nel caso concreto
Benché, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, l'individuazione puntuale del dies a quo non costituisca fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione, ma una quaestio iuris rimessa al giudice, che può valutarla d'ufficio sulla base dei fatti agli atti, senza essere vincolato dalle allegazioni delle parti (Cass., S.U.,
n. 10955/2002, da ultimo Cass. civ. Sez. II ord. n. 14142 del 24 maggio 2021), occorre comunque verificare, secondo le specificità del caso concreto, quando il diritto azionato da otesse essere esercitato ai sensi CP_1 dell'art. 2935 c.c., ossia quando la produzione del danno si sia manifestata all'esterno in modo tale da renderlo oggettivamente percepibile dal titolare, sì da valutare la perenzione o meno del termine – incontestatamente decennale – di prescrizione del diritto.
pagina 10 di 19 Nel caso di specie, i fatti rilevanti sono tutti documentalmente acquisiti: la negoziazione dell'assegno
(11.10.2007), la data del pagamento (12 ottobre 2007), la denuncia del beneficiario (30.10.2007),
l'archiviazione del procedimento penale (13.10.2010).
Tali circostanze sono correttamente riportate nella sentenza di primo grado e costituiscono fatti storici non controversi.
Già s'è detto che la disputa tra le parti dei “quindici giorni”, ovvero quale giorno del mese di ottobre 2007 debba considerarsi il momento di insorgenza del diritto — disputa cui il primo giudice ha dedicato ampia motivazione — non può tuttavia considerarsi decisiva, per una ragione semplice: tutte e tre collocano la piena percepibilità dell'indebito nell'ottobre 2007, con un margine di differenza di pochi giorni.
Peraltro, un'interpretazione sistematica e prudenziale dell'art. 2935 c.c., condotta iuxta alligata e sulla base degli atti già acquisiti, consente di collocare il momento di piena conoscibilità dell'illecito non oltre la conclusione del procedimento penale instaurato proprio a seguito della denuncia, procedimento che risulta essere stato archiviato il 13 ottobre 2010.
Tale archiviazione segna il momento in cui la vicenda — da un punto di vista oggettivo — aveva assunto connotati tali da consentire al titolare del diritto (la compagnia assicuratrice) di esercitare con piena consapevolezza l'azione restitutoria o risarcitoria. A quel momento, infatti:
• l'assegno risultava certamente incassato da soggetto diverso dal beneficiario;
• il falso era stato integralmente accertato nelle sue modalità essenziali;
• non sussistevano più elementi ostativi alla proposizione dell'azione;
• l'intera sequenza fattuale era nella disponibilità di come emerge dalla stessa narrazione delle CP_1 verifiche svolte dalla compagnia.
Pertanto, anche individuando — in via di favore per — il dies a quo nel momento più tardo CP_1 ipotizzabile, ossia non oltre il 13 ottobre 2010, l'unico atto potenzialmente interruttivo concretamente documentato e, come tale, utilmente opponibile (l'invito alla negoziazione del 4 luglio 2023), interviene ben oltre il termine decennale, essendo trascorsi all'epoca oltre dodici anni e mezzo.
Ciò premesso, va pur rilevato che , nelle proprie difese, ha evidenziato come dalla denuncia Parte_1 del 30 ottobre 2007 (prodotta dalla stessa ub doc. 3) emerga che il denunciante aveva già comunicato CP_1 alla compagnia di assicurazioni il mancato ricevimento dell'assegno, circostanza che collocherebbe la conoscenza dell'illecito in data anteriore al 30 ottobre 2007, mentre nel contestare tale ricostruzione, CP_1 non ha però mai indicato in quale momento avrebbe acquisito la piena conoscenza dell'illecito, limitandosi ad affermare genericamente che tale conoscenza sarebbe maturata 'successivamente' e che spettasse a Pt_1 provare il momento esatto.
pagina 11 di 19 Ad ogni buon conto, concludendo sul punto, seppur sia verosimile che tale conoscenza fosse maturata in epoca anteriore (come sostiene ), è certo che non poteva essere posteriore alla data di archiviazione del Pt_1 procedimento penale, ovvero il 13 ottobre 2010, individuabile quale dies ne post quem per la decorrenza iniziale del periodo di prescrizione. Poiché dal 13 ottobre 2010 al 4 luglio 2023 (data del primo atto interruttivo) sono comunque decorsi oltre dodici anni e mezzo, il termine decennale di prescrizione risulta in ogni caso ampiamente spirato, rendendo irrilevante l'esatta individuazione del dies a quo all'interno dell'arco temporale
2007-2010.
6.2.3 – Sulla natura e sul contenuto della comunicazione del 20 ottobre 2016: inidoneità ad interrompere la prescrizione educe che la comunicazione e-mail del 20 ottobre 2016, indirizzata a , avrebbe natura CP_1 Parte_1 interruttiva, configurando costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. Ovvero, che attraverso tale missiva la compagnia avrebbe inequivocabilmente rappresentato l'indebito pagamento avvenuto nel 2007 e avanzato una richiesta restitutoria idonea a segnare il dies ad quem del termine prescrizionale.
Giova riportare verbatim il contenuto di tale documento (con la risposta della del 3 novembre 2007), Pt_3 come di seguito:
pagina 12 di 19 Come puntualmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa sentenza di primo grado, affinché un atto possa produrre effetti interruttivi devono concorrere due elementi:
(i) la chiara manifestazione della volontà del creditore di ottenere l'adempimento;
(ii) la specifica individuazione del rapporto obbligatorio cui tale volontà si riferisce, risultando irrilevanti sollecitazioni generiche, comunicazioni ambigue o mere richieste istruttorie (Cass., Sez. III, 12 febbraio 2010,
n. 3371).
Applicando tali principi al caso concreto, la comunicazione del 20 ottobre 2016 – così come testualmente riportata – non contiene alcuna richiesta di pagamento, né formula alcuna diffida o messa in mora: essa si limita, invece, a sollecitare chiarimenti in merito all'avvenuta negoziazione dell'assegno e alla disponibilità della documentazione bancaria relativa alle verifiche interne svolte da . Il contenuto della e- Parte_1 mail, anche nella lettura più ampia prospettabile, mantiene un taglio esplorativo e istruttorio e non esprime alcuna pretesa creditoria attuale, né indica la somma richiesta, né contesta formalmente l'operato della banca, né tanto meno richiama il titolo giuridico della pretesa.
La comunicazione, pertanto:
• non rivendica l'indebito subito né pretende il suo ristoro;
• non contiene alcuna richiesta di adempimento, neppure implicita;
• non identifica il rapporto obbligatorio in modo tale da rendere riconoscibile al destinatario la volontà di ottenere l'adempimento;
pagina 13 di 19 • non integra una contestazione dell'operato della banca, ma si limita a chiedere informazioni funzionali alla ricostruzione della vicenda.
Si tratta dunque di un atto che non possiede né la funzione, né la struttura dell'atto interruttivo: difetta dell'elemento oggettivo (richiesta di adempimento) e dell'elemento soggettivo (intenzione di costituire il debitore in mora), secondo i criteri delineati dalla Cassazione (Cass. n. 3371/2010, cit.).
La mail del 20 ottobre 2016 si limita testualmente a richiedere di 'fornirci i riferimenti del procedimento penale, per un accertamento da parte nostra sullo stato delle indagini, nell'ottica di verificare -o se del caso procurare- le condizioni per un bonario componimento anche di questa posizione'. Tale formulazione, oltre a non contenere alcuna richiesta di adempimento, neppure implicitamente riconducibile alla restituzione della somma portata dall'assegno, si caratterizza per la sua natura meramente esplorativa e condizionata ('nell'ottica di verificare', 'se del caso procurare'), incompatibile con la funzione costitutiva in mora richiesta dall'art. 2943 c.c.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (ex multis, Cass. n. 18546/2020; Cass. n. 15714/2018; Cass. n.
16465/2017; Cass. n. 3371/2010; Cass. n. 24656/2010).
La stessa argomentazione di che tenta di ricavare dalla e-mail una valenza interruttiva “per implicito”, CP_1 presupponendo cioè che la sollecitazione istruttoria equivalga a contestazione dell'illecito, è incompatibile con la natura di atto interruttivo delineata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiede specificità e inequivocità, mai ravvisabili in comunicazioni che non richiamino esplicitamente la pretesa e non formulino una concreta richiesta di adempimento.
Da ciò discende che la comunicazione del 20 ottobre 2016 non ha in alcun modo determinato interruzione del decorso prescrizionale, costituendo unicamente un atto interno di interlocuzione fra operatori economici, privo del contenuto precettivo richiesto dall'art. 2943 c.c.
6.2.4 – Sulla pretesa “lettera del 19 ottobre 2016”: inesistenza della prova di ricezione e assenza di contenuto interruttivo
a fatto riferimento, nelle proprie difese, anche a una lettera del 19 ottobre 2016 (prodotta sub doc. CP_1
4 del fascicolo di primo grado), che secondo la prospettazione attorea sarebbe stata indirizzata a
[...]
e rafforzerebbe la pretesa interruttiva. Pt_1
Anche in tal caso, conviene riportare il documento nella sua integralità:
pagina 14 di 19 pagina 15 di 19 Tale lettera, in titulo inviata infatti come raccomandata a.r., ha sicuramente valenza di costituzione in mora ed atto interruttivo della prescrizione, a condizione, però, che ne sia provata la ricezione (o non contestata la conoscenza).
Tuttavia, dalla documentazione acquisita agli atti emerge con chiarezza che: la lettera, pur prodotta in copia, non reca alcuna prova di spedizione da parte di (manca l'avviso di CP_1 spedizione); non vi è alcuna prova della sua ricezione da parte di , elemento minimo e indefettibile per ritenere che Pt_1 un atto giuridico destinato a produrre effetti interruttivi sia giunto all'indirizzo del debitore;
la mail del 20 ottobre 2016 (doc. 5 avversario) non presenta alcun allegato, mancando sia la dicitura 'in allegato' seguita dal nome del file, sia il simbolo convenzionale (la c.d. graffetta) utilizzato per indicare gli allegati nella posta elettronica.
L'assenza della prova di ricezione è, da sola, dirimente. In applicazione dei principi generali in materia di atti recettizi e degli artt. 1219 e 2943 c.c., un atto interruttivo della prescrizione può produrre effetti solo se pagina 16 di 19 portato a conoscenza del debitore, ovvero, nell'ambito dei rapporti obbligatori, se perviene all'indirizzo da lui prescelto per le comunicazioni.
In mancanza di tale prova, la pretesa efficacia interruttiva della lettera deve essere radicalmente esclusa.
Ne segue che la pretesa interruzione del termine prescrizionale non può essere ricollegata a nessuno degli atti del 2016, con conseguente integrale decorrenza del termine decennale di cui si è detto nel precedente paragrafo.
Le istanze istruttorie reiterate da in appello restano irrilevanti ai fini della decisione. La declaratoria CP_1 di prescrizione del diritto azionato rende infatti assorbiti tutti i profili relativi alla responsabilità della banca, alla diligenza nell'identificazione del presentatore, al concorso di colpa o alla ricostruzione del nesso causale, sui quali le prove dedotte avrebbero inciso. Analogamente, le richieste istruttorie inerenti ai pretesi atti interruttivi del 2016 risultano irrilevanti, sia perché basate su documentazione già acquisita (la e-mail del 20 ottobre 2016), sia perché relative a documenti mai prodotti (avviso di ricevimento della “raccomanda” a.r. del 19 ottobre 2016) la cui storicità non è comprovabile oralmente, sia infine perché volte a dimostrare circostanze su cui la decisione è adottata in base al contenuto degli atti scritti e alla qualificazione giuridica spettante al giudice.
Ne consegue che la definizione della controversia sul presupposto, preliminare e dirimente, della maturata prescrizione non consente, né richiede, l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori.
6.2.5 – Conclusioni sull'eccezione di prescrizione
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante risulta pienamente fondata.
Può ritenersi infatti accertato che:
1. l'eccezione è stata ritualmente proposta, mediante allegazione dell'inerzia del creditore per un periodo eccedente il termine di legge, secondo la struttura delineata dalla giurisprudenza richiamata (§ 6.2.1);
2. il dies a quo, comunque individuato nell'ambito delle circostanze documentali emergenti dagli atti, deve collocarsi — secondo un criterio di ragionevole conoscibilità ai sensi dell'art. 2935 c.c. — in un momento non successivo all'archiviazione del procedimento penale del 13 ottobre 2010, momento in cui l'illecito risultava integralmente conoscibile e oggettivamente percepibile (§ 6.2.2);
3. né la e-mail del 20 ottobre 2016, né la pretesa lettera del 19 ottobre 2016 – questa siccome non corredata di prova di ricezione (né di spedizione) e quella perché priva di qualunque contenuto precettivo – possono qualificarsi come atti idonei a costituire il debitore in mora o, più in generale, a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. (§§ 6.2.3 e 6.2.4);
pagina 17 di 19 4. il primo atto successivo utilmente opponibile, individuato nell'invito alla negoziazione del 4 luglio
2023, è intervenuto ben oltre il decorso del termine decennale, sicché la prescrizione deve ritenersi maturata da tempo.
La maturazione del termine prescrizionale comporta l'accoglimento del primo motivo dell'appello principale e determina l'assorbimento di tutte le ulteriori censure sollevate da , ivi comprese quelle Parte_1 attinenti al merito della responsabilità della banca quale negoziatrice e alla ravvisabilità di concorsi di colpa o interruzioni del nesso causale.
Per le medesime ragioni resta, altresì, assorbito l'appello incidentale proposto da atteso che la CP_1 declaratoria di prescrizione esclude in radice la possibilità di esaminare i profili ulteriori di danno da essa prospettati, che va comunque respinto.
Ne discende la necessaria riforma della sentenza di primo grado sul punto, con declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto azionato da e conseguente esclusione di qualsivoglia obbligo restitutorio o CP_1 risarcitorio in capo all'istituto di credito appellante, rendendosi anzi necessaria la condanna dell'appellata ed appellante incidentale alla restituzione di quanto già incassato per effetto della sentenza di primo grado.
6.3 Sulle spese dei giudizi di primo grado e di appello
L'accoglimento del primo motivo dell'appello principale e la conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto azionato da omportano la riforma integrale della sentenza impugnata. CP_1
L'accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata dalla siccome preliminare al merito, assorbe Pt_3
i motivi di gravame incidentale sollevati da che resta però tecnicamente soccombente al riguardo. CP_1
Ne discende l'applicazione del principio di soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., anche con riguardo alle spese del giudizio di primo grado, le quali non possono più ritenersi compensate — come statuì il Tribunale — in ragione dell'esito ora integralmente favorevole all'istituto di credito. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, infatti, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, il giudice deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. civile, Sez. I, ord. n. 21906 del 2 agosto 2024: Cass., Sez. 3, ord. n. 9064 del 12/04/2018; Cass.,
Sez. 6 - 3, ord. n. 27056 del 06/10/2021).
Le spese del primo grado vanno pertanto liquidate in favore di secondo i parametri medi Parte_1
(arrotondati per comodità di calcolo) di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€
30.200,00) e delle fasi espletate (studio, introduttiva, trattazione, decisoria), oltre accessori di legge.
pagina 18 di 19 Le spese del presente giudizio d'appello seguono la stessa regola, dovendosi solo escludere la fase d'istruzione-trattazione, non essendosi dato ingresso a prove costituende e non essendovi appendice scritta ex lege di trattazione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 282/2025 del Tribunale di Torino, pubblicata il 20 gennaio 2025, in accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
• dichiara prescritta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...] volta alla condanna di quest'ultima al pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
30.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• dichiara tenuta e condanna, per l'effetto, alla restituzione in favore di Controparte_1 della somma di € 19.027,60, già corrisposta in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado, oltre interessi di legge, dal versamento al saldo;
• condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi € 7600,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
• condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi € 6900,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, nonché al rimborso del doppio contributo unificato versato per l'appello incidentale.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Silvia Orlando
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Orlando Presidente dott. Eleonora M. Pappalettere Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 228/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DAVIDE MAERO, Parte_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CORSO TURATI, 11/C 10128 TORINO, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc parte appellante contro
(GIA' (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO GIORGIO SILIMBANI, presso il cui studio è P.IVA_2 elettivamente domiciliata in CORSO RE UMBERTO, 57 10128 TORINO, per procura allegata ex art. 83,
3° co., cpc, alla comparsa di risposta parte appellata
OGGETTO: rapporti bancari-assegno-responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni dell'appellante Parte_1
“Si chiede che questa Corte d'Appello, respinto l'appello incidentale proposto dalla e rigettate tutte le Controparte_1 domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in via principale, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 282/2025, emessa il 18 gennaio 2025 e pubblicata il 20 gennaio 2025,
pagina 1 di 19 dichiari prescritte le domande proposte dalla In subordine salvo gravame, in totale riforma della
Controparte_1 sentenza di primo grado, previo, se del caso, ammissione della prova testimoniale dedotta in primo grado nella comparsa di costituzione e ordine di acquisizione del fascicolo del procedimento penale, RGNR n. 3471/2007 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, respinga le domande proposte dalla in quanto infondate in fatto ed in
Controparte_1 diritto. In estremo subordine salvo gravame, in parziale riforma della sentenza appellata, accertato sia il concorso di colpa nella causazione dell'evento sia l'aggravamento del danno da parte della per la ragioni esposte nel terzo e quarto
Controparte_1 motivo di appello, contenga la condanna di in un importo non superiore ad € 6.340,22. In ogni caso, con Parte_1 condanna della alla restituzione della somma di € 19.027,60 pagata in forza della sentenza appellata,
Controparte_1
e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in esse compreso il contributo unificato per l'appello, ovvero in subordine con l'integrale compensazione delle stesse”
Conclusioni dell'appellata e appellante incidentale Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: In via preliminare: dichiarare l'appello principale proposto da inammissibile, improcedibile o comunque infondato. Per Parte_1 conseguenza e comunque: In via principale in opposizione all'appello principale: rigettare l'appello principale proposto da
[...]
e confermare la sentenza del Tribunale di Torino n. 282/2025, pubblicata in data 20 gennaio 2025, nel Parte_1 procedimento R.G. n. 19819/2023, salvo quanto oggetto dell'appello incidentale proposto da In Controparte_1 via incidentale: in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata: accertato che nessun concorso di colpa o un concorso di colpa inferiore al 50% sia imputabile a Controparte_1 nella causazione del danno, dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore di
[...] Parte_1 [...] dell'integrale somma di € 30.200,00, ovvero della maggiore somma che risulterà dovuta all'esito di una Controparte_1 diversa e più equa valutazione del concorso di colpa. Dichiarare che sulla somma che verrà liquidata spettano ad
[...] non solo gli interessi legali, ma anche la rivalutazione monetaria, e per l'effetto condannare Controparte_1 Parte_1 al pagamento della somma liquidata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 12/10/2007 al saldo effettivo.
[...]
In via istruttoria: richiedersi, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., informazioni all'Anagrafe Tributaria circa l'esistenza anagrafica di un soggetto di nome nato a [...] il [...] e informazioni all'ufficio centrale operativo della Persona_1 motorizzazione di Roma con riferimento alla emissione della patente di guida n. asseritamente rilasciata il NumeroD_1
21.6.2007 a nato a [...] il [...]. Si oppone ogni avversa istanza istruttoria in quanto Persona_1 superflua, inammissibile e/o irrilevante. Con condanna di al pagamento delle spese e compensi Parte_1 professionali del doppio grado di giudizio in favore di oltre rimborso spese generali, CPA e IVA Controparte_1 come per legge, inclusi gli oneri relativi alla fase stragiudiziale di negoziazione assistita non coltivata da Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL FATTO pagina 2 di 19 La controversia origina da un assegno di traenza non trasferibile n. 9101996646 dell'importo di euro
30.200,00, emesso in data 3 ottobre 2007. successivamente incorporata in Parte_2 [...]
e quindi confluita nell'attuale aveva richiesto alla i predisporre CP_2 Controparte_1 Parte_3 tale titolo fornendone la provvista e intestandolo quale beneficiario a . L'assegno venne inviato Persona_1 al beneficiario mediante il servizio postale di . CP_3
Il titolo fu presentato all'incasso presso una filiale del Banco di Napoli, istituto poi incorporato in
[...]
, che provvide a mettere la somma a disposizione del presentatore e a farsi corrispondere il Pt_1 pagamento da In data 30 ottobre 2007, il beneficiario, , si presentò presso la Parte_3 Persona_1
Questura di Crotone per sporgere denuncia di furto di assegno e sostituzione di persona, dichiarando di non aver mai ricevuto né incassato il titolo. Dalla denuncia emerge che il denunciante aveva comunicato alla compagnia di assicurazioni il mancato ricevimento dell'assegno.
Il beneficiario effettivo risulta essere nato a [...] l'[...], mentre il soggetto Persona_1 presentatosi presso la filiale bancaria aveva esibito documenti intestati a nato a [...] Persona_1
Lucania il 9 agosto 1973. A seguito della denuncia venne instaurato procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, iscritto al n. RGNR 3471/2007, poi archiviato in data 13 ottobre 2010. Nel corso delle indagini venne disposto con provvedimento del 12 dicembre 2007 il sequestro delle somme giacenti sul conto corrente n. 1000/569 intestato a presso la filiale di Potenza del Persona_1
Banco di Napoli. Le somme sequestrate ammontavano alla data di estinzione del conto corrente, avvenuta il
30 novembre 2007, a euro 17.519,55 e confluirono nel Fondo Unico Giustizia.
Secondo la prospettazione di la società avrebbe avanzato richiesta di risarcimento a Banco di CP_2
Napoli con raccomandata del 19 ottobre 2016, cui avrebbe risposto negativamente Parte_1 rappresentando l'esistenza del procedimento penale. verificò presso la Procura lo stato del CP_2 procedimento, accertando che era già stato archiviato. Dato l'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita introdotto mediante invito del 4 luglio 2023, venne promosso il giudizio di primo grado. La società attrice fondò la domanda sulla responsabilità contrattuale della banca negoziatrice ai sensi dell'art. 43 della Legge Assegni per aver consentito l'incasso del titolo non trasferibile a persona diversa dal legittimo prenditore.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con ricorso depositato in data 16 novembre 2023, promosso con le forme di cui agli articoli 281 decies e seguenti c.p.c., convenne in giudizio davanti al Tribunale di Torino , Controparte_2 Parte_1 chiedendo la condanna al pagamento di euro 30.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, qualificando la pretesa come diritto a ricevere l'indennizzo o risarcimento o restituzione per il pagamento effettuato dalla banca negoziatrice in violazione dell'art. 43 della Legge Assegni.
pagina 3 di 19 si costituì in data 22 febbraio 2024, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione Parte_1 dell'azione, sostenendo che erano decorsi oltre quindici anni tra la negoziazione dell'assegno avvenuta l'11 ottobre 2007 e il primo atto interruttivo costituito dalla lettera del 4 luglio 2023. Contestò che la lettera prodotta sub documento 5 di controparte fosse mai stata ricevuta e che la mail prodotta quale documento 4 potesse avere efficacia interruttiva, contenendo solo una richiesta di informazioni sul procedimento penale.
Nel merito, eccepì l'infondatezza della domanda, sostenendo di aver adempiuto con la dovuta diligenza professionale, identificando correttamente il portatore del titolo. Rappresentò che il pagamento era stato effettuato a soggetto apparentemente legittimato, recando l'assegno come unico dato anagrafico il nominativo “ ” senza ulteriori indicazioni. Aggiunse che il presentatore aveva già acceso un Persona_1 conto corrente presso la filiale ed era stato identificato in quella occasione.
Eccepì, inoltre, il concorso di colpa di articolato su tre profili: la scelta della modalità di pagamento CP_1 mediante assegno di traenza anziché strumenti più sicuri;
la modalità di spedizione mediante servizio postale ordinario anziché forme garantite;
la mancata indicazione sul titolo di dati anagrafici ulteriori che avrebbero consentito di rilevare la discrepanza. Contestò infine l'ammontare della domanda, eccependo l'aggravamento del danno per omessa richiesta di dissequestro della somma di euro 17.519,55 confluita nel Fondo Unico
Giustizia.
In sede di prima udienza del 4 marzo 2024 la resistente insistette per l'eccezione di prescrizione contestata dalla ricorrente. Entrambe le parti instarono per i termini ex art. 281 duodecies, co. 4°, cpc, che vennero concessi. formulò istanza di prova testimoniale e di acquisizione del fascicolo del Parte_1
Par procedimento penale RGNR n. 3471/2007. produsse documentazione, tra cui la copia CP_1 dell'assegno, la denuncia, la lettera del 19 ottobre 2016, la mail del 20 ottobre 2016 con risposta del 3 novembre 2016 e documenti attestanti l'inesistenza anagrafica del soggetto nato a [...] Persona_1
Lucania il 9 agosto 1973. produsse la copia dell'assegno, la distinta e contabile di versamento, Parte_1
l'ordine di sequestro e il modulo di trasmissione al Fondo Unico Giustizia.
All'udienza del 23 settembre 2024 le parti discussero la causa. Il Tribunale non si pronunciò espressamente sulle istanze istruttorie proposte da e assunse la decisione sulla base della documentazione Parte_1 prodotta e delle argomentazioni svolte.
3. DECISIONE IMPUGNATA
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 282/2025 pubblicata il 20 gennaio 2025, respinse l'eccezione di prescrizione, accolse parzialmente la domanda di e condannò al pagamento di CP_2 Parte_1 euro 15.100,00, oltre interessi legali dal 12 ottobre 2007, compensando integralmente le spese.
Sulla prescrizione, il Primo Giudice ritenne che il termine, non decorrendo dalla negoziazione del titolo (11 ottobre 2007) ma dal momento di oggettiva percepibilità del danno, fosse stato interrotto dalla mail del 20
pagina 4 di 19 ottobre 2016, unitamente all'allegata comunicazione del 19 ottobre 2016, contenente non solo richiesta di informazioni ma anche rivendicazione del diritto e invito alla composizione bonaria.
Nel merito, richiamati i principi delle Sezioni Unite sulla natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice, rilevò l'incontestato pagamento a soggetto diverso dal beneficiario e l'omessa prova da parte di della diligenza nell'identificazione del prenditore. Pt_1
Sul concorso di colpa, escluse la rilevanza della scelta del mezzo di pagamento e dell'omessa indicazione di ulteriori generalità, ma riconobbe il concorso per la spedizione mediante posta non assicurata, non avendo provato l'utilizzo di modalità più sicure. Respinse l'eccezione di aggravamento del danno per CP_2 omesso dissequestro delle somme confluite nel FUG.
Ritenuta equivalente la negligenza delle parti, quantificò il risarcimento in euro 15.100,00 (50% dell'importo dell'assegno), qualificandolo come debito di valuta con interessi dalla data dell'illecito.
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
4.1 L'appello principale di Parte_1
ha proposto appello articolando quattro motivi graduati secondo subordinazione.
[...]
Con il primo motivo ha censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che la mail del 20 ottobre 2016 non conteneva alcun allegato (mancando dicitura e simbolo della graffetta) né manifestazione di volontà di far valere un diritto, limitandosi a una richiesta informativa sul sequestro penale. Ha contestato l'attribuzione di efficacia interruttiva al generico riferimento al "bonario componimento" e ha evidenziato che la comunicazione era stata inviata a un dipendente privo di poteri rappresentativi. Ha inoltre precisato che il dies a quo costituisce questione giuridica rimessa al giudice e che ra a conoscenza dell'incasso CP_1 prima del 30 ottobre 2007, come risulta dalla denuncia.
Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea affermazione della propria responsabilità, sostenendo di aver adempiuto con la dovuta diligenza identificando correttamente il presentatore, già noto alla filiale per aver acceso un conto corrente. Ha contestato il rigetto delle istanze istruttorie (prova testimoniale e acquisizione del fascicolo penale) e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'identificazione può avvenire tramite riscontro di un solo documento.
Con il terzo motivo ha censurato l'erronea attribuzione di un concorso di colpa pari al 50%, sostenendo la prevalente responsabilità di per: la scelta dell'assegno di traenza in luogo di strumenti più sicuri;
CP_1
l'omessa indicazione di ulteriori generalità che avrebbe consentito di rilevare l'alterazione (il presentatore risultava nato il [...], mentre il beneficiario l'8.9.1972).
Con il quarto motivo ha eccepito l'aggravamento del danno per omessa richiesta di dissequestro della somma confluita nel FUG (euro 17.519,55), ritenendo che quale parte lesa e soggetto che aveva costituito la CP_1 provvista, avesse la legittimazione e l'onere di attivarsi, richiamando il precedente di questa Corte (sentenza n. 353/2014 confermata in Cassazione). pagina 5 di 19
4.2 Le difese di l'appello incidentale CP_1
i è costituita contestando integralmente l'appello principale e proponendo appello incidentale. CP_1
In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse, sostenendo che , Pt_1 avendo pagato a un soggetto anagraficamente inesistente, non potrebbe dimostrare né il pagamento né la propria diligenza.
Nel merito ha contestato l'eccezione di prescrizione, ribadendo che il termine decorre dalla piena conoscenza dell'illecito e che la mail del 20 ottobre 2016 era idonea a interrompere la prescrizione, costituendo risposta alla raccomandata del 19 ottobre 2016. Ha sostenuto la propria responsabilità contrattuale di per non Pt_1 aver fornito prova documentale di adeguata verifica, ritenendo che l'apertura di un conto a soggetto inesistente integri violazione gravissima degli obblighi antiriciclaggio. Ha escluso il proprio concorso di colpa, ritenendo legittima la scelta dell'assegno di traenza e irrilevante l'omessa indicazione di dati non imposti dalla legge. Ha contestato l'eccezione di aggravamento del danno, sostenendo che le somme depositate divengono di proprietà della banca ex art. 1834 c.c.
Con l'appello incidentale ha chiesto la condanna di all'integrale somma di euro 30.200,00, sostenendo Pt_1 che la responsabilità primaria ricade sulla banca per non aver identificato un soggetto inesistente, con conseguente interruzione del nesso causale rispetto alla modalità di spedizione. Ha inoltre censurato la qualificazione del credito come debito di valuta, rivendicando la natura di debito di valore con diritto alla rivalutazione monetaria.
4.3 Le ulteriori difese nelle memorie
Nelle successive difese scritte, ha contestato integralmente le deduzioni avversarie chiedendo il rigetto Pt_1 dell'appello incidentale e delle istanze istruttorie, mentre a ribadito l'inammissibilità dell'appello per CP_1 difetto di prova del pagamento a soggetto inesistente.
Nelle comparse conclusionali, ha sviluppato il primo motivo d'appello insistendo sull'assenza di allegati Pt_1 nella mail del 20 ottobre 2016 e sulla natura meramente informativa della comunicazione, ribadendo la conoscenza dell'incasso da parte di già prima del 30 ottobre 2007. ha sviluppato ulteriori CP_1 CP_1 argomentazioni sulla prescrizione, confermando la correttezza della responsabilità della banca e l'infondatezza delle eccezioni di concorso di colpa e aggravamento del danno.
Nella memoria di replica, ha ribadito la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e la piena Pt_1 conoscibilità del sequestro da parte di mentre quest'ultima, nelle note di trattazione, ha contestato la CP_1 ricostruzione avversaria negando la conoscenza anticipata del mancato ricevimento dell'assegno e sostenendo l'immutabilità dell'eccezione di prescrizione rispetto ai fatti allegati in primo grado.
5. TEMA DEL CONTENDERE
pagina 6 di 19 L'esame degli atti consente di individuare il perimetro delle questioni controverse, distinguendo tra profili pacifici e aspetti oggetto di contestazione.
5.1 Fatti storici non controversi
Costituiscono acquisizioni processuali non contestate: l'emissione dell'assegno di traenza non trasferibile n.
9101996646 dell'importo di euro 30.200,00 in data 3 ottobre 2007; la spedizione al beneficiario mediante servizio postale;
la presentazione all'incasso l'11 ottobre 2007 e il pagamento il 12 ottobre 2007; la denuncia del beneficiario effettivo per furto e sostituzione di persona del 30 ottobre 2007; l'instaurazione e successiva archiviazione (13 ottobre 2010) del procedimento penale;
il sequestro delle somme giacenti sul conto del falso prenditore;
l'incasso da parte di soggetto diverso dal beneficiario (fatto non contestato da , che Pt_1 sostiene tuttavia di aver pagato al soggetto apparentemente legittimato); lo scambio di comunicazioni elettroniche tra le parti in data 20 ottobre e 3 novembre 2016.
5.2 Prospettazioni giuridiche condivise
Le parti concordano sulla natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice per indebita identificazione del presentatore dell'assegno, sulla non oggettività di tale responsabilità (che richiede la verifica della diligenza professionale qualificata) e sulla possibilità che il pagamento a persona diversa dal beneficiario integri responsabilità in presenza di violazioni degli obblighi di verifica dell'identità.
5.3 Le questioni controverse
Il giudizio d'appello si incentra su sei questioni principali: l'ammissibilità dell'appello principale (eccepita da per difetto di interesse ad agire); la prescrizione del diritto azionato (primo motivo dell'appello CP_1 principale); la responsabilità di per asserito inadempimento, con il correlato profilo dell'ammissibilità Pt_1 delle istanze istruttorie;
il concorso di colpa di per la scelta del mezzo di pagamento, la modalità di CP_1 spedizione e l'omessa indicazione di ulteriori dati anagrafici;
l'aggravamento del danno per omessa richiesta di dissequestro della somma confluita nel FUG;
la natura del credito (debito di valuta o di valore) e i relativi accessori.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1. – Sulla pretesa inammissibilità o improcedibilità dell'appello principale
L'eccezione preliminare formulata da con la quale si deduce l'inammissibilità – o Controparte_1 improcedibilità – dell'appello principale, è del tutto infondata e deve essere disattesa.
Secondo l'appellata, difetterebbe di interesse a proporre gravame in quanto, avendo essa Parte_1 stessa sostenuto che il soggetto presentatosi all'incasso dell'assegno sarebbe risultato anagraficamente inesistente, non potrebbe, per ciò solo, né dimostrare di aver effettivamente pagato il titolo né, soprattutto, fornire la prova liberatoria della propria diligenza professionale nell'identificazione del prenditore. Da tale prospettazione l'appellata fa discendere l'impossibilità per di trarre “utilità” dall'impugnazione, e Pt_1 dunque la pretesa inammissibilità del gravame. pagina 7 di 19 L'assunto non può essere condiviso.
In primo luogo, l'interesse ad impugnare nel giudizio di appello discende direttamente dalla soccombenza subita nel primo grado ed è integrato, in modo evidente, dalla condanna al pagamento della somma di euro
15.100,00 oltre accessori.
Quando l'impugnazione è rivolta contro una sentenza non meramente dichiarativa, ma recante una condanna pecuniaria a carico della parte soccombente, l'interesse ad impugnare è in re ipsa, poiché l'accoglimento del gravame determinerebbe, anche solo in via potenziale, la rimozione di tale condanna.
Non rileva, sotto il profilo in esame, valutare la maggiore o minore probabilità che l'appello possa essere accolto: l'esistenza dell'interesse ad agire attiene all'astratta idoneità dell'impugnazione a procurare un vantaggio, non alla sua concreta fondatezza.
In secondo luogo, la tesi di si fonda su un evidente non sequitur, confondendo piani processuali del CP_1 tutto distinti: l'ammissibilità del gravame e la fondatezza dei suoi motivi.
L'eventuale difficoltà probatoria dell'appellante – o il suo presunto difetto di diligenza – non può mai tradursi in un difetto di interesse ad impugnare.
L'inammissibilità dell'appello è configurabile soltanto quando manchi una delle condizioni processuali stabilite dagli artt. 342 ss. c.p.c. (tempestività, forma, specificità dei motivi, soccombenza), oppure quando sia insussistente un interesse ad ottenere una decisione più favorevole.
L'argomento dell'appellata – secondo cui non potrebbe dimostrare la propria diligenza e, quindi, non Pt_1 avrebbe alcun beneficio dall'annullamento della sentenza – non attiene all'interesse ad impugnare, ma si risolve in una mera critica di merito, anticipatoria e non pertinente, circa la possibilità dell'appellante di fornire adeguata prova liberatoria.
In altri termini, l'appellata deduce una pretesa infondatezza dell'appello per farne discendere la sua inammissibilità, invertendo impropriamente i termini del ragionamento.
In terzo luogo – e ciò basta, da solo, a sgomberare ogni dubbio residuo – l'appello proposto da
[...]
non verte affatto solo sul tema della propria responsabilità quale banca negoziatrice e sulla prova Pt_1 della diligenza ex art. 1176, comma 2, cod. civ.
Il gravame è invece articolato su più profili preliminari, autonomi e indipendenti rispetto al giudizio sulla condotta professionale della banca, tra cui:
1. l'eccezione di prescrizione, che incide strutturalmente sulla proponibilità stessa della domanda attorea e prescinde del tutto dal tema della diligenza nell'identificazione del prenditore;
2. la deduzione di concorso di colpa della compagnia nella causazione dell'evento dannoso, relativo alle modalità di emissione e spedizione dell'assegno, nonché all'assenza di dati identificativi supplementari;
pagina 8 di 19 3. la contestazione dell'aggravamento del danno per omessa attivazione al fine di ottenere il dissequestro delle somme confluite nel Fondo Unico Giustizia;
4. la messa in discussione del nesso causale, anche sotto il profilo della causalità alternativa, tra eventuali omissioni della banca e verificarsi dell'evento lesivo.
Si tratta di profili di merito anteriori e autonomi rispetto al giudizio sulla diligenza bancaria e la cui valutazione può condurre – come in effetti conduce – a una decisione integralmente favorevole all'appellante, senza nemmeno esaminare il tema dell'identificazione del portatore dell'assegno.
Ne consegue che, anche solo a voler ragionare iuxta allegata, l'appello è potenzialmente idoneo a determinare un esito più favorevole per , indipendentemente dalla sua capacità di dimostrare la correttezza Parte_1 del proprio operato al momento della negoziazione del titolo.
Per tutte queste ragioni, l'eccezione di inammissibilità sollevata da va senz'altro Controparte_1 respinta, con conseguente passaggio all'esame dei motivi di merito dedotti dall'appellante.
6.2. Sul primo motivo di appello: l'eccezione di prescrizione
Il primo motivo di appello, che riveste carattere assorbente rispetto ai successivi motivi graduati in subordine, investe la questione della prescrizione del diritto fatto valere da La questione si articola Controparte_1 in molteplici profili che richiedono separata trattazione: la natura dell'eccezione di prescrizione e l'onere di allegazione dei fatti costitutivi;
l'individuazione del dies a quo della prescrizione;
l'idoneità della mail del 20 ottobre 2016 (doc. 5 a interrompere la prescrizione;
la ricezione della lettera del 19 ottobre 2016 CP_1
(doc. 4 ; la conoscenza da parte di del mancato ricevimento dell'assegno. CP_1 Parte_2
6.2.1 Natura dell'eccezione di prescrizione e oneri di allegazione
L'eccezione di prescrizione è ritualmente formulata quando la parte deduce l'inerzia del titolare del diritto per un periodo superiore a quello stabilito dalla legge e chiede la relativa declaratoria estintiva;
non è invece necessario che l'eccipiente individui con precisione matematica il dies a quo, trattandosi di un profilo di qualificazione giuridica rimesso al giudice e non di un fatto costitutivo dell'eccezione stessa. Tale principio è stato espressamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'eccezione è validamente proposta anche quando l'eccipiente abbia erroneamente indicato la data di decorrenza del termine, non essendo il giudice vincolato sul punto dalle sue deduzioni (Cass., Sez. I, 27 luglio 2016, n. 15631).
In questo quadro, è infondata la tesi di secondo cui avrebbe introdotto “fatti nuovi” CP_1 Pt_1 modificando, nel corso del giudizio, l'individuazione del dies a quo tra la data della negoziazione dell'assegno e quella della denuncia sporta il 30 ottobre 2007. Entrambe tali date sono infatti circostanze documentali già presenti agli atti sin dall'origine: il loro richiamo in chiave alternativa non introduce alcun nuovo fatto storico, ma esprime una diversa qualificazione giuridica del momento in cui il diritto azionabile poteva essere pagina 9 di 19 esercitato, qualificazione che l'art. 2935 c.c. e il principio iura novit curia rimettono in ogni caso alla valutazione del giudice.
Peraltro, anche secondo Cass., Sez. II, 18 giugno 2018, n. 15991, grava sull'eccipiente l'onere di allegare e provare il fatto impeditivo che consente l'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c. — fatto che, nel caso di specie, è stato individuato nella mancanza di atti interruttivi idonei nel decennio successivo ai fatti del
2007/2010. Ne consegue che l'indicazione difensiva di una data piuttosto che un'altra nell'ambito di un arco temporale già integralmente definito negli atti non si traduce né in un mutamento del fatto costitutivo né in un'aggiunta fattuale preclusa.
Assume, invece, rilievo decisivo la circostanza — comune a tutte le possibili ricostruzioni temporali — che l'azione risulti esercitabile da en prima della metà degli anni Dieci e che il primo atto potenzialmente CP_1 idoneo a interrompere la prescrizione risulti essere l'invito alla negoziazione del 4 luglio 2023. Ciò rende, di fatto, irrilevante la disputa tra la data dell'11/12 ottobre 2007 (negoziazione e pagamento) e la data del 30 ottobre 2007 (denuncia), atteso che in entrambe le ipotesi — e persino individuando un dies a quo più favorevole per l'attrice — il termine decennale risulta comunque spirato da molti anni alla data dell'unico atto successivo, in assenza di valido atto interruttivo (del che, infra).
In conclusione:
• l'eccezione di prescrizione è stata validamente proposta dall'appellante secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza citata;
• l'oscillazione sull'individuazione della data iniziale non integra mutamento di fatto, trattandosi di qualificazione giuridica rimessa al giudice;
• la disputa sull'esatto momento dell'ottobre 2007 è, in definitiva, priva di conseguenze pratiche, risultando in ogni caso integrata la maturazione del termine decennale in assenza di atti interruttivi efficaci.
6.2.2 Sull'individuazione del dies a quo nel caso concreto
Benché, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, l'individuazione puntuale del dies a quo non costituisca fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione, ma una quaestio iuris rimessa al giudice, che può valutarla d'ufficio sulla base dei fatti agli atti, senza essere vincolato dalle allegazioni delle parti (Cass., S.U.,
n. 10955/2002, da ultimo Cass. civ. Sez. II ord. n. 14142 del 24 maggio 2021), occorre comunque verificare, secondo le specificità del caso concreto, quando il diritto azionato da otesse essere esercitato ai sensi CP_1 dell'art. 2935 c.c., ossia quando la produzione del danno si sia manifestata all'esterno in modo tale da renderlo oggettivamente percepibile dal titolare, sì da valutare la perenzione o meno del termine – incontestatamente decennale – di prescrizione del diritto.
pagina 10 di 19 Nel caso di specie, i fatti rilevanti sono tutti documentalmente acquisiti: la negoziazione dell'assegno
(11.10.2007), la data del pagamento (12 ottobre 2007), la denuncia del beneficiario (30.10.2007),
l'archiviazione del procedimento penale (13.10.2010).
Tali circostanze sono correttamente riportate nella sentenza di primo grado e costituiscono fatti storici non controversi.
Già s'è detto che la disputa tra le parti dei “quindici giorni”, ovvero quale giorno del mese di ottobre 2007 debba considerarsi il momento di insorgenza del diritto — disputa cui il primo giudice ha dedicato ampia motivazione — non può tuttavia considerarsi decisiva, per una ragione semplice: tutte e tre collocano la piena percepibilità dell'indebito nell'ottobre 2007, con un margine di differenza di pochi giorni.
Peraltro, un'interpretazione sistematica e prudenziale dell'art. 2935 c.c., condotta iuxta alligata e sulla base degli atti già acquisiti, consente di collocare il momento di piena conoscibilità dell'illecito non oltre la conclusione del procedimento penale instaurato proprio a seguito della denuncia, procedimento che risulta essere stato archiviato il 13 ottobre 2010.
Tale archiviazione segna il momento in cui la vicenda — da un punto di vista oggettivo — aveva assunto connotati tali da consentire al titolare del diritto (la compagnia assicuratrice) di esercitare con piena consapevolezza l'azione restitutoria o risarcitoria. A quel momento, infatti:
• l'assegno risultava certamente incassato da soggetto diverso dal beneficiario;
• il falso era stato integralmente accertato nelle sue modalità essenziali;
• non sussistevano più elementi ostativi alla proposizione dell'azione;
• l'intera sequenza fattuale era nella disponibilità di come emerge dalla stessa narrazione delle CP_1 verifiche svolte dalla compagnia.
Pertanto, anche individuando — in via di favore per — il dies a quo nel momento più tardo CP_1 ipotizzabile, ossia non oltre il 13 ottobre 2010, l'unico atto potenzialmente interruttivo concretamente documentato e, come tale, utilmente opponibile (l'invito alla negoziazione del 4 luglio 2023), interviene ben oltre il termine decennale, essendo trascorsi all'epoca oltre dodici anni e mezzo.
Ciò premesso, va pur rilevato che , nelle proprie difese, ha evidenziato come dalla denuncia Parte_1 del 30 ottobre 2007 (prodotta dalla stessa ub doc. 3) emerga che il denunciante aveva già comunicato CP_1 alla compagnia di assicurazioni il mancato ricevimento dell'assegno, circostanza che collocherebbe la conoscenza dell'illecito in data anteriore al 30 ottobre 2007, mentre nel contestare tale ricostruzione, CP_1 non ha però mai indicato in quale momento avrebbe acquisito la piena conoscenza dell'illecito, limitandosi ad affermare genericamente che tale conoscenza sarebbe maturata 'successivamente' e che spettasse a Pt_1 provare il momento esatto.
pagina 11 di 19 Ad ogni buon conto, concludendo sul punto, seppur sia verosimile che tale conoscenza fosse maturata in epoca anteriore (come sostiene ), è certo che non poteva essere posteriore alla data di archiviazione del Pt_1 procedimento penale, ovvero il 13 ottobre 2010, individuabile quale dies ne post quem per la decorrenza iniziale del periodo di prescrizione. Poiché dal 13 ottobre 2010 al 4 luglio 2023 (data del primo atto interruttivo) sono comunque decorsi oltre dodici anni e mezzo, il termine decennale di prescrizione risulta in ogni caso ampiamente spirato, rendendo irrilevante l'esatta individuazione del dies a quo all'interno dell'arco temporale
2007-2010.
6.2.3 – Sulla natura e sul contenuto della comunicazione del 20 ottobre 2016: inidoneità ad interrompere la prescrizione educe che la comunicazione e-mail del 20 ottobre 2016, indirizzata a , avrebbe natura CP_1 Parte_1 interruttiva, configurando costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. Ovvero, che attraverso tale missiva la compagnia avrebbe inequivocabilmente rappresentato l'indebito pagamento avvenuto nel 2007 e avanzato una richiesta restitutoria idonea a segnare il dies ad quem del termine prescrizionale.
Giova riportare verbatim il contenuto di tale documento (con la risposta della del 3 novembre 2007), Pt_3 come di seguito:
pagina 12 di 19 Come puntualmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa sentenza di primo grado, affinché un atto possa produrre effetti interruttivi devono concorrere due elementi:
(i) la chiara manifestazione della volontà del creditore di ottenere l'adempimento;
(ii) la specifica individuazione del rapporto obbligatorio cui tale volontà si riferisce, risultando irrilevanti sollecitazioni generiche, comunicazioni ambigue o mere richieste istruttorie (Cass., Sez. III, 12 febbraio 2010,
n. 3371).
Applicando tali principi al caso concreto, la comunicazione del 20 ottobre 2016 – così come testualmente riportata – non contiene alcuna richiesta di pagamento, né formula alcuna diffida o messa in mora: essa si limita, invece, a sollecitare chiarimenti in merito all'avvenuta negoziazione dell'assegno e alla disponibilità della documentazione bancaria relativa alle verifiche interne svolte da . Il contenuto della e- Parte_1 mail, anche nella lettura più ampia prospettabile, mantiene un taglio esplorativo e istruttorio e non esprime alcuna pretesa creditoria attuale, né indica la somma richiesta, né contesta formalmente l'operato della banca, né tanto meno richiama il titolo giuridico della pretesa.
La comunicazione, pertanto:
• non rivendica l'indebito subito né pretende il suo ristoro;
• non contiene alcuna richiesta di adempimento, neppure implicita;
• non identifica il rapporto obbligatorio in modo tale da rendere riconoscibile al destinatario la volontà di ottenere l'adempimento;
pagina 13 di 19 • non integra una contestazione dell'operato della banca, ma si limita a chiedere informazioni funzionali alla ricostruzione della vicenda.
Si tratta dunque di un atto che non possiede né la funzione, né la struttura dell'atto interruttivo: difetta dell'elemento oggettivo (richiesta di adempimento) e dell'elemento soggettivo (intenzione di costituire il debitore in mora), secondo i criteri delineati dalla Cassazione (Cass. n. 3371/2010, cit.).
La mail del 20 ottobre 2016 si limita testualmente a richiedere di 'fornirci i riferimenti del procedimento penale, per un accertamento da parte nostra sullo stato delle indagini, nell'ottica di verificare -o se del caso procurare- le condizioni per un bonario componimento anche di questa posizione'. Tale formulazione, oltre a non contenere alcuna richiesta di adempimento, neppure implicitamente riconducibile alla restituzione della somma portata dall'assegno, si caratterizza per la sua natura meramente esplorativa e condizionata ('nell'ottica di verificare', 'se del caso procurare'), incompatibile con la funzione costitutiva in mora richiesta dall'art. 2943 c.c.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (ex multis, Cass. n. 18546/2020; Cass. n. 15714/2018; Cass. n.
16465/2017; Cass. n. 3371/2010; Cass. n. 24656/2010).
La stessa argomentazione di che tenta di ricavare dalla e-mail una valenza interruttiva “per implicito”, CP_1 presupponendo cioè che la sollecitazione istruttoria equivalga a contestazione dell'illecito, è incompatibile con la natura di atto interruttivo delineata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiede specificità e inequivocità, mai ravvisabili in comunicazioni che non richiamino esplicitamente la pretesa e non formulino una concreta richiesta di adempimento.
Da ciò discende che la comunicazione del 20 ottobre 2016 non ha in alcun modo determinato interruzione del decorso prescrizionale, costituendo unicamente un atto interno di interlocuzione fra operatori economici, privo del contenuto precettivo richiesto dall'art. 2943 c.c.
6.2.4 – Sulla pretesa “lettera del 19 ottobre 2016”: inesistenza della prova di ricezione e assenza di contenuto interruttivo
a fatto riferimento, nelle proprie difese, anche a una lettera del 19 ottobre 2016 (prodotta sub doc. CP_1
4 del fascicolo di primo grado), che secondo la prospettazione attorea sarebbe stata indirizzata a
[...]
e rafforzerebbe la pretesa interruttiva. Pt_1
Anche in tal caso, conviene riportare il documento nella sua integralità:
pagina 14 di 19 pagina 15 di 19 Tale lettera, in titulo inviata infatti come raccomandata a.r., ha sicuramente valenza di costituzione in mora ed atto interruttivo della prescrizione, a condizione, però, che ne sia provata la ricezione (o non contestata la conoscenza).
Tuttavia, dalla documentazione acquisita agli atti emerge con chiarezza che: la lettera, pur prodotta in copia, non reca alcuna prova di spedizione da parte di (manca l'avviso di CP_1 spedizione); non vi è alcuna prova della sua ricezione da parte di , elemento minimo e indefettibile per ritenere che Pt_1 un atto giuridico destinato a produrre effetti interruttivi sia giunto all'indirizzo del debitore;
la mail del 20 ottobre 2016 (doc. 5 avversario) non presenta alcun allegato, mancando sia la dicitura 'in allegato' seguita dal nome del file, sia il simbolo convenzionale (la c.d. graffetta) utilizzato per indicare gli allegati nella posta elettronica.
L'assenza della prova di ricezione è, da sola, dirimente. In applicazione dei principi generali in materia di atti recettizi e degli artt. 1219 e 2943 c.c., un atto interruttivo della prescrizione può produrre effetti solo se pagina 16 di 19 portato a conoscenza del debitore, ovvero, nell'ambito dei rapporti obbligatori, se perviene all'indirizzo da lui prescelto per le comunicazioni.
In mancanza di tale prova, la pretesa efficacia interruttiva della lettera deve essere radicalmente esclusa.
Ne segue che la pretesa interruzione del termine prescrizionale non può essere ricollegata a nessuno degli atti del 2016, con conseguente integrale decorrenza del termine decennale di cui si è detto nel precedente paragrafo.
Le istanze istruttorie reiterate da in appello restano irrilevanti ai fini della decisione. La declaratoria CP_1 di prescrizione del diritto azionato rende infatti assorbiti tutti i profili relativi alla responsabilità della banca, alla diligenza nell'identificazione del presentatore, al concorso di colpa o alla ricostruzione del nesso causale, sui quali le prove dedotte avrebbero inciso. Analogamente, le richieste istruttorie inerenti ai pretesi atti interruttivi del 2016 risultano irrilevanti, sia perché basate su documentazione già acquisita (la e-mail del 20 ottobre 2016), sia perché relative a documenti mai prodotti (avviso di ricevimento della “raccomanda” a.r. del 19 ottobre 2016) la cui storicità non è comprovabile oralmente, sia infine perché volte a dimostrare circostanze su cui la decisione è adottata in base al contenuto degli atti scritti e alla qualificazione giuridica spettante al giudice.
Ne consegue che la definizione della controversia sul presupposto, preliminare e dirimente, della maturata prescrizione non consente, né richiede, l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori.
6.2.5 – Conclusioni sull'eccezione di prescrizione
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante risulta pienamente fondata.
Può ritenersi infatti accertato che:
1. l'eccezione è stata ritualmente proposta, mediante allegazione dell'inerzia del creditore per un periodo eccedente il termine di legge, secondo la struttura delineata dalla giurisprudenza richiamata (§ 6.2.1);
2. il dies a quo, comunque individuato nell'ambito delle circostanze documentali emergenti dagli atti, deve collocarsi — secondo un criterio di ragionevole conoscibilità ai sensi dell'art. 2935 c.c. — in un momento non successivo all'archiviazione del procedimento penale del 13 ottobre 2010, momento in cui l'illecito risultava integralmente conoscibile e oggettivamente percepibile (§ 6.2.2);
3. né la e-mail del 20 ottobre 2016, né la pretesa lettera del 19 ottobre 2016 – questa siccome non corredata di prova di ricezione (né di spedizione) e quella perché priva di qualunque contenuto precettivo – possono qualificarsi come atti idonei a costituire il debitore in mora o, più in generale, a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. (§§ 6.2.3 e 6.2.4);
pagina 17 di 19 4. il primo atto successivo utilmente opponibile, individuato nell'invito alla negoziazione del 4 luglio
2023, è intervenuto ben oltre il decorso del termine decennale, sicché la prescrizione deve ritenersi maturata da tempo.
La maturazione del termine prescrizionale comporta l'accoglimento del primo motivo dell'appello principale e determina l'assorbimento di tutte le ulteriori censure sollevate da , ivi comprese quelle Parte_1 attinenti al merito della responsabilità della banca quale negoziatrice e alla ravvisabilità di concorsi di colpa o interruzioni del nesso causale.
Per le medesime ragioni resta, altresì, assorbito l'appello incidentale proposto da atteso che la CP_1 declaratoria di prescrizione esclude in radice la possibilità di esaminare i profili ulteriori di danno da essa prospettati, che va comunque respinto.
Ne discende la necessaria riforma della sentenza di primo grado sul punto, con declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto azionato da e conseguente esclusione di qualsivoglia obbligo restitutorio o CP_1 risarcitorio in capo all'istituto di credito appellante, rendendosi anzi necessaria la condanna dell'appellata ed appellante incidentale alla restituzione di quanto già incassato per effetto della sentenza di primo grado.
6.3 Sulle spese dei giudizi di primo grado e di appello
L'accoglimento del primo motivo dell'appello principale e la conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto azionato da omportano la riforma integrale della sentenza impugnata. CP_1
L'accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata dalla siccome preliminare al merito, assorbe Pt_3
i motivi di gravame incidentale sollevati da che resta però tecnicamente soccombente al riguardo. CP_1
Ne discende l'applicazione del principio di soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., anche con riguardo alle spese del giudizio di primo grado, le quali non possono più ritenersi compensate — come statuì il Tribunale — in ragione dell'esito ora integralmente favorevole all'istituto di credito. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, infatti, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, il giudice deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. civile, Sez. I, ord. n. 21906 del 2 agosto 2024: Cass., Sez. 3, ord. n. 9064 del 12/04/2018; Cass.,
Sez. 6 - 3, ord. n. 27056 del 06/10/2021).
Le spese del primo grado vanno pertanto liquidate in favore di secondo i parametri medi Parte_1
(arrotondati per comodità di calcolo) di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€
30.200,00) e delle fasi espletate (studio, introduttiva, trattazione, decisoria), oltre accessori di legge.
pagina 18 di 19 Le spese del presente giudizio d'appello seguono la stessa regola, dovendosi solo escludere la fase d'istruzione-trattazione, non essendosi dato ingresso a prove costituende e non essendovi appendice scritta ex lege di trattazione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 282/2025 del Tribunale di Torino, pubblicata il 20 gennaio 2025, in accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
• dichiara prescritta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...] volta alla condanna di quest'ultima al pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
30.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• dichiara tenuta e condanna, per l'effetto, alla restituzione in favore di Controparte_1 della somma di € 19.027,60, già corrisposta in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado, oltre interessi di legge, dal versamento al saldo;
• condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi € 7600,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
• condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi € 6900,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, nonché al rimborso del doppio contributo unificato versato per l'appello incidentale.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Silvia Orlando
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