Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 26/02/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00673/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02207/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2207 del 2020, proposto da
AL SC, rappresentato e difeso dall’avv.to Maurizio Libretti, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Milano, Via Corridoni n. 39;
contro
Università degli Studi di Pavia, non costituitasi in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede in Milano, Via Carlo Freguglia n. 1;
per l’annullamento
DELLA COMUNICAZIONE 11/9/2020, RECANTE IL RICONOSCIMENTO SOLO PARZIALE DEGLI ESAMI DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI, CON ISCRIZIONE AL 3° ANNO SENZA MOTIVAZIONE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Riferisce il ricorrente di aver conseguito, in data 12/11/2012, il diploma di laurea triennale rilasciato da UNIPSA Agno Lugano, Università accreditata dalle autorità svizzere.
B. Dopo l’acquisizione, ha prodotto istanza di riconoscimento del titolo estero al Corso di Laurea in Scienze Politiche e relazioni internazionali dell’Università di Pavia, corredato dal programma di studi e dagli esami sostenuti nel predetto Ateneo.
C. Con l’atto gravato la pretesa veniva soddisfatta solo parzialmente, sul presupposto che soltanto alcuni esami sostenuti fossero convalidabili.
D. Con l’introdotto ricorso parte ricorrente impugna la decisione parzialmente sfavorevole, deducendo i seguenti motivi in diritto:
I) Eccesso di potere per sviamento, deficit istruttorio, contraddittorietà, illogicità, sproporzione, in quanto il titolo ottenuto dal ricorrente è un diploma di laurea triennale conferito dal Politecnico di Lugano, Università accreditata dalle autorità svizzere;
- l’attività universitaria in Svizzera è libera e garantita dalla Costituzione federale (cfr. artt. 20 e 27) e pertanto non è prevista un’autorizzazione né un riconoscimento dello Stato per conferire titoli accademici, pubblici o privati che siano (in Svizzera non è contemplato il valore legale dei titoli, e dunque non vi è distinzione tra quelli rilasciati da Università pubbliche e quelli conferiti da Atenei privati);
- per questo motivo le Università private riconosciute dal governo cantonale sono tutte idonee e riconosciute dal sistema universitario svizzero (cfr. sentenza Tribunale Federale 376/2008 doc. 6);
- si applica la Convenzione di Lisbona sulla reciproca riconoscibilità dei titoli;
- in base alla L. 148/2002, tutti i cittadini italiani residenti che hanno conseguito un titolo accademico all’estero possono esercitare i diritti connessi al possesso del medesimo senza dover richiedere l’equipollenza presso l’Università italiana per conseguire il titolo corrispondente;
- l’istituto svizzero ha ottenuto l’autorizzazione ad usare la denominazione di “Università Privata” con delibera nr. 704/06 del Consiglio di Stato (Governo del Cantone) ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 e 3 della L. sull’Università della Svizzera Italiana del 3/10/1995, ed è pertanto riconosciuta come università privata accreditata;
- ne consegue che i titoli conferiti, in quanto rilasciati da una Università riconosciuta ed accreditata dalla competente autorità appartenente allo spazio universitario svizzero, sono validi ai fini del riconoscimento
in tutti i Paesi d’Europa ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie, ratificata dalla Svizzera l’1/2/1666 e dall’Italia con la L. 148/2002.
II) Violazione art. 1 dell’accordo tra Consiglio Federale Svizzero e Governo italiano sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario, raggiunto il 7/12/2000 (sono esclusi solo i certificati rilasciati da Istituti non accreditati, mentre l’Unipsa di Agno Lugano lo è).
III) Violazione della L. 148/2002 in quanto, se anche non si volesse applicare l’accordo bilaterale, l’Università italiana è tenuta a compiere un’attività valutativa di tipo sostanziale sulla completezza, esaustività e corrispondenza dei cicli di studio svolti all’estero, mentre alcuna comparazione è stata compiuta (con conseguente deficit motivazionale).
E. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso, notificato al Ministero dell’Università e della Ricerca presso l’Avvocatura dello Stato e non all’Ateneo di Pavia (per il quale il patrocinio della difesa erariale è facoltativo e non sono applicabili le regole della domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato). A suo avviso il vizio non può reputarsi sanato stante la mancata costituzione in giudizio dell’Università. Eccepisce inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che alcun atto dell’amministrazione statale, neppure di natura presupposta, è stato impugnato.
E.1 In subordine, chiede che il ricorso si rigettato nel merito. Sostiene che il riconoscimento dell’equipollenza non è automatico, ma dev’essere effettuato caso per caso dopo un confronto analitico dei titoli didattici (L. 148/2002). Inoltre, detto titolo non può essere valutato ai fini dell’accesso ad un corso di Laurea Magistrale non essendo stato rilasciato da un’istituzione presente nell’allegato A all’Accordo tra il Consiglio Federale Svizzero e la Repubblica Italiana sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario, sottoscritto il 7/12/2000 ed entrato in vigore l’1/8/2001; l’Istituto di cui si discorre non compare nell’elenco delle scuole riconosciute, accreditate o in via di accreditamento della Conferenza Universitaria Svizzera. (all.3). Precisa che una scuola privata ben può esercitare legittimamente in Svizzera in base al principio della libertà economica ovvero può essere autorizzata a portare una denominazione non soggetta ad accreditamento, ma ciò non implica, da parte delle autorità federali svizzere, riconoscimento alcuno dell’insegnamento impartito né di esami né di titoli rilasciati.
F. Parte ricorrente replica sulla questione principale in rito, e in subordine chiede di essere autorizzata alla rinnovazione della notifica alla luce della sentenza della Corte costituzionale 148/2021.
G. All’udienza straordinaria del 21/2/2025 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il gravame epigrafe, l’esponente lamenta il mancato riconoscimento – da parte dell’Ateneo di Pavia – degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea triennale presso UNIPSA Agno Lugano, Università accreditata dalle autorità svizzere.
1. Si ritiene che, stante la manifesta infondatezza del ricorso, il Collegio possa prescindere dall’eccezione di inammissibilità e provvedere con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 49 comma 2 e 74 C.p.a. (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Parma – 23/1/2025 n. 25). In particolare, l’art. 49 comma 2 permette di applicare il principio della “ragione più liquida” e statuire anche a contraddittorio non integro, senza tenere conto degli eventuali difetti di quest’ultimo, quando il ricorso risulti “manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato” : la regola introdotta autorizza, per ragioni di economia processuale, di prescindere da incombenti non utili quando le risultanze già acquisite consentano di definire il giudizio in senso sfavorevole per la parte ricorrente (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 15/2018 e n. 5/2015).
2. Per il resto, la sentenza in forma semplificata è un modulo decisorio il cui schema generale è fissato dalla disposizione di cui all'art. 74 Cpa e che rappresenta, anche in sede cautelare, un modo ordinario di definizione del giudizio e, dunque, un modulo decisorio più rapido e semplificato adoperabile tutte le volte in cui il giudice ritenga di potersi pronunciare sulla controversia, senza ulteriori approfondimenti istruttori o adempimenti processuali, in quanto di pronta soluzione (Consiglio di Stato, sez. VI – 12/7/2023 n. 6828).
3. Preliminarmente, il Collegio ritiene non sussistenti i presupposti per accogliere l'istanza di estromissione dal giudizio del Ministero dell'Università, avanzata dalla difesa erariale, dal momento che il Ministero ha un indubbio ruolo di interlocutore in materia di accreditamenti, oltre ai compiti di vigilanza sulla procedura di cui si controverte. Ritiene, pertanto, che il giudizio sia stato correttamente incardinato evocando in esso anche il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
4. Nel merito, il ricorso (come già anticipato) non è meritevole di positivo apprezzamento.
4.1 Sull’Ateneo di Lugano, ISSEA SA (cfr. denominazione sul certificato di laurea, doc. 2 ricorrente), si è pronunciato T.A.R. Campania Napoli, sez. IV – 15/1/2021 n. 305, il quale ha affermato che “In applicazione delle competenze attribuite dall'art. 2 L. n. 148/2002 (ratifica della Convenzione di Lisbona del 11/04/1997), …., l’Ateneo ha provveduto all'accertamento della "idoneità" (ex ad. 6, co. 2, D.M. n.270/2004) del titolo di studio elvetico per la legittima immatricolazione dello studente al corso di laurea magistrale in questione. L'Ateneo provvedeva a richiedere direttamente al Consolato d'Italia in svizzera ed all'ENIC svizzero elementi di valutazione del titolo ricevendo da quest'ultimo, in particolare, l'elenco degli istituti di istruzione svizzeri riconosciuti ed accreditati tra cui non figura I'ISSEA SA e la segnalazione di precedenti contenziosi giudiziari riguardanti proprio l'accreditamento o la denominazione "Università" della stessa. Avuto riguardo alle risultanze della verifica della idoneità del titolo di accesso alla laurea magistrale, compiuto dall’Ateneo resistente presso le competenti istituzioni elvetiche, il titolo in parola è risultato non rilasciato da organismo accreditato per cui devono ritenersi legittimamente assunti i provvedimenti impugnati e pertanto il ricorso deve essere respinto” .
4.2 In appello , la parte soccombente in primo grado ha contestato “… la rilevanza attribuita dall’Università e dal T.A.R. al fatto che l’ISEA SA di Agno (Lugano) non è presente nella lista degli Atenei ricompresi negli accordi bilaterali Italia-Svizzera, né nella lista delle Istituzioni ufficiali svizzere pubblicata dal NI (in cui sarebbero inserite solo Istituzioni universitarie pubbliche), trattandosi di circostanza che non sarebbe preclusiva al riconoscimento della validità in Italia dei titoli di studio rilasciati dal predetto Istituto. Infatti, da un lato secondo la Convenzione di Lisbona l’accreditamento non sarebbe requisito legalmente necessario per ottenere il riconoscimento di titoli; dall’altro, in Svizzera l’attività universitaria sarebbe libera e non occorrerebbe alcuna autorizzazione o riconoscimento per conferire titoli universitari. L’ISEA SA sarebbe un Ateneo privato che svolge attività universitaria e conferisce titoli accademici in virtù della libertà economica (art. 27 della Costituzione federale svizzera) e che, perciò, farebbe parte dello spazio formativo svizzero. L’Istituto, inoltre, sarebbe stato autorizzato dal Governo del Cantone Ticino ad usare la denominazione “Università privata” con delibera n. 704/06, ai sensi dell’art. 14, commi 2 e 3, della Legge sull’Università della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca dell’ottobre 1995” .
4.3 Detta prospettazione non è stata condivisa dal Consiglio di Stato, sez. VII – 15/3/2023 n. 2727. I giudici d’appello hanno infatti osservato come “…. la questione è proprio quella del valore del suo titolo di studio, il quale non può essere riconosciuto, giacché l’ISSEA SA di Agno (Lugano) non rientra tra gli Istituti di istruzione elvetici riconosciuti e accreditati …” . Ha aggiunto che “sul punto va richiamata la giurisprudenza secondo cui non costituisce titolo di studio idoneo agli effetti giuridici – ed in ispecie all’iscrizione a corsi universitari – l’attestato rilasciato da scuola od istituto cui non sia stato attribuito il riconoscimento legale dalla competente autorità statale, ma sia stata concessa la sola autorizzazione all’apertura quale scuola od istituto privato (C.d.S., Sez. VI, 7 luglio 1986, n. 505)” e che “… è circostanza pacifica tra le parti e anzi ammessa dallo stesso appellante che l’ISSEA SA non è Istituto riconosciuto o accreditato: dunque, i titoli di studio dallo stesso rilasciati non possono essere riconosciuti idonei ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, del d.m. n. 270/2004” . Inoltre, “… non può essere condivisa la pretesa dell’appellante di non attribuire valore alla lista degli Atenei inclusi negli accordi bilaterali Italia-Svizzera, né alla lista delle Istituzioni ufficiali svizzere pubblicata dal NI, sia perché verrebbe così violato il valore vincolante dei suddetti accordi, sia in quanto, anche a voler prescindere dalla validità nel territorio elvetico del titolo di studio conseguito presso l’ISSEA SA, non si può comunque prescindere dal suo riconoscimento, affinché esso possa dispiegare efficacia in Italia” .
4.4 Il Collegio non ha motivi per discostarsi dalle predette riflessioni, per cui la pretesa avanzata si rivela infondata.
5. In conclusione, l’introdotto gravame deve essere rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere al Ministero resistente la somma di 2.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto in video-conferenza, con l’intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO